corrisposta l'IVA  ridotta in assenza  della  specifica agevolazione c.d.   
  "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che     
  avrebbero  dato  diritto  a  tale  agevolazione  alla data  dell'acquisto   
  medesimo;                                                                   
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato,       
  produrre le relative fatture;                                               
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile.                
        Qualora l'acquisto   del   secondo immobile agevolato avvenga mediante
contratto d'appalto si ricorda che, per poter fruire del credito d'imposta, e'
necessario che    il    contratto    d'appalto  sia redatto in forma scritta e
registrato e contenga le indicazioni sopra precisate.                         
1.4 Determinazione del credito                                                
        L'importo del    credito    d'imposta    e'  commisurato all'ammontare
dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto
agevolato e,  in ogni caso, non puo' essere superiore alla imposta di registro
o all'IVA  corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto,
ammonta al minore degli importi dei tributi applicati (es.: se il contribuente
ha corrisposto   un'imposta   di   lire 4.000.000 sul primo acquisto e di lire
3.000.000 sul nuovo acquisto il credito e' pari a lire 3.000.000).            
        Con riferimento  all'imposta di registro relativa sia  al primo che al
secondo acquisto    agevolato,    occorre    ovviamente  tenere conto non solo
dell'imposta principale    ma    anche    dell'eventuale  imposta suppletiva e
complementare di maggior valore.                                              
        Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta
indicata  nella   fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonche'
agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso
in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della
determinazione del   credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata
in tutte    le    fatture    emesse    dall'appaltatore   per la realizzazione
dell'immobile.                                                                
        E' opportuno   precisare   che,   trattandosi di un credito personale,
qualora l'immobile   alienato   o  quello acquisito risultino in comunione, il
credito d'imposta   deve   essere imputato agli aventi diritto, rispettando la
percentuale della   comunione.   Ai  fini della definizione dell'ammontare del
credito, infatti,   non    rileva il principio di solidarieta' nell'obbligo di
pagamento, di   cui all'art. 57 del piu' volte citato testo unico dell'imposta
di registro.                                                                  
        Per completezza   di argomento si ritiene utile stabilire le modalita'
di determinazione   del   credito nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile
alienato o del nuovo immobile sia avvenuto con permuta soggetta all'imposta di
registro.                                                                     
        Come noto l'art. 43, comma 1, lettera b), del testo unico dell'imposta
di registro   stabilisce   che,   in   caso  di permuta, la base imponibile e'
costituita dal   valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore
imposta. Al   fine   di determinare l'ammontare del credito d'imposta occorre,
pertanto, quantificare   in   proporzione   la  quota dell'imposta di registro
corrisposta ascrivibile al bene agevolato. A tal fine si formulano le seguenti
ipotesi esemplificative.                                                      
A) Acquisto          con          permuta          dell'immobile      alienato
        Il contribuente,   anteriormente   al 1 gennaio 2000, ha acquistato un
immobile ad uso abitativo permutando un terreno agricolo.                     
        Per la casa, il cui valore era di lire 100.000.000, e' stata calcolata
l'imposta  di registro nella misura del 4% in virtu' della agevolazione c.d.  
"prima casa".                                                                 
Per il   terreno,   il   cui  valore era di lire 50.000.000 e' stata calcolata
l'imposta di registro nella misura del 15%.                                   
Dal confronto   delle due liquidazioni, risultando maggiore l'imposta relativa
al terreno, e' stata corrisposta un'imposta di lire 7.500.000.                
        Per determinare   l'imposta  di registro da imputare all'abitazione si
procede nel modo seguente:                                                    
Imposta riferita all'abitazione:                                              
lire 100.000.000           4%     =      lire   4.000.000                     
Imposta riferita al terreno:                                                  
lire   50.000.000         15%     =      lire   7.500.000                     
                                         ----------------------               
Totale dei due tributi                   lire  11.500.000                     
  7.500.000: 11.500.000  =  X: 4.000.000                                      
                                                                              
       4.000.000 x 7.500.000                                                  
  X= ------------------------           =           lire 2.610.000            
         11.500.000                                                           
                                                                              
         La somma   di   lire   2.610.000   costituisce il credito d'imposta e
pertanto rappresenta   il   limite   del credito nell'ipotesi in cui l'imposta
corrisposta sul nuovo acquisto risulti superiore.                             
B) Acquisto con permuta del nuovo immobile                                    
    A e B permutano due immobili ad uso abitativo acquistati  precedentemente 
usufruendo dell'agevolazione "prima casa" e devono l'imposta di registro pari 
a lire 9.000.000.                                                             
                                                                              
    L'imposta riferita all'immobile che acquista A e' di      lire  9.000.000 
    L'imposta riferita all'immobile che acquista B e' di      lire  6.000.000 
                                                              --------------- 
                            Totale dei due tributi            lire 15.000.000 
                                                                              
    Per determinare l'imposta di registro da imputare ad A si procede nel modo
seguente:                                                                     
     9.000.000: 15.000.000  =  A: 9.000.000                                   
                                                                              
           9.000.000  x 9.000.000                                             
 A =    -------------------------------  =  lire  5.400.000                   
                15.000.000                                                    
                                                                              
       Per determinare l'imposta di registro da imputare a B si procede nel   
modo seguente:                                                                
                                                                              
                9.000.000: 15.000.000    =    B: 6.000.000                    
                                                                              
         9.000.000 x  6.000.000                                               
 B =    ---------------------------   =   lire 3.600.000                      
               15.000.000                                                     
                                                                              
  Gli importi di lire 5.400.000 e lire 3.600.000 costituiscono rispettivamente
il credito d'imposta per A e B nell'ipotesi  in cui le imposte corrisposte sui
precedenti acquisti risultino superiori.                                      
                                                                              
        Se una  delle due cessioni che danno luogo alla permuta e' soggetta ad
IVA, in   base   agli  articoli 11 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972,  non sara'
necessario alcun  calcolo proporzionale in quanto il credito e' costituito dal
tributo corrisposto da ciascun soggetto relativamente al singolo acquisto.    
        Si evidenzia   che   gli   altri   tributi indiretti dovuti sugli atti
traslativi immobiliari,   diversi   dall'imposta   di registro e dall'IVA, non
concorrono a   determinare l'ammontare del credito; infatti l'art. 7, comma 1,
in commento individua quali tributi che danno luogo al  credito esclusivamente
l'imposta di registro o l'imposta sul valore aggiunto.                        
1.5. Utilizzo del credito                                                     
         Preliminarmente si    osserva    che   il legislatore ha puntualmente
individuato le   imposte   dalle   quali   e' possibile portare in diminuzione
l'intero importo  del credito; restano, pertanto, escluse le imposte indirette
diverse da   quelle   di  registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni.                                                                    
        La volonta'  di utilizzare il credito (vedi paragrafo 1.3) deve essere
manifestata autonomamente da ogni interessato.                                
        Il contribuente   puo' utilizzare il credito portandolo in diminuzione
dalla imposta   di   registro   dovuta per l'atto di acquisto che lo determina
oppure puo' utilizzarlo nei seguenti modi:                                    
a) per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e
   catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 
   presentati dopo la data di acquisizione del credito;                       
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in   
   base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo  
   acquisto;                                                                  
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9     
   luglio 1997, n. 241.                                                       
        Si precisa   che   in  ogni caso il credito di imposta non da' luogo a
rimborsi per espressa disposizione normativa.                                 
        Con riferimento  all'ipotesi di cui alla lettera a),  si rileva che il
legislatore con    la    dizione    "intero    importo" ha voluto escludere la
possibilita' di   utilizzare   il  credito parzialmente e, quindi, portarlo in
detrazione dalle   imposte   dovute   su   piu' atti o denunce di successione,
presentati all'ufficio   competente   per   la   registrazione dopo la data di
acquisizione del credito.                                                     
        Al riguardo   si   precisa che la data di acquisizione del credito, ai
fini dell'imposta   di  registro, si individua nella data di stipula dell'atto
relativo al   nuovo acquisto agevolato, anche se l'amministrazione finanziaria
riconosce l'applicabilita'   dell'agevolazione   c.d.  "prima casa" al momento
della registrazione,    in    quanto    solo    in  tale momento perviene alla
quantificazione del credito.                                                  
        Nell'ipotesi di     acquisizione     dell'immobile  mediante contratto
d'appalto il  diritto al credito d'imposta nasce al momento della consegna del
bene realizzato.   In tale data dovra' anche essere dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti   per   usufruire   del  beneficio c.d. "prima casa", come
precisato in proposito nella circolare n. 1/E del 2 marzo 1994.               
        Relativamente all'imposta  sulle successioni, si osserva che per poter
utilizzare il    credito    d'imposta    il contribuente deve aver prodotto la
dichiarazione di    successione    al  competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria dopo la data di acquisizione del credito stesso.                  
        A tale   proposito   si precisa che il contribuente deve espressamente
manifestare la   volonta'   di avvalersi del credito con istanza da richiamare
nella denuncia di successione nella parte relativa ai documenti da allegare.  
        Il titolare   del   credito   d'imposta  potra' scontare l'importo del
credito stesso   sia   dalle imposte ipotecaria e catastale - autoliquidate ai
sensi del   decreto   legge   28 marzo 1997, n. 79, convertito  dalla legge 28
maggio 1997,   n.   140   -   che  dall'imposta di successione, ad oggi ancora
calcolata, sia    in    sede    principale che complementare o suppletiva, dal
competente ufficio.                                                           
        Resteranno, quindi,  escluse l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria,
che sono   calcolate   e   versate direttamente dai contribuenti in virtu' del
citato decreto legge n. 79 del 1997.                                          
       Ferme restando   le   osservazioni di carattere generale in ordine alla
personalizzazione del   credito,   si precisa che la richiesta di scomputo, se
avanzata da   un  solo erede, ha effetto liberatorio anche nei confronti degli
altri coeredi.                                                                
        Infatti, anche   in mancanza di una specifica previsione normativa, si
ritiene di   poter   pervenire   a   detta conclusione in virtu' del principio
dell'obbligazione solidale espressamente previsto dall'art. 36 del testo unico
dell'imposta sulle   successioni  e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre
1990, n.   346, nonche' alla luce di quanto disposto dall'art. 28 dello stesso
testo unico con riferimento alla dichiarazione di successione.                
        In particolare   il   comma 1 del citato art. 36 dispone che gli eredi
sono obbligati    solidalmente    al    pagamento  dell'imposta nell'ammontare
complessivamente  dovuto da loro e dai legatari.                              
        Il comma   4   del   gia'  richiamato art. 28 prevede, inoltre, che la
dichiarazione di successione non si considera omessa se presentata da uno solo
dei soggetti obbligati.                                                       
        Le stesse considerazioni in materia di solidarieta' valgono anche per 
l'imposta di registro  (art. 57 del testo unico dell'imposta di registro) e   
per gli altri tributi ad essa collegati; e pertanto, qualora uno dei soggetti 
solidalmente obbligati al pagamento delle suddette imposte soddisfi la pretesa
fiscale utilizzando il proprio credito, l'effetto liberatorio si estende anche
ai restanti coobbligati.                                                      
       Nell'ipotesi in cui, dopo l'utilizzazione del credito, a seguito       
dell'accertamento della   base   imponibile da parte dell'ufficio, l'ammontare
dello stesso dovesse risultare maggiore di quello gia' portato in diminuzione,
il contribuente   potra'   utilizzare   la   differenza  in uno dei modi sopra
specificati previsti  dalla norma, cio' in quanto al momento dell'utilizzo del
credito questo non era stato ancora determinato nel suo ammontare definitivo. 
         Qualora, invece, a seguito di accertamento l'agevolazione c.d.       
"prima casa" venga revocata, si rinvia al successivo paragrafo 1.7.           
         In tutti   i   casi in cui il credito d'imposta sia utilizzato per il
pagamento dell'imposta   di   registro   dovuta   sullo  stesso atto che lo ha
determinato ovvero   per  il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali dovute su un atto successivo, il contribuente deve versare una somma
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