DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002,
n.220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
(GU n. 236 del 8-10-2002)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia
di società cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti
per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento
dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti
di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287,
recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali
del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati
e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di società coope-rative e loro
consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge
3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici
di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole
società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, é
attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato
Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni
straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 é finalizzata all'accertamento
dei requisiti mutualistici. Tale accertamento é riservato, in via
amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi
di altre amministrazioni pubbliche.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria
sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive,
di seguito denominato Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni
vigenti.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
della rispettiva competenza territoriale.
Art.
2.
Modalità e soggetti abilitati
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e
modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due
anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una
revisione annuale.
3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori
da esso incaricati.
4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito
denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle
associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.
5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare
il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione,
può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del
Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero,
nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti
cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario,
ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti
di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del
presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli
enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene
non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto
dalle norme vigenti.
8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio
della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:
a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente
quelli che non hanno versato il contributo.
9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non
esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando
l'ente cooperativo non é cancellato dall'elenco degli aderenti.
Art.
3.
Riconoscimento delle Associazioni
1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza,
tutela e revisione del movimento cooperativo, é concesso con decreto
del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano
al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo
e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni
di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori
al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per
ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti
nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in
carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione
richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad
enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite
sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo
15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di
assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi
aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali
e periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori
iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni
cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello
tecnico.
6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare
l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza
sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute
sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1
alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente
le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite
dal Ministro.
Art.
4.
Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa é finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti
e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile,
la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della
base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio
mutualistico con l'ente, la
qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente,
nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente
a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale,
attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché,
ove prevista, della certificazione di bilancio.
3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno
adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento
stesso.
Art.
5.
Conclusione della revisione cooperativa
1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati,
con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del
Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero,
per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione
rilasciata dall'Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono
rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità
gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione
di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo,
competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro.
4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi
ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente
copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso
di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono.
Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica
l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate,
trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli
Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro.
6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso
di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione
dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma
5 avviene per il tramite delle Associazioni.
Art.
6.
Dichiarazione sostitutiva
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare
il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione
o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato
di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di
vigilanza in corso, é tenuto a produrre agli Uffici territoriali
del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione
cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente
dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non é previsto dalla legge o dall'atto
costitutivo, o il presidente dello stesso non é iscritto al registro
dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta
da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro
dei revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi
identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero,
nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione
o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità
nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui
si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente
alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio
approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso
il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo
biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve
contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma
5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate
nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla
ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte
dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti
di favore alla pubblica amministrazione.
Art.
7.
Il revisore di cooperative
1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi
non associati é svolta dal Ministero, con propri dipendenti.
2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni,
nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni
riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono
fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività
di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero
e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo
biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono
precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del
medesimo.
4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi
aderenti alle Associazioni é svolta da revisori appositamente abilitati
attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione
del Ministero.
5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie
per l'espletamento delle revisioni cooperative.
6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.
7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro
funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste
dall'articolo 2399 del codice civile.
Art.
8.
Modalità e soggetti incaricati
1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di
programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti
dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità,
con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.
2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano
nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale
previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate
anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione,
da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi
di cui all'articolo 7, comma 3.
Art.
9.
Oggetto dell'ispezione straordinaria
1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie
e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra
natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività
e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione
collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di
esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.
Art.
10.
L'ispettore di cooperative
1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà
di diffida di cui all'articolo 5:
a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti
gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività
dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione
sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione
e comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine
di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Art.
11.
Enti cooperativi assoggettati
1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione
superiore a 60.000.000 di Euro o con riserve indivisibili superiori a
4.000.000 di Euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori
a 2.000.000 di Euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del
bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza,
é allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea dei soci.
3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio
può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo
2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino
al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.
4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione
di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art.
12.
Provvedimenti
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza,
valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle
more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma
3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo
2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice
civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del
codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza
o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita
la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli
enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal
registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del
regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
13.
Disciplina
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3
ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e
3.
2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia
di collegio sindacale previste per le società a responsabilità
limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.
3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla
certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti
finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia
di funzioni e composizione del collegio sindacale.
Art.
14.
Termine per l'attuazione
1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni
di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto
alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono
in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente
al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
Art.
15.
Istituzione
1. É istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici
fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di
seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, é articolato
per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e
i registri prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le
Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.
Art.
16.
Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, é
sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici
di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia
in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali
a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito
negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile
ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti
la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del
patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza
dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa
vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti
dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine
prescritto in sede di attività di vigilanza.".
Art.
17.
Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, é
sostituito dal seguente:
"6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o
aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al
comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'articolo 20.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, é
sostituito dal seguente:
"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria
sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale
relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria,
ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla
firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare
da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il
Art.
18.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli
ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche
di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli
sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente
al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici
ed il funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo
4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita
convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione
di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede
ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Art.
18.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli
ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche
di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli
sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente
al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici
ed il funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo
4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita
convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione
di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede
ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Art.
19.
Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative
relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi
le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art.
20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a
16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.
Art.
21.
Invarianza di spesa
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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