Anche per il 2001 le ristrutturazioni edilizie beneficieranno della
detrazione di imposta del 36% come era avvenuto per il 1998 (41%),1999
(41%) e 2000 (36%).
La proroga si accompagna ad alcune novità sostanziali alcune
gia' introdotte con la finanziaria 2000 (legge
23/12/1999 n.488) ed altre introdotte dalla finanziaria 2001
(legge 23 /12/2000 n.388)
- dal 1/ 1/2000 è sceso dal 20 al 10 per cento l'aliquota Iva
applicabile alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio
effettuati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata
(in adesione a quanto contenuto nella direttiva comunitaria 1999/85/CE
del 22 ottobre 1999);
- la detrazione Irpef per le spese sostenute nel corso del 2001 spetta
nella misura del 36 per cento come gia' previsto per il 2000;
- tra le spese per le quali compete la detrazione sono state ammesse
ammesse dal 2000 quelle relative alla documentazione obbligatoria atta
a comprovare la sicurezza statica dei fabbricati nonché quelle
sostenute per la realizzazione degli interventi necessari a tali fini
e dal 2001 le opere aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e le
installazioni atte a favorire la mobilita' interna e esterna alla abitazione
per le persone portatrici di handicap,le opere volte a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,le opere volte
a prevenire gli infortuni domestici (legge 388/2000 art.2 comma 2
a);
Attualmente potranno beneficiare della detrazione: A - contribuenti
che hanno sostenuto le spese nel '98 e hanno fatto valere l'agevolazione
del 41% nel modello di dichiarazione presentato nel '99, ripartendola
in rate (5 o 10 anni);
B - contribuenti che hanno sostenuto le spese nel '99 e fanno valere
l'agevolazione del 41% nella dichiarazione del 2000;
C - contribuenti che sostengono le spese nel 2000 e che faranno valere
l'agevolazione del 36% nella dichiarazione del 2001. D- contribuenti
che sosterranno le spese nel 2001 e che potranno far valere l'agevolazione
nella dichiarazione 2002. Naturalmente, i contribuenti indicati ai punti
A e B, relativamente alle rimanenti rate, potranno continuare a fruire
della detrazione nella misura del 41%. Per le detrazioni vale il criterio
di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure
quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante
bonifico. Pertanto potrebbe verificarsi che alcuni contribuenti abbiano
sostenuto parte delle spese nel '99 (e le porteranno in detrazione nel
2000 al 41%) e parte nel 2000 (e le porteranno in detrazione nel 2001
al 36%) (Circolari
Ministero delle finanze 24/2/1998 n.57/E, 11/5/1998
n.121/E, 29/12/1999
n.247/E, DM 41/98)
COME
FUNZIONA LA DETRAZIONE?
I
contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per
la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici
residenziali . Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa
di 150 milioni di lire (77.468,53 euro) per anno d'imposta e per ogni
immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio,
da suddividere in cinque anni (o, alternativamente, in dieci);
l'importo detraibile, quindi, è al massimo di 54.000.000 lire
(36% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione
o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione
compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità.
Se l'accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta
fissato in 150 milioni complessivi. Sempre in tema di limiti di spesa,
occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti
all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità
immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 150 milioni
anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più
unità. A proposito della detrazione dall'Irpef del 36% della
spesa sostenuta, si tratta di una detrazione dall'imposta e non di rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente
la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta
rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento
all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore
del condominio. In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino
nel limite della quota a lui imputabile, sempreché quest'ultima
sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi. CHI PUO' BENEFICIARNE ? E' una detrazione
dall'Irpef e quindi sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Più in particolare
possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili
ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e le
altre categorie di soggetti sottoindicate :. - il proprietario o il
nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione
o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione
anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile
oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture
e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi
dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Se
è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso),
l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato
immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo
caso occorre che: a) il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio
competente;
b) l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito
spazio del modulo di inizio lavori. Ha diritto alla detrazione del 36%
anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese
di acquisto dei materiali utilizzati. QUALI LAVORI SONO AMMESSI? I lavori
per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati
dall'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 36%
riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori
di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili
condominiali. (VEDI ELENCO) Gli interventi di manutenzione ordinaria
sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni di
edifici residenziali. Tra le spese per le quali compete la detrazione,
oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese: - le spese
per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo
di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge
46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti
a metano (legge
1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati
per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dalregolamento
di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio
1998). Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della
detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente
stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché
le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario
all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. La manutenzione
ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla
agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti
comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà
private (appartamenti, villette) o sulle loro pertinenze (garage, cantine,
soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Esempio di interventi
di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di
pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti,
infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione
di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se questi
interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione
di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento
dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio
delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione
ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati
sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà
ad ogni condomino in base alla quota millesimale. La manutenzione straordinaria.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle
destinazioni d'uso. Esempio: l'installazione di ascensori e scale di
sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici,
la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande
e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione
di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità
immobiliare, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati
al risparmio energetico, la recinzione dell'area privata, il ripristino
e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne. Restauro
e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi
rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità
per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici,
formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.
Esempio: gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di
situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto
delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione
dei locali. Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante
un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o
in parte diverso dal precedente. Esempio: la demolizione e la fedele
ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione
di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in
mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre,
la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e
dei volumi esistenti. Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni
degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell'inquinamento acustico;
- all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all'esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi
al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza
alle categorie di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457. Possono avvalersi della detrazione anche
gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati:
in tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese
sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino
comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In questo
caso, il modello di comunicazione al Centro di servizio può essere
inviato anche successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati
dal concessionario o dall'impresa di costruzione) purché entro
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione. - tra
le spese per le quali compete la detrazione Sono state ammesse inoltre
dal 2000 quelle relative alla documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica dei fabbricati nonché quelle sostenute per
la realizzazione degli interventi necessari a tali fini e dal 2001 le
opere aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e le installazioni
atte a favorire la mobilita' interna e esterna alla abitazione per le
persone portatrici di handicap,le opere volte a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi,le opere volte a prevenire
gli infortuni domestici( legge 388/2000 art.2 comma 2 a);
. CHE FARE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI ? Per fruire della detrazione
del 36% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
Comunicazione di inizio lavori Prima dell'inizio dei lavori è
necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per
territorio ( vedi elenco), con raccomandata, la comunicazione di inizio
lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere allegate: -
la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di
inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia ;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere
dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di
fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto
al pagamento dell'Ici ( esempio, l'inquilino), non è necessario
trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle
parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale
di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti
sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo
dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è
necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione
delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori,
nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti da altro detentore dell'immobile
(locatario, comodatario). In luogo di tutta la documentazione prevista,
i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità
ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è
esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione
sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo
relative alla documentazione richiesta. Per gli interventi realizzati
sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la
documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata
dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere
adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il
contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Comunicazione
alla ASL Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari,
a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue
i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente
per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti
informazioni: - generalità del committente dei lavori e ubicazione
degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita
assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine
al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia
di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero. La comunicazione non deve
essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi
alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della
notifica preliminare alla ASL. PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO Per fruire
della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano
pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento,
il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero
di partita Iva del beneficiario del pagamento. Se vi sono più
soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione,
il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro
che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico bancario contiene
l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato
il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione viene
riconosciuta agli altri aventi diritto se questi indicano nell'apposito
spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul
bonifico bancario. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni
condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario
indicare quello dell'amministratore o di altro condòmino che
provvede al pagamento. LA RIPARTIZIONE Per le spese sostenute nel corso
del 2001, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o
dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata
nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2002.
Se le spese sono state sostenute anche nel 1998 , nel 1999 o nel 2000,
la scelta già effettuata per la ripartizione del beneficio fiscale
in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel 2001;
gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute
nel 2001 e in 10 anni quelle sostenute nel 2000 o viceversa. Alla norma
che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite
bonifico bancario fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione,
alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti,
all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni
e le denunce di inizio lavori. I controlli tramite le banche. Le banche
presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare
agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell'anno
successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e
dei relativi destinatari. ADEMPIMENTI A FINE LAVORI Al termine dei lavori
i contribuenti interessati debbono: - per i lavori di ammontare complessivo
superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione
dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli
ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione
dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta
in cui sono eseguiti i lavori in questione;
- conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per
la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico
bancario di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve
risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve
essere esibita a richiesta degli uffici finanziari) -
IN
CHE CASO SI DECADE DAI BENEFICI
Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e
l'importo eventualmente fruito viene recuperato: - la comunicazione
non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile
oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla
legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della
domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa
agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della
tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici
residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso
del possessore all'esecuzione dei lavori;
- per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene
allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta
come indicato in precedenza;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.s.l.
competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non
è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è
intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro
di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro
nonché quelle relative agli obblighi contributivi. Va precisato
che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio
deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente
prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle spese relative alla
ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti
all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di
abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori. È opportuno
precisare che la mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione
del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla
detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la
comunicazione, non vi provveda entro il termine indicato dall'Ufficio.
Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza
nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non
decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione
di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice
dei lavori ai sensi dell'art.4 della legge
n.15 del 1968.
CHE
AVVIENE SE VARIA IL POSSESSO ?
L'articolo
1 della legge
449/97 e la Circolare
ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l'ipotesi di variazione
della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli
interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso
l'intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della
detrazione. In proposito è necessario fare riferimento alle diverse
ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell'immobile:
- vendita: nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è
stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso
l'intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni
- il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito
all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona
fisica);
- morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile
oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote
residue della detrazione si trasmette agli eredi;
- donazione: se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante)
effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il
diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo;
- trasferimento dell'inquilino o del comodatario: del tutto diversa
la conclusione quando l'intervento di recupero edilizio è stato
eseguito dal soggetto conduttore dell'immobile ad altro titolo, come
nei casi di locazione o comodato. In entrambi i casi, la cessazione
dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla
detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito
gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi
a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque
o dieci anni).
IVA
AL 10 PER CENTO
Fino
al 31 dicembre 2001 rimane al 10 per cento l'aliquota Iva applicabile
alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati
nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge
n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta, in pratica, degli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia. Va precisato che la norma
, gia' contenuta nell'articolo 7, comma 1 della legge finanziaria 2000
e riconfermata per il 2001 dall'articolo 30 della legge finanziaria
2001 388/2000, fa salve le disposizioni più favorevoli già
previste in precedenza, e a regime, per le prestazioni di recupero edilizio,
che includevano gli interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia fra quelli per i quali si applica l'aliquota
ridotta del 10 per cento: la vera novità della finanziaria 2000,
ribadita dalla finanziaria 2001, è quindi l'applicazione dell'aliquota
ridotta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
per i quali le prestazioni di servizi vengano fatturate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2000. A QUALI IMMOBILI SI APPLICA L'IVA RIDOTTA
? 1. singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie
catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall'utilizzo effettivo,
e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza
e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione
abitativa privata);
2. interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani
sopra terra destinata ad abitazione privata (l'aliquota ridotta si applica
anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative
situate nell'edificio);
3. edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione
abitativa;
4. edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono
stabile residenza di collettività (es. orfanotrofi, ospizi, conventi).
L'applicazione dell'aliquota agevolata si riferisce alla prestazione
di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle
forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari
per i lavori, a condizione: 1. che non vengano forniti da un soggetto
diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati
direttamente dal committente dei lavori;
2. che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore
delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che
invece costituiscono una parte significativa di detto valore l'aliquota
ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore
complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il
decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 ha individuato a titolo tassativo
i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di "valore significativo":
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza. Quanto illustrato finora si riferisce ai beni
significativi considerati nella loro interezza. Per le componenti staccate
degli stessi (ad es. il bruciatore di una caldaia) fornite nell'ambito
di un intervento di recupero si applica il trattamento fiscale previsto
per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza
che di parti di scarso valore). A titolo di esempio se - un contribuente
si avvale di un'impresa per la ristrutturazione dei bagni nel proprio
appartamento. Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa
complessiva (al netto di Iva) di 34 milioni, costituita da: fornitura
di sanitari e rubinetterie per 19 milioni;
altri materiali per 6 milioni e mano d'opera per 9 milioni;
- per la fornitura del bene di "valore significativo" (sanitari e rubinetterie
per 19 milioni), l'aliquota ridotta si applica per la parte pari alla
differenza tra il valore complessivo dell'intervento (34 milioni) e
quello del bene stesso (19 milioni), quindi su 15 milioni;
- l'aliquota del 10 per cento si applicherà pertanto sui 15 milioni
della fornitura "significativa" e sui residui 15 milioni (altro materiale
e mano d'opera). Sui 4 milioni restanti graverà invece l'aliquota
ordinaria del 20 per cento. Quando la fornitura comprende beni cosiddetti
di "valore significativo", ed è necessario procedere al calcolo
illustrato in precedenza, all'atto della fatturazione occorre indicare
distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile
l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta invece all'aliquota
del 20 per cento. L'aliquota del 10 per cento si applica alle operazioni
fatturate tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2000, a prescindere
dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i lavori
iniziati in data precedente al 1° gennaio o che termineranno in
data successiva al 31 dicembre 2000, l'agevolazione si applica alle
rate o agli acconti fatturati nell'anno 2000. La fattura emessa dal
prestatore d'opera deve indicare anche gli eventuali beni di valore
significativo forniti nell'ambito dell'intervento, in quanto gli stessi,
come si è visto in precedenza, possono essere assoggettati a
due diverse aliquote. Come chiarito nella Circolare ministeriale n.
71/E del 7 aprile 2000, l'IVA agevolata al 10 per cento non può
applicarsi: - alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli
interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto
la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse
in maniera indiretta;
- alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti, ovvero
che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento
(cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore
o del prestatore d'opera). Resta inteso, naturalmente, che beni e servizi
verranno assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva
fase di riaddebito al committente. GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI ,
La legge finanziaria 2000 (e la 2001 lo ha confermato) ha introdotto
la detrazione dall'Irpef per gli interessi passivi e gli oneri accessori
pagati in dipendenza dei mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare
gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria
idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici. La detrazione
compete nella misura del 19 per cento, calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro);
in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più
contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti.