Pertinenza abusiva e reato penale

Corte di Cassazione penale
Sez. III, 19 febbraio 2001, n. 6580 (ud. 18 dicembre 2000). Pres. Acquarone - Est. Mannino - P.G. De Nunzio (diff.) - Ric. Privitera ed altro.

Edilizia urbanistica - licenza concessione edilizia - opere soggette - ampliamento di un edificio preesistente - pertinenza - esclusione.

In tema di edilizia, non costituisce pertinenza in quanto priva di autonomia, bensì ampliamento del preesistente edificio e, quindi, parte di esso, l'opera abusiva costituita da due vani aggiunti all'edificio preesistente con struttura e dimensioni tali da escludere la destinazione d'uso esclusiva a funzione del servizio e, perciò, soggetti a concessone così come l'edificio del quale costituiscono ampliamento.

Svolgimento del processo e motivi della decisione - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 27 giugno 2000 n. 4373 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Agrigento 28 settembre 1999, da loro appellata, sono stati dichiarati colpevoli del reato indicato in epigrafe, per vaer abusivamente costruito n. 2 manufatti con copertura in lamiera, rispettivamente su un'area di mq 50 e mq 15 - Giuseppe Privitera e Alfonsa Carbone hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

  1. Erronea applicazione e applicazione (art. 606 lett. A c.p.p.) delle norme urbanistiche perché i due manufatti, di mq 35 e mq 15, rispettivamente a deposito di attrezzi di giardinaggio, cantina e installazione di impianti tecnologici (autoclave e caldaia), l'uno, e a wc, l'altro, costituivano pertinenze dell'edificio principale ed erano soggetti a semplice autorizzazione.
  2. Violazione (art. 606 lett. a c.p.p.) dell'art. 22 L. 1985 n. 47 perché gli imputati hanno proposto domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 L. 1985 n. 47, ricorrendo al Tar contro il provvedimento di rigetto.

L'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondata.

Il primo motivo è, infatti, privo di consistenza.

L'art. 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. in L. 25 marzo 1982, n. 94, assoggetta a concessione gratuita - purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1930 n. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico e storico) e 23 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), entrambe abrogate e sostituite dal D.Lvo 29 ottobre 1999 n. 490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) - le opere costituiente pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti.

L'equiparazione, ai fini degli strumenti di piano, della pertinenza all'impianto tecnologico dimostra che deve trattarsi di un'opera autonoma - e, quindi, non di una parte (finestra, balcone, ecc.) anche in ampliamento (camera, vano-scale) dell'edificio, compresa nella struttura di esso ed è, quindi, priva di autonomia (Cass. Sez. III, 12 ottobre 1985, n. 11328, ric. Rizzo; id, 13 febbraio 1987 n. 6793, ric. Di Giambattista; 19 giugno 1987 n. 12652, ric. Mercurio; 9 ottobre 1987 n. 1064, ric. P.G. in proc. Gianfaldone; 22 giugno 1988 n. 4869, ric. Bazzuco; 6 agosto 1981 n. 9133, ric. Palma; 5 luglio 1994 n. 1316, ric. Esposito; 21 marzo 1997 n. 4056, ric. Fera) - la cui funzione strumentale, connessa con le modeste dimensioni, deriva dalla sua natura e non dalla destinazione datale dall'autore, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale e da questo si distingue dall'opera autonoma a carattere non pertinenziale, in cui manca la destinazione d'uso eslcusiva a scopo di servizio o di ornamento di un diverso edificio.

Esempio di pertinenza è dato dai parcheggi previsti dall'art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, modificato dall'art. 17 comma 90 L. 15 maggio 1997 n. 127 e dall'art. 37 L. 7 dicembre 1999 n. 472, costruiti nel sottosuolo o al primo piano di un edificio preesistente.

Nella specie, i due manufatti non hanno natura pertinenziale perché costituiscono due vani in ampliamento del preesistente edificio, peraltro già abusivo e oggetto di condono edilizio, e, quindi, parte di esso, con struttura e dimensioni tali da escludere - così come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata - la destinazione d'uso esclusiva a funzione di servizio, e perciò soggetti a concessione così come l'edificio del quale costituiscono ampliamento.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47 dispone che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, di cui al comma primo della stessa legge, e non si riferisce, quindi, ai procedimenti instaurati davanti alla giurisdizione amministrativa per l'impugnazione dei provvedimenti relativi alla mancata concessione della sanatoria.

Secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. III, 15 marzo 1994, n. 3113) la sospensione ex art. 22 cit. decorre dal deposito della domanda di concesione in sanatoria e si protrae per i sessanta giorni necessari per l'esame della stessa, decorsi infruttuosamente i quali per la disposizione dell'art. 13 L. 1985 n. 47 la domanda si intende respinta.

Nella specie i ricorrenti si dolgono senza fondamento della mancata sospensione del processo penale in relazione alla concessione in sanatoria da parte del sindaco.