LEGGE
8 febbraio 2007, n.9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali. (GU n. 37 del 14-2-2007)
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
- Al fine
di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa
a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni
e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni
ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni,
nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare
persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap
con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso
di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori
che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
- La sussistenza
dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio
di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata dai
soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo
21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo
4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di
tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
- Per i
conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti
indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali,
da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente,
svolgono l'attivita' di gestione dei relativi patrimoni immobiliari,
il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e'
fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- Per tutto
il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- Il conduttore
decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede
al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge
27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della
medesima legge.
- La sospensione
non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al
comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste
per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita
locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori
di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto
dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio
2001, n. 42, S.O. e' il seguente:
«Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1. L'autenticita'
della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di
cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi
ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente
incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta
di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e
il timbro dell'ufficio.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 «Misure
urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili
in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio
2005, n. 124, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge
26 luglio 2005, n. 148 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), e'
il
seguente:
«Art. 4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti di locazione
stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, con i rispettivi locatori
che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi
dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutivita' del titolo
di rilascio gia' in possesso del locatore per lo stesso immobile, che
rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso
il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria
per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero
dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate, tra i
comuni di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure
esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'art.
1, comma 1,
superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata
la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di
una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, il termine per l'esecuzione
del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario
per
avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre
2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicata alla
cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento
che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione
resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario,
danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile
e del conseguente differimento degli atti della procedura.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185,
e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio
per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso
abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la
sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione
dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di
cui all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da
emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso.
Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in
composizione collegiale con le modalita' di cui all'art. 618 del codice
di procedura civile.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996
n. 104: «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli
stessi in campo immobiliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 1996, n. 52, S.O., e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). - 1. Il presente decreto
legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare
degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali
pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei
beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle
forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi
di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica.».
- Il testo del comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.,
e successive modifiche, e' il seguente:
«109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge
24 dicembre 1993, n. 560, la concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a. (CONSAP) e le societa' derivanti da processi di privatizzazione
nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni
ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare
con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative
di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione
ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile,
e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti
al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme
vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore
ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia
popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni
o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso
a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del
trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione,
di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di
presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita
e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti
alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque
di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario
medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto
al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali
alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione
in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti
al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo
di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita'
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli
immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente
proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata
i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso
inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica
al migliore offerente.».
- Il testo del comma 6, dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
1998, n. 292, S.O., e' il seguente:
«6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al
comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art.
1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone
dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente
ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosi' determinato e' maggiorato
del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi
dell'art. 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione
sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il
conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 55 della citata legge n. 392 del 1978.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina
delle locazioni di immobili urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1978, n. 211, e' il seguente:
«Art. 5 (Inadempimento del conduttore). - Salvo quanto previsto
dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto,
degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art.
1455 del codice civile.».
- Il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
1998, n. 292, S.O., e' il seguente:
«4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore
puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che
sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei
mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo
al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art.
618 del codice di
procedura civile.».
Art.
2.
(Benefici fiscali)
- Per i
proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo
1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di
sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi
proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta
comunale sugli immobili.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86
«Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare
disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in
determinati comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
2006, n. 27, e' il seguente:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli immobili
locati ai conduttori individuati nell'art. 1, il relativo reddito dei
fabbricati di cui agli
articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del
reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e delle societa', per tutta la durata del periodo di sospensione
legale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1.».
Art.
3
(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per
la graduazione degli sfratti)
- Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta
dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di
edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello
espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti
nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato
in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della
solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
- A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati
nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni,
con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve
le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di
rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti
di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
- Le prefetture
- uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al
comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo
la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione
di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle
associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative,
individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione nazionale,
sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio
1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto
autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di favorire la realizzazione
degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni
a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui
i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla
durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri
parametri oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire particolari
esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui
al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione
dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis, costituisce condizione per
l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8.».
Art.
4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia
residenziale pubblica)
- Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle
politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano
rappresentanti dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia
e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita'
sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana
per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini,
delle associazioni della proprieta' edilizia e delle associazioni dei
costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
- In relazione
alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma
1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche
giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla
conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma
nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione
regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione,
anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di
alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti
dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del
mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della
disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta'
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa,
dirette a favorire la continuita' nella cooperazione tra Stato, regioni
ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo
per particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del
programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- E programma
nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere
entro un mese dalla data di assegnazione.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno
o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali
o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno».
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2003, n. 132, e' il seguente:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie
o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo
e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
1998, n. 292, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata
del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma
1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,
ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi
accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine
di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,
provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni
dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».
Art.
5.
(Definizione di alloggio sociale)
- Al fine
di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore
degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione
europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili
e le attivita' sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche
e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica
degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
Nota all'art. 5:
- La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre
2005 «Decisione della Commissione riguardante l'applicazione dell'art.
86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi d'interesse economico generale», pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. L 312.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.
Art.
6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale
in locazione)
- Termine
di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione
finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti
in attuazione del programma "20.000 alloggi in affitto", di
cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato al 31 maggio
2007.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. e' il seguente:
«33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche
e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi
a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63,
lettera c), della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi
per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata
lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per
l'anno 2002.».
Art.
7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
- Alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere"
sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali";
b) al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere"
sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali".
- Le disposizioni
di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo comma dell'articolo
28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio
di attivita' teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi
scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia
stata pronunciata convalida di sfratto per morosita'. I predetti contratti,
alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni,
salva la facolta' delle parti di pattuire una durata maggiore. E' facolta'
del locatore
di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista
all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione
del canone che gia' risulti contrattualmente prevista.
Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni
dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nota all'art. 7:
- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina
delle locazioni di immobili urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1978, n. 211, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle locazioni e
sub-locazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni
se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della
legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti
relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di
qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo.
La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile,
anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere o all'esercizio
di attivita' teatrali.
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata,
la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista
nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo' essere stipulato
per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare
nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare
l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso
conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima
della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata
massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione
alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore
possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore,
mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui
il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora
ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.».
«Art. 28 (Rinnovazione del contratto). - Per le locazioni di immobili
nei quali siano esercitate le attivita' indicate nei commi primo e secondo
dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni,
e per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere o all'esercizio
di attivita' teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non
ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo
di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della
scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni,
il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione
soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalita' e i termini
ivi previsti.
Art.
8.
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
9.
(Copertura finanziaria)
- All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 63 milioni di
euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- A valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno
2006 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2008.
- Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
- Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
«Disposizioni urgenti in materia di entrate», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2005, n. 139 e convertito in legge con modificazioni,
dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 156 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2005, n. 184), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, e' il seguente:
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra
un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico
di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120
milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e
122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro
trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento
dei fondi stanziati.».
- Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti
nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali
previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti
del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per
finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti
in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita'
speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come
copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori
entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese
correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti
di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono
essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le
spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi
nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi
fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo
la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli
emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei
modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione
di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie
almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai
soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico
impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato
giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di
enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la
valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione
sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti
nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza
tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto
entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia
e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia
e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione,
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati
per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura
di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi
rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»
Art.
10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta' sociale (Ferrero) e dal Ministro
delle infrastrutture (Di Pietro) il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 novembre
2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre 2006; 5, 6, 12 e 13
dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio),
in sede referente, il 29 dicembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª
5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e 24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e approvato
il 7 febbraio 2007.

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