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REGOLAMENTO
DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE E CARTA DEI DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Art.
1
LA PROPRIETA' DELLE PARTI COMUNI
Sono
oggetto di proprietà ed uso comune a tutti i condomini, e in quanto
tali indivisibili e irrinunciabili, tutte quelle parti, locali, cose,
impianti dell'edificio che in base agli atti di acquisto non risultino
di proprietà singola ed individuale di un condomino o del venditore.
In
particolare sono comuni:
- L'area su cui
sorge l'edificio, considerata tutt'una con le sue pertinenze, giardini
e cortili,aree, il sottosuolo, le fondamenta e tutte le altre opere
destinate a dare stabilità al fabbricato, i muri maestri, pilastri
e architravi necessari alla statica dell'edificio nonché tutti
i muri d'ambito perimetrali, e quelli dei vani scala e ascensore; il
tetto (o lastrico solare);
- l'androne, le
scale, gli anditi, i passaggi alle cantine, le finestre, le opere decorative,
gli infissi, impianti e serramenti che si trovano in tali parti;
- i locali ed i
mobili della portineria che siano stati acquistati dai condomini, i
locali di deposito e i vani per il deposito di immondizie, i locali
occupati dagli impianti di ascensore e riscaldamento;
- l'impianto di
riscaldamento e le canne fumarie, gli impianti elettrici e di forza
motrice, l'impianto antincendio, gli impianti di gas, luce ed acqua
l'autoclave, la fognatura, sino alle derivazioni alle proprietà
individuali:
- è altresì
bene comune dei condomini anche il decoro estetico e architettonico
delle facciate, sia verso la strada che verso il cortile, in ogni loro
parte, anche se di proprietà esclusiva, come balconi, infissi,
ringhiere, tapparelle, tende parasole, ecc.
- (altre eventuali
parti o impianti comuni)
La
quota di comproprietà delle parti comuni di ciascun condomino è
in proporzione al valore della sua porzione di piano, espressa in millesimi
nel titolo di acquisto e come riportata nella tabella allegata "A".
Le parti comuni
non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo e disagiato l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art.
2
USO DEI BENI E DEGLI IMPIANTI COMUNI
Nell'uso
dei beni e degli impianti comuni i condomini dovranno osservare le seguenti
regole e divieti:
- È vietato
occupare gli spazi comuni in modo permanente o temporaneo. La sosta
di automezzi, nel cortile, è consentito limitatamente alle operazioni
di carico e scarico
- È vietato
stendere panni fuori dai balconi o nelle parti comuni, sulle facciate
dell'edificio o comunque senza rispetto dei regolamenti comunali.
- È vietato
tenere animali negli spazi comuni;
- E' vietato fare
innovazioni nelle proprietà individuali che alterino o coinvolgano
in via diretta o indiretta le parti comuni (occupazione con materiale
da costruzione, apertura di porte o finestre e simili, modifiche alle
tubazioni), o il decoro architettonico o la stabilità dell'edificio,
senza preventivo avviso all'amministratore, il quale, entro 10 giorni
dall'avviso potrà intimare - solo per la parte che riguarda le
parti comuni - la sospensione dei lavori e convocare l'assemblea per
decidere.
- E' vietato al
singolo condominio di eseguire riparazioni delle parti e impianti comuni,
se non nel caso di assoluta e urgente necessità. In questa ipotesi
dovrà notificare gli estremi dell'opera,intervento o riparazione
all'amministratore e ogni suo diritto all'eventuale rimborso di quanto
anticipato sarà subordinato al riconoscimento della urgenza e
della necessità dei lavori da parte dell'assemblea.
- E' vietato il
lavaggio e il parcheggio di automezzi nel cortile. E ciascun condomino
ha diritto di parcheggiare un solo automezzo nello spazio assegnatogli).
- E' vietato ai
condomini proprietari delle cantine (o di altri locali posti al piano
seminterrato) di effettuare scavi di qualunque genere, di depositarvi
materiali comunque pericolosi, nocivi e inquinanti o adibire detti locali
ad usi diversi da cantina, garage, deposito cui sono destinati.
- E' vietata l'apposizione
di targhe ed insegne sui muri perimetrali, al di fuori degli spazi previsti
per tali usi, secondo le modalità e le dimensioni stabilite dall'assemblea.
- La battitura dei
tappeti potrà essere effettuata solo dalle ore alle ore.
- E' vietata la
costruzione di tettoie pensili, pensiline, verande e simili sui balconi.
Art.
3
INNOVAZIONI
I condomini,
con la maggioranza speciale indicata dall'articolo 1136 quinto comma del
CC possono deliberare innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni.
Sono vietate
le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza statica del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o l'equilibrio e la qualita' igienica e ambientale o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di
un solo condominio.
Qualora l'innovazione
comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario e consista
in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa. In tale ipotesi i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione
(contribuendo nelle spese di esecuzione - computate al valore attuale,
pro-quota millesimale - e di manutenzione dell'opera). Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa.
Le norme contenute
nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non per
le spese straordinarie di conservazione, restauro e ricostruzione delle
parti e impianti comuni, per le quali non è ammissibile per la
minoranza dissenziante sottrarsi al contributo, adducendo la voluttuarietà
o la gravosità.
Per innovazioni
si debbono intendere quelle opere nuove, impianti o manufatti, prima inesistenti,
che mutano la consistenza e destinazione delle parti comuni; sono innovazioni
utili quelle che migliorano l'utilizzazione delle parti e impianti comuni;
sono innovazioni voluttuarie quelle che attengono soltanto al decoro,
al comfort; sono innovazioni vietate,oltre che q uelle indicate al precedente
comma 2 del presente articolo, in ogni caso quelle che interessano anche
indirettamente la struttura portante di cemento armato o che pregiudicano
i diritti anche di un solo condomino; sono innovazioni suscettibili di
godimento separato quelle che possono essere poste al servizio anche di
una sola parte dei condomini; sono innovazioni gravose quelle che comportano
una spesa superiore a £.
.
(questa somma va rapportata al valore dell'edificio), aumentata o diminuita
in proporzione alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita,
verificatesi alla data della delibera assembleare, rispetto all'anno
(anno di costruzione dell'edificio ovvero di prima stesura del regolamento).
Art.
4
DESTINAZIONE ED USO DELLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI
I singoli
appartamenti hanno l'unica ed esclusiva destinazione di abitazioni civili.
E' fatto tassativo divieto di destinare gli appartamenti a deposito merci,
laboratori, scuole e ambulatori di qualunque genere, circoli, ritrovi,
pensioni, uffici di enti pubblici, esercizi con lavorazione o attività
notturne (sopprimere i divieti per destinazioni che si intendono consentire).
I negozi potranno
essere adibiti soltanto a vendita al dettaglio, con divieto, comunque,
di lavorazioni o attività notturne, oltre le ore 24, e attività
comunque rumorose, moleste o maleodoranti. I locali al piano seminterrato,
fermi restando gli elencati divieti, possono essere adibiti a magazzino
o deposito di merci non maleodoranti nocive o pericolose (eventualmente
precisare se possono o no essere destinati alla vendita al dettaglio).
A tutti i condomini è tassativamente vietato il sovraccarico eccessivo
dei locali, balconi e terrazze, secondo i limiti di portata dei solai
e l'uso smodato di radio, televisori, strumenti musicali, particolarmente
prima delle ore 8 e dopo le 22, mentre lavori rumorosi di manutenzione
e ristrutturazione sono vietati nei giorni festivi e consentiti solo dalle
ore 8,30 alle ore 18 nei giorni feriali.
Ciascun condominio
deve effettuare nella sua proprietà tutte le riparazioni necessarie
ad evitare danni agli altri condomini ed è responsabile anche per
i danni provocati dal suo personale dipendente o di servizio, ai sensi
dell'articolo 2049 Cod. civ.
Art.
5
NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
L'amministratore
del condominio viene nominato o revocato dall'assemblea con delibera approvata
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio. Il mandato ad amministrare
può essere concesso oltre che a persona fisica anche a società.
Art.6
DOVERI E POTERI DELL'AMMINISTRATORE
L'amministratore
deve:
- agire nel rispetto
dell'articolato delle regole della qualità e trasparenza e nel
rispetto legge 241;
- eseguire le delibere
dei condomini;
- curare l'osservanza
del regolamento del condominio, con ampi poteri di decidere tutte le
azioni anche giudiziarie che si rendessero necessarie per ottenere tale
osservanza;
- disciplinare l'uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune,
col fine di assicurare il migliore godimento a tutti i condomini;
- compiere tutti
gli atti conservativi nei diritti inerenti le parti comuni;
- rappresentare
il condominio attivamente o passivamente nelle liti giudiziali inerenti
le parti comuni e il rispetto del godimento, sia nei confronti dei terzi
che nei confronti dei singoli condomini;
- ordinare i lavori
di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgente necessità,
con l'obbligo di convocare l'assemblea per la ratifica;
- provvedere alle
spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, alla regolare
tenuta del libro dei verbali, del libro cassa, del libro paga portieri,
delle copie dei titoli d'acquisto dei singoli condomini, al pagamento
delle imposte e alle pratiche inerenti l'edificio nel suo complesso,
ai rapporti con i fornitori, con le autorità amministrative e
di polizia anche in rapporto al ruolo di sostituto di imposta rivestito
dal condominio;
- predisporre per
ogni gestione annuale - che ha inizio al
.
di ogni anno - un progetto preventivo di spesa dettagliato in ogni singola
voce ed accompagnato dallo stato di ripartizione delle quote facenti
carico ad ogni singolo condominio; detto progetto preventivo dovrà
essere approvato dall'assemblea; tale approvazione darà titolo
all'amministratore per riscuotere i contributi con la reazione deliberata
dall'assemblea e per agire, senza specifica autorizzazione dell'assemblee,
nei confronti dei condomini morosi eventualmente applicando la sanzione
di cui al 3° comma dell'art. 63 delle Disposizioni di attuazione
del Cod. civ.;
- presentare all'assemblea
per l'approvazione, entro i trenta giorni dal termine di ogni esercizio
annuale, il bilancio della gestione passata; ogni esercizio si chiude
al
di ogni anno;
- tenere a disposizione
la contabilità e i documenti per almeno trenta giorni prima
.
- eseguire quanto
dovuto in base alle norme di legge sugli edifici e relativi impianti,
previa approvazione dell'assemblea ove siano necessarie spese rilevanti;
- (Per quanto non
previsto dal presente articolo si fa riferimento alle regole di trasparenza
dei servizi amministrativi predisposto dall'Apu ed allegato al seguente
regolamento).
Art.7
TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI
L'assemblea
delibera le modalità di rateizzazione dei pagamenti delle quote
condominiali. L'amministratore procede all'invio degli avvisi di scadenza
ed i condomini debbono provvedere al pagamento entro i termini di scadenza:
in caso di ritardo di oltre 20 giorni, l'amministratore dovrà agire
nei modi previsti dall'articolo 63 1° e 3° comma delle Disposizioni
per l'attuazione del Codice Civile contro i condomini inadempienti, assumendosi
ogni responsabilità in caso di omissione.
Art.
8
CONSIGLIERI CONDOMINIALI
Il
consiglio di condominio è composto di non oltre 5
membri
ed ha il compito di assistere l'amministratore nelle sue funzioni e decisioni,
di effettuare almeno trimestralmente la revisione dei conti e di tentare
di dirimere eventuali controversie fra condomini. I consiglieri vengono
eletti dall'assemblea ordinaria annuale e devono essere scelti esclusivamente
fra i proprietari delle unita' immobiliari. Delle decisioni del consiglio
di condominio, che vanno prese a maggioranza degli intervenuti alle riunioni
o delle eventuali risposte per corrispondenza, viene redatto un processo
verbale (con eventuale copia della corrispondenza) in apposito libro.
Il consiglio può nominare tra i suoi componenti un consigliere
col ruolo di garante della qualità ambientale dell'edificio col
compito di recepire reclami e segnalazioni su azioni e comportamenti dei
singoli utenti che creano pericolo e danni alla qualità ambientale
dell'abitare e alla sicurezza.
Il consiglio
può in presenza di gravi e urgenti motivi chiedere la convocazione
all'amministratore che vi è tenuto ai sensi art. 66 comma 1°
delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Art.
9
ASSEMBLEA
L'assemblea
è composta dai condomini che sono titolari del diritto di proprietà
delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Chi non sia
in possesso di valido titolo di proprietà, non può intervenire
in assemblea, qualunque altro sia il diritto in base al quale eventualmente
occupi un'unità dell'immobile, fatta eccezione per l'ipotesi di
diritto di usufrutto, per il quale si richiama l'art. 67 delle Disposizioni
di attuazione del Codice civile e fatto salvo quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 27/7/1978 n. 392 ovvero altre normative riguardanti
il diritto degli inquilini a partecipare all'assemblea.
Qualora condomino
sia un gruppo di persone pro-indiviso ha diritto di intervenire con diritto
di voto in assemblea un'unica persona designata per iscritto dagli altri
comproprietari pro-indiviso. Gli altri comproprietari possono assistere
e presenziare senza diritto di voto.
Ogni condomino
può delegare a rappresentarlo in assemblea altra persona. Non è
consentita la delega a terzi da parte del delegato. La delega deve essere
in ogni caso scritta in calce alla comunicazione di invito di invito ed
è valida unicamente per l'assemblea a cui quell'invito si riferisce.
I condomini non possono conferire più di tre deleghe alla stessa
persona .Non è consentita la delega all'amministratore.
L'assemblea
ordinaria annuale deve essere convocata entro 30 giorni dal termine della
gestione, mentre, qualora se ne presenti la necessità l'amministratore,
di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due condomini che rappresentino
almeno un sesto del valore dell'edificio, dovrà convocare l'assemblea
straordinaria.
Presupposto
dalla valida costituzione dell'assemblea è l'avvenuto invito di
tutti i condomini mediante lettera raccomandata. L'invito deve contenere
l'ordine del giorno, con il dettaglio degli argomenti da discutere. Nell'ordine
del giorno può essere inclusa la voce "varie ed eventuali ma gli
argomenti trattati nell'ambito di tale punto non possono essere oggetto
di deliberazioni.
L'invito deve
pervenire al domicilio di ciascun condominio almeno cinque giorni dalla
prima della data fissata per l'assemblea.
Non può
inficiare la validità dell'assemblea l'errata destinazione di un
invito, quando il condominio non abbia notificato con raccomandata il
cambiamento di domicilio - almeno 10 giorni prima dell'assemblea - all'amministratore.
In ogni caso in mancanza di diversa comunicazione scritta, ogni condomino
si intende domiciliato nell'edificio condominiale.
L'invito va
esteso ai conduttori di unità locate, nei casi previsti dalla legge,
con responsabilità del condomino locatore, qualora questi non abbia
reso noto in tempo utile all'amministratore di condominio l'esistenza
del rapporto di locazione.
Ogni volta l'assemblea
elegge un presidente che ha il compito di verificare la regolare e tempestiva
ricezione delle convocazioni, la validità delle deleghe, la presenza
del numero legale e di disciplinare e coordinare la discussione dell'ordine
del giorno. Il presidente chiama uno dei presenti a fungergli da segretario,
con il compito di redigere il verbale.
In prima convocazione
l'assemblea si intende validamente costituita con l'intervento di almeno
due terzi dei condomini, che rappresentino anche almeno la metà
del valore dell'edificio.
Qualora in prima
convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà
riunirsi in seconda convocazione in un giorno successivo a quello della
prima, ma in ogni caso non oltre il decimo giorno.
In seconda
convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un numero
di voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Fanno eccezione:
a) le delibere
concernenti: la nomina e revoca dell'amministrazione; le liti giudiziarie
che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore; la ricostruzione
dell'edificio e le riparazioni straordinarie ivi compresi i restauri o
rifacimenti e verniciatura di ogni parte delle facciate; che devono essere
approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti e di almeno
la metà del valore dell'edificio;
b)
le delibere concernenti: le innovazioni dirette ad ottenere il più
comodo o il miglior rendimento delle cose e degli impianti o servizi
comuni; la costruzione di nuovi impianti e l'attivazione di nuovi servizi
comuni; che devono essere approvate con la maggioranza dei condomini
e di almeno due terzi del valore dell'edificio;
c)
le delibere concernenti modifiche del presente regolamento che devono
essere adottate con l'unanimità del consenso di tutti i condomini,
e per atto scritto da registrare e trascrivere;
d)
le delibere su argomenti per i quali leggi speciali dispongono maggioranze
diverse da quelle sopraindicate.
Le
deliberazioni concernenti il servizio dell'ascensore andranno in ogni
caso prese a maggioranza degli intervenuti e del valore rappresentato
in assemblea, calcolato in base alla speciale tabella di comproprietà
di tale impianto.
Art.10
POTERI
DELL'ASSEMBLEA
La
competenza dell'assemblea riguarda l'amministrazione, gestione, conservazione,
manutenzione, riparazione, ricostruzione delle parti e impianti comuni
dell'edificio.
L'assemblea
non può deliberare in violazione delle leggi, non può deliberare
su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, non può
dettare divieti nell'uso delle proprietà esclusive, che non siano
previsti nel presente regolamento.
Le discussioni
riferite alla voce "varie ed eventuali" e similari hanno esclusivamente
finalità consultive e di approfondimento dei temi senza assunzione
di deliberazioni che per essere validamente prese presuppongono una specifica
previsione nell'ordine del giorno di convocazione previamente inviato
ai condomini.
Nel libro dei
verbali deve essere trascritto, a cura del segretario, quanto segue:
- il luogo, ordine
del giorno, ora di inizio e termine dell'assemblea;
- elenco degli intervenuti
di persona o per delega, e rispettive quote millesimali;
- resoconto sintetico
della discussione, testo delle deliberazioni prese con l'indicazione
della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli
intervenuti in ordine alle singole delibere, con indicazione dei proponenti.
Il
verbale deve essere firmato dall'amministratore, dal presidente dell'assemblea,
dal segretario e da un altro condomino.
L'amministratore è
tenuto a inviare a mezzo raccomandata copia del verbale a tutti i condomini,
sia presenti che assenti, entro 10 giorni dall'assemblea.
Le delibere
dell'assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, gli
astenuti, i dissenzienti risultati in minoranza nelle votazioni per l'assunzione
della deliberazione.
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge, al regolamento e comunque lesive del diritto di
uno o piò condomini, ogni condomino, assente o che abbia espresso
in assemblea voto contrario, può fare ricorso alla Autorità
giudiziaria.
Il ricorso
- sotto pena di decadenza - deve essere dai presenti dissenzienti proposto
entro trenta giorni dalla data della delibera e, dagli assenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale.
Quando l'assemblea
abbia deliberato di promuovere una causa o di resistere in giudizio, i
condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilità
in ordine alle spese e alle conseguenze della causa, per il caso di soccombenza.
Tale volontà va notificata con atto di significazione a mezzo ufficiale
giudiziario all'amministratore del condominio entro 30 giorni dalla data
in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Se la causa
ha esito favorevole al condominio, e ne derivano dei vantaggi al dissenziente,
questi concorrere, pro quota, a rifondere quella parte di spesa della
causa che non sia stato possibile farsi pagare dalla parte avversaria
soccombente
Art.
11
RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI
Nota
- Per i criteri di ripartizione delle spese, vedere le formule relative
ai singoli impianti e servizi.
Le spese per:
- amministrazione;
- -acqua potabile
(salvo i consumi delle proprietà esclusive, indicati dai contatori)
luce comune, fognatura;
- sistemazione e
mantenimento del tetto (o lastrico solare), del cortile (giardino) e
dei passaggi comuni di accesso all'edificio;
- restauro, pulizia,
tinteggiatura facciate dell'edificio, ivi comprese le verniciature delle
imposte, tapparelle, ringhiere e balconi, anche di proprietà
esclusiva;
- imposte, tasse
ed assicurazioni riguardanti l'edificio nel suo complesso e in genere
tutte le spese per la conservazione, le innovazioni (salvo quanto indicato
all'art. 3) e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
e impianti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il riscaldamento,
l'ascensore, le scale e il portierato;
- vengono ripartite
tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi corrispondenti al
valore della proprietà di ciascuno, indicati nella tabella allegata
"A".
Nessun
condomino può sottrarsi al contributo per le spese sopraindicate,
in proporzione alla sua quota millesimale, nemmeno nel caso che non ne
tragga diretto vantaggio o beneficio o non sia interessato per qualsivoglia
motivo alle spese stesse, accettandosi il principio della solidarietà
condominiale. E' tuttavia ammesso che l'assemblea, nell'approvare una
spesa che non sia quella del restauro o tinteggiatura delle facciate,
e che interessi solo un gruppo di condomini, determini contemporaneamente
come tale spesa vada, eccezionalmente e per quella volta, ripartita fra
i soli condomini interessati in proporzione alle rispettive quote millesimali.
Art.12
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L'impianto
di riscaldamento è cosa comune ed appartiene a tutti i condomini
pro-indiviso, ad eccezione delle derivazioni e di quelle parti di impianto
che si trovano all'interno delle proprietà individuali (e delle
unità dell'edificio che siano sprovviste di elementi, sin dall'origine).
Le spese straordinarie, di ammortamento, di regolarizzazione, di isolamento,
e di ricostruzione dell'impianto comune, vanno suddivise fra tutti i partecipanti,
in base al valore espresso in millesimi della comproprietà di ciascuno.
All'inizio di ogni gestione annuale, l'assemblea delibera l'eventuale
quota da accantonare per l'ammortamento dell'impianto.
Le spese relative,
invece, all'uso, all'esercizio ed all'ordinaria manutenzione e riparazione
dell'impianto comune, vanno ripartite in base alla cubatura (o alla superficie
radiante) delle singole proprietà, come indicato nella tabella
allegata "B".
Nessun condomino
può rinunciare all'uso del riscaldamento né può sottrarsi
al pagamento della sua quota di spesa per nessun motivo, ivi compreso
lo sfitto totale e l'assenza dall'appartamento.
Salvo diversa
disposizione di legge, il periodo normale di riscaldamento è dal
.. al
Qualora si
decida di affidare il riscaldamento in appalto a una ditta all'uopo attrezzata,
la lettura e discussione di tutte le offerte pervenute all'amministrazione
deve essere fatta durante l'assemblea ordinaria annuale, previo esame
da parte del consiglio di condominio.
Qualora deficienze
nell'erogazione si manifestino solo in una o in alcune proprietà
individuali, il condomino danneggiato può chiedere, allegando alla
richiesta adeguata perizia di un tecnico, eseguita a sue spese - con la
quale dimostri che la deficienza non è originata da sua colpa o
nuova opera - che l'impianto sia regolarizzato a spese del condominio.
Art.13
ASCENSORE E SCALE
L'impianto
di ascensore (o degli ascensori) è cosa comune che appartiene pro-indiviso
dei piani superiori a quello rialzato e di conseguenza le spese di esercizio
e di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ricostruzione vanno suddivise
fra tali comproprietari, con totale esonero degli altri condomini, in
base alla tabella allegata "C".
Nessuno dei
comproprietari dell'impianto, può, nemmeno con definitiva rinuncia
all'uso, sottrarsi alla contribuzione delle spese per l'ascensore. L'immediata
ripartizione dei guasti e l'adempimento delle eventuali prescrizioni della
pubblica autorità, anche se comporta sostituzione di parte dell'impianto,
è obbligatoria per tutti i comproprietari, qualunque sia l'entità
della spesa.
Art.14
PORTIERATO
La
spesa del servizio di portierato, salario, contributi e indennità
al portiere, attrezzi pulizia e quanto altro inerente alla custodia e
pulizia delle parti comuni dell'edificio (compreso telefono portineria)
è ripartita fra tutti i condomini in ragione delle quote millesimali
di comproprietà di ciascuno (tabella allegata "A"), (oppure, quando
l'edificio comprenda anche negozi e magazzini):
La spesa del
servizio di portierato, salario, contributi e indennità al portiere,
attrezzi pulizia e quanto altro inerente alla custodia e pulizia delle
parti comuni dell'edificio (compenso telefono portineria), è ripartita
fra tutti i condomini in ragione delle speciali quote indicate nella tabella
allegata "D".
Art.
15
LOCAZIONE DELLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI
Il
condomino che dà a terzi in locazione la sua proprietà individuale
è tenuto a inserire nel contratto di affitto l'obbligo del rispetto
del regolamento condominiale, e sarà responsabile in solido con
il suo conduttore di tutte le eventuali violazioni del regolamento, danni,
ecc. provocati dal conduttore stesso. Le cantine e i box non sono locabili
separatamente dalla proprietà di cui costituiscono pertinenza.
Il condomino
è tenuto a darne avviso all'amministratore anche ai fini degli
adempimenti riguardanti la convocazione dell'assemblea e gli eventuali
adempimenti riguardanti ripartizioni delle quote per oneri accessori a
carico del conduttore
Art.16
VENDITA DI PROPRIETÀ INDIVIDUALI
Quando
un condomino venda la sua proprietà o costituisca su di essa un
diritto di usufrutto è tenuto a darne immediato avviso per lettera
raccomandata A.R. all'amministratore e a consegnargli, poi, appena possibile,
copia degli atti in base ai quali è avvenuto il trasferimento dei
diritti sulla porzione di immobile, con comunicazione del nome e domicilio
del subentrante.
L'omissione
della suddetta comunicazione e consegna rende responsabile ad ogni effetto
il condomino venditore nei confronti sia del condominio, sia del condomino
subentrante, per qualsivoglia conseguenza che da tale omissione dovesse
derivare, anche in materia di pagamento delle spese condominiali.
Art.17
FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI
In
caso di frazionamento mediante divisione materiale di un'unità
immobiliare, che sia legittima e autorizzata, i condomini interessati
dovranno determinare la corrispondente divisione dell'unica quota millesimale
anteriore, comunicandola all'amministratore.
Art.
18
ACCESSO ALLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI
Ciascun
condomino non può opporsi alla visita nella sua proprietà
individuale da parte dell'amministratore, verso congruo e motivato preavviso,
né può impedire che nella sua proprietà vengano eseguiti
lavori urgenti e necessari che interessino le parti comuni dell'edificio,
salvo il risarcimento dei danni conseguenti alle opere, e con esclusione
del risarcimento per limitazione temporanea e parziale del godimento delle
proprietà esclusive se non nella misura in cui sia dovuto all'eventuale
conduttore del condomino, a norma dell'articolo 1584 Cod. civ..
Art.19
RIPARAZIONE DELLE TERRAZZE A LIVELLO
Quando
si renda necessaria la riparazione di terrazze a livello, per infiltrazioni
di acqua o altri motivi, la spesa di pavimentazione e impermeabilizzazione
(manto) è a carico del proprietario della terrazza a livello. A
carico di tale proprietario e del proprietario sottostante è la
spesa di riparazione del soffitto, salvo che questa sia resa necessaria
da incuria o ritardo del condomino soprastante nell'eseguire le dovute
riparazioni al pavimento e al manto della terrazza: in tale ultima ipotesi
la spesa sarà interamente a carico del condomino proprietario della
terrazza.
Art.20
SPESA DI RIPARAZIONE
DEI BALCONI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA
Come
indicato nell'art. 1 di questo regolamento il decoro delle facciate è
considerato bene di interesse comune; come indicato nell'art. 9 l'assemblea
ha il potere di deliberare, con speciale maggioranza, il restauro e verniciatura
della facciata e degli infissi e sportelli in essa compresi; come indicato
nell'art. 11 tali spese sono ripartite fra tutti i condomini, in ragione
della quota millesimale, anche se riguardano parti di proprietà
esclusiva. Tutto ciò concerne il decoro e l'estetica complessiva
dell'edificio.
Per quanto attiene
alle riparazioni necessarie ai balconi, onde evitarne la rovina anche
parziale, o il distacco di elementi che li compongono, la spesa è
per intero a carico del condomino che ne sia proprietario esclusivo. Ciò
s'intende convenuto anche per quanto riguarda infissi ed altri enti non
già da verniciare ai fini estetici, ma da sostituire per vetustà
o pericolo di caduta.
Ciascun condomino
è legittimato a pretendere, in forza del presente titolo contrattuale,
che l'amministratore provveda, entro 30 giorni dalla diffida notificata
a mezzo ufficiale giudiziario, ad effettuare le riparazioni, sostituzioni
ecc., rese necessarie per eliminare situazioni di pericolo o di degrado
dell'estetica complessiva dell'edificio.
Art.21
ASSICURAZIONE
L'intero
edificio deve essere assicurato contro i danni derivanti da incendi o
da azione degli agenti atmosferici, infortunio e per responsabilità
civile, mediante assicurazione di tipo "globale fabbricati".
Il capitale
da assicurare dovrà corrispondere al valore attuale dell'edificio
e dovrà essere modificato al verificarsi delle variazioni di valore
dell'edificio. Dal capitale da assicurare contro gli incendi, va escluso
il valore dell'area e delle fondazioni.
La spesa va
ripartita fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali
di proprietà.
ART.22
CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Ciascun
condomino e l'amministratore si impegnano a tentare la conciliazione delle
vertenze e controversie che dovessero sorgere tra lo stesso e gli altri
condomini o utenti o con l'amministratore, utilizzando le modalità
previste dallo sportello di conciliazione, istituito presso L'APU al fine
di pervenire ad un verbale di conciliazione.
Art.23
INQUINAMENTO ACUSTICO E AMBIENTALE
E'
vietato secondo quanto disposto dalla legge 30/10/1995 n.447 l'introduzione
di rumore ,esalazioni,radiazioni ed ogni altra nociva immissione nell'ambiente
abitativo o in quello esterno tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo e alle attivita', pericolo per la salute umana ,deterioramento
degli ecosistemi. Ciascun condomino o l'amministratore può attivare
la procedura di cui al precedente articolo 22 al fine di concordare una
soluzione della controversia e modalità di comportamento non lesive
del diritto dei singoli alla tranquillità e al pacifico godimento.
La denuncia
del pericolo ambientale e della sicurezza e salubrità dell'edificio,
che derivi da atti e comportamenti di condomini o utenti, va presentata
al Consigliere Garante della qualità ambientale di cui al precedente
articolo 8 che deve avviare in consiglio richiesta per la convocazione
di assemblea straordinaria che può, accertati i fatti lesivi, comminare
una sanzione ai sensi del successivo art. 29.
Art.24
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In
adempimento di quanto previsto dalla legge 9/1/1989 n.13, il presente
regolamento intende favorire nell'ambito del condominio ogni azione e
intervento volto al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
A tal fine l'amministratore, su richiesta di un condomino che sia portatore
di handicap o che ospiti nel suo nucleo familiare un portatore di handicap,
è tenuto a convocare un assemblea straordinaria al fine di assumere
le specifiche deliberazioni volte a realizzare opere e interventi atti
a rimuovere le barriere architettoniche.
Art.
25
OPERE E INTERVENTI NELLE SINGOLE UNITA'
Sono
vietate le opere e gli interventi di singoli condomini, nell'ambito della
rispettiva proprietà esclusiva, che sono suscettibili di arrecare
danno e pregiudizio:
- alla stabilita'
dell'edificio e alla sicurezza e funzionalita'agli impianti;
- alla sicurezza
e qualità igienica e ambientale dell'edificio in ogni sua parte
e nelle unita' immobiliari di cui consiste;
- al decoro architettonico
e alla regolarità urbanistico-progettuale.
ART.26
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA IMPIANTI
L'amministratore
e gli organi del condominio sono tenuti,ciascuno nelle sfere di rispettiva
competenza ,a dare attuazione alle normative locali, nazionali e comunitarie
che introducono principi e discipline di adeguamento degli impianti e
delle dotazioni condominiali e a redigere e conservare la documentazione
prevista ai fini della certificazione degli impianti, dotazioni e quant'altro
attenga ai beni comuni.
ART.
27
PARCHEGGI
Non
è consentito l'uso del cortile e dell'area verde condominiale quale
parcheggio. In caso di alienazione delle proprietà immobiliari,
il condomino cedente non può riservarsi l'uso del parcheggio comune
condominiale ne'cedere separatamente l'area parcheggio e il box di pertinenza
rispetto alla cessione dell'unita' immobiliare. L'eventuale uso a parcheggio
di aree e siti comuni e'stabilito dall'assemblea. Per eventuali controversie
ciascun condomino può attivare la procedura di conciliazione di
cui al precedente articolo 22.
Art.28
REGISTRAZIONE
Il
presente regolamento approvato a maggioranza, ovvero sottoscritto da tutti
i condomini e recepito con i singoli atti di acquisto, viene registrato
a cura dell'amministratore presso l'Ufficio del Registro atti Privati
(e depositato presso Apu).
Art.29
PENALITA'
Per
le infrazioni alle norme del presente regolamento l'amministratore può
comminare,sentito il consiglio di condominio,una sanzione pecuniaria pari
a L
..nei confronti del condomino o dei condomini responsabili
della violazione.
Avverso la
sanzione comminata il condomino può ricorrere all'assemblea ovvero
alla commissione di conciliazione.
Le somme corrisposte
a titolo di sanzioni sono destinate ad un apposito fondo per il "risanamento
e la bonifica ambientale del condominio" utilizzato per opere e interventi
finalizzati ad elevare la qualità ambientale dell'edificio e delle
dotazioni ed impianti con particolare riguardo al disinquinamento,alla
salvaguardia del decoro e qualità dell'edificio.

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