DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore
ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni
per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento
acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,
concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione
della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno
2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;
E m a n
a
il seguente
decreto legislativo:
Art.
1.
Finalita' e campo di applicazione
- Il presente
decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce
le competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo
4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario,
in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti
nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle
zone silenziose;
c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito
al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
- Il presente
decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle
attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto
di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi
di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.
- Laddove
non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione
della citata legge n. 447 del 1995.
Avvertenza:
Nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione
del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note,
ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art.
2.
Definizioni
- Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione
o provincia autonoma competente, costituita da uno o piu' centri abitati
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare
aperto al traffico civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti
all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio.
Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti
leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia
su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale
su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive
il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire,
stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi
effetti nocivi; g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi
per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini
sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita'
di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico
relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo
al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo
al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo
al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi
a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa
ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero
di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni
esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa
zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona
a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni
generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi
di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario,
la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento
acustico futuro mediante attivita' di programmazione, quali la classificazione
acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi
per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del
rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione
acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche e
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in
ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore
emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico
ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita' industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore
di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V
o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali
quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del
caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti
ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i
valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare
riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la
sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata
dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico
appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato
valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona
delimitata dalla competente autorita' che non risente del rumore prodotto
da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'
ricreative.
Art.
3.
Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
-
Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente
le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6,
relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o
alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i
dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di
60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono
la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ed alle regioni o province autonome competenti.
-
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata
al comma 1, lettera a).
-
Entro il 30 giugno 2012: a) l'autorita' individuata dalla regione o
dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia
autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati,
nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o
alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i
dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali
che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura
acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
o province autonome competenti.
-
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura
acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata
al comma 3, lettera a).
-
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi
1 e 3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato
4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
-
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi
1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque
anni dalla prima elaborazione.
-
La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente
e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche
e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti
stabiliti al comma 5.
-
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa
acustica strategica di cui al presente articolo.
-
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art.
4.
Piani d'azione
-
Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per
gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano
piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali
su cui transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
-
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata
al comma 1 lettera a).
-
Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per
gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od
alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di
cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel
caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6
relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
-
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione
previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato
6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata
al comma 3, lettera a).
-
I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita'
ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
-
L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente
e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione
di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario
e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione
acustica esistente.
- La
regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente
e dalla tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai
commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
-
I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i
piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento
dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico
ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10,
comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-
Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri ed
ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla
legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate
in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
-
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con
le autorita' competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei
piani di azione di cui al presente articolo.
-
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art.
5.
Descrittori acustici e loro applicazione
-
Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica
e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati
i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito
all'allegato 1.
-
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.
447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori
limite previsti all'articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori
acustici di cui al comma 1.
-
Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla regione
o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati
espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli
nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione
definiti ai sensi del comma 2, purche' detti dati non risalgano a piu'
di tre anni.
-
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori
acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo
3 della legge n. 447 del 1995.
-
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
6.
Metodi di determinazione
-
I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo
5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti
secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti
rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonche' sulla base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Art.
7.
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
-
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla
Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro
il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui
transitano piu' di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali
e gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli
altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e
6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e
6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi
in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario
ed aereo in prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti
per il rumore nei siti di attivita' industriali.
-
Per le finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro
il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i
dati di cui al comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e
6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e
6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
Art.
8.
Informazione e consultazione del pubblico
- L'informazione
relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche
di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e'
resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,
anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica
e delle tecnologie elettroniche disponibili.
-
I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo
di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico,
le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani;
entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo'
presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali
i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione
dei piani stessi.
-
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo
stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del
pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
Art.
9.
Modifica degli allegati
-
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati
al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate
a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art.
10.
Armonizzazione della normativa
-
Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
un comitato tecnico di coordinamento.
-
All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita' del comitato
non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso
spese.
-
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare
con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia
di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n.
447 del 1995.
-
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare
con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia
di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Art.
11.
Sanzioni
1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli
articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000
per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli
articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo
7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente,
ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano
piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Storace, Ministro della salute;
La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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