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LEGGE
COSTITUZIONALE 18/10/2001 N.3 (GU N.248 del 24/10/2001)
"Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione"
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum
indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. L'articolo
114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. -
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 2.
1. L'articolo
116 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 116. -
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 3.
1. L'articolo
117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. -
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 4.
1. L'articolo
118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 5.
1. L'articolo
119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. -
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti
di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 6.
1. L'articolo
120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. -
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 7.
1. All'articolo
123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
Nota all'art. 7:
- Il testo
dell'art. 123 della Costituzione, cosi' come modificato dalla presente
legge, è il seguente: "Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo
e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'eservizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato
dal Consigli regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione. La statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettorei della regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 8.
1. L'articolo
127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. -
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 9.
1. Al secondo
comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può,
con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune
o dei Comuni interessati espressa mediante".
2.
L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo
128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Note all'art. 9:
-
Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
presente legge, è il seguente: "Art. 132. Si può, con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di
un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
interessate. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune
o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e
comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati
ad un'altra".
- Il testo dell'art.
125 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge, è
il seguente: "Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della regione".
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 10.
1. Sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
testo
in vigore dal: 8-11-2001
Art. 11.
- Sino alla revisione
delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere
la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome
e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
- Quando un progetto
di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate,
e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bossi, Ministro
per le riforme istituzionali e la devoluzione
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 4462) - 1a deliberazione: Presentato dall'on. Poli
Bortone Adriana il 20 gennaio 1998.
Assegnato alla
I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio
1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla
I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999;
il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1o e 2 giugno 1999;
il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999.
Relazione scritta
presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181,
5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949,
6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli.
Esaminato
in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000
ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995
(on. Migliori); n. 5017 (on. Volontè ed altri); n. 5036 (d'iniziativa
del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri);
n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on.
Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio
dei Ministri D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato);
n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema
ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri);
n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948
(on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri);
n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri).
Senato
della Repubblica (atto n. 4809) - 1a deliberazione:
Assegnato alla
1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre
2000, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1a commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre
2000; il 7, 8, 9 novembre 2000.
Esaminato
in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre
2000.
Camera
dei deputati (atto n. 4462-B) - 2a deliberazione:
Assegnato alla
I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre
2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001.
Esaminato
in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.
Senato
della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2a deliberazione:
Assegnato alla
1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1 marzo
2001.
Esaminato
dalla 1a commissione il 6 e 7 marzo 2001.
Esaminato
in aula ed approvato l'8 marzo 2001.
Note all'art. 11:
- Per il testo
del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione vedasi l'art. 3, comma
1, terzo capoverso, della presente legge.
- Per
il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della presente
legge.

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