DETERMINAZIONE
9 agosto 2005
Determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 340,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalita' d'interscambio incrocio
e allineamento dati. (GU n. 195 del 23-8-2005)
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA
Visto l'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha
previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie
locali;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali in data 28 luglio
2005 con parere di cui al repertorio n. 72.II (SC).8.
Determina:
Art.
1.
Modalita' d'interscambio incrocio e allineamento dati
- Gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio, previa elaborazione da effettuare
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, mettono
a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, tramite
appositi documenti informatici in formato TXT o XML, secondo le specifiche
tecniche dettagliate nell'allegato B, i seguenti dati per ciascuna unita'
immobiliare, come risultanti alla data di estrazione negli archivi informatizzati
del catasto: la superficie, l'ubicazione, l'identificativo catastale,
l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali. Tali documenti
informatici, nelle more dell'attivazione di appositi servizi telematici,
vengono messi a disposizione mediante supporti informatici. Per quanto
concerne la superficie, essa e' calcolata sulla base delle «norme
tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unita'
immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)» di cui
all'allegato C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138 e dei criteri operativi contenuti nell'allegato A
al presente provvedimento, tenuto conto dell'art. 62, comma 1, del decreto
legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni,
nonche' della necessita' di stabilire la corrispondenza tra le vigenti
categorie e quelle di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Per quanto concerne i dati metrici, essi riguardano la superficie dei
singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unita' immobiliari
a destinazione residenziale; dette superfici sono calcolate senza tener
conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica. Per quanto concerne l'ubicazione, con essa
si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e
del piano dell'unita' immobiliare cui di riferisce la superficie.
- In caso
di assenza del dato relativo alla superficie, sono altresi' segnalate
le unita' immobiliari urbane prive di planimetria, ovvero quelle in
cui la planimetria esistente in Ufficio non ha consentito il calcolo
della superficie, per l'attivazione delle procedure previste nell'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Eventuali documentate segnalazioni dei sopradetti soggetti, corredate
di una copia della planimetria catastale, volte ad evidenziare la circostanza
che le planimetrie catastali sono state gia' presentate agli uffici
catastali, sono trasmesse dai Comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia.
- Al fine
di favorire l'incrocio dei dati catastali con quelli comunali e per
conseguire una piu' agevole ed esaustiva individuazione delle unita'
immobiliari, i Comuni e l'Agenzia del territorio cooperano, secondo
modalita' da definirsi anche a livello locale, per l'allineamento delle
informazioni presenti negli archivi catastali con quelli presenti negli
archivi comunali ed afferenti ai soggetti intestatari delle unita' immobiliari,
alle unita' immobiliari medesime e alla loro localizzazione, prioritariamente
per il completamento, l'aggiornamento e la normalizzazione della toponomastica
e per il completamento ed allineamento dei soggetti intestatari catastali
e dei relativi codici fiscali.
- L'allineamento
di cui al comma 3 e' conseguito dall'Agenzia del territorio attraverso
l'esame degli esiti delle elaborazioni effettuate dai comuni e delle
eventuali proposte di aggiornamento puntuali avanzate dagli stessi,
nonche' mediante l'incrocio con i dati degli archivi forniti dai Comuni.
Gli esiti delle suddette elaborazioni e proposte di aggiornamento, sono
trasmessi dai Comuni, su richiesta degli Uffici provinciali dell'Agenzia,
in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato B. Per consentire
un processo di allineamento automatizzabile degli archivi catastali
attraverso le informazioni disponibili negli archivi comunali, questi
ultimi sono messi dai Comuni a disposizione, su richiesta degli Uffici
provinciali dell'Agenzia, in conformita' alle specifiche tecniche di
cui all'allegato C. Le risultanze dei processi di allineamento alimentano
periodici aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia
del territorio.
- Gli Uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio collaborano, su richiesta dei
Comuni, all'esame delle istanze presentate dai contribuenti per la correzione
di eventuali errori contenuti nei dati messi a disposizione ai sensi
del comma 1. I Comuni segnalano, attraverso le modalita' indicate nell'allegato
B, le predette istanze. Gli Uffici, previa acquisizione delle istanze
stesse, ne verificano i contenuti e, ove ne ricorrano i presupposti,
aggiornano i dati catastali. Gli esiti sono comunicati al Comune in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato B.
- L'utilizzo
di tutti i dati e le informazioni forniti dall'Agenzia del territorio
ai Comuni o dai Comuni all'Agenzia del territorio, e' consentito ai
soli fini istituzionali.
Roma, 9 agosto 2005 p. Il direttore dell'Agenzia: Molinari
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