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Cass. civ. Sez. II, 05-02-2008, n. 2759 Svolgimento del processoCon sentenza n. 52/99 il Pretore di Roma respingeva la domanda proposta dai condomini S.A., S.N. e S.T. per l'annullamento della delibera dell'assemblea del condominio di viale (OMISSIS) in (OMISSIS) del 7.10.96, che aveva approvato lavori di sostituzione della caldaia provvedendo sulla ripartizione delle spese, impugnata in quanto si assumeva che il deliberato non era contemplato nell'o.d.g., ed era stato approvato con maggioranza relativa al servizio di riscaldamento e non alla proprietà. Proponevano appello i condomini, resisteva il condominio e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4318 del 5.10.2003, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese. La Corte rilevava che l'argomento era all'o.d.g. e che un più ampio quorum era escluso dall'art. 3 del regolamento. Ricorrono S.A., S.N. e S. T. con tre motivi, resiste con controricorso il condominio. Motivi della decisioneCol primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riguardo agli artt. 1120 e 1136 c.c., posto che oggetto della originaria impugnazione era la delibera adottata il 7.10.96, recante quale unico punto all'o.d.g. la decisione definitiva in ordine all'alloggiamento della caldaia da acquistare in sostituizione di quella esistente, ed hanno errato i giudici a ritenere che fosse immune da vizi e da censure. Col secondo motivo lamentano omessa, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi per essersi limitata la Corte a prendere in esame il contesto letterale dell'atto impugnato, senza valutare il materiale probatorio giunto al suo esame. Col terzo motivo denunziano omessa pronuncia su un punto pregiudiziale della controversia, rilevabile di ufficio, concernente la nullità della delibera, non essendo stato l'invito a partecipare indirizzato a tutti i condomini. I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, ripropongono quanto già dedotto in sede di merito, senza superare la corretta motivazione della sentenza sopra riportata. Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i vizi logici della motivazione. Il convincimento espresso dal giudice a quo risulta, in effetti, raggiunto mediante lo svolgimento d'attività interpretativa sull'ordine del giorno e sul verbale d'assemblea ai quali fanno riferimento i ricorrenti. Ne consegue che questi ultimi avrebbero dovuto prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione all'attività ermeneutica posta in essere dal giudice a quo, relativamente a ciascuno degli atti presi in considerazione nella motivazione della sentenza, con puntuale riferimento ai singoli criteri legali d'ermeneutica contrattuale, e solo successivamente, una volta idoneamente dimostrato l'errore nel quale fosse eventualmente incorso al riguardo il detto giudice, avrebbero potuto procedere ad un'utile prospettazione delle ulteriori questioni d'erronea od inesatta applicazione d'altre norme ed istituti, dacchè la disamina di tali questioni presuppone l'intervenuto accertamento dell'errore sull'interpretazione della volontà negoziale delle plurime parti alle quali è fatto riferimento in ricorso, e non può, pertanto, aver luogo ove manchi siffatto previo accertamento d'un vizio che inficerebbe, sul punto, ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto poi sulla base di essa (Cass. 21.7.03 n. 11343,30.5.03 n. 8809,28.8.02 n. 12596). E' ben vero che i ricorrenti hanno inteso in qualche modo censurare la valutazione degli atti de quibus effettuata dal giudice a qua ed hanno, all'uopo, svolto argomenti in senso contrario, tuttavia, quand'anche vi si volesse ravvisare una, se pure irrituale, denunzia d'errore interpretativo, questa sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d'accoglimento. L'opera dell'interprete, infatti, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dall'art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per Cassazione deve, non solo, come già visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753). Nè può utilmente invocarsi, come sembra dai ricorrenti, la mancata considerazione del comportamento delle parti. Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell'ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell'art. 1362 c.c., comma 1 - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., per il caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra i tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - ciò che è stato fatto nella specie dalla Corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresì, come detto comportamento, ove trattisi d'interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori detratto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416,21.6.99 n. 6214,20.6.95 n. 6201,11,4.92 n. 4474). E', inoltre, necessario rilevare, sia pur solo ad abundantiam, come nel motivo in esame, con il quale s'imputa di fatto alla Corte territoriale l'erronea interpretazione di più interconnesse convenzioni intervenute tra le parti, non siano ritualmente riportati i testi delle stesse, la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare, ciò che costituisce un'ulteriore ragione d'inammissibilità del motivo, giacchè, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, non vi si riportano proprio quegli elementi di tatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla Corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata, in tal guisa non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.2.04 n. 2394, 5.9.03 n. 13012,6.6.03 n. 9079, 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802); non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di rapportare le svolte censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella volontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo. In mancanza, dunque, d'un'adeguata impugnazione, nei sensi indicati, dei giudizi espressi dalla Corte territoriale in ordine agli atti ed ai rapporti con gli stessi regolati, resta ineccepibile il consequenziale riconoscimento da parte dello stesso giudice della ricorrenza nella specie del presupposto di fatto legittimante la conferma della prima decisione, giudizio operato in conformità ai fondamentali criteri legali d'interpretazione dettati dall'art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito, a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune da censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalle norme stesse. Quanto, poi, al vizio di motivazione, unico in effetti realmente sviluppato, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s'imputino i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, debba essere intesa a far valere, a pena d'inammissibilità comminata dall'art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Nè, com'è da tralascio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell'impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d'un'istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all'ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni. Il terzo motivo non merita accoglimento. La questione prospettatavi, in vero, non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle componenti essenziali dell'impugnata sentenza - conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe ed, inoltre, motivi dell'impugnazione riportati all'inizio della motivazione; esposizione del fatto; motivazione - contro la quale non è stata formulata una rituale censura ex art. 112 c.p.c. per omesso esame delle stesse. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, l'omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev'essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per Cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260,10.4.00 n. 4496,6.11.99 n. 12366). Perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per Cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l'una o l'altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisi vita delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nei giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c., ciò che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317,10.5.01 n, 6502). Nella specie, i ricorrenti non hanno rispettato alcuna delle evidenziate condizioni, onde la censura di omessa pronunzia, quand'anche la si potesse ritenere proposta, sarebbe inammissibile. Pertanto, poichè la questione prospettata con il motivo in esame introduce temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e, comunque, decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per Cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 29.12.03 n. 1273, 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass. 9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese. P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1800,00 di cui Euro 1700,00 per onorari, oltre accessori. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008 |