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ART.
13.
1. L'imposta sulle successioni e donazioni é soppressa. 2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario é superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
ART.
14. 1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2. 2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
ART.
15. 1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, é presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale é presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. 3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non é conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario: "Art. 28 (articoli 35, comma 1, 36 e 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1972. Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) (Dichiarazione della successione). - 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui é consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 7. Non vi é obbligo di dichiarazione se l'eredità é devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa.". ART.
16. 1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, é tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2. 2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. 3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
Note all'art. 16: 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". - Per il testo dell'art. 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, si rinvia alle note all'art. 17.
ART.
17. 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, é prorogato al 30 giugno 2002. 3. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo. 4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Note all'art. 17: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, così come modificato dalla presente legge: "Art. 69 (Norme in materia di imposta sulle successione sulle donazioni). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto ; b) l'art. 4 é abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 59 del medesimo testo unico; c) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta é determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario é un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito ; d) l'art. 10 é abrogato; e) all'art. 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari fino alla fine del comma; f) all'art. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentale rispetto a quelle previste dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione. 1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante; g) all'art. 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l'avviamento ed sono soppresse; h) all'art. 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell'avviamento sono soppresse; i) all'art. 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l'avviamento sono soppresse; l) all'art. 25, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni ; m) all'art. 47, comma 1, é aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta ; n) all'art. 55, dopo il comma 1, é inserito il seguente: "1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ; o) all'art. 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta é determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui é gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1, ovvero, se la donazione é fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi. 1-bis. Le aliquote sono pari al: a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire. 3. Quando il beneficiario é un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire ; p) dopo l'art. 56 é inserito il seguente: "Art. 56-bis (Accertamento delle liberalità indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento ; q) all'art. 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 56, sono soppresse. 2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, é abrogata. 3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. All'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei valori permutati sono inserite le seguenti: "ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire; b) dopo le parole: "si presumono donazioni le parole: ", con esclusione della prova contraria, sono soppresse. 6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 7. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1 luglio 2000. 8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e iseguenti ulteriori criteri direttivi: a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione; b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni; c) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. 9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili. 10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente. 11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi. 12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo. 13. (Comma abrogato). 14. (Comma abrogato). 15. Le disposizioni contenute nel presente art. si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001.".
ART.
18.
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati: a)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire
173.235 milioni; 2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART.
19. (Entrata in vigore).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli;
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 373): Presentato
dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 3 luglio 2001.
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