STATUTO APU-NAZIONALE approvato dalla Assemblea Congressuale Roma 24/11/2006 Art. 1 - Denominazione E' costituita con sede in Roma, Via Gioberti 54, l'Associazione denominata: ASSOCIAZIONE PROPRIETARI UTENTI NAZIONALE (APU-NAZIONALE) contraddistinta da un marchio-emblema, per la tutela del quale l'Associazione assumerà le iniziative più opportune ivi compresa la sua registrazione. Art. 2 - Scopi dell'associazione Scopo dell'Associazione è quello di:
L'Associazione potrà altresì promuovere l'istituzione di borse o assegni di studio, organizzare convegni o seminari, istituire scuole per la formazione di utenti e operatori in materia di gestione immobiliare, promuovere la pubblicazione di monografie e/o periodici, costituire banche-dati inerenti documentazione normativa, giurisprudenziale e tecnica sulle problematiche dei proprietari utenti. Art. 3 - Confederazione e Affiliazione L’Apu
aderisce quale fondatore alla CCU (Confederazione Consumatori utenti)
e alla FUC (Federazione utenti casa) concorrendo alla elaborazione e approvazione
dei loro assetti statutari e alla nomina degli organismi dirigenti, ed
è impegnata ad attuare con deliberazioni dell’Assemblea nazionale
le decisioni che in ambito CCU E FUC venissero assunte . L'Associazione non persegue fini di lucro e in quanto tale puo’ concorrere nel rispetto delle modalità previste dalla legge ad eventuali riparti di risorse reperite annualmente sulla base di scelte del contribuente. e In quanto ente non commerciale di tipo associativo, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4-quinquies, ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
Art.4 - Associazioni territoriali Previa delibera
del Consiglio Direttivo, potranno essere ammesse all’Apu nazionale
le Associazioni costituite a livello territoriale, su base almeno provinciale
,per la tutela dei proprietari utenti aventi la denominazione APU seguita
dall’indicazione del territorio di riferimento ove l'Associazione
sarà costituita. Con la stessa delibera verrà redatto un apposito regolamento idoneo a tutelare e disciplinare le funzioni delle Associazioni locali aderenti, nonché a definire i criteri di contribuzione da parte di esse all'Associazione Nazionale. Tali Associazioni territoriali dovranno costituirsi sulla base di proprio Statuto, in conformità alle finalità dello Statuto dell'APU-Nazionale. Il Consiglio direttivo,con propria delibera, accertata la compatibilita’ territoriale della istituenda organizzazione con quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo e la conformità dello statuto territoriale alle norme e ai principi dello statuto dell'associazione nazionale, nonché la conformità al regolamento di cui al comma precedente, decide l'ammissione dell'associazione territoriale tra i soci e solo a far tempo da tale delibera l'associazione territoriale potrà avvalersi della denominazione APU. Art.5 - Associazioni tematiche Possono divenire soci effettivi dell'Associazione, oltre alle Associazioni territoriali di cui al precedente art. 4, altre associazioni che organizzano e tutelano proprietari utenti anche in relazione a specifiche tematiche abitative, per la cui adesione si applica la procedura di cui al precedente articolo 4. Previa ammissione deliberata dal consiglio direttivo possono essere associati senza diritto di voto persone giuridiche, enti, istituzioni o altre associazioni che aderendo agli scopi statutari dell'APU Nazionale, intendono sostenerne le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse. Art. 6 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. I proventi derivanti da attività commerciali o produttivi marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Se conseguiti, gli avanzi devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza, nel tempo gli scopi istituzionali. Art. 7 - Rendiconto e attività amministrativa L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo sulla base degli orientamenti espressi dall’assemblea deve redigere e approvare il bilancio e il rendiconto entro il mese di Giugno.
Art. 8 - Obblighi dei soci L'adesione all'Associazione obbliga i soci all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli organi dell'Associazione. In particolare, l'adesione comporta:
Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto ad avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell'assistenza prestati dall'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Art. 9 - Cessazione della qualità di socio L'appartenenza all'Associazione cessa ,con delibera del Consiglio direttivo, per: a) mancato pagamento della quota sociale; b) mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, oppure per azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Avverso le delibere, in tal senso assunte dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento; c) scioglimento dell'Associazione territoriale o tematica. Art. 10 - Organi dell'associazione Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo il Presidente La Presidenza il Collegio dei Revisori il Collegio dei Garanti Art. 11 - Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale e di indirizzo dell’associazione ed il momento fondamentale di partecipazione e confronto per assicurare una corretta e democratica gestione dell'Associazione. Essa è costituita dai Presidenti di tutte le Associazioni territoriali e tematiche , dai componenti del Consiglio Direttivo e da un delegato ogni 500 soci o frazione di 500 superiore a 250 ,iscritti alle associazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto, ciascuno con diritto di voto e nominati dalle assemblee congressuali territoriali. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue delibere prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci. Art. 12 - Convocazione L’
assemblea è ordinaria e congressuale. L’ assemblea ordinaria
viene convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o altrove,
secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi agli
aventi diritto almeno 15 gg. prima della data fissata. L'Assemblea ordinaria
è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno successivo
alla chiusura di ogni esercizio sociale. Art.13 - Compiti e Poteri L'Assemblea determina l'indirizzo generale e di programma nonche’ gli orientamenti e le scelte politiche dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria delibera:
L’assemblea
congressuale é il massimo organo deliberante dell’APU E’
convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia
deliberata dall’Assemblea ordinaria o richiesta da almeno un quinto
degli iscritti.
L'Assemblea congressuale delibera:
Art. 14 - Costituzione dell'assemblea ordinaria L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno la meta’ degli aventi diritto al voto. Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea. Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro membro della di presidenza per l'effetto delegato. In assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente
nomina un segretario per la redazione del verbale che verrà poi
anche da lui sottoscritto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione dei relativi verbali presso la sede dell'Associazione. Art. 16 - Il Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quindici membri a un massimo di 25 membri eletti dall'Assemblea. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte unitamente alla Giunta di Presidenza e deve essere rappresentativo degli associati. Lo stesso Consiglio Direttivo puo’ nominare al suo interno un Direttore e un Tesoriere. Il direttore partecipa, ,in qualità di segretario, alle riunioni della giunta di presidenza e predispone ,in esecuzione dei deliberati della stessa,tutte le attività conseguenti. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio. Art. 17- Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo e esecutivo dell'Associazione. Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non siano dallo statuto espressamente riservati all'assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale il Consiglio:
E' data facoltà al Consiglio di delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente o alla Presidenza, anche in persona dei singoli suoi membri. Art.18 - Poteri Ispettivi e di controllo Il Consiglio ha poteri ispettivi e di controllo sulle attività degli associati. Nello svolgimento di tale compito può:
Art. 19- Funzionamento del Consiglio direttivo Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un componente la presidenza o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, computando nel totale anche il presidente ed i membri della Presidenza. Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci. Art. 20 - Il Presidente Il Presidente rappresenta l'Associazione, salvo che l'assemblea o il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, ad altro membro della Presidenza. Detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dei lavori dell'Associazione. Convoca e presiede l'assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, potendo però per tale incombenze delegare altro membro della Giunta di Presidenza. E' nominato dall'assemblea congressuale, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Art. 21 - La presidenza La Presidenza è composta da non più di sei membri eletti dall'Assemblea ed affianca il Presidente nella gestione collegiale e continuativa dell'Associazione, rispondendo di tale attività al Consiglio Direttivo e all'Assemblea di cui attua le decisioni. Assicura un contatto permanente con le strutture associate, delibera su tutte le questioni aventi carattere d'urgenza, riferendone poi al Consiglio Direttivo nella più prossima riunione per ottenerne la ratifica. Viene convocata dal Presidente o da almeno la metà dei suoi membri quando se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le delibere sono assunte a maggioranza, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità. Ai componenti della Presidenza possono essere attribuite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe e competenze. La Presidenza dura in carica 4 anni. Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n° tre membri effettivi e da n° due supplenti eletti dall'assemblea congressuale al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Dura in carica 4 anni. I Revisori hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redigono un'apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e riferiscono all'assemblea del loro operato. Art. 23 - Collegio dei garanti Il Collegio
dei garanti è composto da n° tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall' assemblea congressuale al di fuori dei componenti
del Consiglio Direttivo. Decide definitivamente, entro trenta giorni dalla presentazione di specifico e motivato ricorso, sulle decisioni di esclusione delle strutture associate e in genere,previa ricorso degli interessati, su ogni controversia dovesse insorgere tra le strutture associate, tra i membri delle cariche sociali, tra questi e le strutture associate. . Dura in carica n. 4 anni Art. 24 - Durata e scioglimento La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea congressuale con maggioranza di 2 /3 dei componeti. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996. Art. 25 - Controversie Ogni controversia insorta con o tra le strutture associate, con o tra i componenti delle cariche sociali in ordine all'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente statuto sarà devoluta alla cognizione del Collegio dei Garanti che deciderà, come arbitro irrituale, senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo equità. |