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L'articolo 20 della legge finanziaria 2001,la 388/2000, riguardava e disciplinava la tassazione invim di immobili per i quali il decennio di proprieta' si compie tra il 1/1/2002 e il 31/12/2002. Per tali immobili in sostituzione dell'imposta decennale si puo' corrispondere,in via sostitutiva,una imposta pari allo 0,10% del valore dell'immobile come determinato applicando alle rendite catastali riferite al 31/12/1992 dei coefficienti moltiplicatori fissati dal DM Finanze 14/12/1991. I coefficienti in questione sono: terreni 100 fabbricati 75 f abbricati A/10 50 fabbricati C1 34 Unita' imm.ri gruppo D 50 Unita' imm;ri gruppo E 34 La nuova imposta sostitutiva viene ufficialmente denomainata "Imposta sostitutiva Invim-legge 28/5/1997 n.140 -art. 20 legge 23/12/2000 n.388" e il codice del nuovo tributo è 722 T. |