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LE REGOLE PER LA CONCILIAZIONE
Articolo 1 (Lo sportello per la conciliazione)
-E' istituito uno sportello per la conciliazione operante nell'ambito
dell'apu con la finalita' di fornire supporto tecnico -legislativo alle
parti e ai soggetti di controversie e vertenze riguardanti la materia
delle abitazioni,delle utenze e servizi abitativi,del condominio,della
tollerante convivenza negli edifici con particolare riguardo alle modalita'
d'uso dei beni e servizi comuni,della tutela e salvaguardia ambientale,alla
sicurezza degli impianti e alla loro adeguatezza normativa
Articolo 2 (La domanda per il tentativo)
- Ogni associato Apu,si singolo che condominiale, che intende avviare
la procedura per un tentativo di conciliazione dovra' compilare uno dei
modelli previsti ed allegati al presente regolamento indicando la parte
con la quale intenederebbe avviare la procedura conciliativa stragiudiziale.
Articolo 3 (Contatto con l'altra parte)
- Sara' cura dello Sportello per la conciliazione prendere contatti con
la parte indicata dal richiedente al fine di acquisire,preliminarmente,la
disponibilita' a proseguire nel tentaivo di conciliazione.In particolare
dovra' essere espressamente dichiarato dalla parte contattata se questa
intende proseguire il tentativo di conciliazione con l'esclusivo intervento
dello Sportello ovvero indichera' una propria associazione sindacale di
appartenenza e rappresentanza di altra organizzazione della proprieta',degli
inquilini ,degli amministratori, delle imprese fornitrici di beni o servizi.
Articolo 4 (Procedura conciliativa)
- Acquisita la disponibilita' alla prosecuzione del tentativo lo Sportello
eventualmente d'intesa con l'organizzazione sindacale o l'Associazione
indicata dalla parte contattata richiedera' alle due parti ogni chiarimento
e documentazione necessaria al componimento della vertenza nominando all'uopo
un conciliatore ovvero due concil:iatori,nel caso di intervento di associazione
indicata,che potranno se ritenuto necessario convocare lke parti per un
incontro.
Articolo 5 (Esito del Tentativo)
- Il conciliatore (i conciliatori) non ha il potere di formulare una decisione
della vertenza e dovra' limitarsi a predisporre,secondo gli orientamenti
e le volonta' espressamente enunciate dalle parti,una soluzione tecnico-equitativa
che riscontri il consenso delle due parti per il componimento della controversia.
Articolo 6 (Verbale di accordo conciliativo)
- Ove le parti concordino sulla soluzione da adottare per porre fine alla
vertenza in via bonaria e conciliativa sara' redatto a cura dei conciliatori
un verbale sottoscritto dalle parti.
Articolo 7 (Obblighi di riservatezza)
-Tutte le parti che partecipano al tentativo,i conciliatori e gli eventuali
tecnici nominati dalle parti si impegnano a non divulgare a terzi estranei
fatti e informative acquisiti nel procedimento di conciliazione,come pure
a non far uso di essi ,in successivi procedimenti giudiziari .
Articolo 8 (Spese)
- Il servizio di conciliazione è gratuito per gli associati ma
nel caso di procedimento particolarmente complesso lo Sportello potra'
concordare con le parti interessate un rimborso delle spese sostenute
per l'espletamento e l'istruttoria della pratica.

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