Marzo 2001. Ripartizione spese condominiali
| CORTE DI
CASSAZIONE
Sez.II,n.8292/2000. res.ed est.Corona o.M.Schirò (diff.)oPiccinnu ed al- tra (avv.Aristei)c.Condominio Corso Duca di Genova 26,Ostia Roma (avv.D 'Esposito)ed altri. In tema di oneri condominiali,la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione dell 'immobile si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese per il godimento dello stesso,come è dato evincere,in via di principio generale,dal disposto dell 'art.1104 c.c.odettato in tem a di comunione o,e ,sub specie dei rapporti di condominio,dalla norma di cui all 'art.1123 stesso codice,a ente della quale i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote (indipendente ente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle parti comuni a servire in misura diversa i sin- goli piani o porzioni di piano ),mentre le spese d 'uso (che trag- gono origine dal godimento soggettivo e personale )si suddivi- dono in proporzione alla concreta isura di esso,indipenden- te ente dalla misura proporzionale dell 'appartenenza (e possono,conseguente ente,utare,del tutto legitti a ente,in modo affatto autonomo rispetto al valore della quota ). Ne consegue,con particolare riguardo alla norma di cui all 'art. 1123 terzo co ma c.c.,che il criterio di ripartizione di spese ivi disciplinato (a differenza di quanto previsto,in linea gene- rale,nel precedente secondo comma del edesi o articolo ) deve ritenersi applicabile alle ipotesi di condominio cosiddetto parziale (risultando,in caso contrario,la norma in parola una inutile ripetizione di quella che la precede ),così che,qualora le cose,gli i pianti ed i servizi comuni siano destinati a servi- re una parte soltanto del fabbricato,l 'art.1123 terzo co a, nell 'ambito della più vasta compartecipazione,identifica pre- cipuamente i soggetti obbligati a concorrere alle spese di con- servazione,individuandoli nei condomini cui il condominio è attribuito per legge ai sensi dell 'art.1117 c.c.(salva diversa attribuzione per titolo ).(C.c.,art.1117;c.c.,art.1123)(1). (1)er soli riferimenti,v.Cass.27 febbraio 1998,n.2158, SVOLGIMENTO DEL ROCESSO.oEnzo iccinnu,Mafalda Cellini,Orietta Bianchi,Pasquale errone,Nicoletta Spinil- lo ed Enrico Quaranta,nella loro qualità di condomini dell 'edificio sito in Corso Duca di Genova 26,via della a- ranzella 57,Ostia Lido,con citazione 29 dicembre 1983 convennero,davanti al Tribunale di Roma,il condominio dell 'edificio suddetto. Esposero di essere proprietari di boxes siti nel fabbricato e domandarono che il Tribunale dichiarasse che le imposte comunali per l 'occupazione degli spazi pubblici fossero ri- partite non in base alla tabella D,tra i soli proprietari dei boxes ,ma in base alla tabella A,tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà;pertanto,che con- dannasse il condominio a restituire le somme ripartite ed incassate precedentemente con il criterio di cui alla tabella D. Il condominio,in persona dell 'amministratore,si costi- tuì e contestò l 'avversa pretesa. Con sentenza 21 ottobre 1987-29 gennaio 1998,il Tribu- nale ritenne che le tasse per l 'occupazione del suolo pubbli- co oeffettuato tramite le griglie,le quali sovrastavano l 'in- tercapedine,da qualificarsi come cosa comune in quanto elemento strutturale ed essenziale all 'edificio destinato a preservarlo dall 'umidità e dalle infiltrazioni d 'acqua or af f i - guravano spese,cui dovevano contribuire tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Accolse,perciò,la domanda. Pronunziando sull 'impugnazione proposta dal Condo- minio,la Corte d 'Appello di Roma,con sentenza non defi- nitiva 14 dicembre 1990,dichiarò che le tasse comunali di occupazione del suolo pubblico richieste per le griglie di co- pertura dell 'intercapedine dell 'edificio dovevano far carico a tutti i condomini,in proporzione all 'uso che ciascuno di essi poteva farne;con sentenza definitiva 27 marzo-14 mag- gio 1997,dichiarò che le spese suddette dovevano essere so- stenute soltanto dai condomini proprietari esclusivi dei box e condannò gli appellati alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Ricorrono per cassazione Enzo iccinnu e Mafalda Cel- lini;resiste con controricorso il Condominio dell 'edificio; non spiegano attività difensiva gli intimati Orietta Bianchi, asquale errone,Nicoletta Spinillo ed Enrico Quaranta. MOTIVI DELLA DECISIONE.1.oA fondamento del ricorso,i ricorrenti deducono. 1.1.oViolazione dell 'art.279,323 ss.,341 ss.,360 ss. c.p.c.,illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo,ai sensi dell 'art.360 nn.3 e 5 dello stesso codice. La sentenza non definitiva e quella definitiva si contrad- dicono.Mentre con la sentenza non definitiva,la corte d 'appello ha posto le spese per le griglie a carico di tutti i condomini in proporzione all 'uso,che ciascuno può farne, con la sentenza definitiva ha posto le spese sono soltanto a carico dei proprietari dei box . Il contrasto tra le decisioni stravolge i principi proces- suali,secondo i quali una sentenza non definitiva può essere modificata soltanto dalla sentenza pronunziata in seguito all 'impugnazione,ma non certamente dalla successiva sen- tenza definitiva pronunziata nello stesso grado del giudizio. 1.2.oViolazione degli artt.1117,1118,1123 comma 1 e 2 c.c.,68 e 69 att.c.c.illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,ai sensi dell 'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. Senza ombra di dubbio,l 'intercapedine costituiva una parte dell 'edificio comune a tutti i condomini.Tutti i con- domini,in quanto proprietari dell 'intercapedine,erano te- nuti a contribuire alle spese.Affermare,invece,che le spese dovevano far carico soltanto ai proprietari dei box equiva- leva a disconoscere la natura di parte comune della interca- pedine. 1.3.oViolazione dell 'art.2697 c.c.,in relazione agli artt. 68 e 69 att.c.c.Omesso esame,omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.Contraddittoria motiva- zione,ai sensi dell 'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. Aver ignorato che la tabella A tiene conto,nel determi- nare il valore millesimale delle singole proprietà individuali, anche delle tasse inerenti all 'intercapedine,costituisce moti- vo di cassazione in quanto punto nodale della controversia. 1.4.Omesso esame.Omessa pronunzia su un punto de- cisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.).Violazione delle norme di ermeneutica (artt.1362 ss.c.c.),in relazione all 'art.1123 comma 1 e all 'art.1117 c.c.e 68 att.c.c.(ai sensi dell 'art.360 n.3 c.p.c.). Il regolamento di condominio,approvato per contratto, stabilisce che le spese di manutenzione delle parti comuni devono essere ripartite secondo la tabella A tra tutti i con- domini.La Corte ha violato le norme di interpretazione del negozio e le norme di legge (artt.1123 comma 1 c.c.),che prescrive come debbano essere suddivise le spese per le parti comuni. 1.5.oIllogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.Violazione dell 'art.1123,comma 2,c.c.,ai sensi dell 'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. La pronunzia non definitiva stabilisce che tutti i condo- mini devono sostenere le spese,sul presupposto che l 'inter- capedine appartenga a tutti i condomini;la pronunzia defi- nitiva,invece,sostiene che l 'esigenza del contributo di tutti i condomini non sussisterebbe. Si tratta di disposizioni contraddittorie anche con gli ac- certamenti della consulenza tecnica,che ha accertato che nella intercapedine sono collocati impianti appartenenti a tutti i condomini. 2.oI motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione. Le norme sul condominio negli edifici non classificano con precisione le spese per le cose,gli impianti ed i servizi di uso comune dell 'edificio e non adoperano neppure una ter- minologia uniforme.L 'art.1123 c.c.,al comma 1,enumera le spese per la conservazione,per il godimento,per la pre- stazione di servizi e per le innovazioni e,al comma 3,cita genericamente le spese di manutenzione;gli artt.1124 e 1125 fanno menzione delle spese di ricostruzione e l 'art. 1126 elenca quelle per le riparazioni e per le ricostruzioni. eraltro,una attenta lettura rivela che il codice distingue le spese avuto riguardo al fine,che l 'obbligazione di contri- buire alle spese persegue,ed al fondamento da cui l 'obbli- gazione medesima ha origine. La differenza tra il valore capitale di un bene ed il costo del suo uso è evidente.La funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione del valore capitale, vale a dire per tutela o per il ripristino della sua integrità, sono diversi rispetto alla funzione ed al fondamento delle spese necessarie per il godimento.Orbene,la diversità og- gettiva della funzione e del fondamento si riverbera sui sog- getti,ai quali i contributi vengono imputati,perché alla conservazione sono interessati i proprietari;all 'uso,chiun- que lo eserciti.Siffatta diversità si rinviene nell 'art.1104 c.c.,il quale distingue con chiarezza due specie di spese comprensive di tutte le altre:le spese per la conservazione e quelle per il godimento (ovverosia per l 'uso).Da questa di- sposizione si ricava il principio,che regola il regime della imputazione e della suddivisione delle spese tanto in mate- ria di comunione in generale,quanto nella specifica materia del condominio negli edifici. 2.2.La distinzione delle spese per le cose,gli impianti ed i servizi comuni secondo il criterio della funzione e del fon- damento,accolto dall 'art.1104 c.c.,riguarda anche il con- dominio negli edifici,in quanto anche nel condominio dall 'art.1123 c.c.tutte le spese vengono imputate e ripartite avuto riguardo al fondamento ed alla funzione.I contributi per la conservazione si ascrivono sempre in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote:vale a dire,della funzione e del fondamento immediati e indipen- dentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destina- zione delle parti a servire in misura diversa;le spese per l 'uso,le quali hanno origine dal godimento soggettivo e per- sonale,tenuto conto appunto della funzione e del fonda- mento si suddividono in proporzione all 'uso e,quindi,della misura di esso. Per la verità,la funzione ed il fondamento delle due ob- bligazioni sono diversi.Le spese per la conservazione costi- tuiscono delle obbligazioni propter rem ,nelle quali il nesso immediato tra l 'obbligo e la res non è modificato dalla in- terferenza di nessun elemento soggettivo.er conseguenza, il quantu resta sempre commisurato alla proporzione espressa dalla quota che,per determinazione normativa, esprima la misura della appartenenza.Il contributo riflette l 'estensione dell 'oggetto del diritto,da cui l 'obbligazione ha origine (ed a questa regola si deroga eccezionalmente,in casi determinati in modo tassativo).L 'obbligazione di con- correre alle spese per l 'uso,invece,scaturisce dall 'uso,cioè da un fatto soggettivo,personale e mutevole e,ciò che più conta,indipendentemente dalla misura proporzionale dell 'appartenenza.erciò,il contributo è adeguato al godi- mento che,in ordine alla stessa cosa,può cambiare da un condominio all 'altro in modo del tutto autonomo rispetto al valore della quota. Quanto all 'imputazione ed alla ripartizione dei due tipi di spese,l 'ordinamento attribuisce rilevanza decisiva a due dati non omogenei:esclusivamente al rapporto di diritto, nel primo caso;essenzialmente alla relazione di fatto,nel secondo.Per le spese per la conservazione,al rapporto di diritto costituito dal condominio;per le spese per l 'uso,alla relazione di fatto consistente nel godimento compiuto,pe- raltro,nell 'esercizio di una facoltà inerente al diritto di con- dominio (o al rapporto di locazione). L 'importanza dell 'appartenenza e l 'intima connessione tra la titolarità del diritto e l 'imputazione dell 'obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione e,quindi,il criterio di ripartizione si manifesta,in modo compiuto, nell 'ipotesi in cui le cose,gli impianti ed i servizi comuni sono destinati a servire una sola parte dell 'edificio. Il significato ed il valore precettivo della disposizione dettata dall 'art.1123 comma 3 c.c.consistono nella discipli- na della ripartizione delle spese per la conservazione nell 'ipotesi del condominio parziale.Ammesso che le cose, gli impianti ed i servizi appartengono soltanto ai proprietari dei piani o delle porzioni di piano,rispetto ai quali le parti comuni sono legate dalla relazione di accessorietà,l 'impu- tazione delle obbligazioni soltanto a carico di costoro deri- va de plano . La singolarità del disposto di cui all 'art.1123 comma ult.cit.emerge dal confronto con i capoversi precedenti del- lo stesso articolo.Mentre il primo contempla tanto le spese per la conservazione quanto quelle per l 'uso (il "godimen- to "),la disposizione in esame riguarda esclusivamente le spese per la conservazione (il termine "manutenzione " equi- vale a "conservazione ",posto che mantenere significa pre- servare l 'integrità).Anche per le cose,gli importi ed i servizi destinati a servire una sola parte del fabbricato può profi- larsi l 'ipotesi della ripartizione delle spese per l 'uso in pro- porzione all 'uso:in effetti,non può escludersi che alcune cose,impianti e servizi comuni,siti nella parte autonoma del fabbricato,siano suscettibili di uso diverso,essendo de- stinati a servire in misura differente le unità immobiliari esi- stenti nella stessa parte del fabbricato.Ma la disposizione contemplata nell 'art.1123 ult.comma cit.per le spese per l 'uso non detta alcuna regola.:il che significa che per le spe- se per l 'uso si applica il capoverso precedente. Il significato ed il valore della disposizione dettata dall 'art.1123 cpv.ult.,emergono dal confronto con il pre- cetto contenuto nel secondo capoverso,concernente la ri- partizione delle spese per l 'uso delle cose destinate a servire in misura diversa. Evidentemente la disposizione non si limita a riproporre il criterio espresso dal comma 2 dell 'art.1123 cit.,applican- dolo alla particolare ipotesi delle cose comuni destinate a servire una sola parte dell 'edificio.Una simile interpretazio- ne renderebbe la norma del tutto superflua,perché ripete- rebbe il contenuto del capoverso precedente.L 'art.1123, comma 2 cit.oche suddivide in proporzione all 'uso le spese per l 'uso delle parti comuni destinate a servire in misura diversa e pone le erogazioni a carico dei condomini che uti- lizzano queste parti oimplicitamente esonera dal contribu- to i partecipanti,che delle stesse parti non si avvantaggiano. Se già in virtù della disposizione dettata dall 'art.1123,com- ma 2 tutte le spese per le parti comuni,destinate a servire soltanto alcuni piani o porzioni di piano,dovessero essere sostenute esclusivamente dai condomini,le cui unità immo- biliari sono servite e,per conto,non gravassero sui proprie- tari dei piani o delle porzioni di piano,al cui servizio le parti comuni non sono destinate (ovverosia,alle quali non servo- no in nessuna misura),per le spese per le cose,gli impianti ed i servizi comuni destinati a servire una sola parte del fab- bricato non vi sarebbe bisogno dell 'art.1123 ultimo cpv. cit.,perché l 'ipotesi sarebbe già regolata,essendo il conte- nuto perfettamente eguale a quello del capoverso preceden- te. Ma le disposizioni devono interpretarsi in modo che possano avere qualche effetto anziché in quello,secondo cui non ne avrebbero alcuno.Avuto riguardo a questo generale canone ermeneutico,è ragionevole concludere che la norma dettata dall 'art.1123 comma 3 cit.abbia una sua specifica ragione d 'essere.La ratio consiste nel completamento della disciplina della imputazione e della ripartizione delle spese per la conservazione con riferimento alla speciale ipotesi del condominio parziale.Quando le cose,gli impianti ed i ser- vizi comuni sono destinati a servire soltanto una parte del fabbricato,nell 'ambito della più vasta compartecipazione la norma individua i soggetti obbligati a concorrere alle spe- se per la conservazione,identificandoli con i condomini ai quali il condominio è attribuito per legge ai sensi dell 'art. 1117 c.c.(salva la diversa attribuzione per titolo). 3.oAvuto riguardo ai principi esposti le sentenze impu- gnate non si sottraggono alle censure. Si legge nella sentenza non definitiva 14 dicembre 1990 che la funzione preminente della intercapedine non era quella di rendere esercitabile l 'uso dei sotterranei per il rico- vero della auto (e quindi per il godimento limitato esclusi- vamente ai proprietari dei box e di nessun altro)e tanto meno quella di proteggere l 'edificio dalla umidità e dalla infiltrazioni dell 'acqua piovana;sebbene quella di consenti- re il controllo,le ispezioni e le operazioni di manutenzione dei tubi di condotta condominiali.Trattandosi di cosa de- stinata a servire i condomini in misura diversa,si dovevano distinguere i proprietari dei box dagli altri condomini,se- condo il criterio di cui all 'art.1123 comma 2 c.c.,ragion per cui si doveva differenziare il contributo dei proprietari dei box da quello degli altri partecipanti.Si dice nella sentenza definitiva 27 marzo-14 maggio 1997 che il consulente tecni- co aveva accertato che alcune condotte condominiali passa- vano effettivamente nella intercapedine,ma in misura estre- mamente ridotta,ragion per cui le spese per l 'intercapedine (e le griglie sovrastanti),che serviva solo una parte dell 'edi- ficio,dovevano ripartirsi soltanto fra i proprietari dei box con esclusione degli altri condomini,perché a costoro la cosa comune non arrecava un vantaggio,se mai un danno. Nelle sentenze manca,anzitutto,l 'individuazione dell 'appartenenza della intercapedine:non si chiarisce,cioè, se la parte comune appartenga indistintamente a tutti i con- domini (in questo senso sembrano deporre e la struttura ar- chitettonica e il fatto della destinazione a consentire il con- trollo,le ispezioni e le operazioni di manutenzione dei tubi condominiali);manca la determinazione della natura delle spese (tasse)(se le griglie servono per arieggiare l 'intercape- dine,le spese sembrano riguardare genericamente la conser- vazione di tutto ciò che l 'intercapedine contiene,e non l 'uso di essa);manca infine la giustificazione della scelta del cri- terio,secondo cui le spese devono ripartirsi.Con la senten- za non definitiva la corte d 'appello decide la questione pre- giudiziale di merito concernente l 'an debeatur ,vale a dire l 'identificazione dei condomini tenuti al pagamento delle spese per le griglie,riservando alla sentenza definitiva la de- terminazione della misura del contributo di ciascuno.Ma con la sentenza definitiva,la Corte immuta la pronunzia sull 'an ,individuando in modo diverso i condomini obbliga- ti.Sulla base del comma 2 dell 'art.1123 cit.,la sentenza non definitiva,infatti,suddivide le spese tra tutti i condomini, differenziando peraltro la misura tra i proprietari dei box e gli altri partecipanti;la sentenza definitiva,invece,sulla base del comma 3 dello stesso art.1123 cit.,suddivide le spese tra i soli proprietari dei box .Si riscontra,pertanto,un ulteriore profilo di illegittimità,in quanto la sentenza defi- nitiva non può modificare le statuizioni contenute nella sen- tenza non definitiva.La decisione assunta in forma di sen- tenza,infatti,impedisce che nello stesso grado di giudizio possa nuovamente discutersi la questione già trattata. 4.oAccogliendo il ricorso per quanto di ragione,le sen- tenze devono essere cassate e la causa rinviata anche per la decisione delle spese del giudizio di legittimità ad altra se- zione della Corte d 'appello di Roma,che deciderà applican- do i principi di diritto richiamati sopra (Omissis ). |