|
MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO
5 giugno 2002
Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione
degli interventi nelle aree di degrado urbano. (GU n. 144 del 21-6-2002)
IL
MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista
la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia
e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale
in aree di degrado urbano e sociale;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive
d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, del 1 giugno 1998
relativo al regolamento sulle modalita' di attuazione degli interventi
imprenditoriali in aree di degrado urbane;
Visto il decreto del 28 marzo 2002 del Ministro delle attivita' produttive
relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle
imprese di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
dispone nell'allegato all'art. 1 la somma pari a migliaia di Euro 51.646,00
da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;
Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche
al mese di settembre 2001, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dati dell'Istituto centrale di statistica;
Decreta:
Art. 1.
1.
La disponibilita' finanziaria pari a migliaia di Euro 51.646,00 prevista
dall'art. 1, del decreto del 28 marzo 2002, e' ripartita tra i comuni,
di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale
alla popolazione residente nel mese di settembre 2001 per gli importi
qui di seguito indicati:
|
Comune
|
Disponibilita'
finanziarie
(in migliaia di euro)
|
| Bari |
2.137,00
|
| Bologna |
2.438,00
|
| Cagliari |
1.038,00
|
| Firenze |
2.408,00
|
| Genova |
4.047,00
|
| Milano |
8.401,00
|
| Napoli |
6.447,00
|
| Roma |
17.168,00
|
| Torino |
5.795,00
|
| Venezia |
1.767,00
|
Art.
2.
1.
Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste
dal regolamento 1 giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento
delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle attivita' produttive
e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi di intervento
e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte
delle piccole imprese.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 giugno 2002
Il Ministro: Marzano

|