DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007 , n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di
restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni,
dando priorita' ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno
della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni
definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori
rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal
predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla
relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Art. 2.
Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma
2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato
un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui
al comma 1, la continuita' nell'attivita' di manutenzione
straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura
ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data
20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore
contributo di 235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel
2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al
Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e da ANAS S.p.A.



Art. 3.
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui
all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in
corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e'
consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari
all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle
quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al
settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
b) al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi
del comma 759" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto
previsto dai commi 758 e 759".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
e' sostituito dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1
sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui
pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli
stanziamenti stessi.".



Art. 4.
Commissariamento di regioni inadempienti

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli
Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti
dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri
finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e
di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il
profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la
tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1,
ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti
Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al
raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico della regione interessata.



Art. 5.
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa
dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al
lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione
per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'
superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e
al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello
nazionale che in ogni singola regione e' annualmente determinato dal
Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE,
ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del
Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15
giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta,
come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale,
relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite
dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007,
concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da
parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione
del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al
comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa
per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa
complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata
dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di
regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al
comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna
Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di
farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale
calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo
di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini
dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al
Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in
possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore e'
calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della
definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle
risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze
di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso
dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di
garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da
parte di un farmaco, del requisito della innovativita' e'
riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e
ha validita' per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta
salva la possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla
base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla
lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista
dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato
al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei
flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al
1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa
farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio
sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna
Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla
distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato
decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza
di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per
la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di
PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa
farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della
salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima
cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al
31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale
del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato
dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno
superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale,
secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi
di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello
sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo
conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre,
secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto
della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle
relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto
dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva.
L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in
proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2,
lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei
farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui
alla citata lettera b) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano,
al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31
maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15
luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al
30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il
15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica
il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei
farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le
relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del
SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i
termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente
alle regioni dove si e' verificato lo sforamento in proporzione al
superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini
perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci
ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei
mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della
spesa farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno
successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle
medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate
dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa,
ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al
30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono
adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali
entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera
cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione
diretta come definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni
singola regione la misura percentuale del 2 per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto
valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso
misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci
equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico
di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo.



Art. 6.
Sistema Alta Velocita/Alta Capacita' Rete transeuropea di trasporto

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta
Velocita/Alta Capacita" ricompreso nella Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera
del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene
determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della
infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento
del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo
dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le
modalita' attuative.



Art. 7.
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'

1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla
linea "C" della metropolitana della citta' di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e
regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema
ferroviario metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle
politiche a favore del trasporto pubblico.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al
patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di
cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.



Art. 8.
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il
miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di
Messina

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per
la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la
realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti
calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il
miglioramento della sicurezza, nonche' per la promozione ed
informazione dei servizi e' autorizzata altresi' la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in
sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione,
attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e
della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza e' autorizzata
la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare
sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del
collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione
dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero
di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale
rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per
interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto
di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007
per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il
potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento
veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri
eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni
tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema
informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui
ai commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei
trasporti.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di
servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta'
di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla
regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1
milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro
dei trasporti, sentite le regioni interessate.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina,
individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e'
preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della
navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio
1994, n. 84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto,
con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle
autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di
sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa
compresi, nonche' la regolazione del servizi tecnico-nautici
nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di
euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro
per l'anno 2007.



Art. 9.
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio
pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A.,
l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni
2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa
comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli
stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di
cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse
di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.



Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una
riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a
ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel
comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
termine per la presentazione dell'intera documentazione e di
decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal
comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al
30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa
domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e
la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i
contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a
pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di
riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese
editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro
il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un
ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali,
ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della
compensazione dovuta alla Societa' Poste Italiane S.p.A. a fronte
dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento relativamente
agli importi annui relativi a ciascuna impresa;
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la
riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando
gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio
marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di
ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni
spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata
la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.



Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino
all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata
di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I
contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno
richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri
corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni
anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di
una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti
fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro
per il triennio 2007-2009.



Art. 12.
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione
di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
criteri e le modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2007.



Art. 13.
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e
l'Agenzia della formazione

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e
rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca,
si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio
2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre
2007.".
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 585".



Art. 14.
Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione
dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali,
razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi
stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie
indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi
della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel
territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti
dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento
comunitario, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi
sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei
servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali
differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti
concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina
sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e
2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.



Art. 15.
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio
2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli
accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego
nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la
retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per
i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto
decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il
personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti
collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente
sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al
personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro
il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di
recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di
concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore
pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano
stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio
2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.



Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi
televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio
esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica
analogicauna etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con
la scritta: "questo televisore non e' abilitato a ricevere
autonomamente trasmissioni in tecnica digitale". Per gli apparecchi
gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici
ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "entro l'anno 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2012".



Art. 17.
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "delle somme versate" sono sostituite dalle seguenti:
"delle somme da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni"
e' inserita la seguente: "2001,".



Art. 18.
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo
sviluppo e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno
2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano
per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota
del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta
contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte
dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in
via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge
26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attivita' di
assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui
alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.



Art. 19.
Misure in materia di pagamenti della P.A.

1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) le parole: "e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo'
essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.".



Art. 20.
5 per mille

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 150 milioni di
euro per l'anno 2007.



Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a
casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di
alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel
limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato
prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di
proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o
la locazione di alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di
alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a
procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a
soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e
province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli
ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa
legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di
concertazione generale sulle politiche abitative.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della
solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli
elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le
modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere
trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque
denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla
Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione
per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve
assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in
ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota
percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data
17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
10 giugno 2003.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato
alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e
degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di
assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di
edilizia residenziale con finalita' sociali. Con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di funzionamento
della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.



Art. 22.
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni,
con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa
antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di
allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella
zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e'
autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.



Art. 23.
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione
Liguria

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di
attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di
Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al
termine del periodo sono soppresse.



Art. 24.
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano
deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene
trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione
di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita
nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni,
sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per
ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle
rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro
il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello
Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della
modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1
rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune
per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di
liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre
2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo
restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui
passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni,
relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al
fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le
risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo
straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia'
previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo
l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non
superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.



Art. 25.
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro,
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra
l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007
per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del
27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del
30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2007.



Art. 26.
Disposizioni in materia di ambiente

1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20
milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le
aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite
le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura
del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa
alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e
modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle
politiche agricole forestali e alimentari.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione
del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione
al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge
1° giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le
proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, le parole "il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" sono soppresse.



Art. 27.
Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 - LSU Calabria

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria
e' concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro,
previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai
soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori
facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra
individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle
medesime regioni.".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica
sportiva

1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto
16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile
separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al
ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e
passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle
dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle
dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro
per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore
alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale
di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione
di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di
destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni
assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le
politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al
trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni
sindacali, sono definite, le modalita' attuative del trasferimento
del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL,
nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione
dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei
rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007,
5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a
decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della
SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il credito
sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito
vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al
fine di realizzare il programma straordinario previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire
la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso
la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il
credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i criteri per la concessione del credito.



Art. 29.
Contributi alla Fondazione ONAOSI

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a
rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali
e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di
ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della
Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla
Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti
ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei
medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei
principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della
Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la
conformita' alle finalita' statutarie dell'ente rapportandone
l'entita', per ciascun interessato, ad una percentuale della
retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio
di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla
rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per
il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione
della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a
quella di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 30.
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito
denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di
gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e
secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in
quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un
comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con
funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita'
culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il
comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione
di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea
dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere
iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di
liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da
vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n.
277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla
liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive,
assicurando adeguate forme di pubblicita'. Il commissario puo'
avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Il piano di liquidazione e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano
previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il
piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne
preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,
verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza,
l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui
nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale
atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a
qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM.
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre
reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale,
funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di
consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni
della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere
opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i
pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli
di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese
correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme
eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme,
approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche',
per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Art. 31.
Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi Fondazione EBRI

1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 40
milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1
milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3
milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain
Research Institute).



Art. 32.
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte
delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge
24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte,
anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a
concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la
realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per
le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione
del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi
dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.



Art. 33.
Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da
trasfusioni infette

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici
danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato
azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la
spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per
l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorita', a
parita' di gravita' dell'infermita', per le condizioni economiche del
soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4,
anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali,
pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla
competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la
trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la
patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la meta' al
soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od
abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta' od
incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai
congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza
in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della
legge n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari dell'indennizzo
previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni, e' corrisposto in favore degli "aventi diritto", su
domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini
del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine,
i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.



Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime
del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari
superstiti

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui
all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro
familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni
di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere
recato dal presente comma e' valutato in 170 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri
di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche
obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al
pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore
dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero
dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei
limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.



Art. 35.
Fondo per le zone di confine

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di
erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli
affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri
stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province
interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e
sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto
speciale.".



Art. 36.
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unita' nazionale

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative
funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita'
d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unita'
d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali
interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le attivita' di cui al citato decreto
24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di
qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere
culturale e scientifico, nonche' di un quadro significativo di
iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare
nelle citta' di preminente rilievo per il processo di Unita' della
Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza
del messaggio di identita' ed Unita' nazionale proprio delle
celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia
attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realta'
pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e
dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed
obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle
iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario
dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento
proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unita'
d'Italia", il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il
Comitato dei garanti, formato da personalita' di qualificato e
pluralistico orientamento politico e culturale, cui e' demandato il
compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative
legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso la
condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del
Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua
delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della
relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al
Parlamento.



Art. 37.
Investimenti degli enti previdenziali pubblici

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici
possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni
giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia'
approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano
luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.



Art. 38.
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del
casellario giudiziale

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti
giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla
realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro
generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base
nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di
certificazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2007, la spesa di 20 milioni di euro.



Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
commi 101, 102 e 103 sono abrogati.
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le
parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono
inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei
medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine
della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu'
utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della
documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante
la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite
le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte
le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di
indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee
modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita'
funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema
integrato di cui al comma 56.".
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito
degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire
ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero
altri strumenti finanziari.".
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2010".
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la
comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di
riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal
ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente
diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per
ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo
mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il
concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al
pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente
diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa
richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale
caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative
spese.";
b) all'articolo 48 le parole: "il termine di sessanta giorni di
cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i
termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".



Art. 40.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

1. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della
nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007,
ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco
continuera' ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a
piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il
30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo
2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una
Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti
giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la
disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato
direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia
e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a
decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono
esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune
funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza
pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono
apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le
politiche fiscali e puo' essere disposta la trasformazione
dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai
fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3
e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella
misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni
possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il
contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo
di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".



Art. 41.
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di
edilizia abitativa

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato
alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a
quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio
abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del
demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione
di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale
partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la
ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche
con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di
proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita'
di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
massima di 150 milioni di euro.



Art. 42.
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM
ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "23 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "48
milioni". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad
attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della
medesima legge n. 296 del 2006.



Art. 43.
Lavori socialmente utili

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente
utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche
in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i
comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della
citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni
in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di
personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea
eccedenza.



Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a
zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale
rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie
affluite all'erario.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita
un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.
Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti la somma e'
ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della
detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione
pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai
commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del
limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi
diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro
e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.



Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia e del Fondo politiche sociali

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per
l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per
l'anno 2007, di 25 milioni di euro.



Art. 46.
Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di
fuori di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di
compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area
portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve
essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al
citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi,
l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione
costituisce variante anche del piano regolatore portuale.



Art. 47.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in
8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno
2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le
maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di
euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3,
convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge n. 289 del 2002.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 48.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Mastella