SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2518
DISEGNO
DI LEGGE
presentato
dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro
dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
di concerto
col Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
(MORATTI)
col Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
col Ministro
dell’interno
(PISANU)
col Ministro
delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)
col Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
col Ministro
delle attività produttive
(MARZANO)
col Ministro
per i beni e le attività culturali
(URBANI)
col Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)
col Ministro
della salute
(SIRCHIA)
e col Ministro
per gli affari regionali
(LA
LOGGIA)
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2003
Conversione
in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici
Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno, delle politiche agricole e forestali, del
lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per
i beni e le attività culturali, dell’ambiente e della tutela
del territorio, della salute e per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Capo I
INNOVAZIONE E RICERCA
Articolo
1.
(Detassazione
degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export,
quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
-
Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso
dall’imposizione sul reddito d’impresa:
a)
un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonchè degli
investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte
a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo
si aggiunge il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media
degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti;
b)
l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all’estero; sono comunque escluse
le spese per sponsorizzazioni;
c) l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati
a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria,
ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più
di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all’articolo 11.
-
Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’acconto dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni
della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni
di cui al presente articolo.
-
Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività
delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero
dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività
delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata
dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli
studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione
degli stessi o da altra idonea documentazione.
-
L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di
cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati relativi
alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali
e li comunicano all’Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate.
-
Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta
nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel
massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano
le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli
esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Articolo
2.
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)
-
Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate
ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti
pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione,
sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare
con le modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione
delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione
a fondi non rotativi può essere disposta, nei limiti del venti
per cento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
Articolo
3.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
-
I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla
data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque
anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività
in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento,
ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività
produttive. L’incentivo di cui al presente comma si applica
nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta
successivi.
Articolo
4.
(Istituto italiano di Tecnologia)
-
È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese
e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo
del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura
rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto
di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri
di eccellenza.
-
Lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione
degli organi dell’Istituto, della composizione e dei compiti,
è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’economia e delle finanze.
-
Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato
da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività,
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi
in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni
di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
-
Al fine di costituire il patrimonio dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale,
nonchè gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione
di risorse all’Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione
dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all’approvazione
dall’autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli
statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2,
vengono apportate modifiche allo statuto dell’Istituto per tenere
conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno
disposto la devoluzione.
-
Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati
un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un
collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell’organo
monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due
anni dalla istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio
bilancio di mandato.
-
Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità
di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all’uopo
messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali
ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.
-
Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell’ambito della predetta somma la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa,
in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso
di interesse.
-
Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti
al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
-
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi
e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme
anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso
del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni
sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all’inizio
dell’ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità,
anche di tasso e di tempo.
-
A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali
somme possono essere utilizzate anche per l’estinzione di eventuali
mutui contratti dall’Istituto.
-
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione
e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo
e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
-
All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Capo
II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE
Articolo
5.
(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per
azioni)
-
La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società
per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti
società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma
3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
-
Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita
i diritti dell’azionista ai sensi dell’articolo 24, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non
si applicano le disposizioni dell’articolo 2362 del codice civile.
Le fondazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono
detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP
S.p.A.
-
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati:
a)
le funzioni, le attività e le passività della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite
al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate
alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b)
i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette,
che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata
di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi
valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più
soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile ed all’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore
al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall’ultimo
bilancio di esercizio approvato.
-
Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato
lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo
di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i
componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197.
Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine
dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono
deliberate a norma del codice civile.
-
Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre
2004.
-
Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata
di cui al comma 8.
-
La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a)
lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi
di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di
libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti
dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane
S.p.A. o società d essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione
di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni
finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b)
le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti
dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti
e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
-
La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività,
strumentali, connesse e accessorie; per l’attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione
è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni
e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie,
e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei
soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale
di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione
e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi
e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
-
Al Ministro dell’economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata,
per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall’articolo
3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
-
Per l’amministrazione della gestione separata di cui al comma
8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato
dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere
c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197.
-
Per l’attività della gestione separata di cui al comma
8 il Ministro dell’economia e delle finanze determina con propri
decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei
titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti
dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità,
uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti
e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del
comma 3.
-
Sino all’emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata
di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I
rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano
ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative
e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato
dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa
vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente,
dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall’amministratore
delegato della CDP S.p.A.
-
All’attività di impiego della gestione separata di cui
al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione,
inclusa la disposizione di cui all’articolo 204, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
-
La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi
e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della
cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell’articolo
8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
-
La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell’Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
-
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita
relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP
S.p.A..
-
Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con
le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
-
La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni
e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e
delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare
e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è
depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice
civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti
da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino
al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio
la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la
CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso
la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui
al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o ad
altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun
patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività
al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire
o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.
-
Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto
di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la
disponibilità o è affidata la gestione delle opere,
degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il
finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento
dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte
di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione
del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma.
L’ente affidante e, se prevista, la società proprietaria
delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono
in solido il debito residuo fino all’individuazione del nuovo
soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A.
si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo
42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
-
Salvo le deleghe previste dallo statuto, l’organo amministrativo
della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo
di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto
di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo
11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nè
i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente;
non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420
del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale
ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita
i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell’operazione.
-
Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
-
La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente.
-
Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti e per l’effettuazione dei trasferimenti
e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione
fiscale, diretta ed indiretta.
-
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità
relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi
forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche
reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate,
sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonchè ogni altro tributo o diritto. Non si applica
la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata
di cui al comma 8.
-
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura
e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n.
239.
-
Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi
e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A.
ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti
quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza, ivi inclusa
l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia
richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita.
I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente
della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo
contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito
al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di
quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti,
che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità,
con collocamento prioritario al Ministero dell’economia e delle
finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all’ex
livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni
e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area
e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti
servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore.
Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni
ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento,
pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento
della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante
in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità
e i termini previsti dall’articolo 54 del CCNL per il personale
non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo
1998-2001. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo all’indennità
di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti
dipendenti possono esercitare, con applicazione dell’articolo
6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai
sensi dell’articolo 2120 del codice civile.
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Nell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Infrastrutture
S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti
finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici
destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata,
dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali
è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma
dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito
della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono
destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture
S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti
soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato
e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità
illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti
da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale
ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita
i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell’operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio
separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione
a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi
a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano
ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività
al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire
o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passività».
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