DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 Giugno 2007
Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi
dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5.7.2007)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante
delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali,
per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge
27 dicembre 2006, n.
296;
Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del
1998, che prevede tra le funzioni
conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione
e aggiornamento degli atti
del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la
partecipazione al processo di determi-
nazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico
dello Stato, dall'art. 65 del
predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria
e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento
operativo per la
loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività
(SPC);
Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare
all'esercizio delle funzioni
catastali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,
recante "Riforma del-
l'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59" e, in partico-
lare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal
Ministro delle finanze, con
cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
le Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal succes-
sivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
ed in particolare
l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai
Comuni e alla conseguente rego-
lazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla
attuazione del conferimento di
funzioni alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il "Codice
dell'amministrazione digitale" e
successive modificazioni;
Visto l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede l'emanazione
di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio
e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità
per il graduale trasferimento
delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione
del sistema di ban-
che dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei
Comuni interessati, anche in rela-
zione al potenziale bacino d'utenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, re-
gistrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le
prof. Vincenzo Visco del
titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerate le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto
dall'Agenzia del territorio
e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;
Sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;
Sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
per le riforme e le inno-
vazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali
ed autonomie locali ed il
Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Finalità e contenuti del provvedimento
1. Il presente decreto individua le modalità, i requisiti e gli
elementi utili per l'esercizio delle fun-
zioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata,
ovvero per il convenzio-
namento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione,
tra i singoli comuni appartenenti a
ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane
e strumentali necessarie
allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite
dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in materia di catasto, come modificate dall'art.
1, comma 194, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e
totale censimento dei beni
immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione
della relativa banca dati.
Art. 2.
Modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni
1. I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni
catastali assegnate dalla
legge attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta
autonoma, gestione diretta attra-
verso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta da
parte della Comunità Mon-
tana di appartenenza, gestione affidata all'Agenzia del territorio.
2. I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata
allo specifico contesto di
competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini
ed alle imprese; alle poli-
tiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato
della propria organizzazione
interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono
dotati, della infrastruttura-
zione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio nell'ambito
dei piani di e-government.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'Agenzia del territorio
ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane
che abbiano deliberato la gestione
parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 del-
l'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione
delle funzioni, nonché i
termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche
su cui si basa il funziona-
mento del sistema catastale unitario nazionale.
4. L'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché
le Comunità Montane, che
abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo
l'opzione di cui alla
lettera c), comma 2, dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con
cui definiscono i termini ge-
nerali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si
basa il funzionamento del
sistema catastale unitario nazionale, con particolare riferimento all'assistenza
ed al supporto o-
perativi che saranno forniti dall'Agenzia del territorio nella fase
iniziale della gestione diretta co-
munale. Nel caso in cui è stata scelta la gestione diretta, singola
o associata, di tutte le funzioni
catastali, la convenzione ha la finalità di consentire, nella
collaborazione reciproca tra le parti,
all'Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali
livelli di servizio all'utenza
in tutte le fasi del processo, ai sensi dei commi 197 e 199 dell'art.
1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. Le convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione
delle rispettive compe-
tenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell'art.
4, comma 3, lettera e) della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo scopo di assicurare il mantenimento
dei livelli di servizio, la
convenzione richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni
recepite nella Carta
della Qualità dei Servizi dell'Agenzia del territorio, come adottata
dall'Ufficio provinciale di riferi-
mento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati
nella convenzione conclusa tra Mini-
stero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.
6. Nel caso in cui il Comune non manifesti la volontà di scelta
di una delle opzioni di esercizio
delle funzioni catastali nei termini previsti dall'art. 10, o non sottoscriva
la convenzione a seguito
della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale
si individua l'opzione di eserci-
zio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con
l'Agenzia del territorio per la
gestione affidata di tutte le funzioni catastali.
7. Nei casi di gestione affidata, l'Agenzia del territorio promuove
e facilita l'attivazione presso gli
uffici comunali del servizio autogestito di consultazione della banca
dati catastale unitaria nazio-
nale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le
quali le norme vigenti non preve-
dono il pagamento di oneri o diritti.
8. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, definisce
lo schema tipo delle con-
venzioni da adottare.
Art. 3.
Funzioni e processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni
1. I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa
e tecnica, assumono la gestione
diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità
Montana di appartenen-
za, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine
progressivo di complessità
ed eventualmente assunte con gradualità crescente, relative al
territorio di propria competenza.
2. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:
a) opzione di primo livello:
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi
di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle
richieste di variazione
delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi,
comprese quelle inerenti
la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera
a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento
del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento
e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione
dell'aggiornamento del Cata-
sto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento
geometrico del
Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
di variazione colturale del Ca-
tasto terreni.
c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera
a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento
del Catasto fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
tecniche di aggiornamento
geometrico del Catasto terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni
di variazione colturale del Ca-
tasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla
base delle proposte di parte,
ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
3. I Comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio
delle funzioni catastali
gestite in forma diretta, a far data dall'avvio dell'operatività,
secondo i parametri ed i
livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall'art.
2, comma 5, nonché la conserva-
zione degli atti secondo termini e modalità indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento
della qualità della base
dati catastale, l'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie
competenze di presidio dell'unita-
rietà del sistema catastale nazionale, formula programmi di intervento
articolati per aree e ma-
croaree territoriali, da realizzare con iniziative di cooperazione concordate
in sede locale con i
Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del
precedente comma 2. I
programmi di intervento saranno definiti in coerenza con gli obiettivi
fissati nella convenzione tra
Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio,
nonché delle priorità
definite nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio
e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.
5. L'espletamento delle funzioni catastali da parte dei Comuni avviene
mediante la esecuzione
delle attività previste dai corrispondenti processi operativi,
che tengono conto delle opportunità
connesse al rapporto telematico con l'utenza e fra le amministrazioni.
Detti processi sono de-
scritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio
e l'Associazione Nazionale Co-
muni Italiani in data 4 giugno 2007.
Art. 4.
Regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi
1. In applicazione del disposto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art.
65 del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 112, l'Agenzia del territorio, con le modalità
di cui all'art. 59, comma 7-bis,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni,
provvede ad individuare,
nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla gestione
unitaria e certificata del-
la banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni, con riferimento
al controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento
degli atti, assicurando il coordi-
namento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, l'Agenzia del ter-
ritorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato
e di quelle attribuite ai
Comuni.
3. I Comuni espletano le funzioni catastali ed erogano i relativi servizi,
in forma singola o asso-
ciata, nel rispetto delle norme vigenti e delle metodologie predette
come individuate dalla Agen-
zia del territorio.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i Comuni rapportano le
procedure operative de-
gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio al proprio specifico
contesto organizzativo, autono-
mamente definito per la gestione delle funzioni e dei processi di servizio.
Art. 5.
Infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni
1. Al fine di assicurare l'unitarietà del sistema informativo
catastale nazionale, i Comuni utilizza-
no per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la gestione diretta,
in termini esclusivi e
gratuiti, l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche
e i sistemi di interscambio messi
a disposizione dall'Agenzia del territorio, tramite la Società
Generale d'Informatica del Ministero
dell'economia e delle finanze, attualmente descritti nel Protocollo
d'intesa concluso tra l'Agenzia
del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4
giugno 2007, adottando le pre-
viste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto.
2. In attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità
applicativa delle banche dati, i
Comuni fruiscono dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia
del territorio, sia al fine della
integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia
per contribuire al miglioramento
ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati,
secondo le specifiche tecniche ed
operative formalizzate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio previsto dal-
l'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6.
Requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni catastali
1. Al fine di garantire i livelli minimi di qualità dei servizi,
l'esercizio delle funzioni catastali da
parte dei Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale, avviene
a seguito della allega-
zione da parte dei Comuni medesimi dei requisiti, indicati nel Protocollo
d'intesa concluso tra l'A-
genzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in
data 4 giugno 2007.
Art. 7.
Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta,
controlli e misure conseguenti
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'Agenzia del territorio
salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi
del processo di decentramento, tenendo conto delle previsioni recepite
nella Carta della Qualità
dei Servizi della Agenzia del territorio, per come adottata dall'Ufficio
provinciale di riferimento,
nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella
convenzione conclusa tra Ministero
dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.
2. L'Agenzia del territorio fornisce ai Comuni la reportistica periodica
di specifico interesse, deri-
vante dall'attività di monitoraggio effettuata con riguardo a
tutte le strutture operative eroganti
servizi catastali.
3. I Comuni, con riferimento alle attività direttamente gestite,
effettuano rilevazioni di customer
satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia
del territorio, di
norma con cadenza biennale.
4. Le criticità relative alla qualità dei servizi erogati
e le azioni di miglioramento intraprese o da
sviluppare per la loro rimozione sono verificate congiuntamente dai
Comuni e dall'Agenzia del
territorio, attraverso i Comitati tecnici di cui all'art. 1 del Protocollo
d'intesa concluso tra l'Agenzia
del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4
giugno 2007, con la frequenza
concertata e con cadenza almeno semestrale.
5. Successivamente alle verifiche congiunte di cui al comma 4, qualora
il Comune non rispetti i
livelli di servizio definiti per due annualità successive, l'Agenzia
del territorio segnala le disfun-
zioni rilevate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle politiche fiscali che,
previo parere della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali,
invita il Comune a rimuovere le
criticità emerse entro un termine determinato.
6. Qualora perduri da parte del Comune il mancato rispetto dei livelli
di servizio definiti nell'ambi-
to della convenzione e formalizzato nella segnalazione inviata al Ministero
dell'economia e delle
finanze, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della
Conferenza Stato-Città ed Auto-
nomie locali dispone che l'Agenzia del territorio sostituisca il Comune
nell'espletamento delle
funzioni gestite direttamente con le modalità convenzionali di
cui all'art. 1, comma 197, della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le criticità rilevate
siano superate mediante specifi-
ca e motivata attività del Comune, il Dipartimento delle politiche
fiscali, previo parere della Con-
ferenza Stato - Città ed Autonomie locali, con proprio provvedimento,
dispone il riavvio dell'eser-
cizio delle funzioni catastali secondo le modalità originariamente
previste.
Art. 8.
Sistemi di controllo della qualità delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti
1. L'Agenzia del territorio effettua il costante adeguamento e controllo
della qualità della base
dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni convenzionati
nelle varie possibilità
previste dal presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e
gli indicatori definiti nella con-
venzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I Comuni che esercitano le funzioni catastali, in forma diretta,
singola o associata, assicurano
il costante adeguamento della qualità della base dati e dei processi
di aggiornamento di propria
competenza, in applicazione degli standard individuati nella convenzione
stipulata con l'Agenzia
del territorio.
Art. 9.
Supporto formativo all'assunzione delle funzioni
1. L'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,
promuovono incontri e se-
minari con i Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale
riguardante le modalità di
gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto costituito dall'Associazione
Nazionale Comuni
Italiani ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre
2005 recante modalità di at-
tuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art.
7 del decreto legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 può impiegare
le somme di cui agli articoli
4 e 5 dello stesso decreto ministeriale per attività di supporto
formativo e informativo ai Comuni,
anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni
catastali e sugli aspetti orga-
nizzativi e gestionali ad essa collegati.
2. L'Agenzia del territorio, sulla base di quanto previsto dall'art.
1, comma 199, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto
per la fase di formazio-
ne del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze
e delle professionalità
del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni
catastali di cui si sia assunta
la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con
proprio personale esperto.
3. L'Agenzia del territorio provvede ad erogare formazione ed addestramento
al personale co-
munale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema
informativo di supporto, con le
stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.
Art. 10.
Modalità e termini di espressione e comunicazione delle scelte
comunali
1. Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, i
Comuni provvedono ad inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (a tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), all'Agenzia
del territorio, sede centrale di
Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante
la modalità con cui in-
tendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali
assegnate, con riferimento alle
opzioni di cui agli articoli 2 e 3; entro e non oltre i successivi 90
giorni l'Agenzia del territorio e i
Comuni, in forma singola o associata o attraverso le Comunità
Montane e Unioni
di Comuni, procedono alla sottoscrizione della convenzione.
2. I Comuni che abbiano optato per l'esercizio in forma diretta associata
delle funzioni catastali,
sono tenuti ad inviare all'Agenzia del territorio, nonché alla
Prefettura - Ufficio Territoriale di Go-
verno, tutti gli atti richiesti dall'ordinamento vigente per le forme
di gestione associata previste
dai Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, recante "testo unico degli enti locali".
I Comuni che intendono gestire la
funzione in forma diretta associata devono altresì indicare nella
delibera consigliare adottata il
Comune al quale destinare le risorse di cui all'art. 11 ad essi spettanti
ai sensi del presente de-
creto.
3. L'Agenzia del territorio acquisisce le deliberazioni pervenute al
fine di giungere nei termini
previsti alla sottoscrizione della convenzione.
4. L'Agenzia del territorio predispone, per ciascuna provincia, la mappatura
delle scelte gestiona-
li comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 1, dandone comuni-
cazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali, anche al
fine della programmazione necessaria in ordine alla ulteriore assegnazione
delle risorse finanzia-
rie e di personale, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e dell'art. 7. del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla mappatura è acquisito
il parere della Conferenza Stato-
Città ed Autonomie locali.
5. I Comuni che non abbiano deliberato nei termini di cui al comma 1,
ovvero che abbiano deli-
berato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui all'art.
3, possono deliberare entro il
15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni, che
potranno essere operativa-
mente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.
Art. 11.
Modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro
correlazione con le funzioni assunte
1. Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai
Comuni per spese di funziona-
mento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro
46.033.000 come speci-
ficato nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le
seguenti modalità:
a) per le spese variabili di produzione, mediante trasferimento, a valere
sulle dotazioni dell'A-
genzia del territorio, nel limite complessivo risultante dall'ultimo
bilancio approvato, pari ad euro
5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti dell'Agenzia
trasferiti o distaccati e
quantificato in 1900 euro pro-capite, secondo le stime di cui alla tabella
A;
b) per la conduzione dei locali, mediante trasferimento, a valere sulle
dotazioni dell'Agenzia del
territorio, di un importo determinato nel limite massimo complessivo
risultante dall'ultimo bilancio
approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui alla tabella
A, a condizione dell'effetti-
vo subentro dei Comuni nei locali stessi;
c) per tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative
connesse al concre-
to esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura
delle stesse, si
provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 296
del 2006 mediante attribuzione di
quota parte dei tributi speciali catastali in misura variabile, di norma,
dal 5 al 15%, nel limite
massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore
a euro 25.000.000 an-
nui.
2. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e del comma 197 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione di risorse
finanziarie ai Comuni di cui
alle lettere a), b), c) del comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad ap-
portare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, con corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.2.10
- Agenzia del territorio - dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno
2007.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro la data del
30 giugno 2007, allo scopo di finanziare le attività connesse
al conferimento ai comuni delle fun-
zioni catastali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, converti-
to, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, con particolare
riferimento al miglio-
ramento della qualità della banca dati, vengono individuate ulteriori
risorse correlate alle opzioni
prescelte nell'esercizio delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio e l'ANCI, anche sulla base degli elementi
forniti dai Comitati tecnici co-
stituiti a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive
situazioni logistico-operative con-
nesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a
seguito della mappatura del-
le stesse, proposte al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine
alle risorse finanziarie da
trasferire ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera c) e comma
3.
5. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, provvede con
decreto ad attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1 lettere
a) e b) nonché, nel limite
complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore ad euro
25 milioni annui, le risorse
di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla base delle proposte di
cui al precedente comma 4.
6. Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni
catastali, di cui all'art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è individuato nella
annessa tabella B, nella misura
massima di 2.955 unità.
7. L'attribuzione delle risorse finanziarie, relative al predetto personale,
avrà luogo mediante tra-
sferimento, da parte dell'Agenzia del territorio, di un importo in euro,
per ciascuna unità di perso-
nale, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli
di personale interessati, sulla
base dei dati ufficiali forniti dall'Agenzia stessa. L'attribuzione
di risorse finanziarie non avrà luo-
go nel caso in cui la messa a disposizione del personale avverrà
mediante l'istituto del distacco.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro 60 giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 1, verranno individuate
le unità di personale
da trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate
ai sensi dell'art. 3, comma
2. Nel medesimo decreto sono definiti i criteri per l'individuazione
del personale da assegnare ai
comuni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ai
sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
Roma, 14 giugno 2007
Il Presidente: Prodi