LE REGOLE PER LA CONCILIAZIONE



Articolo 1 (Lo sportello per la conciliazione)
-E' istituito uno sportello per la conciliazione operante nell'ambito dell'apu con la finalita' di fornire supporto tecnico -legislativo alle parti e ai soggetti di controversie e vertenze riguardanti la materia delle abitazioni,delle utenze e servizi abitativi,del condominio,della tollerante convivenza negli edifici con particolare riguardo alle modalita' d'uso dei beni e servizi comuni,della tutela e salvaguardia ambientale,alla sicurezza degli impianti e alla loro adeguatezza normativa

Articolo 2 (La domanda per il tentativo)
- Ogni associato Apu,si singolo che condominiale, che intende avviare la procedura per un tentativo di conciliazione dovra' compilare uno dei modelli previsti ed allegati al presente regolamento indicando la parte con la quale intenederebbe avviare la procedura conciliativa stragiudiziale.

Articolo 3 (Contatto con l'altra parte)
- Sara' cura dello Sportello per la conciliazione prendere contatti con la parte indicata dal richiedente al fine di acquisire,preliminarmente,la disponibilita' a proseguire nel tentaivo di conciliazione.In particolare dovra' essere espressamente dichiarato dalla parte contattata se questa intende proseguire il tentativo di conciliazione con l'esclusivo intervento dello Sportello ovvero indichera' una propria associazione sindacale di appartenenza e rappresentanza di altra organizzazione della proprieta',degli inquilini ,degli amministratori, delle imprese fornitrici di beni o servizi.

Articolo 4 (Procedura conciliativa)
- Acquisita la disponibilita' alla prosecuzione del tentativo lo Sportello eventualmente d'intesa con l'organizzazione sindacale o l'Associazione indicata dalla parte contattata richiedera' alle due parti ogni chiarimento e documentazione necessaria al componimento della vertenza nominando all'uopo un conciliatore ovvero due concil:iatori,nel caso di intervento di associazione indicata,che potranno se ritenuto necessario convocare lke parti per un incontro.

Articolo 5 (Esito del Tentativo)
- Il conciliatore (i conciliatori) non ha il potere di formulare una decisione della vertenza e dovra' limitarsi a predisporre,secondo gli orientamenti e le volonta' espressamente enunciate dalle parti,una soluzione tecnico-equitativa che riscontri il consenso delle due parti per il componimento della controversia.

Articolo 6 (Verbale di accordo conciliativo)
- Ove le parti concordino sulla soluzione da adottare per porre fine alla vertenza in via bonaria e conciliativa sara' redatto a cura dei conciliatori un verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 7 (Obblighi di riservatezza)
-Tutte le parti che partecipano al tentativo,i conciliatori e gli eventuali tecnici nominati dalle parti si impegnano a non divulgare a terzi estranei fatti e informative acquisiti nel procedimento di conciliazione,come pure a non far uso di essi ,in successivi procedimenti giudiziari .

Articolo 8 (Spese)
- Il servizio di conciliazione è gratuito per gli associati ma nel caso di procedimento particolarmente complesso lo Sportello potra' concordare con le parti interessate un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento e l'istruttoria della pratica.