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MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE
CIRCOLARE 7 MARZO 2001 N. 3 FL
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla "Gazzetta
Ufficiale" n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie norme relative
all'imposta comunale sugli immobili (Ici). In particolare, con gli articoli
18 e 19 sono state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina
dei versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.
A Il pagamento dell'Ici in due rate o in un'unica soluzione.
Il comma 1 dell'articolo 18 sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai "versamenti e dichiarazioni"
dell'Ici, stabilendo che i soggetti passivi del tributo devono effettuare
il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno
in corso in due rate:
l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun
anno;
l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'Ici dovuta
per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla
prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1º al 20 dicembre
di ciascun anno.
La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare
l'Ici complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine
del 30 giugno di ogni anno. È ovvio che in questo caso il soggetto
passivo Ici dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando
l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non
quelle deliberate per l'anno precedente.
Occorre osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in esame,
pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni
che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da corrispondere
alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento sui quali calcolare
il tributo.
La ratio del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare
al contribuente il computo dell'Ici almeno nella fase del versamento dell'acconto,
quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota
e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Nella pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari
che richiedono un'analisi specifica.
Una prima ipotesi si ha qualora nell'anno in corso l'immobile venga destinato
ad altro uso: l'Ici deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie
impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente
per detta fattispecie.
Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un
terreno agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un immobile che solo
nel 2001 adibisce ad abitazione principale, l'imposta dovrà essere
commisurata ai dodici mesi dell'anno 2000 sulla base rispettivamente del
valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni
edificabili e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni
principali nello stesso anno 2000.
Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato
l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si
è protratto per dodici mesi. Si supponga che:
il contribuente abbia acquistato un immobile il 1º ottobre 2000.
In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare
l'Ici dovuta per l'anno 2001 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla
circostanza che nell'anno 2000 abbia avuto il possesso dell'immobile per
soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo
scorso anno, si dovrà procedere a un calcolo che ha come risultato
un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma
che è stata effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma un
importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse
posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.
Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento
del pagamento della prima rata dell'anno, e cioè al 30 giugno,
non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità. È
ciò che si verifica, ad esempio, quando:
il contribuente abbia venduto un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo
dunque nell'anno 2001 per soli due mesi. Questa circostanza è determinante
per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano
il presupposto impositivo del tributo, imporre al soggetto passivo Ici
di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe
a quest'ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente
dovuta per l'anno in corso, in violazione del disposto dell'articolo 10,
comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992, che stabilisce che l'imposta è
dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi a presentare
istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza.
Alla luce di queste precisazioni si può quindi ammettere che in
tale caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare
l'Ici dovuta per l'anno 2001 commisurandola ai due dodicesimi dell'importo
calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l'eventuale
conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune
per l'anno 2001.
Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio, potrebbe
anche, entro il 30 giugno, versare l'Ici dovuta in unica soluzione, sulla
base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.
La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in
cui:
il contribuente abbia acquistato un immobile il 1º aprile 2001 possedendolo
dunque, fino al 30 giugno, per soli tre mesi. Anche in questa ipotesi,
infatti, alla scadenza della prima rata il presupposto impositivo - e
cioè il possesso dell'immobile - sussiste per soli tre mesi e quindi
si ripropongono tutte le eccezioni sollevate nell'esempio precedente,
con la conseguenza che il contribuente entro il 30 giugno potrà
versare l'Ici dovuta per l'anno in corso commisurandola ai tre dodicesimi
dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti
per l'anno precedente.
Da ciò deve argomentarsi che, in via generale, le modalità
di calcolo dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate negli
ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il
soggetto passivo Ici non abbia avuto il possesso dell'immobile per i primi
sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.
B La disciplina tributaria delle pertinenze.
Il comma 2 dell'articolo 18 interviene sull'articolo 30, comma 12, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), stabilendo
che, fino all'anno di imposta 2000 compreso, l'aliquota ridotta di cui
all'articolo 4, comma 1, del Dl 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, deliberata dai Comuni
in misura non inferiore al 4 per mille, si applica soltanto agli immobili
adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili
come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile.
Detta norma è rivolta ai Comuni che abbiano deliberato una riduzione
di aliquota Ici in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel
Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato a
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La disposizione in esame interviene, quindi, ancora una volta a dettare
gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti gli
anni pregressi, fino al 2000 compreso.
Al riguardo, si precisa che bisogna tener conto anche della disposizione
del comma 13, del citato articolo 30, della legge n. 488 del 1999, che
è strettamente correlata a quella del precedente comma 12, influendo
sulla disciplina delle pertinenze adottata dai Comuni nel medesimo periodo
cui fa riferimento quest'ultima norma che, a seguito delle modificazioni
apportate dalla Legge finanziaria, non comprende più la dizione
"fino all'anno di imposta 1999" ma "fino all'anno di imposta
2000". La norma contenuta nel comma 13 in esame stabilisce, infatti,
che la disposizione del precedente comma 12 non ha effetto nei riguardi
dei Comuni che fino all'anno di imposta 2000 abbiano già applicato,
a seguito dell'adozione di specifica deliberazione, l'aliquota ridotta
anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Si può concludere, quindi, che resta valido il principio già
illustrato nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000 - alla quale
si fa rinvio per un approfondimento della problematica in questione -
in base al quale dal 1º gennaio 2001 alle pertinenze deve essere
riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente
dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione
dell'aliquota anche alle pertinenze.
C Le modificazioni apportate alla soggettività passiva Ici.
Il comma 3 dell'articolo 18 effettua un'integrazione al testo dell'articolo
3, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992, intitolato "Soggetti passivi",
aggiungendo alla fattispecie della locazione finanziaria quella degli
immobili insistenti su aree demaniali, stabililendo che, nel caso di concessione
su aree demaniali, soggetto passivo dell'Ici è il concessionario.
Detta disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione
soltanto dal 1º gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000, infatti,
il concessionario in questione non poteva essere considerato soggetto
passivo dell'Ici poiché, anche se di fatto possedeva l'immobile,
il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria,
che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso l'obbligo di
assolvere il pagamento del tributo comunale.
Pertanto, dal 1º gennaio 2001, tale soggetto è tenuto a tutti
gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del Dlgs n. 504 del 1992.
D La proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione
e di accertamento.
L'articolo 18, comma 4, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2001
dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento
dell'Ici scadenti il 31 dicembre 2000, limitatamente però alle
annualità di imposta 1995 e successive.
Pertanto, gli atti impositivi interessati alla proroga sono i seguenti:
gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativi all'Ici
dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
gli avvisi di accertamento in rettifica relativi all'Ici dovuta per gli
anni 1995, 1996 e 1997;
gli avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'Ici dovuta per l'anno
1995.
Soltanto per la liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da
parte degli uffici del territorio competenti la proroga riguarda le annualità
di imposta 1994 e successive.
E Il versamento dell'Ici nel caso di immobili in multiproprietà.
L'articolo 19 affronta il problema dell'individuazione del soggetto tenuto
al versamento dell'Ici dovuta per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale di cui al Dlgs 9 novembre 1998,
n. 427, recante: "Attuazione della direttiva 94/47/Ce concernente
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", che
all'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce "Ai fini del presente
decreto si intende per "contratto": uno o più contratti
della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o
di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero
un altro diritto avente a oggetto il godimento su uno o più beni
immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore
a una settimana".
La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprietà turnaria
o di multiproprietà, per le quali viene stabilito che il pagamento
dell'Ici è effettuato dall'amministratore di condominio o della
comunione.
Il comma 2 dell'articolo 19 prevede, inoltre, che per detta fattispecie
l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario
al pagamento dell'Ici dalle disponibilità finanziarie del condominio
e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento
addebitandole nel rendiconto annuale.
F Le ulteriori proroghe stabilite dall'articolo 64 della legge n. 388
del 2000.
La legge n. 388 del 2000 contiene, inoltre, all'articolo 64, alcune norme
che interessano seppure indirettamente l'imposta in esame.
Il comma 1 dell'articolo 64, infatti, ha accordato, a decorrere dall'anno
2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i Comuni
che hanno conseguito un minore gettito dell'Ici rispetto alle annualità
precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati
classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente
attraverso l'autodeterminazione delle rendite secondo la procedura Doc-Fa,
prevista dal decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dell'articolo
53 della Legge finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai Comuni
che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subito le perdite di gettito per
le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati
devono inviare entro il 31 marzo 2001 un'apposita certificazione, il cui
modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con decreto
del ministero dell'Interno 30 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
Ai commi 4 e 5, dell'articolo 64, viene infine stabilita, rispettivamente,
la proroga:
del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati
già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;
del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento da fabbricati
rurali, che viene invece differito al 1º luglio 2001.

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