Corte
di Cassazione, sent. 16 febbraio 2005, n. 3102, sez. II
Condominio
- Parti comuni dell'edificio - Terrazze, lastrici solari, logge - Presunzione
di proprietà comune - Condizioni - Limiti - Lastrico costituente
superfici terminale - Protezione dell'edificio - Funzione primaria - Usi
accessori - Ammissibilità - Come terrazzo - Configurabilità
- Uso esclusivo da parte di un solo condominio
Motivi
della decisione
- Col primo
mezzo si deduce difetto di motivazione sulla ritenuta conformazione
del preesistente tetto tale da consentirne la qualificazione come lastrico
solare.
La censura non è fondata.
La Corte d'Appello, per definire il bene come lastrico solare (comune),
è partita da premesse generali ineccepibili in punto di diritto
rilevando l'accessibilità e la praticabilità di esso,
e indivduando correttamente la differenza tra il lastrico solare e il
terrazzo a livello.
1.a. Il lastrico solare si identifica con quella superficie
terminale dell'intero edificio, o di una parte di esso, che assolve
principalmente alla funzione di copertura ovvero di protezione dei piani
sottostanti potendo contemporaneamente svolgere anche funzioni accessorie
di utilità diverse, per tutti o per alcuni condomini, allorchè
esso sia in qualche modo praticabile e utilizzabile, non essendo, a
tal fine, indispensabile che esso abbia una superficie del tutto piana
o che sia normalmente o comodamente accessibile, in quanto tali requisiti
sono peculiari delle terrazze a livello. Queste, poi, che hanno la stessa
funzione di copertura, sono, in sostanza, anch'esse dei lastrici solari,
con la differenza di essere pienamente accessibili e comodamente fruibili
in quanto munite di parapetto e la cui destinazione è non tanto,
e non solo, quella di copertura dei locali sottostanti ma anche quella
di fornire ulteriore comodità all' (agli)appartamento(i) che
su di essi si affaccia(no) e al (ai) quale (i) sono funzionalmente collegati.
1.b. Alla luce di questi principi la Corte territoriale
ha verificato la situazione concreta trovandola conforme alla definizione
astratta e nel ragionamento della Corte non sono ravvisabili - mè
sono segnalate - illogicità o contraddizioni e la ricorrente
si limita a contestare - in punto di fatto e di apprezzamento della
prova (da cui sono stati ricavati gli elementi identificativi del bene)
l'accessibilità e la praticabilità del lastrico preesistente.
- Nel secondo
motivo si denunzia violazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e del
principio secondo il quale le domande aventi a oggetto i diritti reali
sono autodeterminate. La Corte d'Appello aveva espunto la domanda concernente
la propietà esclusiva del lastrico avendola, erroneamente, ritenuta
nuova.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto nuova la "tesi prospettuata per
la prima volta in appello" da Ca. Za., circa la proprietà
del "tetto manomesso" solo in capo ai proprietari dei due
appartamenti a esso esottostanti (Ca. Za. e Ar.), e, così decidendo,
non ha violato il principio secondo cui le domande aventi a oggetto
diritti reali sono autodeterminate. La Corte ha solo affermato - interpretando
la domanda originaria - che, con essa, Ca. Za. non aveva mai chiesto
di accertare che il tetto (o terrazza) modificato fosse da ritenersi
di proprietà esclusiva sua e dell'Ar., sicchè non ha indagato
sulla causa pretendi e sul titolo posto a fondamento della
domanda, interessato dal principio di autodeterminazione, ma sull'oggetto
della domanda (petitum), inteso, dal punto di vista processuale,
come accertamento richiesto al giudice di merito, e, dal punto di vista
sostanziale, come bene della vita.
- Nel terzo
motivo si lamenta violazione dell'art. 1102 cod. civ. in quanto la trasformazione
operata dai convenuti comportava appropriazione della cosa comune e
violazione dei diritti di comproprietà.
La censura è infondata.
Essa si sostanzia in un'affermazione apodittica,, analoga a quella già
smentita dalla Corte d'Appello che ha esposto in maniera adeguata e
non illogica le ragioni per le quali la modifica non costituisce innovazione
vietata, in quanto non comportante, rispetto agli altri condomini, alterazione
della destinazione propria del bene, consistente precipuamente nella
funzione di copertura dei loacli sottostanti, che non risultava compromessa
dalla più intensa utilizzazione da parte dei convenuti.
3.a. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 cod.
civ., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari
dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta,
in modo chiaro e univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti
di acquisto dei singoli appartamenti o delle altre unità immobiliari,
nonchè il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini.
Detto lastrico, quale superficie terminale dell'edificio, esercita l'indefettibile
funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo
essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo.
L'anzidetta funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso
esclusivo a un solo condomino, così come lascia inalterata la
presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 cod. civ.,
non fa venir meno la sua destinazione primaria all'uso comune, di tal
che siffatto uso non realizza la violazione dell'art. 1120 cod. civ.
(Cass. n. 5162/1990 e Cass. n. 3696/1988).
La Corte di Merito si è attenuta a questi principi per cui la
sentenza, in parte qua, si sottrae alla proposta censura.
- Nel quarto
motivo si denunzia, sotto diverso profilo, la violazione dell'art. 1102
cod. civ., laddove la Corte d'Appello ha disatteso l'ulteriore profilo
di illegittimità del comportamento dei convenuti escludendo la
possibilità della usucapione. I concetti espressi dalla Corte,
veri in astratto, cedono, secondo la ricorrente, di fronte all'oggettiva
idoneità degli atti a "formare diritti reali" non incompatibili
con la perdurante funzione di copertura del tetto o del lastrico solare.
Neppure tale censura può dirsi fondata.
4.a. Una cosa è il possesso e altra cosa è
la concettuale insopprimibilità della funzione del bene cui si
è riferita la Corte d'Appello al fine di escludere che l'uso
di esso, in conseguenza alla trasformazione, potesse far conseguire
agli utenti la proprietà esclusiva del terrazzo. Se fosse fondato
l'assunto della ricorrente nessun bene, avente (insopprimibile) destinazione
comune, potrebbe essere usato dai condomini traendone maggiore utilità,
e senza alterarne la destinazione, sussistendo il pericolo che esso
venga, in tal modo, usucapito in proprietà esclusiva.
4.b. Il codice civile vigente ha riunito nell'unica
disposizione dell'art. 1117 l'indicazione delle parti che formano oggetto
di proprietà comune dei proprietari dei piani o porzioni di piano
di un edificio in condominio distinguendole a seconda che siano necessarie
all'esistenza dell'edificio e in genere all'uso comune di esso (art.
1117, n. 1) ovvero costituiscano locali destinati ai servizi comuni
(art. 1117, n. 2) oppure, infine, siano "opere, installazioni,
manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune"
(art. 1117, n. 3) stabilendo, per ciascuno dei predetti beni, una presunzione
di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.
4.c. Le conclusioni cui è giunta la Corte d'Appello
vanno mantenute ferme anche se è necessario fare alcune precisazioni
a integrazione della motivazione. La Corte ha, in buona sostanza, inteso
dire che, nella specie, si trattava di valutare, ai fini della usucapione,
il miglior uso di un bene "necessariamente" comune, cioè
necessario per la stessa esistenza, funzionalità e utilizzabilità
dei beni singoli cui serve e che come tale non poteva essere usucapito.
4.d. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
29 maggio 1995, n. 6036) ha chiarito che, in materia di condominio degli
edifici, tra le cose comuni e i beni di proprietà individuale
può sussistere, innanzitutto, un legame di "incorporazione"
che rende le prime indissolubilmente legate ai secondi dai quali i beni
comuni (come i muri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, le fondazioni
ecc.) non possono essere separati in quanto, per effetto della incorporazione,
le parti comuni del fabbricato risultano essenziali per l'esistenza
dei piani o delle porzioni di piano, che, senza i detti beni comuni,
non potrebbero esistere.
4.d.1. Può ravvisarsi, poi, una congiunzione
tra cose, che possono essere fisicamente separaate senza pregiudizio
reciproco, che è data dalla destinazione, la quale, a sua volta,
importa un legame di diversa resistenza a seconda che le parti comuni
siano essenziali per l'esistenza e il godimento delle unità singole,
nel qual caso il vincolo di destinazione è caratterizzato dall'indivisibilità,
ovvero siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle stesse,
nel qual caso l'acquisizione in proprietà esclusiva può
essere separata dal diritto di condominio sul(i) bene(i) comune(i),
restando superata la presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ.
4.e. La Corte d'Appello si è sostanzialmente
attenuta a tali principi affermando che il terrazzo a livello fosse,
per sua natura, destinato alla copertura e protezione del fabbricato
e non potesse essere sottratto, neppure in forza di usucapione, al diritto
dei condomini diventando di proprietà individuale.
- Conclusivamente,
il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata alle
spese, liquidate come nel dispositivo.
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