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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n.245
Interventi
urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali
nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in
materia di protezione civile. (GU n. 258 del 4-11-2002) testo in vigore
dal: 4-11-2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici
e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando
numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili
di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29
e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed è stato
nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione
civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
-
Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente
ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi
e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali
in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi
di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti
piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi
d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni
alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici,
per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico,
dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I
piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione
di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.
-
Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento
della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi
di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari
cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati
settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione,
altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni
e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi
di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente
del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
-
La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state
danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.
Art.
2.
-
Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di
cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili
provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici
primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle
amministrazioni e degli enti pubblici, nonchè di ogni altra
istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa
comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici,
assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso
e l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio della ripresa
civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.
-
Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale
relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia
delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro
quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla
definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonchè su quelle
eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
-
La regione interessata, successivamente all'adozione delle ordinanze
di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche
dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti
non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento
delle finalità di cui al comma 1.
-
Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato,
è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui
alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli
eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura
organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale
delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi
quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità
di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante
affidamento diretto.
Art.
3.
-
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e
2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora
per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi
in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità
della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza
di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente
del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento
delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile per fronteggiare l'emergenza.
Art.
4.
-
Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti
nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini
di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni
e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza
nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi
di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo
tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari,
nonchè ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva
di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di
qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì
sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi
verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento
di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare
la sospensione degli obblighi di leva.
Art.
5.
-
Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui
al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di
euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito
delle risorse del fondo per la Protezione civile.
Art.
6.
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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