Ottobre 2001 - Liti condominiali

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891
Pres. Garofalo - Est. Napoletano - P.M. Cafiero (Conf.) -
Ferrara (avv.ti Bacci e Di Lisi) e. Soc. DA.SE. (avv.ti D'Alessio e Fiaccavento) ed altro.

Azione giudiziarie - Legittimazione del singolo condominio - Giudizio di appello -Mancata partecipazione da parte dei condomini al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.

Il condomino non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune di partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condominio. Ne deriva che l'amministratore per effetto delle nomina ex art. 1129 c.c. ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.
(C.c., art. 1129, c.c., art. 1130; c.c. 1131; c.p.c., art. 785)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La DA.SE. Snc, con sede in Palermo proprietaria di magazzini siti al pianoterra dell'edificio condominiale sito in quella città, al passaggio Leonardo da Vinci,, n.c. 16, con ricorso in data 12 gennaio 1991 al pretore del luogo chiese di essere reintegrata nel possesso di una rampa di cemento antistante il civico n. 12 di detto passaggio, che essa aveva realizzato per colmare il dislivello esistente tra la stradella condominiale ed il piano di calpestio dei magazzini, adducendo che il condominio aveva fatto parzialmente rimuovere il manufatto da operai all'uopo incaricati.

Il condominio, cui il ricorso era stato notificato, resisté all'azione, contestando di avere compiuto lo spoglio lamentando e, comunque, eccependo l'inesistenza dei presupposti di legge.

L'adito pretore accolse la domanda, condannando il condominio a ripristinare la rampa in cemento e tale decisione fu gravata da appello da Valeria Ferrara, che si qualificò proprietaria di uno degli appartamenti dell'edificio condominio.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa in data 25 novembre 1996, ha dichiarato inammissibile l'appello, osservando che la Ferrara, non avendo preso parte al giudizio di primo grado, non avendo preso parte al giudizio di primo grado, non era legittimata a proporre l'impugnazione.

Avverso tale sentenza la Ferrara ha proposto ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo, cui la DA.SE. Snc resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

All'udienza del 16 marzo 1999, in accoglimento di eccezione sollevata dalla controricorrente, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio e la ricorrente ha provveduto tempestivamente a dare esecuzione alla ordinanza. Il condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Vi sono memorie di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 1138 c.c., 99, 100 e 101 c.p.c., adducendo che erroneamente il tribunale ha negata la legittimazione di essa ricorrente ad impugnare la sentenza del pretore perché non era stata parte nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che i singoli condomini che non abbiano partecipato personalmente al giudizio di primo grado, perché rappresentanti dall'amministratore condominiale, siano legittimati a proporre impugnazione in sostituzione dell'amministratore od accanto ad esso.

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che la controricorrente solleva sul rilievo che: 1) la ricorrente, avendo impugnata la sentenza del tribunale esclusivamente per una questione di natura processuale, che, se anche fondata, non determinerebbe la nullità del giudizio di appello, e n o avendola in alcun modo censurata nel merito, non avrebbe avuto interesse a proporre il ricorso, perché, se anche l'impugnazione risultasse fondata, la decisione impugnata resterebbe comunque intangibile; 2) la ricorrente non avrebbe provata la propria legittimazione ad agire in qualità di condanna.

La prima eccezione è destituita di fondamento.

Il principio di diritto sul quale si fonda l'eccezione di carenza di interesse a proporre il ricorso è applicabile solo quando la sentenza impugnata abbai deciso sfavorevolmente al ricorrente, oltre alla questione processuale che sostituisce oggetto della censura, anche questioni di merito, il cui esame non fosse assorbito dalla questione processuale decisa, non anche quando la statuizione oggetto della decisione impugnata riguardi esclusivamente la questione processuale investita dal ricorso per cassazione, avendo, il giudice d'appello, ritenuto assorbita ogni altra questione, di merito od, eventualmente, anche di natura processuale.

E' evidente, che, nella seconda ipotesi, se la decisione sulla questione processuale non fosse stata sfavorevole alla parte che poi avrebbe proposto ricorso per cassazione, il giudice d'appello sarebbe passato all'esame delle altre questioni, processuali o di merito, ritenute assorbite, con la possibilità di adottare una pronuncia anche favorevole alla parte risultata, invece, soccombente.

Orbene, poiché nel caso in esame il tribunale ha solo deciso la questione processuale della legittimazione ad impugnare in capo alla condomina Ferrara, senza in alcun modo esaminare le altre questioni poste dalla parti, ritenute assorbite, è evidente l'interesse della Ferrara a rimuovere tale decisione a lei sfavorevole, poiché solo in tal modo il giudice del rinvio potrebbe esaminare le altre questioni, ritenute assorbite.

Quanto, poi, alla prova della qualità di condominio, che la ricorrente non avrebbe data, si osserva che, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice d'appello ha espressamente ritenuto pacifica tale qualità nella Ferrara, per essere, la stessa, proprietaria di uno degli appartamenti compresi nell'edificio condominiale e che, pertanto sul punto, la DA.SE. Snc avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale.

In difetto, di tale impugnazione, la questione è coperta da giudicato interno, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione proposta.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato.

Facendo applicazione del principio generale, secondo cui non è consentito proporre impugnazione alla parte rimasta estranea al giudizio in cu la sentenza impugnata si stata pronunciata, il tribunale non ha considerato che il condomino che interviene personalmente nel giudizio in cui sia parte il condominio a mezzo dell'amministratore non può essere considerato alla stregua di un terzo che s'intromette in una vertenza tra estranei, essendo, invece, una delle parti originarie del giudizio, che si determina a far valere direttamente le proprie ragioni (cfr. Cass. 27 gennaio 1997, n. 826).

Invero, poiché, com'è ritenuto n giurisprudenza, il rapporto di condominio non fa sorgere un soggetto dotato di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, ma solo un ente collettivo di gestione, che opera nell'interesse ed in rappresentanza comune dei partecipanti esclusivamente con riferimento all'amministrazione ed al buon uso della cosa comune, senza interferire nella titolarità dei diritti autonomi di ciascun condominio, il fatto che esista un organo rappresentativo dell'ente di gestione non impedisce al singolo condomino di agire personalmente, da solo od accanto all'amministratore, a tutela dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'immobile, eventualmente impugnando la decisione sfavorevole al condominio, quando nel precedente grado il condominio sia stato rappresentato dall'amministratore (cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 1993, n. 122304).

Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto personalmente, nell'acquiescenza del condominio, della condomina Ferrara sul rilievo che costei era rimasta estranea al giudizio di primo grado.

S'impone, dunque, la cassazione dell'impugnata sentenza, col conseguente rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Palermo, che giudicherà, attenendosi al principio di diritto innanzi enunciato (Omissis).