LE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LE NOVITA' DEL 2001 IN MATERIA DI DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE



Anche per il 2001 le ristrutturazioni edilizie beneficieranno della detrazione di imposta del 36% come era avvenuto per il 1998 (41%),1999 (41%) e 2000 (36%).
La proroga si accompagna ad alcune novità sostanziali alcune gia' introdotte con la finanziaria 2000 (legge 23/12/1999 n.488) ed altre introdotte dalla finanziaria 2001 (legge 23 /12/2000 n.388)
- dal 1/ 1/2000 è sceso dal 20 al 10 per cento l'aliquota Iva applicabile alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio effettuati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata (in adesione a quanto contenuto nella direttiva comunitaria 1999/85/CE del 22 ottobre 1999);

- la detrazione Irpef per le spese sostenute nel corso del 2001 spetta nella misura del 36 per cento come gia' previsto per il 2000;

- tra le spese per le quali compete la detrazione sono state ammesse ammesse dal 2000 quelle relative alla documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dei fabbricati nonché quelle sostenute per la realizzazione degli interventi necessari a tali fini e dal 2001 le opere aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e le installazioni atte a favorire la mobilita' interna e esterna alla abitazione per le persone portatrici di handicap,le opere volte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,le opere volte a prevenire gli infortuni domestici (legge 388/2000 art.2 comma 2 a);
Attualmente potranno beneficiare della detrazione: A - contribuenti che hanno sostenuto le spese nel '98 e hanno fatto valere l'agevolazione del 41% nel modello di dichiarazione presentato nel '99, ripartendola in rate (5 o 10 anni);
B - contribuenti che hanno sostenuto le spese nel '99 e fanno valere l'agevolazione del 41% nella dichiarazione del 2000;
C - contribuenti che sostengono le spese nel 2000 e che faranno valere l'agevolazione del 36% nella dichiarazione del 2001. D- contribuenti che sosterranno le spese nel 2001 e che potranno far valere l'agevolazione nella dichiarazione 2002. Naturalmente, i contribuenti indicati ai punti A e B, relativamente alle rimanenti rate, potranno continuare a fruire della detrazione nella misura del 41%. Per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico. Pertanto potrebbe verificarsi che alcuni contribuenti abbiano sostenuto parte delle spese nel '99 (e le porteranno in detrazione nel 2000 al 41%) e parte nel 2000 (e le porteranno in detrazione nel 2001 al 36%) (Circolari Ministero delle finanze 24/2/1998 n.57/E, 11/5/1998 n.121/E, 29/12/1999 n.247/E, DM 41/98)

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE?

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali . Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire (77.468,53 euro) per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in cinque anni (o, alternativamente, in dieci);
l'importo detraibile, quindi, è al massimo di 54.000.000 lire (36% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità. Se l'accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta fissato in 150 milioni complessivi. Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità. A proposito della detrazione dall'Irpef del 36% della spesa sostenuta, si tratta di una detrazione dall'imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. . La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio. In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreché quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. CHI PUO' BENEFICIARNE ? E' una detrazione dall'Irpef e quindi sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e le altre categorie di soggetti sottoindicate :. - il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso occorre che: a) il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
b) l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori. Ha diritto alla detrazione del 36% anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. QUALI LAVORI SONO AMMESSI? I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. (VEDI ELENCO) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dalregolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette) o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Esempio di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Esempio: l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell'area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne. Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Esempio: gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati: - alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell'inquinamento acustico;
- all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all'esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati: in tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In questo caso, il modello di comunicazione al Centro di servizio può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione. - tra le spese per le quali compete la detrazione Sono state ammesse inoltre dal 2000 quelle relative alla documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dei fabbricati nonché quelle sostenute per la realizzazione degli interventi necessari a tali fini e dal 2001 le opere aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e le installazioni atte a favorire la mobilita' interna e esterna alla abitazione per le persone portatrici di handicap,le opere volte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,le opere volte a prevenire gli infortuni domestici( legge 388/2000 art.2 comma 2 a);
. CHE FARE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI ? Per fruire della detrazione del 36% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti: Comunicazione di inizio lavori Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio ( vedi elenco), con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere allegate: - la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia ;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici ( esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti da altro detentore dell'immobile (locatario, comodatario). In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Comunicazione alla ASL Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL. PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico bancario contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione viene riconosciuta agli altri aventi diritto se questi indicano nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico bancario. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento. LA RIPARTIZIONE Per le spese sostenute nel corso del 2001, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2002. Se le spese sono state sostenute anche nel 1998 , nel 1999 o nel 2000, la scelta già effettuata per la ripartizione del beneficio fiscale in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel 2001;
gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute nel 2001 e in 10 anni quelle sostenute nel 2000 o viceversa. Alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico bancario fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. I controlli tramite le banche. Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari. ADEMPIMENTI A FINE LAVORI Al termine dei lavori i contribuenti interessati debbono: - per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione;
- conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari) -

IN CHE CASO SI DECADE DAI BENEFICI


Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato: - la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.s.l. competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi. Va precisato che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori. È opportuno precisare che la mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provveda entro il termine indicato dall'Ufficio. Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell'art.4 della legge n.15 del 1968.

CHE AVVIENE SE VARIA IL POSSESSO ?

L'articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l'ipotesi di variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della detrazione. In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell'immobile: - vendita: nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica);
- morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi;
- donazione: se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo;
- trasferimento dell'inquilino o del comodatario: del tutto diversa la conclusione quando l'intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal soggetto conduttore dell'immobile ad altro titolo, come nei casi di locazione o comodato. In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni).

IVA AL 10 PER CENTO

Fino al 31 dicembre 2001 rimane al 10 per cento l'aliquota Iva applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta, in pratica, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Va precisato che la norma , gia' contenuta nell'articolo 7, comma 1 della legge finanziaria 2000 e riconfermata per il 2001 dall'articolo 30 della legge finanziaria 2001 388/2000, fa salve le disposizioni più favorevoli già previste in precedenza, e a regime, per le prestazioni di recupero edilizio, che includevano gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia fra quelli per i quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento: la vera novità della finanziaria 2000, ribadita dalla finanziaria 2001, è quindi l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali le prestazioni di servizi vengano fatturate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. A QUALI IMMOBILI SI APPLICA L'IVA RIDOTTA ? 1. singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall'utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata);
2. interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (l'aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative situate nell'edificio);
3. edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa;
4. edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività (es. orfanotrofi, ospizi, conventi). L'applicazione dell'aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione: 1. che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;
2. che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 ha individuato a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di "valore significativo": - ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza. Quanto illustrato finora si riferisce ai beni significativi considerati nella loro interezza. Per le componenti staccate degli stessi (ad es. il bruciatore di una caldaia) fornite nell'ambito di un intervento di recupero si applica il trattamento fiscale previsto per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza che di parti di scarso valore). A titolo di esempio se - un contribuente si avvale di un'impresa per la ristrutturazione dei bagni nel proprio appartamento. Il preventivo proposto ed approvato prevede una spesa complessiva (al netto di Iva) di 34 milioni, costituita da: fornitura di sanitari e rubinetterie per 19 milioni;
altri materiali per 6 milioni e mano d'opera per 9 milioni;
- per la fornitura del bene di "valore significativo" (sanitari e rubinetterie per 19 milioni), l'aliquota ridotta si applica per la parte pari alla differenza tra il valore complessivo dell'intervento (34 milioni) e quello del bene stesso (19 milioni), quindi su 15 milioni;
- l'aliquota del 10 per cento si applicherà pertanto sui 15 milioni della fornitura "significativa" e sui residui 15 milioni (altro materiale e mano d'opera). Sui 4 milioni restanti graverà invece l'aliquota ordinaria del 20 per cento. Quando la fornitura comprende beni cosiddetti di "valore significativo", ed è necessario procedere al calcolo illustrato in precedenza, all'atto della fatturazione occorre indicare distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta invece all'aliquota del 20 per cento. L'aliquota del 10 per cento si applica alle operazioni fatturate tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2000, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i lavori iniziati in data precedente al 1° gennaio o che termineranno in data successiva al 31 dicembre 2000, l'agevolazione si applica alle rate o agli acconti fatturati nell'anno 2000. La fattura emessa dal prestatore d'opera deve indicare anche gli eventuali beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento, in quanto gli stessi, come si è visto in precedenza, possono essere assoggettati a due diverse aliquote. Come chiarito nella Circolare ministeriale n. 71/E del 7 aprile 2000, l'IVA agevolata al 10 per cento non può applicarsi: - alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti, ovvero che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera). Resta inteso, naturalmente, che beni e servizi verranno assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente. GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI , La legge finanziaria 2000 (e la 2001 lo ha confermato) ha introdotto la detrazione dall'Irpef per gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati in dipendenza dei mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici. La detrazione compete nella misura del 19 per cento, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro);
in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.