|
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE
16 Febbraio 2005
Provvedimento
emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unita' immobiliari
di proprieta' privata. Linee guida. (GU n. 40 del 18-2-2005 )
IL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;
Determina:
Art.
1.
Modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato
-
Per
la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale
del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138, e' aggiornato
utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia
del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo
semestre 2004.
-
L'aggiornamento
del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando:
a) il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'osservatorio,
con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore
medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla
zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla microzona
comunale;
b) la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona
corrispondano due o piu' zone territoriali dell'osservatorio.
-
Gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio mettono a disposizione,
su richiesta del comune, valori medi di mercato delle microzone determinati
in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'osservatorio
del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.
Art.
2.
Individuazione delle unita' immobiliari oggetto di rideterminazione della
rendita
-
Le
unita' immobiliari di proprieta' privata, non dichiarate in catasto
o per le quali sussistono situazioni di fatto non piu' coerenti con
i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono
individuate dai comuni sulla base della constatazione di idonei elementi,
quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio
edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero
nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia
tecnica, nelle immagini territoriali o
tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. In tale ambito
possono essere oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti
le unita' immobiliari interessate:
a) da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente
nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura
non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditivita'
ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione
edilizia come definiti alla lettera d) dell'art. 3
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonche' da quelli di manutenzione straordinaria,
come definiti alla lettera b) del medesimo articolo del testo unico,
in particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione
della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive
ed impiantistiche originarie delle unita' immobiliari, e da quelli
di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera
c) dell'art. 3 del citato testo unico, qualora in particolare abbiano
interessato l'intero edificio;
b) dagli interventi edilizi di nuova costruzione come definiti alla
lettera e) dell'art. 3 del citato testo unico in materia edilizia
e non dichiarate in catasto;
c) dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato
modifiche permanenti nella destinazione d'uso, come definita nelle
categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria
non coerente con la destinazione autorizzata;
d) dal passaggio dalla categoria delle esenti dalle imposte sugli
immobili a quelle delle unita' soggette a imposizione, quali quelle
adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni gia' funzionali all'esercizio
dell'attivita' produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati
rurali, che di fatto hanno perso i requisiti oggettivi o soggettivi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
1998, n. 139.
-
Non
sono oggetto di trattazione, in quanto prive dei requisiti necessari,
le richieste dei comuni riguardanti le unita' immobiliari gia' censite
e oggetto di interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione
di destinazione d'uso ne' un incremento del valore e della relativa
redditivita' ordinaria in misura
significativa ai fini della variazione del classamento, quali, di
norma:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti alla lettera
a) dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 6 giugno 2001, n. 380;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla
lettera b) dell'art. 3 del testo unico in materia edilizia citato,
in particolare qualora non abbiano comportato una variazione della
consistenza e delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche
originarie delle unita' immobiliari e gli interventi
di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera
c) dello stesso art. 3 del testo unico citato, qualora in particolare
non abbiano interessato l'intero edificio;
c) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative
tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti,
di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.
Art.
3.
Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell'atto
di aggiornamento catastale
-
La
richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge
n. 311/2004, notificata ai sensi della vigente normativa, e mirata
alla produzione dell'atto di aggiornamento catastale, contiene:
a) i dati catastali dell'unita' immobiliare, quando disponibili, ovvero
del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al comma 1 dell'art.
2;
c) le modalita' e i termini secondo i quali e' possibile adempiere
agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento
degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni
o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.
Art.
4.
Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari
-
I
soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge
n. 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti; gli
atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento
emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, da un professionista tecnico abilitato a norma di legge.
-
I
medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando all'Agenzia
del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro novanta giorni
dalla notifica della richiesta da parte del comune, indicando protocollo
e data della stessa.
|