Oggetto:
Disciplina dei   trasferimenti   immobiliari ai fini delle imposte indirette -
Beneficio del credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 7, commi 1 e 2 - Agevolazioni tributarie.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
INDICE                                                                        
PARTE PRIMA                                                                   
Disciplina del beneficio del credito d'imposta relativo ai trasferimenti      
immobiliari  "prima casa".                                                    
1.1. Generalita'                                                              
1.2. Ambito di applicazione del credito d'imposta                             
1.3. Modalita' di richiesta del credito                                       
1.4. Determinazione del credito                                               
1.5. Utilizzo del credito                                                     
1.6. Prescrizione                                                             
1.7. Decadenza dai benefici tributari                                         
PARTE SECONDA                                                                 
Disciplina della agevolazione "prima casa" ai fini delle imposte indirette    
Premessa                                                                      
2.1. Requisiti                                                                
2.1.1. Oggetto del trasferimento                                              
2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti                                   
2.1.3. Titolarita' di diritti su immobili da parte dell'acquirente            
2.2. Soluzione di casi particolari                                            
                            *****************                                 
PARTE PRIMA                                                                   
Disciplina del beneficio del credito d'imposta relativo ai trasferimenti      
immobiliari  "prima casa".                                                    
1.1  Generalita'                                                              
        L'art. 7,   commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di   finanza   pubblica   per   la  stabilizzazione e lo sviluppo", ha
previsto, a   decorrere   dal   1   gennaio 1999, l'attribuzione di un credito
d'imposta a   favore di coloro che, alienato un immobile acquistato usufruendo
delle agevolazioni   "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA,
provvedano ad   acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione,
altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per
essere considerata "prima casa", di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
        Al riguardo   si ricorda, con riferimento all'imposta di registro, che
l'agevolazione fiscale per l'acquisto della c.d. "prima casa" e' stata posta a
regime dall'art.   16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con
modificazioni dalla   legge 19 luglio 1993, n. 243, ed e' attualmente regolata
dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima del citato testo unico
dell'imposta di   registro,   come sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 1996,
dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.                 
        Con decorrenza    1    gennaio    2000,  inoltre, l'aliquota agevolata
dell'imposta di registro e' stata ridotta dal 4% al 3% (art. 7, comma 6, della
legge 23   dicembre   1999,  n. 448), mentre quella ordinaria e' stata ridotta
dall'8% al 7% (art. 7, comma 7, della legge n. 448 del 1999).                 
        Di seguito   si   riportano  gli estremi delle norme che in precedenza
hanno disciplinato l'agevolazione in argomento:                               
- art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168;                                  
- art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con             
  modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;                            
- art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415;                      
- art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14; 20 marzo     
  1992, n. 237; 20 maggio 1992, n. 293;                                       
- art. 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 348;              
- art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388;           
- art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455;            
- art. 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con   
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;                            
1.2 Ambito di applicazione del credito d'imposta                              
        Il credito   d'imposta,   determinato  secondo i principi esplicati al
paragrafo 1.4, e' un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente
che, al   momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da
non oltre   un   anno   la   casa   di abitazione da lui stesso acquistata con
l'aliquota agevolata   prevista   ai  fini dell'imposta di registro o dell'IVA
dalle norme che si sono succedute e che sono state sopraindividuate.          
        Pertanto, un   soggetto  che abbia alienato un'abitazione pervenutagli
per atto   di   donazione   o   successione,   ancorche' sia stata a suo tempo
acquistata dal   donante   o  dal de cuius con le agevolazioni prima casa, non
potra' avvalersi del beneficio in commento.                                   
A tale  proposito si precisa che per "alienazione" deve intendersi non solo il
trasferimento a   titolo   oneroso ma anche il trasferimento a titolo gratuito
disposto per atto di donazione.                                               
        In tal   senso   si  e' gia' espressa la circolare n. 7/E del 16 marzo
1994, sia   pure   per  diversa materia, e, del resto, anche l'interpretazione
sistematica perviene ad identiche conclusioni. La norma agevolativa c.d.      
"prima casa",    infatti,    prevede    la   decadenza dal beneficio sia per i
trasferimenti degli immobili a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito
che intervengano   prima   del   decorso   del termine di cinque anni dal loro
acquisto (comma   4   della   nota   II-bis) all'art. 1 della  tariffa,  parte
prima,  del citato testo unico dell'imposta di registro).                     
        Si rileva,   infine, che il credito compete anche nell'ipotesi in cui,
in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un'altra abitazione
mediante permuta,   con le precisazioni riportate al paragrafo 1.4, o mediante
contratto di   appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l'acquisto
dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.                              
Da quanto suesposto consegue che il credito d'imposta non compete a coloro    
che:                                                                          
* abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza     
  fruire della agevolazione c.d."prima casa";                                 
* abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;         
* acquisiscano un immobile non avente le caratteristiche richieste dall'art.1,
  della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e in   
  assenza delle condizioni enunciate dalla nota II-bis) allo stesso art. 1;   
  quindi, coloro che nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero      
  decadono dal beneficio della aliquota agevolata;                            
* coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata         
  confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla  
  base della normativa vigente alla data dell'atto, ancorche' sia pendente un 
  procedimento contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della
  fattispecie giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta
  in tale ipotesi completamente realizzato, intervenendo soltanto con il      
  passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio instaurato.  
  In caso di giudicato favorevole, il contribuente avra' diritto al rimborso, 
  entro i limiti del credito medesimo, qualora  abbia  chiesto  di            
  utilizzarlo per il pagamento della imposta di registro  dovuta  sul secondo 
  acquisto oppure potra' utilizzarlo negli altri modi previsti dalla legge.   
        Un chiarimento   va   effettuato   con riferimento alla ipotesi in cui
l'immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell'acquisto. Al
riguardo, infatti,  occorre tener conto della normativa previgente ai fini IVA
in materia di trasferimenti di immobili abitativi.                            
        Anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto
legge 22   maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,
l'aliquota IVA   agevolata   (2%, elevata al 4% dal 1 gennaio 1989 dal decreto
legge 2  marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) era
applicabile alle    realizzazioni    ed    alle cessioni di tutti i fabbricati
abitativi di   nuova costruzione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dalla condizione
che detti immobili costituissero la c.d. "prima casa" per l'acquirente.       
        A tale  principio di carattere generale facevano eccezione le cessioni
degli immobili   abitativi  non di lusso, effettuate da soggetti diversi dalle
imprese costruttrici   e   quelle   degli  immobili aventi la stessa tipologia
edificati prima   del   18   luglio 1949. Queste operazioni erano assoggettate
all'aliquota IVA    ridotta    (2%,    elevata  successivamente al 4%) solo se
effettuate nei   confronti   di persone fisiche nei termini ed alle condizioni
indicate nell'art.   2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito nella   legge   5  aprile 1985, n. 118, concernente le agevolazioni
fiscali per l'acquisto della c.d."prima casa".                                
        Soltanto in  seguito all'entrata in vigore del citato decreto legge n.
155 del   1993   e'   stata prevista, in linea generale, analogamente a quanto
disposto ai   fini dell'imposta di registro,  l'applicazione dell'aliquota del
4% alle   cessioni   di tutti gli immobili abitativi non di lusso, in presenza
delle condizioni stabilite dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte 
prima, del piu' volte richiamato testo unico dell'imposta di registro.        
        Da quanto   sopra   esposto  risulta evidente che i soggetti che hanno
acquistato la   propria   abitazione  da imprese costruttrici sulla base della
normativa vigente   fino   al  22 maggio 1993, non hanno formalmente usufruito
delle agevolazioni  c.d. "prima casa", presupposto al quale l'art. 7, comma 1,
della legge n. 448 del 1998 subordina l'attribuzione del credito d'imposta.   
        Si deve   ritenere,   tuttavia,   che tale circostanza non precluda il
diritto al   beneficio qualora l'acquirente dimostri che alla data di acquisto
dell'immobile alienato  era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa".             
        Ed infatti   il   mancato   riconoscimento,  in tali casi, del credito
d'imposta provocherebbe   una disparita' di trattamento fiscale in relazione a
situazioni di fatto omogenee.                                                 
        Ovviamente la  dichiarazione di essere stato in possesso dei requisiti
prescritti per    godere    dell'agevolazione   c.d. "prima casa" in relazione
all'immobile alienato,   secondo   le   norme vigenti alla data dell'acquisto,
essendo condizione   essenziale   per il riconoscimento del credito d'imposta,
deve essere   resa nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito
e' concesso   e   supportata  da idonea documentazione, da presentare all'atto
della registrazione.    Cio'    al    fine    di rendere piu' spedita l'azione
verificatrice degli    uffici    in    quanto, nell'ipotesi in esame, si rende
necessario accertare  non solo la spettanza del credito d'imposta in relazione
a tutte   le   condizioni  previste dalla relativa disposizione istitutiva, ma
anche il diritto alla agevolazione c.d. "prima casa" in relazione all'immobile
alienato. Qualora   la  sussistenza di tale diritto non sia confermata, non si
procedera' al   recupero   della   maggiore  imposta in relazione all'acquisto
dell'immobile alienato, atteso che l'aliquota IVA ridotta era stata  applicata
ad altro titolo, ma verra' negato il beneficio del credito d'imposta.         
        Ovviamente il   predetto   credito   non   spetta nelle ipotesi in cui
l'immobile alienato    sia    stato  acquistato anteriormente all'introduzione
nell'ordinamento della  normativa agevolativa c.d. "prima casa" prevista dalla
legge 22 aprile 1982, n. 168.                                                 
        Quanto precisato  concerne anche le ipotesi in cui l'immobile alienato
sia stato  acquisito tramite contratto d'appalto o abbia costituito oggetto di
assegnazione da   parte di cooperativa edilizia - non sussistendo, in passato,
per tali   casi   una   specifica  agevolazione c.d. "prima casa", introdotta,
infatti, per  i contratti di appalto aventi ad oggetto immobili abitativi, dal
citato decreto   legge   n.   155 del 1993 e, per le cooperative edilizie, dal
decreto legge   30   dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.                                               
        Qualora il    secondo    immobile  agevolato venga acquistato mediante
contratto d'appalto,   nella   specifica  ipotesi in esame in cui in relazione
all'acquisto dell'immobile   alienato   l'aliquota   IVA ridotta non era stata
applicata in  virtu' della normativa c.d. "prima casa" ma ad altro titolo, pur
sussistendo per   l'acquirente le condizioni soggettive richieste a tale fine,
per poter usufruire del credito d'imposta si rende necessario che il contratto
di appalto   sia stipulato in forma scritta e registrato ai sensi dell'art. 5,
comma 2,  del piu' volte richiamato testo unico dell'imposta di registro. Cio'
al fine   di   poter   dichiarare   in tale sede che in relazione all'immobile
alienato sussistevano    le    condizioni  soggettive che avrebbero consentito
l'applicazione  delle agevolazioni c.d. "prima casa".                         
1.3 Modalita' di richiesta del credito                                        
        Per usufruire   del credito d'imposta di cui al piu' volte citato art.
7, commi  1 e 2, della legge n. 448 del 1998 e' necessario che il contribuente
manifesti la   propria  volonta', specificando se intende o meno utilizzare lo
stesso in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.  
        Tuttavia, qualora  in atti di trasferimenti gia' formati non sia stata
espressa alcuna   volonta'   al riguardo, sara' ritenuta valida la scelta gia'
operata dal contribuente.                                                     
        Pertanto, l'atto   di   acquisto dell'immobile dovra' contenere, oltre
alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte
prima, del  testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l'espressa
richiesta del  beneficio in argomento e dovra' indicare gli elementi necessari
per la determinazione del credito. Sara', pertanto, necessario:               
- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata
  corrisposta l'imposta  di  registro o l'IVA in misura agevolata nonche'     
  l'ammontare della stessa;                                                   
- nel  caso  in  cui  per  l'acquisto  del  suddetto  immobile  era stata     
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