pari alla   differenza   tra   l'importo da corrispondere per la registrazione
dell'atto e il credito d'imposta.                                             
         Al riguardo  e' opportuno precisare che non si rende applicabile alla
fattispecie in  esame il disposto dell'art. 41, comma 2, del piu' volte citato
testo unico    dell'imposta    di    registro   laddove prescrive "l'ammontare
dell'imposta principale   non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura
fissa indicata   nella   tariffa".   Pertanto,  puo' accadere che l'importo da
versare risulti   inferiore   a   lire duecentocinquantamila o puo', altresi',
verificarsi che   nulla sia dovuto, cio' in quanto le imposte dovute sull'atto
sono comunque assolte con la compensazione del credito in argomento.          
         A tale   proposito   si ribadisce quanto precedentemente affermato in
merito alla   impossibilita'  di procedere al rimborso in tutto o in parte del
credito, comunque utilizzato. Sul credito, anche se non utilizzato subito, non
maturano interessi a favore del contribuente.                                 
       Come risulta  dal testo normativo, il credito d'imposta non puo' essere
utilizzato per   compensare l'IVA dovuta in relazione all'acquisto della nuova
abitazione. Tale   imposta,   pertanto, dovra' essere corrisposta al cedente o
all'appaltatore per   l'intero   importo  indicato nella fattura relativa alla
cessione o   alla realizzazione dell'immobile. Cio' in quanto, per effetto dei
vincoli posti  dalla normativa comunitaria, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni IVA   tra gli Stati membri, non e' consentito agli Stati disporre
che per    una   cessione di beni o una prestazione di servizi sia corrisposta
un'imposta inferiore   a   quella  risultante dall'applicazione dell'aliquota,
propria dei   beni  o dei servizi medesimi, al corrispettivo dovuto secondo le
pattuizioni contrattuali.                                                     
       Con riferimento    all'ipotesi    di    utilizzazione    del credito in
compensazione delle   somme  dovute, si fa presente che il credito puo' essere
compensato ai   sensi   dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il
modello F24.   In tal caso il codice - tributo da utilizzare e' il "6602", che
va esposto   nella   colonna   "importi a credito compensati" del modello F24,
indicando, come   periodo   di  riferimento, l'anno in cui e' sorto il credito
nella forma AAAA.                                                             
       Si sottolinea,   inoltre,   che   non   e'  operante  per il credito in
argomento il   limite massimo fissato dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241
del 1997    per    l'utilizzo    in  compensazione dei crediti d'imposta e dei
contributi.                                                                   
       Da ultimo  appare opportuno fornire qualche precisazione in riferimento
all'ipotesi di   decesso del titolare del credito d'imposta anteriormente alla
sua utilizzazione.                                                            
        In tale fattispecie, in mancanza di una espressa previsione normativa,
si ritiene  che, per quanto riguarda la possibilita' di considerare il credito
d'imposta quale  componente attivo dell'asse ereditario costituitosi a seguito
della morte   del   titolare, occorra far riferimento ai principi generali che
regolano l'imposta  di successione e precisamente all'articolo 12, lettera e),
del testo unico citato concernente il trattamento dei crediti verso lo Stato. 
        Qualora il   titolare del credito muoia prima della sua utilizzazione,
il credito   e',   pertanto, trasferito mortis causa agli eredi che lo possono
utilizzare nei modi indicati alle lettere a), b) e c).                        
1.6  Prescrizione                                                             
Con riferimento all'utilizzazione del credito nel pagamento dell'imposta di   
registro, ipotecaria   e   catastale  nonche' dell'imposta sulle successioni e
donazioni dovute  sugli atti e denunce presentati successivamente alla data di
acquisizione del   credito,   si   evidenzia che tale diritto si prescrive nel
termine di   dieci   anni,  in quanto, in mancanza di una specifica previsione
normativa, si   applica   la   prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del
codice civile;   la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il
credito d'imposta.                                                            
         Il suddetto principio non e' estensibile, invece, alle ipotesi in cui
venga esercitata    l'opzione    di    utilizzare    il credito in diminuzione
dell'imposta sul    reddito    delle    persone    fisiche dovuta in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.     
         Il tenore  letterale della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 7
della legge   n.  448 del 1998 non consente, infatti, altra interpretazione se
non quella    che    il    diritto   di credito puo' essere esercitato solo ed
esclusivamente in   sede di presentazione della prima dichiarazione successiva
alla data di acquisto.                                                        
1.7 Decadenza dai benefici tributari e sanzioni                               
        In via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito
d'imposta in   quanto  compete il beneficio c.d. "prima casa"; la decadenza da
tale agevolazione  comporta, pertanto, sia il recupero delle imposte ordinarie
sugli atti    di    trasferimento    che il recupero del credito eventualmente
utilizzato.                                                                   
        A tale  proposito appare utile esaminare le problematiche afferenti la
decadenza dal  beneficio dell'aliquota agevolata prevista per l'acquisto della
c.d. "prima casa".                                                            
        La nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico
dell'imposta di  registro, al comma 4, disciplina, come meglio precisato nella
parte seconda della presente circolare, le condizioni necessarie per usufruire
dell'agevolazione nonche'    la    decadenza   dalla stessa; tra l'altro viene
prevista la   decadenza   nel   caso  in cui il beneficiario dell'agevolazione
trasferisca il  bene a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine
di cinque  anni dalla data di acquisto, fatta salva l'ipotesi di un successivo
acquisto entro un anno dalla vendita.                                         
        In tali  casi gli uffici provvedono al recupero delle maggiori imposte
e delle sanzioni espressamente stabilite nella nota citata.                   
        Sulle somme   richieste  si applicano gli interessi previsti dall'art.
55, comma 4, del citato testo unico dell'imposta di registro.                 
        Ovviamente, per   quanto   sopra detto, non si procede all'irrogazione
delle sanzioni   ed   al   recupero   delle  imposte di registro, ipotecaria e
catastale nonche'  degli interessi nell'ipotesi in cui il contribuente, che ha
usufruito delle    agevolazioni,    proceda,    entro   un anno dalla vendita,
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.    
        A tale proposito si evidenzia come l'acquisto entro un anno dalla data
di alienazione    dell'altro    immobile   sia posta altresi' quale condizione
necessaria per poter accedere al credito.                                     
        Considerato, inoltre, che il riconoscimento del credito e' subordinato
alla presenza   delle  condizioni di cui alla succitata nota II-bis), consegue
che nell'ipotesi   di   vendita   entro i cinque anni dall'acquisto, per poter
usufruire del   credito   il   contribuente   deve acquisire un altro immobile
agevolato da   adibire   a   propria  abitazione principale in quanto, in caso
contrario, decadrebbe   dai  benefici c.d. "prima casa" e conseguentemente dal
diritto al credito d'imposta.                                                 
        Esaminata la  problematica relativa alla decadenza dai benefici "prima
casa", si  ritiene necessario soffermarsi sulle questioni inerenti il recupero
del credito   eventualmente   utilizzato   ma  non spettante per effetto della
decadenza stessa.                                                             
        L'ufficio che  provvede a recuperare le imposte nella misura ordinaria
e a   comminare   le   relative  sanzioni, nel caso si concretizzi la suddetta
ipotesi di    decadenza,    deve    altresi' comunicare al contribuente la non
spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, inibendone in tal modo l'utilizzazione.                
       Qualora, invece,     il     credito     fosse    stato gia' utilizzato,
l'amministrazione finanziaria  dovra' provvedere al suo recupero; in tal caso,
tuttavia, non   sono   dovute   sanzioni non solo per mancanza di una espressa
previsione nell'art.   7   della   legge   n. 448 del 1998 ma anche perche' la
fattispecie in    esame    non    appare    riconducibile nell'attuale sistema
sanzionatorio, disciplinato dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,
472, e 473 e successive modifiche.                                            
       Al riguardo si possono verificare le ipotesi precisate al paragrafo 1.5
       Con riferimento   al   caso  in cui il contribuente abbia utilizzato il
credito per il pagamento dell'imposta di registro sull'atto di acquisto che lo
determina, l'ufficio,   oltre alle imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti
per la   decadenza dai benefici, deve recuperare l'importo pari alla somma non
versata a   seguito   dell'utilizzazione del credito, nonche' gli interessi su
tale importo   calcolati a decorrere dal momento della registrazione dell'atto
medesimo.                                                                     
       Anche nell'ipotesi   di   utilizzo  successivo del credito per l'intero
importo in   diminuzione   dalle  imposte di registro, ipotecaria e catastale,
sulle successioni   e  donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la   data   di   acquisizione del credito (lettera a) del paragrafo 1.5),
l'ufficio deve   provvedere   al recupero delle minori imposte versate a causa
dell'utilizzazione del credito unitamente ai relativi interessi.              
        Parimenti qualora   il   credito   sia stato utilizzato in diminuzione
dell'imposta sui  redditi delle persone fisiche (lettera b) del paragrafo1.5),
si provvedera',  in sede di liquidazione operata ai sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. n.   600  del 1973, al recupero delle imposte compensate con il credito
non spettante    a    seguito    della decadenza dell'agevolazione, oltre agli
interessi dovuti per carente versamento.                                      
        E' appena il caso di rilevare che, nelle ipotesi di tardivo versamento
dell'imposta di   registro, ipotecaria e catastale nonche' sulle successioni e
donazioni, su   quanto   richiesto   dall'ufficio  per il recupero del credito
indebitamente fruito   si  rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 13
del d.lgs. n. 471 del 1997.                                                   
        Nelle ipotesi   di   utilizzo del credito per un ammontare superiore a
quello spettante,    e'    applicabile    la  sanzione per ritardati od omessi
versamenti dei tributi con i quali il credito e' stato compensato.            
PARTE  SECONDA                                                                
Disciplina della agevolazione "prima casa" ai fini delle imposte  indirette   
 Premessa                                                                     
         Considerato che presupposto del credito di imposta di cui all'art. 7,
commi 1   e  2, della legge n. 448 del 1998 e' che il contribuente provveda ad
acquisire una   casa  di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni
previste dalla  nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del citato
testo unico   dell'imposta   di   registro, si ritiene opportuno individuare i
requisiti richiesti    dalla    vigente    normativa per poter usufruire delle
agevolazioni c.d.   "prima   casa"  nonche' dare soluzione ai numerosi quesiti
pervenuti in materia.                                                         
2.1 Requisiti                                                                 
        La nota II-bis) sopracitata stabilisce una pluralita' di requisiti, di
carattere sia    oggettivo    che    soggettivo, necessari per usufruire delle
agevolazioni tributarie   in materia di trasferimenti a titolo oneroso di case
di abitazione non di lusso.                                                   
        L'agevolazione in  parola, infatti, oltre ad  essere subordinata  alla
tipologia del bene oggetto del trasferimento (requisiti oggettivi) ha riguardo
anche all'ubicazione dell'immobile acquistato con riferimento al comune in cui
l'acquirente ha   o   intende  stabilire la propria residenza ovvero svolge la
propria attivita'; alla titolarita'  di diritti su altra casa di abitazione da
parte dell'acquirente   stesso;  alla fruizione di precedenti agevolazioni per
l'acquisto della c.d. "prima casa" (requisiti soggettivi).                    
        A tale proposito appare utile fornire alcune precisazioni.            
2.1.1 Oggetto del trasferimento                                               
         Secondo il   disposto della gia' richiamata nota II-bis), comma 1, il
regime agevolato   si   applica,  sempre che ricorrano le condizioni previste,
"agli atti  traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione
non di   lusso   e   agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse".             
        I diritti   oggetto di trasferimento devono, quindi, essere riferibili
ad una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso.             
        Per espressa previsione  normativa, inoltre, l'agevolazione si estende
alle pertinenze   dell'immobile   che  sia stato precedentemente acquistato in
regime agevolato,  purche' le stesse siano classificate o classificabili nelle
categorie catastali   C2,   C6 e C7, limitatamente  ad una sola pertinenza per
ciascuna categoria   ed   anche   se   l'acquisto venga effettuato con un atto
separato (nota II-bis), comma 3).                                             
        In ordine  alla qualita' della  "casa di abitazione" e' appena il caso
di ricordare    che    i    criteri    per determinare se sussistono o meno le
caratteristiche di lusso  sono individuati dal decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici del  2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969,   richiamato nell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima del
testo unico dell'imposta di registro.                                         
        Per quel    che    concerne    le  caratteristiche del bene principale
trasferito, non   sussistono   differenze   rispetto ai chiarimenti forniti in
precedenza con   circolare  n. 1/E del 2 marzo1994; sotto l'aspetto negoziale,
invece, il   legislatore   ha   ritenuto   di dover minutamente esplicitare le
fattispecie ammesse  a fruire dell'agevolazione tributaria, innovando rispetto
alla precedente previsione normativa.                                         
2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti                                   
        L'immobile oggetto  del trasferimento  agevolato deve  essere ubicato,
ai sensi   del   comma  1, lettera a), della citata nota II bis), salvo i casi
particolari precisati   dallo stesso legislatore, nel territorio del comune in
cui l'acquirente  ha o intende stabilire la residenza. A tale ultimo proposito
si sottolinea    che    la    dichiarazione    di   intento, consistente nella
manifestazione della   volonta'   di stabilire  la residenza nel comune ove e'
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