Circolare 1 del 03.01.01

MATERIA FISCALE: Iva Irpef Irpeg Accertamento Registro Bollo Invim IRAP


OGGETTO Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.


TESTO I N D I C E  

                                                             
1       IMPOSTE SUI REDDITI                                                   
1.1     Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla 
        riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle   
        deduzioni                                                             
1.1.1   Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni                            
1.1.2   Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del   
        patrimonio edilizio                                                   
1.1.3   Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di    
        fabbricati rurali                                                     
1.1.4   Comunicazione relativa agli interventi di recupero                    
1.1.5   Deduzione in favore di cooperative edilizie                           
1.1.6   Abrogazione  art. 6, commi 9, 10 e 11  della legge 488 del 1999       
1.1.7   Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione               
1.2     Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte
        estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero   
1.2.1   Pensioni ed assegni di fonte estera                                   
1.2.2   Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero                      
1.3     Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG                                
1.4     Art. 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa  
1.4.1   Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi.                   
1.4.2   Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di    
        carburante                                                            
1.4.3   Modifiche alla disciplina della DIT                                   
1.4.4   Riclassificazione degli ammortamenti anticipati                       
1.4.5   Disposizioni per le imprese agricole                                  
1.4.6   Agevolazioni per gli investimenti ambientali                          
1.4.7   Disposizioni per le societa' cooperative                              
1.4.8   Modifiche inerenti l'"agevolazione Visco" di cui all'art. 2 della     
        legge 13 maggio 1999, n. 133.                                         
1.5     Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione                  
1.5.1   Soggetti beneficiari                                                  
1.5.2   Determinazione del credito d'imposta                                  
1.5.3   Condizioni di applicabilita' del credito d'imposta                    
1.5.4   Ulteriore agevolazione                                                
1.5.5   Modalita' di utilizzo                                                 
1.5.6   Irrilevanza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito
        imponibile                                                            
1.5.7   Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta.
1.6     Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate    
1.6.1   Soggetti beneficiari                                                  
1.6.2   Decorrenza                                                            
1.6.3   Misura dell'agevolazione                                              
1.6.4   Oggetto dell'agevolazione                                             
1.6.5   Utilizzo del credito d'imposta                                        
1.6.6   Decadenza dai benefici                                                
1.6.7   Controlli                                                             
1.7     Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale  
1.7.1   L'imposizione separata per l'imprenditore individuale                 
1.7.2   Determinazione dell'imposta                                           
1.7.3   Il prelevamento dell'utile da parte dell'imprenditore                 
1.7.4   I prelievi a titolo di acconto di utili del periodo d'imposta in      
        corso.                                                                
1.7.5   Imprese familiari                                                     
1.7.6   Accertamento                                                          
1.7.7   Decorrenza                                                            
1.8     Art. 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca   
        costiera o nelle acque interne e lagunari                             
1.9     Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative            
        imprenditoriali e di lavoro autonomo                                  
1.9.1   Agevolazioni fiscali                                                  
1.9.2   Semplificazioni contabili                                             
1.9.3   Ambito soggettivo                                                     
1.9.4   Ambito oggettivo                                                      
1.9.5   Durata del regime agevolato                                           
1.9.6   Decadenza dall'agevolazione                                           
1.9.7   Assistenza fiscale                                                    
1.9.8   Credito d'imposta                                                     
1.9.9   Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva                  
1.9.10  Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso                     
1.9.11  Disposizioni attuative                                                
1.10    Art. 14 - Regime fiscale delle attivita' marginali                    
1.10.1  Agevolazioni fiscali                                                  
1.10.2  Semplificazioni contabili                                             
1.10.3  Ambito soggettivo                                                     
1.10.4  Ambito oggettivo                                                      
1.10.5  Durata del regime agevolato                                           
1.10.6  Decadenza dall'agevolazione                                           
1.10.7  Assistenza fiscale                                                    
1.10.8  Credito di imposta                                                    
1.10.9  Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva                  
1.10.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso                     
1.10.11 Disposizioni attuative                                                
1.11    Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP             
1.12    Art. 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilita' delle        
        clausole mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro     
        consorzi                                                              
1.13    Art. 34 - Disposizioni in materia di compensazione e                  
        versamenti diretti                                                    
1.14    Art. 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a      
        soggetti stranieri e internazionali                                   
2       IMPOSTE INDIRETTE                                                     
2.1     Art. 10 - Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi      
2.2     Art. 20 - Semplificazioni per l'INVIM decennale                       
2.3     Artt. 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
2.3.1   Disciplina applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici
2.3.2   Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca               
2.3.3   Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensita' di         
        manodopera                                                            
2.3.4   Indetraibilita' dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.     
2.3.5   Tasse automobilistiche - agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da
        previste dall'articolo parte di soggetti portatori di handicap        
        psichici                                                              
2.3.6   Modifica alle norme sulla indetraibilita' dell'imposta afferente      
        alcuni impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza     
2.3.7   Modifiche al settore dei rottami                                      
2.3.8   Rimborsi                                                              
2.3.9   Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non     
        vedenti                                                               
2.3.10  Proroga regime speciale IVA in agricoltura                            
2.3.11  Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori             
2.4     Art. 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societa'   
        sportive dilettantistiche                                             
2.5     Art. 33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte         
        indirette e disposizioni agevolative                                  
2.5.1   Imposta di registro sui provvedimenti della giurisdizione             
        amministrativa                                                        
2.5.2   Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici   
        particolareggiati                                                     
2.5.3   Disposizioni agevolative in favore delle associazioni pro-loco        
2.5.4   Agevolazioni per la Croce Rossa Italiana                              
2.5.5   Modifiche al regime del contributo unificato di iscrizione a ruolo    
2.5.6   Agevolazione c. d. "Prima casa"                                       
2.5.7   Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo                         
2.6     Art. 53 - Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni   
Al fine   di facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni contemplate
nella legge   n.  388 del 23 dicembre 2000, c.d. "legge finanziaria per l'anno
2001", pubblicata   nel  S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, si
forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novita'.           
1       IMPOSTE SUI REDDITI                                                   
1.1 Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla     
riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni 
1.1.1 Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni                              
Con il comma 1 dell'articolo in commento, sono state apportate le seguenti    
modifiche al testo unico delle imposte sui redditi:                           
A)      attraverso   la   modifica dell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, la
deduzione relativa  all'abitazione principale e alle relative pertinenze viene
incrementata fino   all'ammontare dell'intera rendita catastale degli immobili
in questione,   con   l'effetto  sostanziale di escludere l'assoggettamento ad
IRPEF degli  stessi; la modifica entra in vigore a partire dall'anno d'imposta
2000.                                                                         
B)      con   la sostituzione del quinto periodo del citato comma 3-bis, viene
esteso a   tutti   i   contribuenti   il  diritto a fruire della deduzione per
l'abitazione principale   anche   nel  caso in cui gli stessi trasferiscano la
propria dimora   abituale   presso   un   istituto  di ricovero o sanitario, a
condizione che detta abitazione non risulti locata. La precedente formulazione
prevedeva l'applicazione  di tale beneficio solamente nei confronti di persone
anziane o disabili; la modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2001.     
C)      tramite   la   modifica del comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, vengono
rideterminate le   aliquote   d'imposta relative ai diversi scaglioni, per gli
anni 2001, 2002 e 2003 secondo il seguente ordine:                            
Per l'anno 2001 valgono i seguenti valori:                                    
a)      fino a lire 20.000.000  18%;                                          
b)      oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000  24%;                  
c)      oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000  32%;                  
d)      oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39%;                  
e)      oltre lire 135.000.000  45%.                                          
Per l'anno 2002 valgono i seguenti valori:                                    
a)      fino a lire 20.000.000  18%;                                          
b)      oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000  23%;                  
c)      oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000  32%;                  
d)      oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 38,5%;                
e)      oltre lire 135.000.000  44,5%.                                        
Per l'anno 2003 valgono i seguenti valori:                                    
a)      fino a lire 20.000.000  18%;                                          
b)      oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000  22%;                  
c)      oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000  32%;                  
d)      oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 38%;                  
e)      oltre lire 135.000.000  44%.                                          
D)      il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria in commento dispone
la modifica   dell'entita'  delle detrazioni d'imposta per familiari a carico,
gia' previste   dalla   legge  23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per
l'anno 2000)   in   lire 516.000 per l'anno 2001 ed in lire 552.000 per l'anno
2002, elevandole rispettivamente a lire 552.000 e 588.000, a condizione che il
reddito complessivo   non superi lire 100.000.000. Inoltre, i predetti importi
sono ulteriormente   aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000
per l'anno  2002 nel caso in cui la detrazione sia relativa a figli successivi
al primo e sempre che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni;     
viene, inoltre, mantenuta per tutti i soggetti la ulteriore detrazione di lire
240.000 da aggiungere ai suddetti importi per ciascun figlio di eta' inferiore
ai tre anni.                                                                  
Poiche' le detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo
onere sostenuto   tra   piu' contribuenti, ogni contribuente deve calcolare la
parte di   detrazione   a   lui spettante tenendo conto del proprio livello di
reddito.                                                                      
E)      mediante   la   sostituzione   del  comma 1 dell'articolo 13 del TUIR,
vengono rimodulate le detrazioni d'imposta spettanti per i redditi di   lavoro
dipendente rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.    I nuovi
importi sono i seguenti:                                                      
a)      lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente non supera lire 12.000.000;                                
b)      lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;   
c)      lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;   
d)      lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;   
e)      lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;   
f)      lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;   
g)      lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;   
h)      lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;   
i)      lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;   
l)      lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;   
m)      lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;   
n)      lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;   
o)      lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;   
p)      lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;   
q)      lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;   
r)      lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;   
s)      lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;   
t)      lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;   
u)      lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;   
v)      lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;   
z)      lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;  
aa)     lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro         
        dipendente e' superiore a lire 100.000.000.                           
Le suddette detrazioni sono applicabili dall'anno d'imposta 2001.             
La stessa   norma,   inoltre,   al   punto 2), per quanto concerne l'ulteriore
detrazione prevista   per   gli anziani dal comma 2 dell'articolo 13 del TUIR,
dispone che   il possesso di redditi di terreni per un importo non superiore a
lire 360.000 non preclude la possibilita' di godere del beneficio.            
Pertanto, possono  usufruire della ulteriore detrazione i contribuenti di eta'
non inferiore   ad   anni   75,   titolari  di redditi di pensione, di redditi
derivanti dall'unita'   immobiliare   adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze,  nonche' di redditi di terreni di importo non superiore a
lire 360.000. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000.           
Con la   disposizione  di cui al punto 3) vengono apportate modifiche al comma
2-terdell'articolo 13   del   TUIR,   strettamente coordinate con le modifiche
recate dal   successivo punto 4). La norma in commento ricollega la detrazione
prevista dal   citato   comma   2-ter,   le cui misure restano invariate, alla
circostanza che   il reddito complessivo del contribuente sia inferiore a lire
9.600.000 e   che ad esso concorra esclusivamente, oltre all'eventuale reddito
dell'unita' immobiliare    adibita    ad    abitazione principale, un reddito,
derivante da   rapporti   di   lavoro dipendente regolati da contratti a tempo
indeterminato, ma la cui durata effettiva sia stata inferiore all'anno.       
Il punto 4), attraverso l'inserimento del comma 2- quater allo stesso articolo
13 del  TUIR, istituisce una nuova detrazione d'imposta spettante a fronte del
possesso del   reddito   derivante   da contratti di lavoro dipendente a tempo
determinato di durata inferiore all'anno e del reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti   in   conseguenza   di  separazione o di scioglimento del
matrimonio (redditi    che,    come    in precedenza illustrato, non sono piu'
considerati dalla   previsione   del   comma 2-terdello stesso articolo). Tale
detrazione d'imposta  compete se, oltre ai suddetti redditi, si e' in possesso
soltanto di   redditi   di   fabbricati derivanti dal possesso dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze.                                       
I valori della detrazione in esame sono i seguenti:                           
a)      lire 400.000 se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire   
        9.100.000;                                                            
b)      lire 300.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a    
        lire 9.100.000 ma non a lire 10.000.000;                              
c)      lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a    
        lire 10.000.000 ma non a lire 11.000.000;                             
d)      lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a    
        lire 11.000.000 ma non a lire 12.000.000.                             
Al punto   5),  del comma 1, dell'articolo 2 in commento sono indicati i nuovi
importi della detrazione d'imposta per redditi di lavoro autonomo e di impresa
minore:                                                                       
a)      lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;                      
b)      lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro       
        autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire     
        9.300.000;                                                            
c)      lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;   
d)      lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;   
e)      lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;  
f)      lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; 
g)      lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; 
h)      lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; 
i)      lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; 
l)      lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; 
m)      lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; 
n)      lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
        e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. 
Le descritte   modifiche,   relative   alla   detrazione per redditi di lavoro
autonomo o d'impresa minore, entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.      
F)      Ulteriori   importanti  novita' riguardano la detrazione d'imposta per
interessi passivi   su   mutui ipotecari prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 13-bis    del    TUIR.    La   prima modifica apportata concerne
l'elevazione da   sei  mesi ad un anno del periodo entro il quale l'acquirente
deve adibire ad abitazione principale l'immobile oggetto dell'acquisto. Sempre
da sei   mesi   ad   un   anno   e'  stato variato il periodo massimo che puo'
intercorrere tra  la stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile
per poter   usufruire   della detrazione in questione. Inoltre, viene previsto
che, nel    caso    in    cui   l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia,   comprovati  dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente,  la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'
immobiliare e'    adibita    a    dimora   abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto.                                                                
Previsione totalmente   innovativa  e' quella che introduce la possibilita' di
godere della detrazione per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un
immobile locato,  a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente
notifichi al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione e   che,   entro   un  anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad
abitazione principale.                                                        
Inoltre, la   norma modificativa ha esteso la detrazione per interessi passivi
anche all'ipotesi   di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale
dei familiari  del contribuente. In virtu' di tale previsione, il diritto alla
detrazione spetta   al contribuente acquirente e intestatario del contratto di
mutuo, anche   se   l'immobile   viene  adibito ad abitazione principale di un
familiare.                                                                    
Ancora, viene   inserita   un'ulteriore  deroga alla previsione secondo cui il
beneficio della   detrazione viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di
essere utilizzato   come   abitazione   principale.  Infatti, e' ora possibile
continuare ad   esercitare   il   diritto alla detrazione d'imposta, oltre che
nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per
motivi di   lavoro,  gia' prevista dalla precedente stesura della norma, anche
nel caso   in   cui   la   variazione della dimora dipenda da trasferimenti in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato.
Infine, viene   previsto,   per   l'ipotesi   di mutuo ipotecario intestato ad
entrambi i coniugi, che ognuno possa fruire della detrazione unicamente per la
propria quota   di   interessi  (il che e' conforme ai principi generali ed e'
stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria) e che,
ove uno   dei  coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo possa
beneficiare della detrazione in discorso in relazione ad entrambe le quote.   
Tale ultima   statuizione  costituisce l'elemento di rilevante novita', atteso
che la  normativa previgente non consentiva ad alcun soggetto di trasferire la
detrazione relativa   agli interessi agli altri intestatari del mutuo, neppure
nell'ipotesi di   assenza   o incapienza del reddito e quindi di carenza di un
imposta da abbattere tramite la detrazione stessa.                            
Le descritte   modifiche   apportate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
13-bis del TUIR entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.                   
G)      L'art. 2 in commento, attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel
corpo dell'art.   13-bis,   comma   1,   lettera c), del TUIR, consente che la
detrazione prevista,  nella misura del 19%, per la parte delle spese sanitarie
che eccede   le  lire 250.000, possa essere eventualmente ripartita in quattro
quote annuali   di   pari   importo.   Tale  facolta' e' prevista peraltro dal
legislatore con riferimento esclusivo alle ipotesi in cui le spese in discorso
eccedano, nell'anno,  il limite dei 30.000.000. La formulazione testuale della
disposizione induce   a  ritenere che il superamento del predetto limite debba
essere verificato   considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute
nell'anno, e   prescindendo, a tali fini, dalla considerazione della soglia di
franchigia pari a lire 250.000.                                               
H)      L'art. 2 della legge finanziaria ha, inoltre, apportato modifiche     
all'art. 13-ter   del TUIR, che disciplina la detrazione a favore dei titolari
di contratti  di locazione di una abitazione adibita a dimora principale. Tali
modifiche consistono   nella   rideterminazione degli importi delle detrazioni
spettanti, che   risultano   cosi'   graduati:  a) lire 960.000, se il reddito
complessivo non   supera   lire   30.000.000;   b) lire 480.000, se il reddito
complessivo supera   lire   30.000.000   ma non lire 60.000.000; a tal fine si
rammenta che   per  fruire della detrazione e' necessario che il contratto sia
stipulato o   rinnovato   a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3,
della legge  n. 431 del 9 dicembre 1998. La modifica entra in vigore dall'anno
d'imposta 2000,   superando   quindi  le previsioni precedentemente introdotte
dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.                                         
L'articolo in  commento ha, inoltre, introdotto un nuovo comma con il quale si
stabilisce che   spetta  una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che
hanno trasferito   o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno   di   quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta
della detrazione,   purche'   il   nuovo comune di residenza disti dal vecchio
almeno 100   chilometri,   e comunque al di fuori dalla propria regione, e che
siano titolari    di    qualunque    tipo  di contratto di locazione di unita'
immobiliari adibite   ad  abitazione principale degli stessi. Tale detrazione,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la
dimora principale   del contribuente, e' cosi' determinata: a) lire 1.920.000,
se il   reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire 960.000, se il
reddito complessivo   supera   lire   30   milioni  ma non lire 60 milioni. Le
modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.           
I)      L'art.   2   della   legge in commento ha, infine, apportato modifiche
all'art. 48-bis,   comma   1, lettera a-bis), del TUIR. Tale modifica consiste
nella rideterminazione,   nella   misura  del 75 per cento, dell'ammontare dei
compensi percepiti   dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
per attivita'     libero     professionale     intramuraria esercitata, dietro
autorizzazione del   direttore   generale dell'azienda sanitaria, presso studi
professionali privati, da assoggettare a tassazione. In sostanza viene elevata
dal 10%   al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l'attivita'
intramuraria del   medico   che,  in quanto assimilato al prestatore di lavoro
subordinato, non   avrebbe  la possibilita' di tenerne conto analiticamente in
sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori autonomi.
Tale deduzione   va   operata   sulla parte dei compensi che residua una volta
scomputate le    somme    di   spettanza dell'azienda sanitaria. La richiamata
modifica produce effetti dall'anno d'imposta 2001.                            
1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del     
      patrimonio edilizio                                                     
Con il   comma   2  dell'art. 2 della legge finanziaria in commento sono state
apportate modifiche,   rispetto alla disciplina recata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, e alle successive integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre
1999, n.   488,  con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Con la nuova
disposizione si   e' innanzi tutto disposta la proroga, per l'anno 2001, della
detrazione in   argomento,  che avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31
dicembre 2000   ai   sensi   dell'art. 6, comma 15, lettera d), della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Inoltre si e' inteso estendere la tipologia delle spese
che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle gia'
previste, anche    le    spese    sostenute  per l'eliminazione delle barriere
architettoniche aventi    ad    oggetto    ascensori  e montacarichi, o per la
realizzazione di   strumenti   che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro  mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilita' interna ed
esterna alle persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione e' ammessa, altresi', in
relazione alle    spese    sostenute    per l'adozione di misure finalizzate a
prevenire il  rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali,
ad esempio,  l'installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio
di inferriate  antifurto. Il beneficio e' esteso pure alle spese sostenute per
l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.               
1.1.3 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di      
      fabbricati rurali                                                       
Il comma   3 dell'art. 2 della legge finanziaria dispone una proroga per tutto
l'anno 2001,   in favore dei giovani agricoltori, della detrazione del 36% per
le spese  sostenute, ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per gli
interventi di   recupero  dei fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o
per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero
imprenditori agricoli a titolo principale.                                    
1.1.4 Comunicazione relativa agli interventi di recupero                      
L'art. 2,  comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano
le condizioni   per l'esercizio della detrazione d'imposta del 36% delle spese
per i   lavori   di   recupero  di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997,
introducendo una    sanatoria    per    talune    ipotesi in cui la preventiva
comunicazione relativa   all'inizio   dei   lavori   edili, prevista a pena di
decadenza dal   decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e'
stata presentata in data successiva all'effettivo avvio dei lavori.           
La nuova  disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati entro la
data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purche' comunque inviate ai
Centri di    servizio    delle    imposte  dirette e indirette entro 90 giorni
dall'inizio dei lavori.                                                       
1.1.5 Deduzione in favore di cooperative edilizie                             
Il comma   5   dell'art.  2 istituisce, in favore delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa,   una deduzione operante ai fini della determinazione del
reddito. Tale   deduzione   e'   pari alla somma delle rendite catastali delle
unita' immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei
soci assegnatari e delle relative pertinenze.                                 
La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1999.                                      
Il comma   6,   in  considerazione della deduzione di cui al comma precedente,
dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992, che
prevedeva la deduzione per le cooperative edilizie, ai fini dell'IRPEG, di una
somma pari   a   lire   500.000 per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari.                                   
La decorrenza   dell'abrogazione coincide, ovviamente, con quella prevista per
la disposizione contenuta nel comma precedente.                               
1.1.6 Abrogazione  art. 6, commi 9, 10 e 11  della legge 488 del 1999         
L'art. 2,   comma   7, abrogando i commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge 23
dicembre 1999,    n.    488,    elimina    la previsione del credito d'imposta
riconosciuto agli   imprenditori   individuali,  alle societa' e agli enti che
incrementavano la   base occupazionale dei lavoratori dipendenti dal 1 gennaio
2000 al  31 dicembre 2002, attraverso l'assunzione di particolari categorie di
soggetti, accompagnata   dalla   concessione  ai nuovi assunti di fabbricati o
porzioni di   essi   in   uso, comodato o locazione. Si rammenta che il citato
credito d'imposta   era   pari   al 19% del compenso in natura calcolato con i
criteri di cui all'art. 48, comma 4, lettera c), del TUIR                     
1.1.7 Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione                 
L'ultimo comma  dell'art. 2 della legge finanziaria conferisce legittimita' al
comportamento dei   sostituti   di   imposta  che, in deroga alle disposizione
dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, abbiano utilizzato in
compensazione, tramite   il   modello   F24, gia' con i versamenti del mese di
dicembre del    2000,    il   particolare credito risultante dall'applicazione
dell'art. 1,  comma 3, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito
dalla legge   23   novembre   2000, n. 354. Si rammenta che la norma da ultimo
citata ha   obbligato  i sostituti di imposta a restituire con la retribuzione
del mese di novembre 2000, ai propri dipendenti, le ritenute operate nel corso
dell'anno, fino   ad   un   importo  non superiore a lire 350.000, e che detta
restituzione era  dovuta anche nel caso in cui i sostituti stessi non avessero
a disposizione   un   monte   ritenute   sufficienti.  In quest' ultimo caso i
sostituti stessi    dovevano    necessariamente utilizzare risorse finanziarie
proprie.                                                                      
La "ratio"   della   norma in commento va individuata nel riconoscimento della
legittimita' dell'utilizzo   in compensazione del particolare credito maturato
in un   momento   in   cui lo stesso, da esporre nel modello 770/2001, non era
ancora cristallizzato in alcuna dichiarazione dei redditi.                    
1.2 Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte    
    estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero       
1.2.1 Pensioni ed assegni di fonte estera                                     
L'art. 3,   comma   1,  della legge finanziaria per il 2001 dispone che "per i
periodi d'imposta  precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi
derivanti da   pensioni  di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte
estera, imponibili  in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono
essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza".              
La norma   riprende,  seppur con alcune differenze, la sanatoria gia' prevista
dagli articoli   9-bis, comma1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), 38, comma 1, della legge 8
maggio 1998,   n.  134, e 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
relative istruzioni   sono   state   diramate   con  le circolari n. 281/E del
28.10.1997, n.   150/E  del 12.06.98 e n. 121/E del 31.05.99, alle quali si fa
rinvio per  quanto riguarda le linee fondamentali dell'istituto, fornendosi di
seguito alcune    precisazioni    in   ordine alla nuova disciplina introdotta
dall'art. 3 in commento.                                                      
Destinatari della  disposizione in commento sono i soggetti che abbiano omesso
di dichiarare,  in tutto o in parte, redditi relativi a pensioni ed assegni ad
esse equiparati  di provenienza estera e che, in forza di norma convenzionale,
sono tassabili   in   Italia, in via esclusiva o congiuntamente al Paese della
fonte.                                                                        
In virtu'   dell'art.   3  della legge finanziaria sono riaperti i termini per
poter dichiarare  i redditi sopra identificati, relativi ai periodi di imposta
precedenti a  quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, per i quali sono
gia' scaduti    gli    ordinari    termini per la presentazione della relativa
dichiarazione. Come   espressamente   precisa l'ultimo periodo del comma 1 del
citato art.   3,   la   sanatoria e' consentita a condizione che, alla data di
entrata in    vigore    della    legge    finanziaria,  non siano intervenuti,
relativamente ai   redditi   di   cui  trattasi, avvisi di accertamento resisi
definitivi per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni di cui
all'art. 21,   comma   1,   del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero per il
passaggio in    giudicato    del   provvedimento giurisdizionale che ha deciso
l'eventuale controversia.   Inoltre   possono   beneficiare delle sanatoria in
discorso anche   i  soggetti che si siano gia' avvalsi della facolta' concessa
dal menzionato  art. 9-bis, D.L. n. 79 del 1997 entro il termine del 31 maggio
1999 (cosi'   come  prorogato da ultimo dall'art. 45, comma 14, della legge n.
144 del   1999),   ovviamente   per   l'ipotesi  in cui, per qualsiasi motivo,
l'effetto di regolarizzazione non si sia verificato.                          
Ai fini  della regolarizzazione e' necessario presentare al competente Ufficio
dell'Agenzia delle    Entrate,    entro    il    30   giugno 2001, un'apposita
dichiarazione, nella  quale devono essere riportati i redditi in questione, in
precedenza non   dichiarati.   Per   il calcolo della relativa imposta a detti
redditi deve    essere    applicata    l'aliquota   marginale risultante dalla
dichiarazione dei   redditi   dell'anno al quale gli stessi si riferiscono. In
proposito occorre rilevare che la sanatoria in esame non comporta un ricalcolo
globale dell'imposta   dovuta  per l'anno, vale a dire che il reddito di fonte
estera in   esame   non   andra' a sommarsi al reddito dichiarato nell'anno di
riferimento, ma   ad   esso verra' applicata esclusivamente l'aliquota massima
risultante dalla    dichiarazione.    Cio'    fa    si' che non venga presa in
considerazione l'eventuale  aliquota piu' elevata che risulterebbe applicabile
alla parte   di   tali   redditi eccedente rispetto allo scaglione dei redditi
dichiarati, cui si riferisce l'aliquota marginale.                            
Si pensi,  ad esempio, ad un contribuente che abbia dichiarato per l'anno 1998
redditi per   lire   27.000.000,  per i quali l'aliquota marginale risulti del
26,5%, e   che  intenda avvalersi della sanatoria per un reddito di 15.000.000
percepito per   lo  stesso anno, a titolo di pensione di fonte estera. Ai fini
del calcolo    dell'imposta    dovuta    si  applichera' all'ammontare di lire
15.000.000 l'aliquota   del   26,5%, che dara' un importo di lire 3.975.000. A
nulla rilevera'   la   circostanza che, qualora si fosse sommato il reddito di
lire 15.000.000   a   quello   gia'   dichiarato  di lire 27.000.000, la parte
eccedente lire   30.000.000   (lire   12.000.000) sarebbe stata assoggettabile
all'aliquota del 33,5%, fissata appunto per i redditi eccedenti 30 e fino a 60
milioni di lire.                                                              
Nel caso   in   cui   non  sia stata presentata dichiarazione per l'anno cui i
redditi da  regolarizzare si riferiscono, a questi ultimi verra' applicata una
aliquota forfetaria fissata nella misura del 25%.                             
Pertanto, nella   dichiarazione   da presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate entro      il      30      giugno      2001,    dovranno evidenziarsi:
a) l'ammontare   dei redditi, non dichiarati, derivanti da pensioni ed assegni
ad esse     equiparati     di     provenienza     estera, tassabili in Italia,
b) l'aliquota   marginale   risultante   dalla  dichiarazione per l'anno cui i
redditi si    riferiscono,    ovvero    l'aliquota marginale del 25 per cento;
c) la   relativa imposta, calcolata applicando l'aliquota evidenziata al punto
b) ai redditi di cui alla lettera a).                                         
In caso   di   piu'  annualita' da sanare, occorrera' evidenziare nell'istanza
ciascun anno   separatamente,   indicando   per ognuno di essi l'ammontare dei
redditi interessati   alla   sanatoria,   l'aliquota marginale di riferimento,
ovvero l'aliquota forfetaria del 25 per cento in caso di omessa dichiarazione,
nonche' la relativa imposta.                                                  
Ai fini   della regolarizzazione della propria posizione il contribuente sara'
tenuto a   calcolare  l'imposta dovuta nei termini sopra descritti e a versare
una somma   pari   al  25 per cento di tale importo. Il versamento delle somme
dovute potra'   essere  effettuato anche ripartendo l'ammontare complessivo in
quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze:                        
I rata      15 dicembre 2001,                                                 
II rata     15 giugno 2002,                                                   
III rata    15 dicembre 2002,                                                 
IV rata     15 giugno 2003.                                                   
La rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi.                    
A maggior chiarimento si forniscono i seguenti esempi:                        
Esempio A                                                                     
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per l'anno 1998:         
- redditi di pensione estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati: lire  
15.000.000;                                                                   
- aliquota marginale rilevabile dalla dichiarazione del contribuente          
presentata per l'anno 1998: 26,5%.                                            
Anno                                                                          
Redditi da pensione estera non dichiarati                                     
Aliquota marginale per l'anno 1998                                            
Imposta relativa                                                              
Importo da versare (25% dell'imposta)                                         
1998                                                                          
L. 15.000.000                                                                 
26,5%                                                                         
L. 3.975.000                                                                  
L. 993.750                                                                    
Esempio B                                                                     
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per i redditi di pensione
estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati per lire 15.000.000. Nel 1998
non ha presentato dichiarazione.                                              
Anno                                                                          
Redditi da pensione estera non dichiarati                                     
Aliquota marginale per l'anno 1998                                            
Imposta relativa                                                              
Importo da versare (25% dell'imposta)                                         
1998                                                                          
L. 15.000.000                                                                 
25%                                                                           
L. 3.750.000                                                                  
L. 937.500                                                                    
Esempio C                                                                     
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per gli anni 1997, 1998 e
1999:                                                                         
- redditi di pensione estera percepiti e non dichiarati:                      
Anno                                                                          
Redditi                                                                       
1997                                                                          
12.000.000                                                                    
1998                                                                          
15.000.000                                                                    
1999                                                                          
16.000.000                                                                    
- il   contribuente non ha presentato la dichiarazione per l'anno 1999, mentre
l'aliquota marginale   per  gli anni 1997 e 1998, per i quali ha presentato la
dichiarazione, risulta, rispettivamente, del 27% e del 26,5%.                 
Anno                                                                          
Redditi da pensione estera non dichiarati                                     
Aliquota applicabile                                                          
Imposta relativa                                                              
Importo da versare (25% dell'imposta)                                         
1997                                                                          
L. 12.000.000                                                                 
27%                                                                           
Aliquota marginale                                                            
L. 3.240.000                                                                  
1998                                                                          
L. 15.000.000                                                                 
26,5%                                                                         
Aliquota marginale                                                            
L. 3.975.000                                                                  
1999                                                                          
L. 16.000.000                                                                 
25%                                                                           
aliquota forfetaria                                                           
L. 4.000.000                                                                  
Imposta totale                                                                
L. 11.215.000                                                                 
L. 2.803.750                                                                  
Qualora i    versamenti    siano    regolarmente effettuati non si fara' luogo
all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.                
Il versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli
di qualsiasi   concessionario e presso le banche convenzionate, utilizzando la
delega unica   Mod.   F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da
versare" della    sezione    "Erario",    dell'importo    della  rata dovuta e
dell'apposito codice-tributo    4358    corrispondente    al codice relativo a
"sanatoria fiscale   per   i   redditi  di pensione estera", gia' istituito in
occasione della originaria sanatoria.                                         
In caso  di piu' annualita' da sanare l'importo totale da versare, pari al 25%
della somma   complessiva   dell'imposta dovuta per ciascuna annualita', sara'
egualmente ripartito in quattro rate.                                         
Si richiama,    infine,    l'attenzione    sulla circostanza che il periodo di
riferimento da   riportare   nell'apposita  colonna del Mod. F24 e' l'anno nel
quale si   effettua il versamento e non quello relativo alla annualita' ovvero
alle annualita' da sanare.                                                    
Si fa   riserva   di   impartire  dettagliate istruzioni circa le modalita' di
dichiarazione dei redditi oggetto di sanatoria.                               
1.2.2 Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero                        
L'art. 3,   comma 2, della legge finanziaria per l'anno 2001, prevede che "per
l'anno 2001,   i   redditi   derivanti   da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e   come   oggetto  esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed   in   altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato sono esclusi dalla base imponibile".                              
La norma   riprende,   riproponendone   sostanzialmente gli effetti per l'anno
d'imposta 2001, la disposizione gia' contenuta nell'art. 3, comma 3, lett. c),
del TUIR, peraltro abrogata, con effetto dal periodo d'imposta 2001, dall'art.
5, comma1,   lett.   a), n. 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, cosi' come
autenticamente interpretato  dall'art. 38, comma 3, primo periodo, della legge
8 maggio 1998, n. 146.                                                        
Occorre, tuttavia,    precisare    che    la   disposizione in commento limita
l'esclusione dalla    base    imponibile    IRPEF ai soli redditi derivanti da
attivita' lavorative   prestate,   nelle  zone di frontiera (quali ad esempio,
Francia, Austria   e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (quali ad esempio
il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si
tratta, pertanto,   esclusivamente   di   quei  lavoratori dipendenti che sono
residenti in  Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere
o paesi   limitrofi)   per   svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano,
invece, in   tale   previsione  le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi
residenti in   Italia,   che,  in forza di uno specifico contratto che prevede
l'esecuzione della   prestazione   all'estero in via esclusiva e continuativa,
previa collocazione   nel  ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo
superiore a   183   giorni   nell'arco   di  un periodo di 12 mesi. Per questi
lavoratori e'   in vigore il regime di tassazione previsto dall'art. 48, comma
8-bis, del TUIR che e' stato illustrato con circolare n. 207/E del 10 novembre
2000. Pertanto,  per tutte le ipotesi diverse da quelle descritte, ad esempio,
per i   redditi   dei   soggetti   residenti, derivanti da attivita' di lavoro
dipendente prodotte   all'estero   in   Paesi   diversi da quelli di confine o
limitrofi, ovvero   da  soggetti che non sono transfrontalieri, o da soggetti,
che pur  collocati nello speciale ruolo estero soggiornano all'estero per meno
di 183   giorni  in un periodo di dodici mesi, i redditi, benche' derivanti da
attivita' di lavoro dipendente prestato all'estero sono, invece, sottoposti ad
imposizione in Italia, secondo le ordinarie modalita' di tassazione.          
Il secondo   periodo   dell'art.   3,  comma 2, conferma, inoltre, quanto gia'
disposto dall'art.  38, comma 3, secondo periodo, della legge n. 146 del 1998,
in base   al   quale  si possono rilevare due conseguenze con riferimento alle
prestazioni sociali:                                                          
a)      da un lato, i soggetti che percepiscono i redditi sopradescritti non  
        possono essere considerati fiscalmente a carico;                      
b)      dall'altro gli stessi redditi dovranno essere tenuti in debito conto  
        ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di       
        accesso alle prestazioni e ai servizi sociali.                        
1.3 Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG                                    
L'art. 4    della    legge    in   commento prevede la riduzione dell'aliquota
applicabile sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), e, conseguentemente,
modifica tutte   le  disposizioni contenute nel testo unico (art. 14, comma 1;
art. 105, commi 4 e 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e nelle altre leggi (art. 4, comma 2 del d.lgs. 
18 dicembre 1997, n. 467; art. 2, comma 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133)
che regolamentano la attribuzione e la misura del credito d'imposta in materia
di distribuzione di utili societari.                                          
In particolare,   il comma 1 lett. b) del citato art. 4, modificando l'art. 91
del TUIR,   prevede la riduzione dell'aliquota IRPEG dal 37 al 36 per cento, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e al 35 per cento,
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.                 
Per i   soggetti  con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque,
l'aliquota IRPEG   applicabile   sara'   pari   al 36 per cento per il biennio
2001-2002, mentre dal 2003 in poi scendera' al 35 per cento.                  
Cosi' come   evidenziato   nella  relazione ministeriale di accompagnamento al
provvedimento, detta   "riduzione   si  inserisce nel contesto delle misure di
riduzione della   pressione fiscale, adottate ai sensi dell'art. 1 della legge
13 maggio   1999, n. 133, e rese possibili dall'andamento positivo della lotta
all'evasione fiscale.                                                         
Il provvedimento    introduce    in    tal  modo un'inversione del processo di
innalzamento dell'IRPEG   che, originariamente prevista, a decorrere dal 1974,
nella misura  del 25 per cento, fu poi portata al 30 e al 36 per cento, fino a
raggiungere, nel 1994, il 37 per cento".                                      
Come gia'   detto,   a   fronte della riduzione dell'aliquota IRPEG si e' resa
necessaria la   modifica   delle  disposizioni legislative che regolamentano e
quantificano la   misura  del credito d'imposta ordinario da assegnare ai soci
nonche' di quelle che si riferiscono alla determinazione del credito d'imposta
limitato, in   funzione  di quelle ipotesi di formazione di reddito imponibile
assoggettato ad    aliquota    agevolata    (agevolazioni  DIT, legge "Visco",
ristrutturazioni aziendali).                                                  
Cambia in primo luogo la misura del credito d'imposta pieno, concesso a fronte
delle imposte  effettivamente pagate dalla societa'. In tal senso, infatti, il
comma 1, lett. a) del citato art. 4, modificando l'art. 14, comma 1, del TUIR,
prevede la  riduzione del credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci
che passa   dall'attuale 58,73 per cento al 56,25 per cento (rapporto tra 36 e
64), per   le   distribuzioni   di   utili  deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo   a quello in corso al 1 gennaio 2001 (ossia, nel caso di
coincidenza del   periodo d'imposta con l'anno solare, per gli utili di cui e'
deliberata la   distribuzione   nel   2002   e nel 2003); e al 53,85 per cento
(rapporto tra   35   e   65),  per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003 (ossia per le
deliberazioni adottate dal 2004 in poi).                                      
La nuova   misura del credito d'imposta interesse anche gli utili e le riserve
accantonati in   precedenti  esercizi - che, dunque, hanno scontato un'imposta
IRPEG del   37  per cento - la cui distribuzione sia deliberata nell'esercizio
successivo a   quello   in   relazione  al quale e' stata applicata l'aliquota
ridotta.                                                                      
In tal   modo,   la   misura   ridotta   del credito d'imposta - che comporta,
ovviamente, un   minor   imponibile lordo per il socio - non consente il pieno
recupero dell'imposta  assolta dalla societa' nel momento in cui l'utile si e'
formato, ma  si spiega con la necessita' di semplificare calcoli e adempimenti
ed appare   coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che, sempre
ai medesimi    fini,    in    caso   di aliquote crescenti, avevano consentito
l'attribuzione di   un   maggiore credito d'imposta a fronte di minori imposte
assolte dalla societa'.                                                       
Le variazioni   che   puo'   subire   il credito di imposta sono riassunte nel
seguente schema:                                                              
Anni precedenti                                                               
Anno 2001                                                                     
Anno 2002                                                                     
Anno 2003                                                                     
Anno 2004                                                                     
Irpeg 37%                                                                     
Irpeg 36%                                                                     
Irpeg 36%                                                                     
Irpeg 35%                                                                     
Irpeg 35%                                                                     
Credito d'imposta                                                             
58,73%                                                                        
Credito d'imposta                                                             
(per distribuzioni deliberate nel 2001)                                       
58,73%                                                                        
Credito d'imposta                                                             
(per distribuzioni deliberate nel 2002)                                       
56,25%                                                                        
Credito d'imposta                                                             
(per distribuzioni deliberate nel 2003)                                       
56,25%                                                                        
Credito d'imposta                                                             
(per distribuzioni deliberate nel 2004)                                       
53,85%                                                                        
Coordinata a   questa modifica e' quella prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo in   commento   che  ridetermina la misura del credito d'imposta
limitato di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 105 del TUIR.                
Come noto,  detto credito d'imposta limitato viene attribuito ai soci a fronte
di imposte    "virtuali",    ossia    di    quelle imposte che, per effetto di
provvedimenti agevolativi,   non   vengono  pagate dalla societa', ma comunque
computate al   fine   di   trasferire   ai soci il beneficio riconosciuto alla
societa'.                                                                     
Ai fini  di tale calcolo, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del   comma 1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al
prodotto tra la percentuale del credito d'imposta ordinario e quella parte del
reddito che si considera non assoggettata a tassazione.                       
La disposizione   di   cui   alla lettera c), pertanto, modificando il comma 4
dell'art. 105   citato, stabilisce che concorrono a formare l'ammontare di cui
alla lettera   b)   del   comma  1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali
corrispondenti al  56,25 per cento dei proventi considerati esenti a decorrere
dal periodo   d'imposta   in   corso al 1 gennaio 2001 e al 53,85 per cento di
quelli conseguiti   a   decorrere  dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003.                                                                         
La norma   in   commento   interviene  anche direttamente in adeguamento delle
disposizioni di  cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta
sostitutiva della   maggiorazione   di conguaglio e di credito d'imposta sugli
utili societari.   Oggetto   di tale modifica e' la rideterminazione di quella
parte del    reddito    che    si   considera non assoggettata a tassazione in
applicazione delle norme agevolative. Per detti redditi agevolati, infatti, e'
necessario distinguere   quella parte di essi che si considera assoggettata ad
aliquota ordinaria e quella che si considera esente.                          
Detta rideterminazione si rende necessaria in quanto la modifica dell'aliquota
ordinaria IRPEG  si riflette direttamente sulla quota di reddito agevolato che
si considera esente.                                                          
Il comma    2    dell'articolo    in  commento, in conseguenza della riduzione
dell'aliquota IRPEG,   modifica   la misura del credito d'imposta limitato che
l'art. 4,   comma   2,  del d.lgs. n. 467 del 1997 prevede in riferimento alle
plusvalenze emergenti  nelle operazioni di ristrutturazione di cui al d.lgs. 8
ottobre 1997,   n.   358,   oltre   che in riferimento al reddito assoggettato
all'imposta sul   reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma
1, del   d.lgs.   18 dicembre 1997, n. 466 (istitutivo della DIT). A tal fine,
concorreranno a   formare   l'ammontare   di  cui alla lettera b) del comma 1,
dell'art. 105   del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al 56,25 per cento
di quella  parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, e
che e'   pari   al   47,22   per cento di dette plusvalenze e di detto reddito
conseguiti a   decorrere   dal   periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001;
nonche' le  imposte virtuali corrispondenti al 53,85 per cento di quella parte
del reddito  che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 45,72 per
cento delle   suddette plusvalenze e redditi conseguiti a far data dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.                                         
Anni precedenti                                                               
Anno 2001                                                                     
Anno 2002                                                                     
Anno 2003                                                                     
Irpeg                                                                         
37%                                                                           
36%                                                                           
36%                                                                           
35%                                                                           
Credito d'imposta da assegnare al "canestro B"                                
Reddito agevolato                                                             
x 48,65% x 58,73%                                                             
Reddito agevolato                                                             
x 47,22% x 56,25%                                                             
Reddito agevolato                                                             
x 47,22% x 56,25%                                                             
Reddito agevolato                                                             
x 45,72% x 53,85%                                                             
Occorre notare  che e' possibile equiparare tali due fattispecie agevolate, ai
fini della   individuazione   della   percentuale  di reddito esente, solo per
effetto della   recente   unificazione al 19 per cento sia dell'aliquota IRPEG
applicabile al    reddito    soggetto    a DIT, sia dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva prevista    in    relazione    alle operazioni di ristrutturazione
aziendale (ridotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 della Legge
21 novembre 2000, n. 342).                                                    
Per le  societa' quotate, con riferimento al reddito agevolato ai fini DIT, la
suddetta percentuale   di   provento   non  assoggettato a tassazione e' pari,
rispettivamente, all'80,56  per cento a partire dal periodo d'imposta in corso
al 1   gennaio   2001, e all'80 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 2003. Tale differenza rispetto alle societa' non quotate e'
dovuta al    fatto    che,    per  quelle quotate, il reddito agevolato sconta
un'aliquota piu'  bassa, pari al 7 per cento. E' chiaro, infatti, che la quota
di reddito    esente    e'    influenzata direttamente oltre che dall'aliquota
ordinaria di tassazione IRPEG anche dall'aliquota agevolata applicata.        
E' bene  precisare che il riferimento alle societa' quotate ha valore solo con
riferimento alla   normativa   DIT  in quanto solo in tal caso dette societa',
laddove rispettino   i   limiti   previsti dal d.lgs. 466/97, possono scontare
un'aliquota agevolata   piu'   bassa   del 19 per cento, pari appunto al 7 per
cento.                                                                        
Si osserva,  infine, che ai fini della memorizzazione del cosiddetto "canestro
B", l'ammontare   del  reddito considerato esente (47,22 o 45,72 per cento del
reddito agevolato) non puo' superare il valore dell'utile d'esercizio. Qualora
cio' avvenisse   la  societa' dovra' computare, ai fini del riconoscimento del
credito d'imposta    limitato,    soltanto    il    56,25 o il 53,85 per cento
dell'importo di detto utile.                                                  
Ulteriore, consequenziale    modifica    e'    quella    contenuta nel comma 3
dell'articolo in commento che prevede che, anche ai fini della legge 13 maggio
1999, n.   133   (legge  Visco), venga modificata la percentuale di reddito da
considerare esente  che passa, pertanto, dall'attuale 48,65 per cento al 47,22
per cento,  per il reddito conseguito nel periodo d'imposta in corso alla data
del 1 gennaio 2001.                                                           
Cio' e'   da  ricollegarsi alle modifiche apportate all'art. 2, comma 8, della
legge 133/99,  dall'art. 6, comma 24, della legge in commento che estende, per
le societa'   di   capitali,  il periodo di fruizione dell'agevolazione Visco,
stabilendo che   la  stessa si applica per il periodo d'imposta in corso al 18
maggio 1999 (data di entrata in vigore di detta legge) e per i due successivi.
Con le   disposizioni   di   cui  alla lettera d) del comma 1 dell'articolo in
commento, che  modificano l'art. 105, comma 5, del TUIR, vengono coordinate le
disposizioni relative   alla   formazione   dei "canestri" con quelle relative
all'utilizzo degli   stessi   da parte della societa'. Si ricorda che la norma
modificata stabilisce   che  i canestri devono, comunque, essere ridotti di un
importo corrispondente   al  credito d'imposta relativo agli utili distribuiti
indipendentemente dalla   utilizzazione   del credito stesso da parte dei soci
(es. non residenti).                                                          
L'ultimo comma  dell'articolo 4 prevede la riduzione della misura dell'acconto
dell'imposta sul    reddito    delle    persone giuridiche che, per il periodo
d'imposta in   corso  alla data del 31 dicembre 2001, passa dal 98 al 93,5 per
cento. Cio'   significa  che un soggetto il cui periodo d'imposta coincide con
l'anno solare,   dovra'   pagare, nel corso del 2001, un acconto IRPEG pari al
93,5 per   cento   dell'imposta  complessivamente dovuta nel periodo d'imposta
precedente.                                                                   
Lo stesso comma prevede, inoltre, che la misura di detto acconto passi al 98,5
per cento,   a   decorrere   dal   periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2002,   e   successivamente   al 99 per cento, a far data dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.                                       
1.4 Art.   6   -   Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa
L'art. 6   detta   diverse   disposizioni  in materia di reddito d'impresa. In
particolare le disposizioni contenute possono essere cosi' suddivise:         
1. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. (commi 1, 2, e 20)     
2. Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione e          
   carburanti (comma 3)                                                       
3. Modifiche alla disciplina della DIT (comma 5)                              
4. Riclassificazione degli ammortamenti anticipati (comma 7)                  
5. Disposizioni per le imprese agricole (commi 8, 9, 10 e 12)                 
6. Agevolazioni per gli investimenti ambientali (commi da 13 a 19)            
7. Disposizioni per le societa' cooperative (comma 23)                        
8. Modifiche all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (commi 4 e 24)     
1.4.1 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi.                     
Comma 1. Tassazione separata delle indennita' per la cessazione dei rapporti  
d'agenzia delle societa' di persone                                           
L'art. 6,   comma  1 dispone, tra le altre, una modifica all'art. 16, comma 1,
lett. d)   del TUIR il quale, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2000, prevede   che   l'imposta si applica separatamente sul reddito derivante
dall'indennita' per   la   cessazione   dei  rapporti di agenzia delle persone
fisiche. Con   decorrenza   1   gennaio   2001, per effetto del citato art. 6,
l'applicazione separata   dell'imposta   viene estesa alle predette indennita'
riferite alle societa' di persone.                                            
Comma 2. Deduzione forfetaria a favore delle imprese di autotrasporto per     
conto terzi                                                                   
Il comma   in   esame   integra   il disposto dell'art. 79, comma 8, del TUIR,
introducendo un'ulteriore    deduzione    dal   reddito a favore delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.                    
La deduzione   e'   prevista   in  misura forfetaria annua di lire 300.000 per
ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attivita' d'impresa, avente
massa complessiva   a   pieno   carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale
deduzione, che   spetta   per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi
anche per  quelli posseduti a titolo diverso dalla proprieta'), non esclude la
possibilita' di fruire dell'altra deduzione forfetaria gia' prevista dall'art.
79, comma   8,   del   TUIR  a fronte di spese non documentate per i trasporti
effettuati personalmente   dall'imprenditore   oltre  il comune in cui ha sede
l'impresa.                                                                    
La disposizione   del   presente   comma   ha decorrenza dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2000.                                   
Comma 20. Deducibilita' delle erogazioni liberali                             
La norma, che ai sensi del successivo comma 21, trova applicazione a decorrere
dal periodo   di   imposta   in  corso al 31 dicembre 2002, inserisce, dopo la
lettera c-nonies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, la lettera c-decies).    
La nuova   disposizione  prevede la deducibilita' delle erogazioni liberali in
denaro a   favore   di   organismi   di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e   marittimi,   statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico   -  ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e   regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lett. a) del comma 2-bis dell'art. 114.                         
Le erogazioni   debbono   essere effettuate per sostenere attivita' di studio,
ricerca, conservazione    e    valorizzazione    di parchi e riserve naturali,
terrestri e   marittimi,   volte al conseguimento delle finalita' di interesse
generale, cui corrispondono gli ambiti come sopra individuati.                
I soggetti   beneficiari   delle predette erogazioni liberali sono individuati
periodicamente con decreto del Ministro dell'ambiente che determina, altresi',
entro il   limite   di quindici milioni di lire prevista per il 2002, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Coloro che in un determinato
anno abbiano   ricevuto   somme in misura maggiore della quota loro assegnata,
eccedenti quindi  il limite degli stanziamenti previsti, versano allo Stato un
importo pari   al 37% della differenza, sempreche' - e' da ritenere - le somme
eccedenti siano state portate in deduzione dal reddito del soggetto erogante. 
1.4.2 Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di      
carburante                                                                    
Il comma   3  dell'art. 6 proroga fino al periodo di imposta 2003 la deduzione
forfetaria dal  reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante gia'   prevista   dal comma 1 dell'art. 21, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per i periodi di imposta dal 1999 al 2000.                      
Tale deduzione,  finalizzata a favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento
della rete    distributiva    dei    carburanti,  e' calcolata con le seguenti
percentuali sull'ammontare   lordo   dei   ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
lettera a) del TUIR:                                                          
1. 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;                           
2. 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;   
3. 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.                            
1.4.3 Modifiche alla disciplina della DIT                                     
I commi   5  e 6 dell'art. 6 della legge finanziaria apportano, con decorrenza
dal periodo   d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2000 e  quindi nella generalita' di casi a partire dall'anno 2001, sostanziali
modifiche alle  disposizioni contenute nel d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 466, in
materia di   riordino   delle   imposte per favorire la capitalizzazione delle
imprese.                                                                      
In particolare:                                                               
1. e' soppresso il vincolo per cui l'applicazione della Dit non puo'          
determinare un'aliquota media inferiore al 27 per cento;                      
2. la   parte   della   remunerazione ordinaria di cui al comma 1 del predetto
d.lgs. n.   466   del 1997, ossia la quota di reddito agevolata, che eccede il
reddito complessivo   netto   dichiarato   e' computata in aumento del reddito
assoggettabile all'aliquota   ridotta  dei periodi d'imposta successivi ma non
oltre il   quinto.   Si   tratta in questo caso di una mera modifica di ordine
sistematico, che   tuttavia  non comporta modificazioni rispetto a quanto gia'
previsto in passato;                                                          
3. con   riferimento  all'applicazione dell'aliquota ridotta per le societa' i
cui titoli   sono quotati in mercati regolamentati, viene soppresso il vincolo
dell'aliquota media   minima   del   20  per cento e confermata l'applicazione
dell'aliquota IRPEG ridotta del 7 per cento.                                  
L'ultimo periodo   dell'art. 6 comma 5 della legge finanziaria, prevede infine
una disposizione   di salvaguardia secondo cui, fermo restando la soppressione
del vincolo delle aliquote medie minime del 27 e del 20 per cento che decorre,
come detto,   dal   periodo  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000,
viene mantenuto il diritto al riporto a nuovo della quota di reddito agevolata
maturata sino   al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e
non utilizzata,   per  effetto dell'applicazione delle aliquote medie del 27 e
del 20 per cento.                                                             
In sostanza,   con   le  nuove disposizioni potra' aversi eccedenza di reddito
agevolato esclusivamente   per  incapienza del reddito complessivo netto e non
anche, come in passato, incapienza derivante dal ridimensionamento del reddito
agevolato per soddisfare il precetto dell'aliquota media minima.              
Da ultimo,   si fa presente che l'art. 8, comma 4, della legge finanziaria per
l'anno 2001   ha  integrato il comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997,
prevedendo che   il   coefficiente di remunerazione ordinaria, determinato con
decreto del   Ministro  delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro,
entro il   31   marzo di ogni anno, possa essere diversificato in funzione del
settore di    attivita'    e    delle   dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione della medesima.                                                
1.4.4 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati                         
Il comma   7  dell'art. 6 della legge in commento dispone che "i soggetti che,
avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione
del costo   dei   beni,   adottino  la diversa metodologia di imputazione alla
speciale riserva    prevista    dall'art.    67,    comma 3, del TUIR, possono
riclassificare gli    ammortamenti    anticipati   pregressi, imputandoli alla
suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite."
La norma   consente  di cambiare la metodologia di rilevazione contabile degli
ammortamenti anticipati anche per quei soggetti che, per esigenze di bilancio,
non potrebbero   procedere   alla   riclassifica degli ammortamenti anticipati
pregressi alla   speciale riserva disposta dall'art. 67, comma 3 del TUIR, non
essendo in grado di imputare al conto economico le relative imposte differite,
ne' di   accantonarle  utilizzando una diversa e preesistente riserva di utili
indivisi, secondo  quanto indicato nel principio contabile n. 25 del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio nazionale dei Ragionieri.
Tale principio    contabile    prevede    un  "trattamento raccomandato" degli
ammortamenti anticipati, consistente nella imputazione a riserva degli stessi,
al fine   di   non  influenzare l'utile civilistico con valutazioni dettate da
ragioni esclusivamente   fiscali.  In tal caso gli ammortamenti anticipati non
vengono imputati  a conto economico, ma dedotti fiscalmente come variazione in
diminuzione dall'utile   civilistico  in sede di dichiarazione dei redditi. Al
momento di   destinazione dell'utile di bilancio, si provvede ad accantonare a
riserva la  quota di utile corrispondente agli ammortamenti anticipati ovvero,
nell'ipotesi in  cui il bilancio d'esercizio dovesse presentare una perdita, a
vincolare una   riserva   preesistente. Inoltre, nel rispetto del principio di
competenza, occorre    accantonare    le  imposte differite sugli ammortamenti
anticipati fiscalmente   dedotti, imputandole al conto economico o utilizzando
al riguardo una preesistente riserva di utili.                                
In alternativa  il principio contabile prevede un "trattamento consentito" che
consiste nell'imputazione  a conto economico degli ammortamenti anticipati, in
contropartita con   la   riduzione  delle relative immobilizzazioni materiali,
senza accantonamento    delle    imposte   differite. Conseguentemente l'utile
civilistico risulta   influenzato dalle scelte operate ai fini fiscali e nella
nota integrativa si dovranno indicare gli effetti che ne sono derivati.       
Tanto premesso,   per   chi   ha   adottato il "trattamento consentito", viene
prevista la    possibilita'    di    adottare    il "trattamento raccomandato"
ripristinando il  valore netto dei beni mediante la creazione della riserva da
ammortamenti anticipati   e l'accantonamento delle relative imposte differite,
addebitando una  riserva di utili indivisi, o in assenza delle stesse, la voce
oneri straordinari   del   conto economico. Con la disposizione in esame viene
consentito di   utilizzare, a tal fine, la speciale riserva prevista dall'art.
67, comma  3 del TUIR.  Si ricostruisce in tal modo la situazione patrimoniale
che si  sarebbe avuta nel caso di utilizzo, fin dall'origine, del "trattamento
raccomandato".                                                                
Con la   disposizione  in commento si e' inteso, inoltre, far rilevare ai fini
Dit le quote di ammortamento anticipato contabilizzate in precedenti esercizi,
mediante trasferimento    a    riserva    (del  patrimonio netto) dell'importo
accantonato al    fondo    ammortamenti  anticipati, previa decurtazione dalla
medesima dell'ammontare delle imposte differite.                              
Al riguardo, va sottolineato che dal momento che il decreto legislativo n. 466
del 1997,  come indicato nell'art. 1, comma 1 del decreto medesimo, prevede la
rilevanza della   "variazione   in   aumento del capitale investito rispetto a
quella esistente  alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996",
ai fini   dell'agevolazione   in   argomento rileva esclusivamente la quota di
riserva riferita   agli ammortamenti anticipati contabilizzati successivamente
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.                                  
1.4.5 Disposizioni per le imprese agricole                                    
Comma 8.    Misure    a    favore  dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
Il comma   8   dell'art. 6, modificando il comma 1 dell'art. 14 della legge 15
dicembre 1998,   n.   441,   al   fine di favorire la continuita' dell'impresa
agricola, stabilisce   un regime di esenzione dall'imposta sulle successioni e
donazioni, dalle   imposte   catastali,  di bollo e dall'INVIM per gli atti di
successione e   donazione aventi ad oggetto tutti i beni costituenti l'azienda
agricola, assoggettandoli alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.       
Risulta pertanto   ampliato   l'oggetto  dell'agevolazione che precedentemente
riguardava i   fondi rustici e che ora interessa i "beni costituenti l'azienda
ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro
strumentale all'attivita' aziendale".                                         
L'esenzione spetta   a   condizione   che   l'atto intercorra tra ascendenti e
discendenti entro il terzo grado e che il beneficiario risulti un imprenditore
agricolo di eta' inferiore a quaranta anni.                                   
Infine, considerato   che   nessuna  ulteriore variazione e' intervenuta nelle
norme per   la  diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, rimangono    ancora    valide,    compatibilmente  con le novita'
intervenute in    materia    di    imposta   sulle successioni e donazioni, le
precisazioni contenute nella circolare 109/E del 24 maggio 2000.              
Comma 12. Aliquote IRAP per il settore agricolo.                              
Il comma  12, modificando il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446,   prevede   la   rimodulazione delle aliquote IRAP previste nella fase
transitoria di   applicazione   dell'imposta,   per i soggetti che operano nel
settore agricolo  e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'art. 10 del DPR 601 del 1973.                                         
L'aliquota ridotta del 1,9 per cento, gia' fissata per i periodi di imposta in
corso al   1  gennaio 1998 e 1999, viene prorogata per il periodo d'imposta in
corso al  1 gennaio 2000, mentre per i successivi tre periodi di imposta viene
prevista un'aliquota unica del 2,5 per cento.                                 
Resta fermo   il   termine finale per l'adeguamento all'aliquota ordinaria del
4,25%, gia'  previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/97 con riguardo
al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004.                              
1.4.6 Agevolazioni per gli investimenti ambientali                            
Il comma   13   dell'art.  6 dispone che ai fini delle imposte sui redditi non
concorre a   formare   il  reddito imponibile delle piccole e medie imprese la
quota di  reddito destinata ad investimenti ambientali. Il successivo comma 14
reca una   disposizione   antielusiva   applicabile qualora i beni che formano
oggetto degli  investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo periodo di
imposta successivo   a   quello   in cui sono stati effettuati. In tal caso il
reddito escluso   dall'imposizione   si determina diminuendo l'ammontare degli
investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi
derivanti dalle  predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di
imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.                   
A titolo esemplificativo quanto sopra puo' essere cosi' rappresentato:        
* costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti 
  ambientali nel periodo di imposta 2001:   lire 1.000.000;                   
* corrispettivi derivanti dalla cessione (avvenuta nel periodo di imposta     
  2002) delle predette immobilizzazioni materiali:      lire 800.000;         
* costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti 
  ambientali nel periodo di imposta 2002:   lire 2.000.000;                   
* reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo di imposta 2002: lire   
  2.000.000 - (800.000 - 1.000.000) = 1.800.000.                              
Si ricorda  infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate
ad avvalersi   dell'agevolazione recata dalla disposizione in commento debbono
rappresentare nel    bilancio    di    esercizio   gli investimenti ambientali
realizzati.                                                                   
Per quanto    attiene,    poi,    al   riscontro degli investimenti ambientali
realizzati, si  fa presente che il comma 17 dell'art. 6 in commento stabilisce
che il   Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesta
con il   Ministro   dell'ambiente  che si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente,   sentite   le  categorie professionali interessate,
effettua nell'anno 2001 un censimento di detti investimenti.                  
Ambito soggettivo di applicazione.                                            
In base   al  combinato disposto dei commi 13 e 16 dell'art. 6, si ritiene che
possono avvalersi   dell'agevolazione   per investimenti ambientali i soggetti
titolari di reddito di impresa (piccola o media) che determinano il reddito in
contabilita' ordinaria.                                                       
Al riguardo,   si   ricorda   che   con decreto 18 settembre 1997 il Ministero
dell'industria, del   commercio e dell'artigianato ha definito piccola e media
quell'impresa che:                                                            
* ha meno di 250 dipendenti;                                                  
* ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale in
  bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;                           
* e' in possesso del requisito di indipendenza.                               
Per completezza, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del citato D.M. 18         
settembre 1997,   stabilisce   che  un'impresa e' in possesso del requisito di
indipendenza quando  il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il
25 per  cento o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese
non conformi   alle  definizioni di piccola e media impresa. Detta soglia puo'
essere superata se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici,
societa' di  capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che
questi non   esercitino   alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa
oppure se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare
da chi   e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere
la sussistenza delle condizioni di indipendenza.                              
Ambito oggettivo di applicazione.                                             
L'agevolazione recata    dalla    disposizione  in commento trova applicazione
qualora le   piccole   o   medie   imprese abbiano investito in beni materiali
necessari per la tutela ambientale.                                           
In particolare, il comma 15 dell'art. 6 in commento fornisce la definizione di
investimento ambientale,   stabilendo   che e' tale il costo di acquisto delle
immobilizzazioni materiali  di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II
del codice  civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
all'ambiente.                                                                 
Si ricorda   che   la richiamata disposizione del codice civile elenca, tra le
immobilizzazioni materiali   che  concorrono alla formazione dell'attivo dello
stato patrimoniale, i seguenti beni:                                          
1. terreni e fabbricati;                                                      
2. impianti e macchinari;                                                     
3. attrezzature industriali e commerciali;                                    
4. altri beni;                                                                
5. immobilizzazioni in corso e acconti.                                       
Inoltre, secondo l'espressa dizione letterale della norma in commento, ai fini
dell'agevolazione in   esame   rilevano   esclusivamente i costi sostenuti per
l'acquisto delle   immobilizzazioni  materiali di cui sopra. Conseguentemente,
deve concludersi    che    sono    escluse dall'agevolazione in parola i costi
sostenuti in   dipendenza  di contratti che non comportano l'acquisto di detti
beni bensi',   ad   esempio,  la loro locazione, oppure la concessione in uso,
usufrutto, ecc..                                                              
Va altresi' osservato che per fruire dell'agevolazione in commento e' comunque
necessario che   l'acquisto   delle immobilizzazioni materiali agevolabili sia
finalizzato alla   prevenzione,   riduzione  e riparazione dei danni provocati
all'ambiente dall'attivita' di impresa.                                       
Viceversa, sono   in   ogni   caso   esclusi dall'ambito di applicazione della
normativa in   commento  gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in
attuazione di obblighi di legge.                                              
Infine, il  comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo periodo di imposta
successivo a   quello   in   corso  alla data di entrata in vigore della legge
finanziaria (ossia,   per   i  soggetti con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare    dal    1    gennaio   2003), la quota di reddito destinata ad
investimenti ambientali,   che non concorre a formare il reddito imponibile e'
pari all'importo    eccedente    rispetto    a quello medio degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti. Valga il seguente
esempio:                                                                      
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000         
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2002: lire 1.500.000         
* investimenti realizzati nel periodo di imposta 2003: lire 2.000.000;        
* quota di reddito 2003 che non concorre a formare il reddito imponibile: lire
750.000 (ossia 1.000.000 + 1.500.000: 2 = 1.250.000 - 2.000.000).             
1.4.7 Disposizioni per le societa' cooperative                                
La nuova formulazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n.   601,   riguardante  le societa' cooperative e loro
consorzi, prevede   che   le  suddette societa' possano dedurre dal reddito le
somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo
pagato per   acquistare   beni   e   servizi, nonche' sotto forma di eventuali
maggiori compensi  per i conferimenti effettuati. E' previsto, inoltre, che le
somme relative   al ristorno possano essere anche imputate ad incremento delle
quote sociali.                                                                
In sostanza   la   norma   attua  un ampliamento rilevante sotto l'aspetto sia
soggettivo sia  oggettivo della portata dell'art. 12, consentendo la deduzione
alle cooperative   in  genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla
restituzione di   una   parte del prezzo pagato dai soci per acquisti anche di
servizi (non   solo   di beni), nonche' delle somme ripartite tra i soci sotto
forma di "maggiore compenso per i conferimenti effettuati".                   
1.4.8 Modifiche  inerenti l'"agevolazione Visco" di cui all'art. 2 della legge
13 maggio 1999, n. 133.                                                       
Ambito temporale dell'agevolazione per i soggetti IRPEG.                      
Il comma   24  dell'art. 6 della legge finanziaria 2001 ha esteso, a beneficio
dei soggetti   di   cui   all'art.   87, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR,
l'ambito temporale   dell'agevolazione  prevista dall'art. 2, commi da 8 a 12,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dall'art. 3 della legge 21
novembre 2000,   n.   342,   disponendo   che  i soggetti sopra citati possono
avvalersi dell'agevolazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 18
maggio 1999 e per i due successivi.                                           
In definitiva,   per  i soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta coincidente
con l'anno  solare i periodi agevolati risultano essere i seguenti: 1999, 2000
e 2001.                                                                       
Coordinamento con le modifiche intervenute con la legge n. 342 del 2000.      
Per ragioni sistematiche, pur nella lacunosita' letterale del testo normativo,
si ritiene   che le nuove disposizioni debbano interpretarsi in senso conforme
alle caratteristiche ed alla struttura stessa della agevolazione cosi' come si
e' venuta   configurando a seguito delle modifiche intervenute con la legge n.
342 del 2000.                                                                 
Si ritiene,  in particolare, che la disposizione contenuta nel secondo periodo
del comma   8   della   legge   n.  133 del 1999, concernente il riporto degli
investimenti, dei   conferimenti   e   degli accantonamenti di utili del primo
periodo agevolato,   trovi  applicazione anche per il terzo periodo agevolato,
ossia per il 2001, relativamente ai soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta
coincidente con   l'anno solare. Pertanto, gli importi degli investimenti, dei
conferimenti e   degli   accantonamenti   di utili relativi al secondo periodo
agevolato (2000),   che   non  hanno rilevato ai fini dell'agevolazione di cui
trattasi, potranno essere computati nell'ultimo periodo agevolato (2001).     
Resta ferma,   tuttavia,   l'impossibilita'   di riportare eventuali somme non
utilizzate nell'ultimo   periodo,   atteso  che gli effetti della disposizione
agevolativa cessano nel 2001.                                                 
Parimenti, risultano    applicabili    le   disposizioni contenute nel comma 2
dell'art. 3   della   legge n. 342 del 2000 dirette a far rilevare nel periodo
agevolato i   conferimenti  in denaro computati senza tener conto del criterio
del ragguaglio ad anno.                                                       
Ambito temporale dell'agevolazione per gli altri soggetti.                    
Il comma   4   dell'art.  6 della legge finanziaria 2001, modificando il primo
periodo del comma 11 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, ha precisato che
per le   persone fisiche e per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice l'agevolazione   risulta   applicabile per i periodi d'imposta 1999 e
2000.                                                                         
Tale precisazione   produce effetti sostanzialmente per i soggetti che si sono
costituiti successivamente   alla   data   del   18 maggio 1999 per i quali la
circolare n.  51/E del 20 marzo 2000, punto 4, ha precisato che l'agevolazione
"si applica esclusivamente per il loro primo periodo d'imposta".              
Cio' in quanto gli stessi non potevano avvalersi dell'agevolazione relativa al
primo dei   due   periodi agevolati, cioe' a quello "in corso alla data del 18
maggio 1999", in quanto all'epoca non esistenti.                              
In base  alla modifica intervenuta, i soggetti costituiti successivamente alla
data del   18   maggio   1999 ma non oltre il 31 dicembre 1999 potranno fruire
dell'agevolazione per i periodi d'imposta 1999 e 2000.                        
Si ricorda   comunque  che non rientrano nell'ambito temporale di applicazione
della norma   i soggetti che si costituiranno dopo il 31 dicembre 2000, atteso
che l'ambito temporale coincide con gli anni solari 1999 e 2000.              
1.5 Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione                      
L'art. 7   della legge finanziaria per il 2001 prevede il riconoscimento di un
credito d'imposta   ai   datori   di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1
ottobre 2000   e   il  31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con   contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempio pieno
che a tempo parziale.                                                         
Rispetto ai    precedenti    provvedimenti    ispirati    dallo stesso fine di
incrementare l'occupazione (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art.
4 della   legge   23   dicembre   1998, n. 448) viene notevolmente ampliata la
categoria dei  soggetti beneficiari: possono usufruire del credito d'imposta i
datori di  lavoro che operano su tutto il territorio nazionale (e non soltanto
quelli la  cui attivita' sia localizzata in determinate aree svantaggiate); in
piu', sono   ammessi   all'agevolazione  non solo i datori di lavoro esercenti
attivita' d'impresa,   ma   anche i liberi professionisti e i soggetti che non
rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.                                
La predetta  agevolazione compete anche alle societa' cooperative in relazione
all'incremento del numero dei propri soci lavoratori.                         
1.5.1 Soggetti beneficiari                                                    
Il comma   1   dell'art.   7 in argomento individua quali soggetti beneficiari
dell'agevolazione i   datori   di  lavoro che assumono lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato.                                                          
Circa l'espressione   "datori  di lavoro" si precisa che in essa rientrano non
solo i   soggetti che esercitano attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, ma,
in generale,   tutti   coloro  che, in base alla vigente normativa sul lavoro,
rivestono tale qualifica.                                                     
Pertanto, possono   beneficiare   dell'agevolazione   in argomento le seguenti
categorie di contribuenti:                                                    
* esercenti arti e professioni;                                               
* imprenditori agricoli;                                                      
* imprenditori commerciali;                                                   
* societa' di persone e soggetti ad esse equiparati;                          
* societa' di capitali, societa' cooperative e societa' di mutua              
  assicurazione;                                                              
* enti pubblici o privati commerciali;                                        
* enti pubblici o privati non commerciali;                                    
* societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non      
  residenti nel territorio dello Stato, nonche' soggetti non residenti per le 
s tabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;                  
* condomini;                                                                  
* altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti          
  d'imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando   
  attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.   
Restano esclusi,   per espressa previsione del citato art. 7, comma 1, secondo
periodo, gli   organi   e   le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo,   anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i
consorzi tra   enti   locali,   le   associazioni e gli enti gestori di demani
collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni.                   
1.5.2 Determinazione del credito d'imposta                                    
L'art. 7,   comma  2, stabilisce che il credito d'imposta, pari a lire 800.000
per ciascun    lavoratore    assunto    e    per  ciascun mese, e' commisurato
all'incremento della   base   occupazionale  calcolato come "differenza tra il
numero dei  lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese ed    il    numero    dei  lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati   nel   periodo   tra il 1 ottobre 1999 ed il 30 settembre
2000".                                                                        
Per i soggetti che assumono la qualita' di datore di lavoro successivamente al
1 ottobre   2000,   ogni   lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.                
Premesso che   ai   sensi dell'art. 7, comma 1, le assunzioni agevolate devono
essere effettuate   nel  periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, si precisa
che il   credito   d'imposta   puo' essere fruito solo a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2001.                                         
Nel caso   di   assunzione   di  dipendenti con contratto a tempo parziale, la
determinazione del    credito    d'imposta    deve essere effettuata in misura
proporzionale alle   ore   prestate   rispetto a quelle ordinarie previste dal
contratto nazionale.                                                          
Il credito   d'imposta   in   argomento  e' concesso anche ai datori di lavoro
operanti nel   settore   agricolo   che  incrementano il numero dei lavoratori
assunti con   contratto   a tempo determinato per almeno 230 giornate all'anno
(es. lavoratori stagionali).                                                  
1.5.3 Condizioni       di       applicabilita'       del     credito d'imposta
Il credito d'imposta spetta nell'ipotesi un cui siano effettuate assunzioni di
nuovi dipendenti   a   partire dal 1 ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 e
siano rispettate le condizioni di seguito analizzate.                         
Incremento della base occupazionale                                           
Il datore  di lavoro, per poter fruire del credito d'imposta deve incrementare
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a
tempo pieno che parziale.                                                     
In particolare,  l'art. 7, comma 2, stabilisce che in ciascun mese del periodo
agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore
rispetto al   numero   di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel
periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000.                                   
Effettuata questa    verifica,    il    credito  d'imposta compete per ciascun
lavoratore assunto nei limiti della anzidetta differenza.                     
Al riguardo, valga il seguente esempio:                                       
* media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento       
1/10/1999 - 30/9/2000 pari a 100;                                             
* numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del primo mese       
(31/1/2001) del periodo agevolato pari a 105                                  
La prima    verifica    da    effettuare consiste nel confrontare, come detto,
l'ammontare complessivo  dei dipendenti a tempo indeterminato per ciascun mese
di riferimento con la media del periodo di riferimento.                       
Nel nostro   caso   per   il   mese   di gennaio 2001 abbiamo un incremento di
+5 (105-100).                                                                 
Occorre, a   questo   punto,   verificare  per quanti lavoratori nuovi assunti
spettera' il credito d'imposta.                                               
Consideriamo tre ipotesi:                                                     
a) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 5                               
in tal caso spetta un credito pari a:  5 x Lit. 800.000.                      
b) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 7                               
in tal caso spetta un credito pari a: 5 x  Lit. 800.000                       
cio' in quanto il credito compete per ciascun lavoratore assunto dal 1/10/2000
nei limiti della anzidetta differenza con il valore medio del periodo di      
riferimento.                                                                  
c) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 3                               
in tal caso spetta un credito pari a: 3 x  Lit. 800.000                       
il credito   compete in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal
1/10/2000 in quanto inferiore alla anzidetta differenza.                      
 L'incremento della base occupazionale, come stabilito dal successivo comma 3,
deve essere  considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi
in societa'   controllate  o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o
facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.               
Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile si considerano controllate
le societa':                                                                  
* nelle quali un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti            
  esercitabili nell'assemblea ordinaria;                                      
* in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare         
  un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;                            
* che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di      
  particolari vincoli contrattuali con essa.                                  
Il secondo   comma  del menzionato art. 2359 stabilisce, inoltre, che, ai fini
dell'accertamento della  situazione di controllo mediante partecipazione, sono
da computare   anche   i   voti   spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e   a   persona   interposta e che non si computano, invece, i voti
spettanti per conto terzi.                                                    
Poiche' la   disposizione  in esame fa riferimento anche alle societa' facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tenere conto
anche delle   diminuzioni   occupazionali   avvenute,  ad esempio, in societa'
controllate dalla   stessa  societa' che, a sua volta, controlla l'impresa che
intende beneficiare del credito d'imposta in argomento.                       
Ai sensi   dell'art.   7,   comma  6, in caso di affidamento in gestione di un
servizio pubblico,   l'impresa   subentrante   beneficia del credito d'imposta
limitatamente al   numero   dei   lavoratori assunti in piu' rispetto a quello
dell'impresa sostituita.                                                      
Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove        
assunzioni                                                                    
Il secondo   periodo  del comma 2 del piu' volte citato art. 7, prevede che il
soggetto decade  dal beneficio qualora, su "base annua", il numero complessivo
dei lavoratori   dipendenti,   a   tempo determinato ed a tempo indeterminato,
compresi quelli   assunti   con contratti di lavoro con contenuto formativo in
base alla   vigente   normativa sul lavoro, risulti inferiore o pari al numero
complessivo dei   lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo che va
dal 1 ottobre 1999 al 30 settembre 2000.                                      
In altri  termini, affinche' l'agevolazione, per ogni anno di applicazione che
inizia il  primo ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, possa
essere mantenuta,   il   numero complessivo dei dipendenti, deve essere sempre
superiore al   livello occupazionale di riferimento, dato dal numero medio dei
dipendenti occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000.           
In definitiva,   la decadenza dall'agevolazione in commento, i cui presupposti
devono essere  verificati alla fine di ciascun anno come sopra determinato, si
verifica qualora   la   differenza   tra il livello occupazionale alla fine di
ciascun anno   (a   iniziare  da quello compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30
settembre 2001),  ed il livello occupazionale di riferimento (1 ottobre 1999 -
30 settembre 2000), risulta pari a zero ovvero negativa.                      
Tale decadenza comporta il venir meno della possibilita' di fruire del credito
d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in
cui si e' verificata l'assunzione.                                            
Resta, tuttavia   salva  la possibilita' di beneficiare dell'agevolazione, nel
rispetto dei   requisiti stabiliti dalla norma, per eventuali nuove assunzioni
che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza.     
Si precisa che il credito maturato sino alla data di decadenza potra' comunque
essere utilizzato   dal   soggetto   beneficiario  senza limiti temporali o di
ammontare.                                                                    
Requisiti soggettivi dei nuovi assunti                                        
Il comma 5 dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta e' concesso a      
condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato:                    
a)      siano di eta' uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto       
attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti  
la data di assunzione;                                                        
b)      siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5        
febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal verificarsi della condizione sub 
a).                                                                           
Altri requisiti                                                               
Il citato comma 5 individua ulteriori condizioni necessarie per la fruizione  
del credito d'imposta consistenti nella osservanza:                           
a)      dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti  
per i quali non si e' fruito del credito d'imposta;                           
b)      delle   prescrizioni   sulla   salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dai  decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996,
n. 494,   e   loro   successive  modificazioni, nonche' dai successivi decreti
legislativi attuativi   di   direttive  comunitarie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro.                                                            
1.5.4 Ulteriore agevolazione                                                  
L'art. 7,  comma 10, dispone che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre   1998, n. 448, restano in vigore per le assunzioni effettuate per
il solo periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.         
L'estinzione anticipata  al 31 dicembre 2000 dell'agevolazione di cui all'art.
4, della   predetta  legge n. 448 del 1998, inizialmente fissato dal 1 gennaio
1999 -   31   dicembre 2001 trova il suo fondamento nella previsione di cui al
secondo periodo   del  comma 10 in argomento, secondo cui ai datori di lavoro,
cosi' come    definiti    in    precedenza, che effettuano nuove assunzioni di
dipendenti con    contratto    a    tempo indeterminato da destinare ad unita'
produttive ubicate nei:                                                       
a)      territori indicati nell'art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 1998; 
b)      nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n, 1260/1999,  
del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle Regioni Abruzzo e  
Molise,                                                                       
spetta per ciascun nuovo dipendente un ulteriore credito d'imposta pari a Lit.
400.000.                                                                      
Per la  individuazione dell'ambito territoriale agevolato di cui al precedente
punto a),   si   rinvia  a quanto evidenziato nella circolare del Dipartimento
delle Entrate n. 161/E del 25 agosto 2000, paragrafo 3.                       
Per   l'individuazione   delle aree  di cui al punto sub b), si precisa che le
stesse corrispondono alle seguenti Regioni:                                   
* Campania;                                                                   
* Basilicata;                                                                 
* Puglia;                                                                     
* Calabria;                                                                   
* Sicilia;                                                                    
* Sardegna;                                                                   
* Abruzzo;                                                                    
* Molise.                                                                     
Occorre precisare che negli ambiti territoriali in relazione ai quali i datori
di lavoro   che   rivestono la qualifica di imprenditori o di esercenti arti o
professioni possono   fruire  del credito d'imposta, devono essere ubicati gli
uffici, gli   stabilimenti   e le basi fisse, presso i quali vengono assunti i
dipendenti anche   se   la   sede legale o residenza dei predetti soggetti sia
ubicata altrove.                                                              
Con riguardo   ai datori di lavoro diversi da quelli sopra menzionati, occorre
che i   nuovi   assunti  siano iscritti presso le sezioni circoscrizionali del
lavoro ubicate nei territori e nelle aree di cui ai punti sub a) e b).        
Tenuto conto   che,   ai  sensi dell'art. 7, comma 8, le agevolazioni previste
dall'articolo in   argomento  sono cumulabili con altri benefici eventualmente
concessi, deve  ritenersi che le assunzioni di personale dipendente effettuate
nel periodo   compreso   tra  il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, possono
costituire titolo  per le agevolazioni previste sia dall'art. 4 della legge n.
448 del   1998   sia   dall'art.   7 delle legge in argomento, ricorrendone le
condizioni ivi previste.                                                      
Per la   fruizione   dell'ulteriore   importo  del credito d'imposta di cui al
richiamato comma   10,   ultimo   periodo,   si applicano le disposizioni gia'
commentate in   precedenza   in relazione al credito d'imposta contemplato nel
comma 1 dell'art. 7.                                                          
L'ulteriore credito   d'imposta   in commento, come si evince dal contesto del
comma 10 dell'art. 7 della legge di cui trattasi, e' riconosciuto nel rispetto
delle regole  relative agli aiuti "de minimis" di cui alla Comunicazione della
Commissione CEE   96/C 68/06, e non puo' eccedere, per il periodo d'imposta in
cui e'  avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di 180 milioni
nel triennio. Ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai
sensi della   predetta   comunicazione  purche' non venga superato il medesimo
limite di lire 180 milioni nel triennio.                                      
Si ricorda che, ai sensi della predetta Comunicazione:                        
* l'importo totale dell'aiuto rientrante nella categoria "de minimis" non e'  
  superiore a 100.000 ECU (EURO) su un periodo di tre anni a decorrere dal    
  momento del primo aiuto "de minimis";                                       
* tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de   
  minimis" e non pregiudica la possibilita' del beneficiario di ottenere altri
  aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.                       
Per ulteriori   chiarimenti  in ordine agli aiuti "de minimis" si rimanda alle
istruzioni impartite   rispettivamente   con Circolari n. 38/E del 14 febbraio
1997 e n. 219/E del 18 settembre 1998.                                        
1.5.5 Modalita' di utilizzo                                                   
Ai sensi   del   comma 4 dell'art. 7, il credito d'imposta di cui si tratta e'
utilizzabile esclusivamente   in   compensazione, ai sensi del d.lgs. 9 luglio
1997, n.   241,  a decorrere dal 1 gennaio 2001.  In conclusione, i crediti in
argomento potranno   essere utilizzati, nel modello F24 da tutti i beneficiari
in compensazione   con  gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso
modello F24.                                                                  
Il credito  maturato nel corso del periodo agevolato puo' essere utilizzato in
diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi d'imposta successivi.   
1.5.6 Irrilevanza   del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito
imponibile                                                                    
Il credito   d'imposta,  che si configura come contributo in conto esercizio e
come tale   e'   inquadrabile  tra i ricavi di cui alla lettera f) del comma 1
dell'art. 53   del   TUIR, per espressa previsione dell'art. 7, comma 4, della
legge in argomento, non concorre alla determinazione del reddito complessivo. 
Ai sensi   della   disposizione   appena  richiamata, il credito d'imposta non
concorre alla formazione della base imponibile IRAP, trattandosi di contributo
correlato a  componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell'imposta
in argomento;  del medesimo credito, inoltre, non dovra' tenersi conto ai fini
della determinazione   del   rapporto   di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR,
riguardante la deducibilita' degli interessi passivi.                         
1.5.7 Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta.  
Ai sensi   dell'art.  7, comma 7, le agevolazioni fruite sono revocate qualora
siano definitivamente   accertate violazioni non formali, commesse nel periodo
di fruizione dell'agevolazione, relative:                                     
* alla normativa fiscale;                                                     
* alla normativa contributiva in materia di lavoro dipendente;                
* alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui ai      
Decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996                         
Ai fini   della  revoca si richiede che per ciascuna delle predette violazioni
siano state irrogate sanzioni di importo superiore a Lire 5.000.000.          
Le agevolazioni   in   argomento   sono,  ugualmente, revocate a seguito della
emanazione di   provvedimenti   definitivi per condotta antisindacale posta in
essere dal datore stesso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970.   
Dalla data   del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini
per far   luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito
riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.                       
1.6 Art.   8   -   Agevolazioni   per gli investimenti nelle aree svantaggiate
L'art. 8   della   legge finanziaria per il 2001 prevede un'agevolazione per i
nuovi investimenti    delle    imprese    localizzate nelle aree svantaggiate,
consistente in    un    credito    d'imposta    utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.                      
1.6.1 Soggetti beneficiari                                                    
Destinatari di   tale   beneficio   sono  tutti i soggetti titolari di reddito
d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle
aree svantaggiate   del   Mezzogiorno   e   del   Centro - nord. Si tratta, in
particolare, delle   imprese   che   effettuano  nuovi investimenti nelle aree
territoriali individuate    dalla    Commissione  delle Comunita' europee come
destinatarie degli   aiuti  a finalita' regionale di cui alle deroghe previste
dall'art. 87,   paragrafo   3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209. Tali aiuti sono, cioe', quelli destinati a favorire lo
sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si   abbia   una  grave forma di sottoccupazione, e quelli destinati ad
agevolare lo   sviluppo   di  talune attivita' o di talune regioni economiche,
sempre che   non   alterino  le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse.                                                             
Sono esclusi   dall'agevolazione  in argomento i soli enti non commerciali, di
cui all'art.   87,   comma 1, lett. c) del TUIR, ancorche' gli stessi svolgano
attivita' commerciale.                                                        
1.6.2 Decorrenza                                                              
L'agevolazione ha  per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese a
partire dal   periodo   d'imposta   in   corso al 31 dicembre 2000 e fino alla
chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.       
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili solo i
nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge in   commento o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo
da parte   della Commissione delle Comunita' europee. Tale ultima disposizione
risulta applicabile   per   i   soggetti IRPEG non aventi il periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare.                                                
1.6.3 Misura dell'agevolazione                                                
L'agevolazione in   esame consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta,
commisurato ai    nuovi    investimenti    acquisiti,  applicato nei limiti di
intensita' di   aiuto  stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee; in
particolare, il    credito    di    imposta e' determinato applicando ai costi
sostenuti le  percentuali massime di aiuto consentite (ESN ed ESL) e quindi e'
fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla predetta Commissione.    
Tali percentuali,   infatti,   sono   individuate in relazione alle varie aree
territoriali ammesse    a    fruire   dell'agevolazione e alle caratteristiche
dimensionali delle   imprese  che attuano gli investimenti. Esse variano da un
minimo del   15 per cento ed un massimo del 60 per cento dell'investimento, in
relazione alla   dimensione   dell'impresa   e dell'area in cui l'investimento
stesso viene realizzato.                                                      
Si evidenzia,   inoltre,  che il credito d'imposta non e' cumulabile con altre
agevolazioni a   finalita' regionale o con altri aiuti a diversa finalita' che
abbiano ad  oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto,
non e' cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in
conto interessi  eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello
stesso bene.                                                                  
1.6.4 Oggetto dell'agevolazione                                               
Sono agevolabili,   ai   sensi   del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti
realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e
immateriali, di   cui   agli   articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con DPR 22
dicembre 1986,   n.   917,   compresi   quelli acquisiti mediante contratti di
locazione finanziaria.                                                        
I predetti   beni   strumentali devono essere destinati a strutture produttive
gia' esistenti ovvero strutture che vengono impiantate nelle aree territoriali
di cui al comma 1 dell'articolo in esame.                                     
La fruizione  del beneficio fiscale e' subordinata, pertanto, all'acquisizione
del bene   nel   periodo   d'imposta,  da assumere secondo i criteri stabiliti
nell'art. 75    del    TUIR,    indipendentemente dall'entrata in funzione del
medesimo.                                                                     
Deve ritenersi,   inoltre,  che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto
l'acquisto a   titolo derivativo di tali beni, ma anche la realizzazione degli
stessi in   appalto   o   in  economia da parte del soggetto beneficiario, dal
momento che   il   comma  7 dell'articolo in commento prevede la decadenza dal
credito d'imposta    in    argomento    nel    caso    in   cui i beni oggetto
dell'agevolazione non   entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.                    
Restano espressamente   esclusi da tale agevolazione, invece, i costi relativi
all'acquisto di  "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella
concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988.
E' escluso,   altresi', dall'oggetto dell'agevolazione l'avviamento, nonche' i
costi di   pubblicita'   e   di   ricerca  e sviluppo atteso che gli stessi si
configurano non come beni immateriali suscettibili di tutela giuridica.       
Gli investimenti   in   parola   sono  agevolabili per la parte del loro costo
complessivo eccedente   le   cessioni  e le dismissioni effettuate nonche' gli
ammortamenti dedotti   nel   periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento
della stessa   struttura   produttiva.   Ai sensi del comma 3 dell'articolo in
commento agli   investimenti  localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1
del regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, nonche' in
quelli delle    regioni    Abruzzo    e  Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella   misura del 90 per cento a decorrere dall'approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee.        
Per espressa    previsione    normativa    non    vanno   dedotti in ogni caso
dall'ammontare degli   investimenti  agevolabili gli ammortamenti dei beni che
formano oggetto  dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta
della loro entrata in funzione.                                               
Per gli   investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria,
assume rilevanza   il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al
netto delle   spese   di   manutenzione.   La condizione affinche' il predetto
contratto di    locazione    sia    agevolabile    e'   che lo stesso contenga
necessariamente la clausola di riscatto.                                      
Qualora gli   investimenti  in argomento siano effettuati da soggetti di nuova
costituzione, l'intero    importo    dei    costi sostenuti per l'investimento
rilevera' ai fini agevolativi.                                                
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in  beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento
del complesso degli altri investimenti agevolati.                             
Come chiarito   nella  relazione ministeriale di accompagnamento alla legge in
commento, in questo modo si e' inteso prevedere un meccanismo analogo a quello
dell'agevolazione "Visco",   disciplinato   dall'art. 2, commi 8 e seg., della
legge 13  maggio 1999, n. 133, che, nel facilitare il compito dei contribuenti
ai fini  dell'applicazione del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi,
consente, in     conformita'     ai     principi     comunitari,  di escludere
dall'agevolazione quella  parte di investimenti - quantificata dal legislatore
forfetariamente nel  75 per cento degli investimenti agevolati - che le grandi
imprese effettuano fisiologicamente in beni immateriali.                      
1.6.5 Utilizzo del credito d'imposta                                          
Il comma   5   dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta e' determinato con
riguardo ai   nuovi   investimenti  eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va
indicato nella          relativa          dichiarazione          dei   redditi
Detto credito d'imposta non puo' essere chiesto a rimborso, ma e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai
fini del  pagamento sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi
previdenziali e assicurativi.                                                 
La predetta compensazione puo' essere fruita immediatamente, sin dalla data di
sostenimento dei  costi per gli investimenti, dal momento che non e' richiesta
alcuna autorizzazione mediante una specifica domanda.                         
Esso non   concorre   alla   formazione  del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale   sulle   attivita'  produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR.                                     
Per le   imprese  soggette a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale   dei grandi progetti, l'applicazione del beneficio
in esame    e'    espressamente    subordinata   alle condizioni sostanziali e
procedurali definite   dalle   predette  discipline dell'Unione europea e alla
preventiva autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.          
In tal   caso,   il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
procede all'inoltro    alla    Commissione    della    richiesta di preventiva
autorizzazione, ove  prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle norme
sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.                        
1.6.6 Decadenza dai benefici                                                  
Il comma 7 prevede, infine, il recupero dell'agevolazione nel caso in cui:    
- i beni oggetto della stessa non entrino in funzione entro il secondo periodo
  d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;        
- i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee       
  all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse  
  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo   
  d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni;    
- per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria non venga  
  esercitato il diritto di riscatto, ovvero qualora il relativo contratto sia 
  stato ceduto a terzi.                                                       
Verificatasi la   decadenza,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo
dagli investimenti  agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero
fatti uscire dal regime di impresa.                                           
Se nel   periodo   di   imposta  in cui si verifica una delle predette ipotesi
vengono acquisiti  beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'acquisto
del bene   nuovo   costituisce   mero   rimpiazzo e non puo' essere oggetto di
agevolazione; in tal caso il beneficio viene meno nella misura in cui il costo
non ammortizzato del bene uscente e' superiore a quello del nuovo bene.       
Il minore   credito   d'imposta   determinato  per effetto della decadenza dal
beneficio deve   essere   versato   entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui  redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano
dette ipotesi.                                                                
1.6.7 Controlli                                                               
L'ultimo comma   dell'art.   8   prevede,  infine, l'emanazione di decreti del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della   programmazione   economica   e  con il Ministero dell'industria, del
commercio e   dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della   legge   in  commento, con cui verranno dettate disposizioni per
l'effettuazione delle    verifiche    necessarie    a    garantire la corretta
applicazione dell'agevolazione in esame.                                      
Tali verifiche,   da  effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del
credito di  imposta, sono altresi' finalizzate alla valutazione della qualita'
degli investimenti   effettuati,   anche al fine di valutare l'opportunita' di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.      
1.7 Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale      
Il disposto   dell'art.   9   della  presente legge da' attuazione alla delega
contenuta nell'art.   2, comma 1, lett. b), punto 2 della legge 13 maggio 1999
n. 133, recante "modifiche alla disciplina del reddito d'impresa". Tale ultima
norma ha fissato i criteri per l'individuazione di un nuovo regime fiscale per
le imprese   individuali   e le societa' di persone in contabilita' ordinaria,
consistente nell'assoggettamento     del     reddito     d'impresa  ad imposta
proporzionale e   nella   conseguente   applicabilita'  delle regole fiscali -
opportunamente adattate alla particolare fattispecie - che disciplinano sia la
tassazione delle   societa'   di capitale sia le modalita' di tassazione degli
utili distribuiti ai soci.                                                    
In sostanza,  l'impresa commerciale esercitata in forma individuale o in forma
di societa'   di   persone,  viene considerata come soggetto autonomo rispetto
all'imprenditore ed   al singolo socio, in testa ai quali rileva nei confronti
dell'impresa, la   partecipazione  agli utili secondo un trattamento analogo a
quello riservato ai soci di societa' di capitale.                             
La disposizione   in   commento   introduce  la facolta', per gli imprenditori
individuali in    regime    di    contabilita'  ordinaria (comprese le imprese
familiari), di    escludere    dal    reddito  complessivo il reddito prodotto
nell'esercizio d'impresa.   La   norma estende altresi' tale possibilita' alle
societa' in   nome  collettivo e in accomandita semplice e, di conseguenza, ai
soggetti ad   esse   equiparate  per espressa previsione dell'art. 5, comma 3,
lettere a) e b), del TUIR.                                                    
Detta separazione   comporta   che  il reddito d'impresa, determinato ai sensi
dell'art. 52  del TUIR, viene assoggettato ad imposta proporzionale applicando
il medesimo  regime previsto dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere
a) e   b)  del citato testo unico, mentre i redditi "corrisposti" dall'impresa
all'imprenditore, ai   collaboratori   familiari   ed ai soci (nell'ipotesi di
societa' di   persone)   costituiscono   redditi  di capitale e vengono quindi
tassati con    riferimento    al    periodo  d'imposta in cui sono percepiti e
concorrono a   formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF secondo
le ordinarie   modalita'   di  tassazione e quindi con le aliquote progressive
IRPEF e   conseguente   attribuzione del credito d'imposta. Per le societa' di
persone e   le   imprese   familiari viene meno il principio di tassazione per
trasparenza sancito   dal   comma   1 dell'art. 5 del TUIR, in base al quale i
redditi prodotti   dalla  societa' o dall'impresa familiare sono attribuiti ai
soci o collaboratori indipendentemente dalla loro percezione.                 
In particolare le caratteristiche di tale nuovo regime sono cosi'             
riassumibili:                                                                 
* assoggettamento del reddito d'impresa ad aliquota proporzionale (la stessa  
  applicabile ai soggetti IRPEG) e non progressiva;                           
* tassazione   progressiva riservata all'utile economico solo se prelevato. In
  tal modo   si realizza una sostanziale identita' tra l'imprenditore e i soci
  di una    societa'    di    capitale.   Peraltro, tale impostazione comporta
  l'assoggettamento in   via  definitiva ad aliquota proporzionale anche delle
  mere variazioni fiscali in aumento dell'utile.                              
Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al primo gennaio 2001 e dunque a partire dal 2002.                   
1.7.1 L'imposizione separata per l'imprenditore individuale                   
Il comma  1 dell'art. 9 prevede la possibilita' per l'imprenditore individuale
di optare   per   l'esclusione   del reddito d'impresa dal reddito complessivo
determinato ai   sensi   dell'art.   8   del TUIR. Cio' e' tuttavia consentito
unicamente per  i soggetti in contabilita' ordinaria che determinano quindi il
reddito prendendo   a  base il risultato d'esercizio ai sensi dell'art. 52 del
TUIR.                                                                         
Il reddito   cosi'   determinato e' assoggettato separatamente ad IRPEF con la
medesima aliquota   proporzionale   prevista per le societa' e gli enti di cui
all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del citato testo unico.                 
Il comma  2 dello stesso art. 9, inoltre, specifica che anche alle imprese che
optano per questo regime d'imposta, e' applicabile il disposto di cui all'art.
1 del   d.lgs.   18   dicembre 1997, n. 466, che disciplina per le societa' di
capitali ed   enti  commerciali la normativa agevolativa della cd. Dual Income
Tax (D.I.T.).                                                                 
In particolare   le   imprese   che  opteranno per il regime in esame dovranno
determinare il   reddito d'impresa assoggettabile ad aliquota del 19 per cento
secondo i   criteri   disposti   dall'art.  1 del d.lgs. n. 466 del 1997 e non
secondo i   criteri   del successivo art. 5, ossia prendendo a riferimento non
l'intero patrimonio   netto  dell'impresa, bensi' la variazione in aumento del
capitale investito.                                                           
Naturalmente detta  variazione, che costituisce il parametro di commisurazione
del reddito   agevolabile   ai fini DIT, andra' computata avendo riguardo agli
incrementi e    alle    riduzioni    di    patrimonio verificatesi a decorrere
dall'esercizio successivo   a quello in corso alla data del 30 settembre 1996,
ovvero, se   successivo,  a decorrere dall'esercizio nel quale sorge l'obbligo
per la   tenuta   della  contabilita' ordinaria. Anche ai fini dei versamenti,
l'imposta sul   reddito   d'impresa   e' considerata in modo autonomo rispetto
all'imposta personale   dell'imprenditore,  per la quale e' dovuto un autonomo
versamento a    titolo    d'acconto.    L'imposta va determinata applicando le
disposizioni previste   dall'art.   92 del TUIR, relative al credito d'imposta
sugli utili di partecipazione e al credito per le imposte pagate all'estero.  
1.7.2 Determinazione dell'imposta                                             
Il comma   2   specifica,   innanzi  tutto, che l'aliquota da applicare per la
determinazione dell'imposta e' quella prevista dall'art. 91 del TUIR.         
Tenuto conto   che   la   disposizione, come indicato in premessa, decorre dal
periodo d'imposta   2002,  per detto l'esercizio l'aliquota sara' pari al 36%,
ridotta al 35% a partire dall'esercizio 2003, cosi' come previsto dall'art. 4,
comma 1, lett. b) della presente legge, che ha modificato il citato art. 91.  
Coerentemente con   quanto previsto per le societa' e gli enti di cui all'art.
87, comma   1,   lettera a) e b) del TUIR, viene ora disposta l'applicabilita'
della detrazione   d'imposta prevista dall'art. 91-bis del citato testo unico,
per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonche' a
favore di   associazioni  sportive dilettantistiche. In questo caso, l'importo
dell'erogazione deve   essere indicato tra le variazioni in aumento in sede di
dichiarazione dei   redditi,   mentre   la relativa detrazione, pari al 19 per
cento, andra'    scomputata    dall'imposta    liquidata  a carico del reddito
d'impresa.                                                                    
Nelle ipotesi   in   cui,  invece, le erogazioni in argomento siano effettuate
mediante l'utilizzo di risorse finanziarie personali della persona fisica esse
andranno computate   direttamente   in detrazione dall'imposta complessiva del
"soggetto IRPEF",   e cio' per effetto dell'art. 13-bis, comma 1-bis e comma 1
lett. 1-ter.                                                                  
L'imposta applicata   sul reddito d'impresa, secondo quanto disposto dal comma
3, e'   autonoma   rispetto   all'imposta  personale del soggetto che esercita
l'impresa, anche   ai   fini  dei versamenti. E' previsto pertanto un autonomo
versamento dell'acconto   con   le   modalita'  e nei termini stabiliti per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.                    
Da tale   impostazione deriva l'applicabilita' delle disposizioni previste per
la determinazione dell'imposta da versare o dell'eccedenza a credito derivante
dalle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del TUIR.             
In particolare,  tenuto conto che l'imposta va determinata tenendo presenti le
disposizioni contenute   nell'art.   92   del TUIR, se al reddito dell'impresa
concorrono utili   distribuiti   da   societa'  di capitali, l'imponibile deve
considerare il relativo credito d'imposta (art. 14 del TUIR).                 
Dall'imposta lorda   si  detraggono il citato credito d'imposta sui dividendi,
nonche' - fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente - il credito
per le  imposte pagate in via definitiva sui redditi prodotti all'estero (art.
15 del TUIR).                                                                 
Vanno inoltre   scomputati   dall'imposta   i   versamenti a titolo di acconto
eseguiti dal   "contribuente/impresa" e le ritenute subite allo stesso titolo,
cosi' come   previsto dall'art. 93 del citato testo unico. Si ricorda che - ai
sensi del   comma 2 del medesimo art. 93 - le ritenute sui redditi da capitale
di cui  al primo e secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 600 del 1973, nonche'
quelle di   cui   all'art.   1   del   decreto  legge 2 ottobre 1981, n. 546 -
convertito, con   modificazioni,   dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 - vanno
scomputate nel   periodo d'imposta al quale si riferiscono i relativi redditi,
ancorche' gli stessi non siano stati percepiti e assoggettati a ritenuta.     
Secondo quanto disposto dall'art. 94, comma 1, del TUIR, il contribuente - nel
caso in  cui risulti un importo a credito in fase di liquidazione dell'imposta
- ha    diritto    di    scegliere  se computare tale eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo successivo o chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione. Si   applica,   inoltre, il comma 1-bis del citato art. 94, che
disciplina l'utilizzo dei crediti d'imposta cd. limitati.                     
L'imposta cosi'  determinata e' compensabile con i tributi e contributi dovuti
dall'imprenditore, anche   con   riferimento  agli altri redditi posseduti, ai
sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.                                       
Il comma   4   prevede   che   la  perdita di un periodo d'imposta puo' essere
computata in    diminuzione    del   reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi ma   non   oltre  il quinto, cosi' come previsto per le societa' di
capitale dal comma 1 dell'art. 102 del TUIR.                                  
Al riguardo,    si    sottolinea    che ancorche' non richiamato espressamente
nell'ambito della disposizione in esame, e' senz'altro applicabile il disposto
di cui   al   comma 1-bis dello stesso articolo, che consente il riporto senza
limiti di tempo delle perdite prodottesi nei primi tre periodi d'imposta.     
Tale impostazione   e' coerente con i principi generali del sistema tributario
inerenti alle   imprese   individuali   e   alle societa' di persone in regime
ordinario, secondo   cui sussiste, anche per tali soggetti, la possibilita' di
riportare illimitatamente   le perdite formatesi nei primi tre esercizi, cosi'
come disciplinato in via di principio nell'art. 8, comma 3, del TUIR.         
Il comma   5  prevede che il regime fiscale in esame e' facoltativo, nel senso
che esso   si   rende  applicabile su apposita opzione revocabile da parte del
contribuente, da  esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi. L'opzione,
ovvero la   revoca,  avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ove la stessa viene esercitata. 
1.7.3 Il prelevamento  dell'utile da parte dell'imprenditore                  
Il comma   7   dell'art. 9, dispone che agli utili prelevati dall'imprenditore
individuale sia    riservato    il    medesimo trattamento fiscale degli utili
distribuiti ai   soci delle societa' soggette ad IRPEG, con la conseguenza che
gli stessi   saranno   tassati   in   capo al percipiente solo in caso di loro
distribuzione, con   il   riconoscimento  del credito d'imposta per le imposte
memorizzate dall'impresa individuale.                                         
I suddetti  utili saranno tassati al momento del prelievo e per essi spetta il
credito d'imposta   secondo   i   criteri dell'art. 14 del TUIR che compete in
relazione agli utili distribuiti da societa' di capitali ed enti commerciali. 
A tal   fine   l'impresa   dovra',  cosi' come gia' avviene per le societa' di
capitali e   gli   enti  commerciali, memorizzare le imposte da utilizzare per
l'attribuzione del    credito    d'imposta,   ordinario o limitato, secondo le
disposizioni degli articoli 105, 105-bis e 106-bis del TUIR.                  
In particolare,   va  precisato che nell'ipotesi in cui l'imprenditore prelevi
gli utili   prodotti dall'impresa nei periodi d'imposta in cui e' applicato il
regime in   esame,   tali   utili  sono qualificati redditi di capitale di cui
all'art. 41,  comma 1, lett. e), del TUIR, alla stregua di dividendi percepiti
a seguito di distribuzione da parte di un soggetto IRPEG.                     
Le poste   di   patrimonio,  compresi gli utili non distribuiti, che risultano
all'inizio del   periodo  d'imposta in cui si applica il regime in esame, sono
estranee al regime stesso e, in caso di distribuzione, non saranno soggette ad
imposizione.                                                                  
In sede di dichiarazione dei redditi dovranno essere indicate separatamente le
poste di   patrimonio   netto   formate  con utili non distribuiti nei periodi
d'imposta in cui e' applicato il regime in esame.                             
1.7.4 I prelievi a titolo di acconto di utili del periodo d'imposta in corso. 
Il comma  8 introduce talune presunzioni per cui si considerano in primo luogo
prelievi di   utili  dell'esercizio in corso le somme trasferite al patrimonio
personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo
d'imposta.                                                                    
Nel caso    in    cui    l'importo prelevato ecceda l'utile dell'esercizio, la
differenza si   considera  prelevata dagli utili degli esercizi precedenti nei
quali e' stato applicato il particolare regime in esame.                      
Nel caso   in   cui   le   somme   prelevate eccedano gli utili degli esercizi
precedenti l'eccedenza   e' considerata restituzione delle poste di Patrimonio
Netto Iniziale.                                                               
Se le   somme   prelevate   eccedono  anche l'intero Patrimonio Netto Iniziale
l'eccedenza e'  considerata prelievo di utili dei periodi d'imposta successivi
e come tale sara' assoggettata a tassazione in tali periodi d'imposta.        
In caso   di   revoca   del  regime in esame, gli utili realizzati nei periodi
d'imposta cui  e' stato applicato il regime stesso si considerano prelevati al
termine dell'ultimo   periodo   d'imposta in cui si applica il regime stesso e
come tali   devono essere assoggettati a tassazione in capo al percipiente con
riconoscimento, ove    ne    ricorrano    i  presupposti, del relativo credito
d'imposta.                                                                    
1.7.5 Imprese familiari                                                       
Il comma   10   dell'art. 9 della legge finanziaria per l'anno 2001 disciplina
l'applicazione del   nuovo   criterio di tassazione del reddito d'impresa alle
imprese familiari,  con particolare riferimento alle disposizioni inerenti gli
utili prelevati dal patrimonio dell'impresa.                                  
Dovranno essere   memorizzate  in ciascun esercizio le quote di partecipazione
agli utili    cosi'    come   risultanti dall'attestazione dell'imprenditore -
prevista dall'art.   5,  comma 4, del TUIR. Cio' e' necessario giacche' per le
imprese familiari   non  sussistono percentuali prestabilite di partecipazione
agli utili come nelle societa' di persone. Dette percentuali, infatti, possono
mutare nei   vari   periodi  d'imposta a seconda della quantita' e qualita' di
lavoro prestato   in   maniera  continuativa e prevalente nell'impresa da ogni
singolo collaboratore.                                                        
Pertanto, in   dichiarazione   dovra'   darsi  evidenza delle quote di utile a
ciascuno attribuibili, nonche' dei prelievi effettuati.                       
Qualora qualcuno    dei    partecipanti    effettui  dei prelievi di utili, la
corrispondente quota   spettante agli altri collaboratori o all'imprenditore e
dagli stessi   non ancora percepita, dovra' essere evidenziata - come si legge
nella relazione    ministeriale    e    in  assenza di una formale delibera di
distribuzione - come debito dell'impresa.                                     
1.7.6 Accertamento                                                            
Coerentemente con i principi normativi che informano la disciplina sostanziale
in commento,  secondo cui la tassazione del reddito dell'impresa individuale e
delle societa'   di persone e' equiparata a quella delle societa' di capitali,
il comma   6   prevede  che, ai fini dell'accertamento del maggior reddito dei
soggetti sopra   indicati,   si  renderanno applicabili le disposizioni di cui
all'art. 40,   comma   1,  del DPR 600 del 1973, relative alla rettifica delle
dichiarazioni presentate    dai    soggetti    IRPEG,   con la conseguenza che
l'eventuale maggior         reddito         accertato         viene   imputato
all'"impresa/contribuente" ed assoggettata all'imposta da questa dovuta.      
L'impresa individuale   e   la societa' di persone che optano per il regime in
esame, infatti,   acquisiscono autonoma soggettivita' passiva tributaria anche
ai fini    dell'accertamento    del    reddito   d'impresa, per cui si esclude
l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 40, comma 2, del DPR.
n. 600 del 1973.                                                              
1.7.7 Decorrenza                                                              
Ai sensi   del comma 12, dell'art. 9 in commento, viene statuita la decorrenza
delle disposizioni   in   esame   a   partire  a partire dal periodo d'imposta
successivo a   quello   in   corso  al 1 gennaio 2001 e cioe' con inizio dal 1
gennaio 2002,   con  opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi per
l'anno 2001.                                                                  
1.8 Art. 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca       
costiera o nelle acque interne e lagunari                                     
L'art. 11   della   legge   in   commento,  al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali, estende,    sia    pure    in  misura ridotta, alle imprese che
esercitano la pesca costiera nonche' la pesca nelle acque interne e lagunari i
benefici previsti  dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito,   con   modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a
favore degli armatori che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale
istituito dall'art. 1 dello stesso provvedimento.                             
Trattasi di   agevolazioni   riconosciute  ai fini fiscali e contributivi. Con
riferimento all'estensione   dei   benefici   fiscali, di cui all'art. 4 della
citata legge di conversione n. 30 del 1998, si precisa:                       
* e'   riconosciuto   un  credito d'imposta in misura corrispondente al 70 per
cento dell'IRPEF   dovuta dalle imprese in argomento, in qualita' di sostituti
d'imposta, sui   redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti
al personale   di   bordo   imbarcato,  da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla  fonte relative a tali redditi. Si specifica, inoltre, come gia'
precisato nella   risoluzione   n.   22/E del 12 febbraio 1999, che il credito
d'imposta in  questione non spetta per l'addizionale regionale. Il credito non
concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.                 
* il reddito derivante dall'esercizio della pesca costiera e della pesca nelle
acque interne   e   lagunari   e'   imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG
limitatamente al   44   per cento. E infatti, l'articolo in commento riconosce
alle imprese   in   argomento,   ma   sempre   con il limite del 70 per cento,
l'agevolazione prevista   dall'art. 4, comma 2, della legge n. 30 del 1998, in
base al   quale  "il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel
Registro internazionale   concorre in misura pari al 20 per cento a formare il
reddito complessivo   assoggettabile   all'imposta....". Pertanto, la parte di
reddito non assoggettata ad imposizione sara' pari al 70 per cento dell'80 per
cento del reddito prodotto.                                                   
Le agevolazioni   di   cui trattasi sono applicabili per gli anni 2001, 2002 e
2003.                                                                         
1.9 Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo                                                          
L'art. 13 introduce un particolare regime fiscale agevolato per le nuove      
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.                              
La norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone      
fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attivita', normalmente      
caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.    
1.9.1 Agevolazioni fiscali                                                    
Sul reddito   di   lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai
sensi degli   articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato
con DPR   22   dicembre  1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di
avvalersi del   regime   fiscale   agevolato, e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. 
Considerato che   il   predetto   reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva e
quindi non   partecipa   alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo
stesso non   costituisce  base imponibile per l'applicazione delle addizionali
all'imposta sul   reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati
gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.                           
1.9.2 Semplificazioni contabili                                               
Il regime   fiscale   agevolato e' caratterizzato, oltre che dall'applicazione
dell'imposta sostitutiva   dell'IRPEF   nella  misura del 10%, da una radicale
semplificazione degli obblighi contabili.                                     
Per i   soggetti   che   fruiscono  del regime agevolato il comma 6 introduce,
infatti, l'esonero dagli obblighi:                                            
* di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle 
  imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e        
  dell'imposta sul valore aggiunto;                                           
* di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore   
  aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100.                            
Permangono comunque    a    carico    dei    predetti soggetti gli obblighi di
fatturazione, certificazione   dei   corrispettivi   e conservazione in ordine
cronologico della  documentazione emessa e ricevuta, ai sensi dell'art. 22 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600.                                                
1.9.3 Ambito soggettivo                                                       
Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:                             
* le persone fisiche che iniziano un'attivita' artistica o professionale      
  ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del citato 
  testo unico;                                                                
* le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in 
  tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dal titolare dell'impresa.         
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:           
* le societa' e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.   
Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle
imposte sui   redditi   di  cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge 23
dicembre 1996,   n.   662,  non e' compatibile in quanto alternativo al regime
agevolato in essere.                                                          
1.9.4 Ambito oggettivo                                                        
Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo in esame per accedere al     
nuovo regime sono le seguenti:                                                
* il   contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure
  in forma   associata   o  familiare, un'attivita' artistica, professionale o
  d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto
  ai fini   dell'esercizio   di   arti o professioni. Il regime agevolativo e'
  infatti destinato    ad    incentivare    esclusivamente la nascita di nuove
  iniziative. Va   sottolineato   che  la semplice apertura di partita IVA non
  costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato
  del presente    articolo,    occorrendo    a  tal fine l'effettivo esercizio
  dell'attivita';                                                             
* la   nuova attivita' non deve costituire, in nessun modo, mera  prosecuzione
  di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
  autonomo, anche  sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La
  disposizione ha   carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi
  continui di   fatto   ad esercitare la stessa attivita' di lavoro dipendente
  mutandone la   veste  giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di
  sottrarre i  relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo
  esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente
  in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando
  lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine.   
  Allo stesso  modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali
  che in   un   contesto   economico non modificato proseguono sostanzialmente
  precedenti attivita' di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione
  coordinata e  continuativa, e viceversa; * l'ammontare dei compensi non deve
  superare il   limite   di 60 milioni di lire per l'attivita' professionale o
  artistica ovvero   l'ammontare  dei ricavi non deve superare il limite di 60
  milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di
  120 milioni di lire per le imprese esercenti altre attivita';               
* nel  caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta da altro soggetto, a
  seguito -   ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare
  dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve
  superare il    limite    di    60   milioni di lire per le imprese esercenti
  prestazioni di   servizi   o   di   120   milioni di lire per le imprese che
  esercitino altre   attivita'.   Sia  questa condizione che quella precedente
  circoscrivono l'ambito   del   beneficio alle iniziative economicamente piu'
  deboli;                                                                     
* siano   regolarmente   adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed
  amministrativi.                                                             
Si precisa    che,    ai    fini dell'individuazione dell'attivita' svolta, si
considerano prestazioni    di    servizi    le  attivita' indicate nel decreto
ministeriale 17    gennaio    1992,    ovvero  quelle che hanno per oggetto le
operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n.
633, recante   "istituzione   e  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto",
nonche' quelle   indicate   nel  comma 4, lettere a), b), c), e), f) ed h) del
medesimo articolo.                                                            
1.9.5 Durata del regime agevolato                                             
Ai sensi   del   comma  1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta
d'inizio dell'attivita' e ai due successivi.                                  
1.9.6 Decadenza dall'agevolazione                                             
Il comma   3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante
il primo   triennio   di   attivita',   dispone   che il regime cessa di avere
efficacia:                                                                    
- dal   periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti
siano superiori   ai   limiti   stabiliti  dal comma 2, lett. c) in misura non
eccedente il   cinquanta per cento (quindi non superino 90 milioni di lire per
l'attivita' professionale   o   artistica,   90 milioni di lire per le imprese
aventi ad   oggetto prestazioni di servizi, 180 milioni di lire per le imprese
esercenti altre attivita');                                                   
- dallo   stesso  periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi
superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.        
In altri   termini, nel caso in cui un lavoratore autonomo percepisca compensi
annui fino  a 60 milioni di lire per i primi due periodi d'imposta e fino a 90
milioni di   lire  per il terzo periodo d'imposta, l'agevolazione operera' per
l'intero triennio;  qualora, infatti, nel terzo periodo d'imposta sia superato
il limite   di   60 milioni, ma non quello di 90 milioni di lire, la decadenza
dall'agevolazione non   operera' nel periodo d'imposta in cui si e' verificato
il superamento  del limite, bensi' in quello seguente, in un periodo d'imposta
successivo allo  scadere del triennio. Nell'ipotesi, invece, in cui i compensi
siano superiori   a 90 milioni di lire la decadenza dal regime agevolato opera
nello stesso   anno   in   cui  avviene il superamento, con la conseguenza che
l'intero reddito    annuo    prodotto,    ai   sensi del comma 3, lett. b), e'
assoggettato a tassazione ordinaria.                                          
In una situazione analoga si trovera' un imprenditore che effettui prestazioni
di servizi   e consegua ricavi annui fino a 60 milioni per i primi due periodi
di imposta e fino a 90 per il terzo, oppure un imprenditore che effettui altre
attivita' e   consegua ricavi annui fino a 120 milioni per i primi due periodi
di imposta e fino a 180 per il terzo.                                         
Per ognuno dei tre anni potranno verificarsi pertanto le seguenti ipotesi:    
a)      lavoratori autonomi:                                                  
compensi conseguiti nell'anno                                                 
anno in cui sono stati conseguiti i compensi                                  
anno successivo                                                               
fino a 60.000.000                                                             
agevolazione                                                                  
agevolazione                                                                  
da 60.000.001 a 90.000.000                                                    
agevolazione                                                                  
decadenza                                                                     
oltre 90.000.000                                                              
decadenza                                                                     
b)       imprenditori che effettuano prestazioni di servizi:                  
ricavi conseguiti nell'anno                                                   
anno in cui sono stati conseguiti i ricavi                                    
anno successivo                                                               
fino a 60.000.000                                                             
agevolazione                                                                  
agevolazione                                                                  
da 60.000.001 a 90.000.000                                                    
agevolazione                                                                  
decadenza                                                                     
oltre 90.000.000                                                              
decadenza                                                                     
c)      imprenditori che effettuano altre attivita':                          
ricavi conseguiti nell'anno                                                   
anno in cui sono stati conseguiti i ricavi                                    
anno successivo                                                               
fino a 120.000.000                                                            
agevolazione                                                                  
agevolazione                                                                  
da 120.000.001 a 180.000.000                                                  
agevolazione                                                                  
decadenza                                                                     
oltre 180.000.000                                                             
decadenza                                                                     
1.9.7 Assistenza fiscale                                                      
Nell'ottica di    incentivare    il    rapporto  di collaborazione tra fisco e
contribuente, il  comma 4 prevede che i soggetti in possesso dei requisiti per
usufruire del    regime    agevolato    possono   farsi assistere dall'Ufficio
dell'Agenzia delle   Entrate,  competente in ragione del domicilio fiscale del
contribuente, nell'adempimento     degli     obblighi   tributari semplificati
(compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). 
Qualora i contribuenti decidano di avvalersi del predetto tutoraggio, dovranno
dotarsi di   un'apparecchiatura informatica corredata da accessori idonei alla
connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.            
1.9.8 Credito d'imposta                                                       
Il comma   5,   al  fine di non gravare eccessivamente i soggetti del costo di
acquisizione delle  apparecchiature informatiche e accessori, necessari per la
connessione in    precedenza    specificata,    prevede  un credito d'imposta,
utilizzabile in  compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, pari
al 40   per   cento  del prezzo unitario di acquisto dei suddetti beni, per un
importo massimo   di   lire  600.000. Tale credito d'imposta compete a tutti i
soggetti che   optano   per il regime agevolato in questione, a condizione che
l'apparecchiatura informatica   acquistata   sia effettivamente utilizzata per
connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.            
Il credito   d'imposta   spetta anche per l'acquisizione dei beni in locazione
finanziaria, nella   misura   del   40  per cento del prezzo di acquisto ed e'
liquidato con   riferimento   ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo
d'imposta per il limite massimo di lire 600.000.                              
Si precisa, infine che il credito   d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non e' rimborsabile.                                     
1.9.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva                    
Il comma   7   chiarisce   che   l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che   costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorche'
non concorrente   alla formazione del reddito complessivo IRPEF, dovra' essere
tenuto in     considerazione     ai     fini    contributivi, previdenziali ed
extratributari, come   pure   ai  fini delle detrazioni previste dall'art. 12,
comma 3, del TUIR.                                                            
1.9.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso                      
Il comma   8,   nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le
norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste
per le   imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta
sostitutiva senza   averne titolo e' assoggettabile alle sanzioni previste dal
d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.                  
1.9.11 Disposizioni attuative                                                 
Il comma    9,    infine,    demanda    alla normativa secondaria l'attuazione
dell'articolo in   commento.   In  particolare, con uno o piu' regolamenti del
Ministero delle finanze saranno stabiliti:                                    
* le modalita' di esercizio dell'opzione per il regime agevolato;             
* le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica da utilizzare per la    
  connessione con il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria;    
* le procedure per connettersi con il sistema informativo;                    
* gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici dell'Agenzia 
  delle Entrate.                                                              
1.10 Art. 14 - Regime fiscale delle attivita' marginali                       
L'art. 14   introduce   alcune   agevolazioni  fiscali a regime per le persone
fisiche esercenti   attivita'  per le quali risultino applicabili gli studi di
settore e   che  abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi o
compensi non  superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e
comunque non superiori a 50 milioni di lire.                                  
I ricavi   e   compensi   rilevanti   ai  fini della determinazione del regime
agevolato devono    intendersi    quelli    minimi    di riferimento derivanti
dall'applicazione del   software GERICO, tenendo conto di eventuali situazioni
di marginalita'   che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli
indici di coerenza economica. A tal fine l'amministrazione potra' apportare al
software GERICO  modifiche per determinare ricavi e compensi congrui inferiori
a quelli   da   considerare  per contribuenti che non operino in condizioni di
marginalita'.                                                                 
1.10.1 Agevolazioni fiscali                                                   
L'agevolazione si    sostanzia    nell'assoggettamento   del reddito di lavoro
autonomo o   d'impresa   realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del
regime fiscale    delle    attivita'    marginali    ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. 
Il reddito   sul quale va applicata l'imposta sostitutiva si determina tenendo
conto dei   ricavi  calcolati in base all'applicazione degli studi di settore,
nonche' dei   costi  e delle spese determinati ai sensi degli articoli 50 e 79
del testo   unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917.                                                                          
Considerato che il predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva, con la
conseguenza che non partecipa alla formazione del reddito imponibile IRPEF, lo
stesso non   costituisce  base imponibile per l'applicazione delle addizionali
all'imposta sul   reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati
gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.                           
Per poter   fruire dell'agevolazione in esame, il contribuente deve presentare
all'Ufficio dell'Agenzia   delle   Entrate,  competente in ragione del proprio
domicilio fiscale, un'apposita domanda con la quale si richiede l'applicazione
del regime agevolato. La domanda deve essere prodotta entro il mese di gennaio
dell'anno a   decorrere   dal   quale  il contribuente decide di avvalersi del
predetto regime.   Per  il solo anno 2001 la domanda e' presentata entro il 31
marzo.                                                                        
Per rinunciare,    invece,    al    regime agevolato, sara' sufficiente che il
contribuente interessato    invii    una    semplice comunicazione all'Ufficio
dell'Agenzia delle  Entrate, da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno
per il quale non si intende piu' fruire del regime medesimo.                  
1.10.2 Semplificazioni contabili                                              
I soggetti  che si avvalgono del regime fiscale agevolato, oltre a beneficiare
dell'imposta sostitutiva   del   15%,   sono esonerati, in base al comma 6, da
alcuni adempimenti contabili.                                                 
In particolare,  tali     soggetti     non     sono   tenuti agli obblighi:   
a) di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle
imposte dirette,    dell'imposta    regionale    sulle  attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto;                                             
b) di   liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100.                              
Restano fermi  gli obblighi di emissione della fattura e di certificazione dei
corrispettivi, se   prescritti,   nonche'  l'obbligo di conservazione, a norma
dell'art. 22   del   DPR   29  settembre 1973, n. 600, dei documenti contabili
ricevuti ed emessi.                                                           
1.10.3 Ambito soggettivo                                                      
Destinatari delle agevolazioni in argomento sono esclusivamente:              
-       le persone fisiche esercenti attivita' di lavoro autonomo o di impresa
        per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non          
        sussistono cause di esclusione e di inapplicabilita' degli stessi;    
-       le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4 del citato testo      
        unico; in tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore  
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:           
-       le societa' e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del   
        TUIR;                                                                 
-       le   persone   fisiche esercenti impresa ovvero arti o professioni che
        applicano l'IVA   e   le   imposte sui redditi secondo le disposizioni
        dell'art. 3, commi da 172 a 184 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
1.10.4 Ambito oggettivo                                                       
Il regime agevolato e' applicabile purche' ricorrano le seguenti condizioni:  
a)      alle   attivita'   esercitate  debbono essere applicabili gli studi di
settore;                                                                      
b)      l'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente
non puo'  essere superiore ai limiti fissati con appositi decreti ministeriali
e, comunque, non superiore a 50 milioni di lire. Si fa presente che per ricavi
e compensi   s'intendono   quelli   minimi  di riferimento determinati in base
all'applicazione degli   studi   di   settore. Ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni gia'   a   decorrere  dal periodo di imposta 2001, considerata la
necessita' di   individuare  immediatamente il presupposto di marginalita' dei
ricavi e   dei   compensi   di  riferimento, questi ultimi rileveranno secondo
l'ammontare conseguito   nell'anno  2000, senza necessita' di procedere ad una
preventiva valutazione di congruita' dei medesimi.                            
1.10.5 Durata del regime agevolato                                            
Il regime agevolato ha una durata a tempo indeterminato. Una volta effettuata 
l'opzione per tale regime, questa si intende tacitamente rinnovata di anno in 
anno, senza necessita' di ulteriori manifestazioni di volonta'.               
1.10.6 Decadenza dall'agevolazione                                            
Ai sensi del comma 5 il regime agevolato cessa di avere efficacia:            
a)      a   decorrere   dal   periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o
compensi di   un   determinato   anno,  valutati in base agli studi di settore
applicabili nel   periodo   di riferimento, sulla base dei dati dichiarati dal
contribuente o   rettificati   dall'ufficio,   superino  il limite fissato dai
decreti. E'   il  caso, ad esempio, del contribuente che abbia beneficiato per
l'anno 2001   del   regime   agevolato  in quanto i ricavi conseguiti nel 2000
risultavano non superiori al limite di 50 milioni di lire, ma per il quale, al
termine del   2001,   i ricavi risultanti dall'applicazione GERICO superano il
limite fissato nell'apposito decreto. Tale soggetto pertanto non potra' fruire
del regime agevolato per l'anno 2002.                                         
b)      dallo stesso periodo di imposta in cui i ricavi o compensi valutati in
base agli   studi   di settore superano del 50 per cento il limite fissato dai
decreti ministeriali.                                                         
1.10.7 Assistenza fiscale                                                     
Anche per   il  regime in esame, il comma 7 prevede che i soggetti interessati
possano avvalersi   del  "tutoraggio" dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate,
competente in    ragione    del    domicilio fiscale, che prestera' assistenza
nell'espletamento degli  adempimenti formali (compilazione della dichiarazione
unificata, liquidazione   dei   tributi,  ecc.). Il tutoraggio e' esercitato a
condizione che   i   contribuenti  si dotino di un'apparecchiatura informatica
corredata da   accessori   idonei  alla connessione con il sistema informativo
dell'Agenzia delle Entrate.                                                   
1.10.8 Credito di imposta                                                     
Il comma   8,   al   fine   di  agevolare tale connessione, prevede un credito
d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, pari    al    40    per    cento    del prezzo unitario di acquisto delle
apparecchiature informatiche   e   degli   accessori  sopra richiamati, per un
importo massimo di lire 600.000.                                              
Il credito d'imposta spetta anche per l'acquisizione di tali beni in locazione
finanziaria nella   misura   del   40   per cento del prezzo di acquisto ed e'
liquidato con   riferimento   ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo
d'imposta per il limite massimo di lire 600.000.                              
Va sottolineato   che   il  credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non e' rimborsabile.                                     
Condizione necessaria   affinche'  i soggetti che abbiano optato per il regime
agevolato possano   fruire  del credito in questione e' che le apparecchiature
informatiche acquistate   siano   utilizzate per la connessione con il sistema
informativo dell'amministrazione finanziaria.                                 
1.10.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva                   
Il comma   9   chiarisce   che   l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che   costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorche'
non concorrente   alla formazione del reddito complessivo IRPEF, dovra' essere
tenuto in     considerazione     ai     fini    contributivi, previdenziali ed
extratributari, come   pure   ai  fini delle detrazioni previste dall'art. 12,
comma 3, del TUIR.                                                            
1.10.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso                     
Il comma   10,  nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le
norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste
per le   imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta
sostitutiva senza   averne titolo e' assoggettabile alle sanzioni previste dal
d.lgs. 18  dicembre 1997, n. 471, e in particolare le sanzioni di cui all'art.
1, commi  2 e 3 dello stesso decreto, in materia di infedele dichiarazione. E'
il caso,   ad   esempio,   del   soggetto che beneficia del regime per il 2001
ancorche' abbia conseguito nel 2000 ricavi superiori al limite dei 50 milioni.
La rettifica  potra' riguardare, evidentemente, non solo i ricavi ma anche gli
altri componenti   rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore
che incidono   sui ricavi stimati dal software GERICO. In tal caso, il reddito
prodotto e'   soggetto   a   tassazione  ordinaria e ai fini dell'accertamento
dell'IRPEF dovuta si terra' conto dell'imposta sostitutiva assolta.           
1.10.11 Disposizioni attuative                                                
Il comma 11, infine, demanda alla normativa secondaria l'attuazione           
dell'articolo in commento. In particolare, con uno o piu' regolamenti del     
Ministero delle finanze saranno stabiliti:                                    
* le modalita' di esercizio dell'opzione per il regime agevolato, nonche'     
  quelle per comunicare la rinuncia a tale regime;                            
* le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica da utilizzare per la    
  connessione con il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria;    
* le procedure per connettersi con il sistema informativo;                    
* gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici dell'Agenzia 
  delle Entrate.                                                              
1.11 Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP                
L'art. 16 detta diverse disposizioni in materia di determinazione della base  
imponibile dell'IRAP, apportando le seguenti modifiche al d.lgs. 15 dicembre  
1997, n. 446:                                                                 
a) esclude   dalla   base imponibile dell'imposta dovuta dalle Amministrazioni
pubbliche e  dalle altre amministrazioni di cui al   comma   1, lettera e-bis)
dell'art. 3   del   d.lgs. n. 446 del 1997, le somme relative   alle  borse di
studio ed   altri  simili interventi di sostegno, erogati dalle regioni, dalle
province   autonome    e   dai   relativi organismi per il diritto allo studio
universitario, nonche'     dalle     universita',    ai  sensi della legge   2
dicembre 1991,   n. 390. La finalita' e' quella di evitare una partita di giro
tra quanto erogato dalle   regioni   a   titolo   di  borse di studio e quanto
introitato dall'applicazione dell'IRAP;                                       
b)      ammette in deduzione dalla                                            
base imponibile della generalita' dei soggetti passivi d'imposta anche le     
spese relative ai lavoratori disabili;                                        
c)      introduce, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al   31   dicembre 1999, una deduzione forfetaria dalla base imponibile,
fino a concorrenza della stessa, cosi' articolata.                            
* lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;          
* lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000, ma non lire   
  350.100.000;                                                                
* lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000, ma non lire   
  350.200.000;                                                                
* lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000, ma non lire   
  350.300.000.                                                                
Tale deduzione non si applica alle Amministrazioni pubbliche ed alle altre    
amministrazioni di cui al comma 1, lettera e-bis) dell'art. 3 del d.lgs. n.   
446 del 1997.                                                                 
I soggetti   che   esercitano la loro attivita' nel territorio di piu' regioni
applicano le deduzioni prima della ripartizione della produzione netta su base
regionale.                                                                    
1.12 Art. 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilita' delle clausole  
mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi             
La norma recata dall'art. 17 interpreta il disposto dell'art. 26 del d.lgs.   
del Capo   Provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 14 del
decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e dell'art.
11 comma   5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, statuendo che la soppressione
delle clausole    di    mutualita'   contenute nello statuto delle cooperative
comporta l'obbligo   di devolvere il "patrimonio effettivo in essere", dedotti
il capitale    versato    e    rivalutato    ed i dividendi maturati, ai fondi
mutualistici di   cui all'art. 11 comma 5 della legge 59 del 1992. Il medesimo
obbligo ricorre   nel   caso di trasformazioni o fusioni di cooperative da cui
derivi la decadenza dai benefici fiscali per esse previsti.                   
Il testo   di  legge riproduce il dettato del comma 5 dell'art. 11 citato, che
prevede l'obbligo    di    devoluzione    del patrimonio per le cooperative in
liquidazione, fornendo  altresi' un'interpretazione autentica dell'espressione
"patrimonio residuo", contenuta nella stessa norma.                           
Al riguardo si fa presente che nella circolare del 30 ottobre 2000, n. 195, il
Ministero delle   Finanze   ha  gia' precisato che la perdita dei requisiti di
mutualita' equivale   allo   scioglimento   dell'ente  ai fini dell'obbligo di
devoluzione del  patrimonio residuo, da determinarsi, quest'ultimo, sulla base
del suo "valore reale" e non del "mero valore contabile".                     
1.13 Art.   34 - Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti
L'art. 34  della legge finanziaria per il 2001 contiene alcune disposizioni in
materia di compensazione e versamenti diretti.                                
Il comma   1   eleva   da lire 500 milioni a lire 1 miliardo, per ciascun anno
solare, il  limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili
ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari   di   conto  fiscale. Tale disposizione esplica i propri
effetti a far data dal 1 gennaio 2001.                                        
Il comma   2   stabilisce   che  le istanze di rimborso presentate entro il 31
dicembre 2000 non possono essere revocate.                                    
Il comma   3   aggiunge  all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica   29  settembre 1973, n. 602, la lettera h-bis). Pertanto, in
virtu' della   relativa disposizione sono riscosse mediante versamento diretto
alle sezioni   di  tesoreria provinciale dello Stato anche le ritenute operate
dagli enti   pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre
1984, n.  720, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici".                                                          
Il comma   4   stabilisce   che  si applica solamente la sanzione nella misura
ridotta (un ottavo del minimo) prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 18   dicembre   1997,  n. 472, nei casi in cui le ritenute o le imposte
sostitutive sui    redditi    di    capitale   e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui al d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, non siano state operate
ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari
i relativi versamenti nei termini previsti.                                   
La predetta sanzione si applica, pero', a condizione che:                     
a)      i    sostituti    d'imposta    o  gli intermediari abbiano eseguito il
versamento dell'importo     dovuto,     maggiorato     degli interessi legali,
anteriormente alla  presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle ritenute e delle imposte;                                  
b)      la   violazione   non   sia stata constatata o non siano gia' iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario abbiano avuto formale conoscenza;       
c)      il   pagamento  della sanzione sia stato effettuato contestualmente al
versamento dell'imposta.                                                      
Il comma   5 modifica l'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29    settembre    1973,    n.   602. In virtu' di tale modifica il
contribuente assoggettato   a   ritenuta   diretta puo' presentare ricorso per
errore materiale,     duplicazione     o     inesistenza     totale o parziale
dell'obbligazione tributaria   entro   il  termine di decadenza di quarantotto
mesi, in luogo di quello decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile. 
Il comma   6   modifica   l'art.   38, secondo comma, del DPR n. 602 del 1973,
elevando il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso
da diciotto a quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata,
anche per  il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, in armonia alla
modifica in   precedenza apportata dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio
1999, n.   133,   al  primo comma del citato art. 38, con la quale il predetto
termine era stato elevato a quarantotto mesi per il soggetto che ha effettuato
il versamento diretto.                                                        
1.14 Art. 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti
stranieri e internazionali                                                    
L'art. 35   della  legge finanziaria per il 2001 introduce alcune modifiche al
d.lgs. 1   aprile   1996, n. 239, concernente "Modificazioni al regime fiscale
degli interessi,   premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati".                                                          
Il comma  1 dell'art. 35 modifica l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del
citato d.lgs. n. 239 del 1996.                                                
In particolare,   viene   stabilito   che non sono soggetti ad imposizione gli
interessi ed   altri  proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti,
anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle
Banche centrali   di  Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana
convenzioni per  evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali paesi
non siano   comunque  inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze emanato in attuazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle
imposte sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.                            
Il comma  2 aggiunge, infine, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 239 del 1996, il
comma 3-ter.                                                                  
Il comma introdotto stabilisce che le   disposizioni dell'art. 7 e dell'art. 8
del d.lgs.   239   del   1996   non   si applicano ai proventi non soggetti ad
imposizione ai   sensi  dell'art. 6 se essi sono percepiti da enti e organismi
internazionali costituiti  in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle
riserve ufficiali dello Stato.                                                
2 IMPOSTE INDIRETTE                                                           
2.1 Art. 10 - Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi          
L'art. 10,  che modifica gli articoli 1 e 13 ed elimina la Tariffa E del testo
unico delle   leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con DPR 5 febbraio
1953, n.  39, di fatto dispone la soppressione della tassa di proprieta' sugli
autoscafi.                                                                    
Vengono soppressi,   infatti,   i   riferimenti agli autoscafi contenuti negli
articoli 1   e   13 del DPR n. 39 del 1953 e la Tariffa E allegata allo stesso
nella quale   sono stabiliti, sulla base della potenza, gli importi dovuti per
gli autoscafi.                                                                
Considerata la   ratio   della   disposizione   in commento si devono ritenere
implicitamente abrogati i riferimenti agli autoscafi contenuti nell'art. 5 del
decreto-legge 30   dicembre   1982, n. 853, convertito con modificazioni nella
legge 28   febbraio   1983, n. 53, che stabiliva l'obbligo di corrispondere le
tasse automobilistiche   per   i proprietari di veicoli e autoscafi sulla base
delle risultanze   del   Pubblico   Registro Automobilistico e dei Registri di
immatricolazione.                                                             
Dal disposto   dell'articolo in commento risulta evidente che, a decorrere dal
2001, gli   autoscafi   non   sono   piu' soggetti alle tasse automobilistiche
previste dal gia' citato testo unico approvato con DPR n. 39 del 1953.        
2.2 Art. 20 - Semplificazioni per l'INVIM decennale                           
L'art. 20   prende   in   considerazione gli immobili appartenenti a titolo di
proprieta' o   di   enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti
pubblici e   privati diversi dalle societa' nonche' a tutti gli altri soggetti
individuati al  primo comma dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per i
quali il decennio si compie tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002.           
In luogo   dell'imposta   INVIM decennale, il contribuente puo' corrispondere,
entro il   30  marzo 2001, una imposta sostitutiva nella misura dello 0,10 per
cento del   valore  degli immobili stessi, determinato con l'applicazione alle
rendite catastali   riferite  al 31 dicembre 1992 dei moltiplicatori stabiliti
con decreto  del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.                               
Al riguardo   si   precisa   che   i  moltiplicatori da applicare alla rendita
catastale, anche  presunta, sono di 75 per i terreni, esclusi quelli che hanno
destinazione edificatoria,   e di 100 per i fabbricati, ad eccezione di quelli
classificati catastalmente   nelle  categorie A/10 e C/1 per i quali la misura
del moltiplicatore   e'   pari,   rispettivamente,  a 50 e a 34; per le unita'
immobiliari classificate   nei   gruppi   D   ed  E il moltiplicatore e' pari,
rispettivamente, a 50 e 34.                                                   
Il comma   2 individua la base imponibile, ai fini dell'imposta sostitutiva in
argomento, per i terreni suscettibili di destinazione edificatoria.           
Stabilisce, infatti, che per tali terreni l'aliquota dello 0,10 per cento deve
essere commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per
l'INVIM applicata in occasione del trasferimento con il quale e' stato        
acquistato l'immobile (art. 2 del DPR n. 643 del 1972) ovvero del compimento  
del precedente decennio (art. 3 del DPR n. 643 del 1972).                     
Il comma 3, infine, individua la base imponibile per gli immobili assoggettati
all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 
299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363,       
stabilendo, altresi', che per gli stessi e' escluso l'obbligo della           
dichiarazione di cui all'art. 18, comma 6, del gia' citato DPR n. 643 del 1972
(INVIM decennale).                                                            
Stabilisce, infatti, che per tali immobili l'aliquota dello 0,10 per cento    
deve essere applicata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato 
per l'imposta straordinaria.                                                  
Al riguardo sembra opportuno precisare che il comma 3 regola l'ipotesi in cui 
gli immobili sono stati assoggettati all'imposta INVIM straordinaria, sia nel 
caso di fabbricati che di terreni, compresi quelli edificabili.               
Conseguentemente, soltanto agli immobili che non sono attratti dalla          
disposizione del comma 3, cioe' quelli esclusi dall'imposta INVIM             
straordinaria, si applica il comma 1, ad eccezione dei terreni suscettibili di
destinazione edificatoria ai quali si applica la previsione del comma 2.      
E' appena il caso di evidenziare che il comma 4 dell'art. 20 in commento      
stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi
di esclusione dell'obbligo della dichiarazione INVIM di cui all'art. 18 del   
DPR n. 643 del 1972 nonche' le disposizioni necessarie per l'attuazione       
dell'articolo in esame.(esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva,     
termini e modalita' per il versamento, ecc.)                                  
2.3 Artt. 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto    
2.3.1 Disciplina applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici  
Il comma 1, lettere a) e c), dell'art. 30 della legge finanziaria, modificando
gli articoli 10, n. 6), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972,         
riconduce ad unita' il trattamento fiscale applicabile agli effetti dell'IVA  
ai giochi di abilita' e delle scommesse, prevedendo per l'intero settore il   
trattamento di esenzione dal tributo.                                         
Le modifiche, come si evince dalla collocazione dell'art. 30 nel capo VI,     
intitolato"disposizioni di adeguamento all'ordinamento comunitario", sono     
finalizzate a garantire la conformita' della normativa nazionale a quella     
comunitaria (art. 13,B,f, della direttiva n. 77/388 del 17 maggio 1977), la   
quale prevede per tutti i giochi e concorsi pronostici il regime di esenzione 
dall'imposta sul valore aggiunto.                                             
In particolare la lettera a) ha riformulato l'art. 10, n. 6), inserendo nella 
previsione esentativa, che gia' menzionava l'esercizio del lotto, delle       
lotterie nazionali, dei totalizzatori e delle scommesse sulle corse dei cani  
levrieri (previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura del 16 novembre  
1955), le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilita' e dei      
concorsi pronostici riservati allo Stato, al CONI ed all'UNIRE, comprese      
quelle relative alla raccolta delle giocate.                                  
La successiva lettera c) abroga il settimo comma dell'art. 74, che prevedeva  
un particolare regime di esenzione dall'IVA per l'esercizio dei giochi di     
abilita' e dei concorsi pronostici soggetti all'Imposta Unica. Tale regime    
speciale si rendeva applicabile ai concorsi pronostici gestiti dal CONI e     
dall'UNIRE per i quali l'Imposta Unica doveva ritenersi sostitutiva di ogni   
imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione ed            
all'esercizio dei predetti concorsi. A seguito delle modifiche normative in   
commento anche tali concorsi pronostici sono disciplinati dall'art. 10, n. 6),
e, pertanto, assoggettati al regime di esenzione dall'IVA senza diritto alla  
detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. L'esenzione, conformemente alle
citate disposizioni comunitarie, concerne le sole operazioni relative         
all'esercizio del concorso pronostico e non anche quelle relative alla        
organizzazione (ossia quelle di acquisto), non previste dalla disposizione    
esentativa. Queste ultime restano assoggettate alle regole ordinarie di       
applicazione del tributo                                                      
Per quanto concerne il concorso pronostici Enalotto, che non essendo soggetto 
all'Imposta Unica non era riconducibile nell'ambito del regime speciale       
previsto dal citato art. 74, settimo comma, si fa presente che le relative    
operazioni di gestione, per ragioni di ordine logico e sistematico, dovevano  
gia' ritenersi esenti dall'applicazione dell'IVA anche se non espressamente   
menzionate nella precedente formulazione dell'art. 10, n. 6). Le disposizioni 
introdotte dalla legge finanziaria, pertanto, rispetto a tali operazioni non  
producono effetti innovativi, bensi' hanno una valenza meramente ricognitiva. 
La previsione di una disciplina IVA esentativa, omogenea per il settore dei   
giochi e delle scommesse, ha reso necessario modificare le disposizioni del   
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'Imposta Unica   
sui concorsi pronostici e sulle scommesse.                                    
Il comma 2 dell'art. 30 in esame ha, a tal fine, sostituito l'art. 7 del      
citato d.lgs. n. 504. Nella nuova formulazione della norma non trovano        
menzione le operazioni relative alla organizzazione dei concorsi pronostici.  
Per queste, infatti, come detto in precedenza, l'IVA deve essere corrisposta  
nei modi ordinari, conformemente a quanto previsto dalla direttiva            
comunitaria, e non puo' ritenersi compresa nell'Imposta Unica.                
In considerazione dell'abrogazione dell'art. 74, settimo comma, inoltre, non  
e' stata riprodotta nella nuova formulazione dell'art. 7 la disposizione in   
base alla quale doveva ritenersi compresa nell'Imposta Unica anche l'IVA      
relativa alle prestazioni consistenti nella assunzione dell'esercizio dei     
predetti concorsi pronostici. Dette operazioni, infatti, vengono disciplinate 
in base alla nuova disposizione esentativa di cui all'art. 10, n. 6 del DPR n.
633.                                                                          
2.3.2 Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca                 
L'art. 30, comma 1, lett. b), in conformita' a quanto previsto dall'art. 14,  
comma 1, lett. h), della VI direttiva comunitaria n. 77/388, esenta           
dall'applicazione dell'IVA le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese
di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo       
operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di    
qualsiasi consegna.                                                           
A tal fine viene aggiunto nell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972 il numero      
27-sexies). La norma, che avrebbe trovato piu' naturale collocazione nell'art.
68 del DPR n. 633, produce l'effetto di escludere l'applicazione dell'imposta 
alle suddette importazioni.                                                   
2.3.3 Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensita' di manodopera
L'art. 30,   comma 3, proroga al 31 dicembre 2001 le disposizioni dell'art. 7,
comma 1,   della legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999, n.
488), introdotte   in   attuazione  della direttiva comunitaria 1999/85 del 22
ottobre 1999,   che  consente agli Stati di prevedere, per un periodo di tempo
limitato, della   durata massima di tre anni, aliquote IVA ridotte per settori
ad alta   intensita'   di   lavoro.  Anche per l'anno 2001, pertanto, si rende
applicabile l'aliquota   del   10   per   cento alle prestazioni di assistenza
domiciliare, rese   da   societa',  imprese individuali, e da enti privati non
aventi finalita'   di assistenza sociale, in favore di minori e di particolari
categorie di   soggetti adulti (anziani ed inabili adulti, soggetti affetti da
disturbi psichici   mentali, tossico dipendenti e malati di AIDS, handicappati
psicofisici) ed  alle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio abitativo.                                            
Si rammenta    che    rientrano    nell'ambito  applicativo della disposizione
agevolativa prorogata, avente carattere temporaneo, le operazioni per le quali
non sia   gia' previsto un trattamento di esenzione, ai sensi dell'art. 10 del
DPR n.  633 del 1972, o l'applicazione di aliquote IVA ridotte, ai sensi della
Tabella A, parte seconda e terza, allegata al medesimo DPR.                   
2.3.4 Indetraibilita' dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.       
La norma in esame ha prorogato al 31 dicembre 2001, modificandolo in parte, il
regime di  indetraibilita' dell'imposta previsto dall'art. 19-bis 1, lett. c),
del DPR   n.  633 del 1972, per l'acquisto e l'importazione di ciclomotori, di
motocicli e  di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e
c), del   d.lgs.   30  aprile 1992, n. 285, non compresi nella Tabella B e non
adibiti ad   uso pubblico, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' per le
prestazioni di   servizi   di  cui al terzo comma dell'art. 16 e per quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.        
Anteriormente alle    modifiche    apportate    al  citato art. 19-bis 1, tale
indetraibilita', esclusa per le ipotesi in cui i suddetti beni formino oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa, per i mezzi adibiti ad uso pubblico e per
gli agenti   o  rappresentanti di commercio, era prevista nella misura del 100
per cento.                                                                    
La norma che dispone la proroga per l'anno 2001 e' stata introdotta sulla base
della "presa   d'atto"  formale adottata dal Comitato IVA, in data 14 novembre
2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'art.
29 della   VI   direttiva CEE, n. 77/388, del 17 maggio 1977. L'Italia in tale
sede si impegnava a consentire una parziale detrazione dell'IVA sulle spese di
acquisto e   importazione   dei   predetti   mezzi di trasporto, mantenendo la
indetraibilita' dell'imposta per le spese di manutenzione e riparazione e per 
quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.                    
La nuova disposizione ha pertanto differenziato il sistema di limitazione del 
diritto a detrazione prevedendo, in particolare:                              
* la indetraibilita' limitata al 90 per cento dell'ammontare dell'imposta     
  afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di 
  locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli;             
* la indetraibilita' limitata al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta     
  afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di 
  locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli nel caso     
  abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici); 
* la indetraibilita' totale dell'imposta afferente gli acquisti degli altri   
  beni e servizi indicati nel citato art. 19-bis 1, quali i pezzi di ricambio,
  le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli.         
Per quanto   concerne   l'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione di
carburanti e   lubrificanti   destinati ai veicoli in questione, sulla base di
quanto previsto    nella    "presa   d'atto" degli organismi comunitari, sopra
richiamata, si    deve    ritenere    che   resti immutato il regime di totale
indetraibilita' dell'imposta   gia' applicabile nella vigenza delle precedenti
disposizioni.                                                                 
Il legislatore   ha infatti inteso concedere un parziale, e peraltro limitato,
esercizio della    detrazione    esclusivamente  in relazione all'acquisto dei
veicoli, mentre ha escluso totalmente l'esercizio di tale diritto in relazione
all'imposta afferente    gli    acquisti    di   altri beni e servizi connessi
all'utilizzo degli stessi.                                                    
La effettuazione   della detrazione, anche se parziale, all'atto dell'acquisto
dei veicoli,   comporta   che   la  successiva vendita, a differenza di quanto
avveniva nella    vigenza    delle    precedenti disposizioni, non puo' essere
effettuata in  regime di esenzione, in quanto l'art. 10, n. 27) quinquies, del
DPR n. 633 del 1972 dichiara esenti dal tributo le sole cessioni che hanno per
oggetto beni  acquistati o importati senza aver detratto, neppure in parte, la
relativa imposta.                                                             
Tenuto conto   di  tale principio di carattere generale, il successivo comma 5
dell'art. 30   in esame detta particolari criteri di determinazione della base
imponibile stabilendo,   in   sostanza,  che, per le cessioni di veicoli per i
quali sia    stata    operata    la    detrazione in base alle nuove regole di
indetraibilita', l'imposta deve essere applicata sulla parte di base          
imponibile corrispondente alla percentuale della detrazione operata. La norma 
prevede, infatti, che per tali cessioni la base imponibile deve essere assunta
al 10   per   cento  del relativo ammontare ovvero al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsione non a combustione interna.                            
Il comma  6 dell'articolo in commento e' finalizzato ad evitare che, a seguito
delle nuove   regole   che  consentono una parziale detraibilita' dell'IVA, si
verifichi una   duplicazione  d'imposta al momento della rivendita dei veicoli
usati.                                                                        
Occorre tener   presente   che   la   rivendita delle auto usate, in base alla
precedente disciplina, era assoggettata al regime del margine.                
L'indetraibilita' totale    dell'IVA    relativa  agli autoveicoli comportava,
infatti, che il trasferimento di tali beni al rivenditore di veicoli usati per
la successiva rivendita desse luogo ad una cessione esente da imposta ai sensi
dell'art. 10,  n. 27 quinquies del DPR n. 633 e che il rivenditore, in base ai
principi dello   speciale   regime  IVA "del margine", dettati dalla direttiva
comunitaria 94/5/CE   e recepiti dagli articoli 36 e seguenti del DL n. 41 del
1995, convertito   dalla   legge   n.  81 del 1995, applicasse alla successiva
rivendita tale    particolare    regime.    Le nuove disposizioni che riducono
l'indetraibilita' dell'IVA   al   90%   o, in ipotesi marginali, al 50%, e che
prevedono che   la   successiva   cessione  dell'autoveicolo nei confronti del
rivenditore avvenga    con    l'applicazione,   seppur limitata, dell'imposta,
avrebbero comportato,   in   assenza   di   una specifica disposizione, che il
rivenditore applicasse   l'imposta sull'intero corrispettivo, e cioe' anche su
quella parte  di base imponibile comprensiva dell'IVA indetraibile, producendo
l'effetto di   duplicazione   dell'imposta  che il sistema del margine intende
correggere.                                                                   
Il comma   in  esame prevede, pertanto, che i rivenditori di veicoli usati, ai
quali sia   stata   addebitata,  in sede di acquisto dei veicoli da rivendere,
l'IVA commisurata  al 10 per cento o al 50 per cento della base imponibile, ai
sensi dell'art.   30,  comma 5, applichino il regime IVA del margine, previsto
per i rivenditori di beni usati.                                              
Si rammenta che, in base al richiamato sistema del margine, il rivenditore dei
beni usati   non   deve operare la detrazione dell'imposta addebitatagli e, al
momento della    rivendita,    non    deve    applicare il tributo sull'intero
corrispettivo. Tale   particolare regime comporta, infatti, la indetraibilita'
dell'imposta afferente   gli   acquisti  e l'applicazione del tributo sul solo
margine realizzato,   consistente   nella  differenza tra i costi di acquisto,
comprensivi di IVA, ed il prezzo di rivendita praticato.                      
Il regime  del margine e' previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per
evitare fenomeni di doppia imposizione in relazione ai beni che, dopo la prima
uscita dal  circuito commerciale (immissione in consumo), vengano ceduti ad un
soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita.                       
La norma in commento estende l'applicazione del "regime IVA del margine" anche
ai beni per i quali il rivenditore subisca all'atto dell'acquisto degli stessi
il riaddebito dell'imposta a titolo di rivalsa.                               
Va tenuto   presente,   in   proposito,   che la disciplina del "margine" gia'
contiene delle   previsioni   per tale aspetto analoghe (art. 36, comma 2) che
consentono ai  rivenditori di applicare il predetto regime anche alle cessioni
di determinati   beni   per   i  quali essi abbiano corrisposto l'IVA all'atto
dell'acquisto (cessioni   di   oggetti  d'arte, d'antiquariato e da collezione
importati; oggetti d'arte ceduti al rivenditore dall'autore o dai suoi eredi o
aventi causa   che siano soggetti passivi d'imposta), escludendo la detrazione
dell'imposta.                                                                 
2.3.5 Tasse   automobilistiche - agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da
previste dall'articolo   parte   di   soggetti  portatori di handicap psichici
Le agevolazioni   previste   dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificata   dall'art.   50   della   legge  21 novembre 2000, n. 342, in
relazione ai veicoli acquistati da parte di soggetti portatori di handicap con
ridotte o   impedite capacita' motorie permanenti, o dei familiari di cui essi
sono fiscalmente   a   carico,   vengono estese anche ai soggetti con handicap
psichico o    mentale    di    gravita'   tale da comportare il riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento.                                           
La richiamata legge n. 449 prevede ai fini dell'IRPEF la detrazione del 19 per
cento della   spesa  sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione
delle ridotte   o  impedite capacita' motorie permanenti, una sola volta in un
periodo di   quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, e, con riferimento
a un   solo   veicolo, nei limiti della spesa di trentacinque milioni che puo'
essere alternativamente ripartita in quattro quote costanti di pari importo.  
Ai fini   dell'IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota del
4% sull'acquisto   dei   detti   veicoli,   di cilindrata non superiore a 2000
centimetri cubici   se  con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con
motore diesel,   nonche'  sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i
veicoli anche  non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e
strumenti.Anche ai   fini  dell'IVA l'agevolazione spetta una sola volta in un
periodo di    quattro    anni,    salvo   il caso in cui dal pubblico registro
automobilistico risulti la cancellazione del veicolo.                         
Per le   cessioni   dei   veicoli  in esame e' infine prevista l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche.                                       
In relazione   alla   estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di
handicap psichici si sottolinea che il beneficio e' previsto solo in favore di
persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravita'
prevista dall'art.   3,   comma   3,   della  legge n. 104/92 ha comportato la
necessita' dell'assegno di accompagnamento.                                   
Si ritiene   che   i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre
necessitano di   particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti
anche accessori   di   serie, qualora questi siano prescritti dalla competente
commissione medica.                                                           
2.3.6 Modifica alle norme sulla indetraibilita' dell'imposta afferente alcuni 
impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza                    
Il comma 1, lett. a), dell'art. 31, apporta modifiche all'art. 19-bis1 del DPR
n. 633 del 1972, concernente la esclusione o la riduzione della detrazione per
alcuni beni   e servizi. In particolare vengono modificate le lettere g) ed h)
che dispongono,    rispettivamente,    la    parziale indetraibilita' dell'IVA
afferente le    apparecchiature    telefoniche    e  la totale indetraibilita'
dell'imposta afferente le spese di rappresentanza.                            
Per quanto   concerne   le prime la limitazione all'esercizio della detrazione
dell'imposta, consentita   nella   misura   del  50 per cento, per l'acquisto,
l'importazione, le   prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16
del DPR   n. 633 del 1972, nonche' per le spese di gestione di apparecchiature
terminali per   il   servizio  radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative, e' esclusa per gli impianti
di telefonia   fissa   installati   all'interno  dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto. Per tali impianti,
pertanto, l'IVA si rende detraibile da parte delle   imprese di autotrasporto 
secondo i principi generali di cui all'art. 19 del DPR n. 633.                
Per quanto   concerne  le spese di rappresentanza, quali risultano definite ai
sensi dell'art.    74    del    TUIR,    in    base alle nuove disposizioni la
indetraibilita' dell'IVA   non   opera   in   relazione a quelle sostenute per
effettuare acquisti   di   beni il cui costo unitario non sia superiore a lire
cinquantamila. Si   deve ritenere che l'intervento del legislatore sia teso ad
evitare che   per   tali   operazioni   sia negato il diritto alla detrazione,
trattandosi di   cessioni   di   modico valore, poste in essere nell'ordinario
esercizio dell'impresa,   dell'arte   o  della professione. La detrazione deve
ritenersi consentita,  pertanto, non soltanto per la espressa inapplicabilita'
dalla norma   di indetraibilita' oggettiva di cui all'art. 19 bis-1, lett. h),
ma anche   per  la implicita inapplicabilita' dell'art. 19, secondo comma, del
DPR n.  633, che dichiara indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni non
soggetti ad     imposta.     Una     diversa    interpretazione, che ancorasse
l'indetraibilita' dell'imposta anziche' all'art. 19-bis1, all'art. 19, secondo
comma, basata  sulla considerazione che le spese di rappresentanza danno luogo
a cessioni   gratuite   di beni escluse dall'applicazione del tributo ai sensi
dell'art. 2,   comma   2, n. 4, del DPR n. 633 se la loro produzione o il loro
commercio non  rientrano nell'attivita' propria dell'impresa e se aventi costo
unitario non   superiore   a   lire cinquantamila, vanificherebbe il contenuto
innovativo della norma.                                                       
Si rammenta   in   proposito   che la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997,
illustrativa delle   modifiche  apportate al DPR n. 633 del 1972 dal d.lgs. n.
313 del   1997, richiamando la stessa relazione illustrativa di tale d.lgs. ha
precisato che  il diniego alla detrazione dell'imposta, pur concernendo beni e
servizi impiegati   in  operazioni non soggette ad IVA, non s'intende esteso a
quelli indirettamente   e   funzionalmente   ricollegabili ad altre operazioni
imponibili.                                                                   
2.3.7 Modifiche al settore dei rottami                                        
La disposizione   in  esame ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del
particolare regime   IVA   previsto  dall'art. 74, nono comma, come modificato
dall'art. 41   del  collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 21
dicembre 2000, n. 342) per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
non ferrosi,  consistente nella effettuazione delle cessioni dei suddetti beni
senza pagamento   dell'imposta,   fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo del DPR n. 633.                                                       
Ai beni,   espressamente richiamati nell'art. 74, nono comma, vengono aggiunti
il filo   di rame con diametro superiore ai 6 millimetri, il filo di alluminio
non legato   con   diametro   superiore  a 7 millimetri ed il filo di leghe di
alluminio con diametro superore a sette millimetri.                           
2.3.8 Rimborsi                                                                
I rimborsi  di eccedenze d'imposte detraibili, richiesti ai sensi dell'art. 30
del DPR   n. 633 del 1972, possono essere effettuati nei confronti di soggetti
sottoposti a  fallimento o a liquidazione coatta amministrativa in assenza del
rilascio della apposita garanzia prevista dall'art. 38-bis del DPR n. 633.    
L'esonero dalla prestazione delle garanzie opera sia per i rimborsi non ancora
liquidati alla  data di apertura del fallimento o di inizio della liquidazione
coatta amministrativa,  sia per quelli successivamente presentati dal curatore
fallimentare o dal commissario liquidatore.                                   
2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non       
vedenti                                                                       
L'art. 31, comma 1, lettera d), n. 1 della legge finanziaria modifica il n. 18
della Tabella   A,   parte  seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale
prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle cessioni, tra l'altro, di
giornali e  notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali
e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, inserendo   tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta
anche quelli   realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti
audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.                                
Le cessioni    di    tali    beni,  in quanto costituiscono sussidi tecnici ed
informatici rivolti    a    facilitare  l'autosufficienza e l'integrazione dei
soggetti portatori   di handicap, erano gia' soggette alla aliquota del 4%, ai
sensi dell'art.  2, comma 9, del DL n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28
febbraio 1997   n.   30,  se effettuate direttamente nei confronti di soggetti
aventi menomazioni   permanenti   di   natura   motoria, visiva, uditiva e del
linguaggio, in   base   alle   modalita'   dettate dal decreto ministeriale 14
febbraio 1998.                                                                
Si deve,  pertanto, ritenere che in base alla disposizione in esame l'aliquota
del 4% si renda applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati
direttamente dai  soggetti non vedenti o ipovedenti purche' siano destinati ad
essere utilizzati dai medesimi.                                               
Il n.   2   della disposizione in esame, modificando il n. 35 della Tabella A,
parte seconda,   allegata   al   DPR   n. 633 del 1972, estende l'applicazione
dell'aliquota IVA   del   4%,   prevista   per le prestazioni di composizione,
legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio
e duplicazione   degli   stessi  anche se realizzati in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.                       
2.3.10 Proroga regime speciale IVA in agricoltura                             
Le disposizioni    concernenti    l'applicazione  dell'IVA al settore agricolo
restano invariate  per l'anno 2001. Mediante la proroga al 31 dicembre di tale
anno del termine previsto dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. n. 313 del 1997,
come modificato   dal   decreto legge 15 febbraio 200, n. 21, convertito nella
legge 14   aprile   2000,   n.   92,   viene concesso anche per l'anno 2001 ai
produttori agricoltori   con volume d'affari superiore a 40 milioni di lire di
applicare il regime IVA speciale per l'agricoltura.                           
E' inoltre  posticipato al 31 dicembre del 2001 il termine a partire dal quale
le attivita'  svolte nell'ambito della medesima impresa agricola devono essere
in ogni caso unitariamente considerate.                                       
2.3.11 Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori              
L'art. 31,  comma 3, della legge in commento riduce, dall'1,50 per cento all'1
per cento,   la   misura   degli   interessi  che i contribuenti minori devono
corrispondere a titolo di maggiore imposta, ai sensi dell'art 7 del DPR n. 542
del 1999.                                                                     
Trattasi dei  contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume d'affari   non   superiore   a  trecentosessanta milioni di lire per le
imprese aventi   ad  oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero   di   lire  un miliardo per le imprese aventi per oggetto
altre attivita',  e che abbiano optato per la effettuazione delle liquidazioni
d'imposta trimestrali, ai sensi del citato DPR n. 542 del 1999.               
La misura    dell'1%,    prevista    dalla   legge finanziaria in commento, e'
suscettibile di ulteriori variazioni da adottare con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988.           
La disposizione  in commento acquista efficacia dal primo gennaio 2001 per cui
gli interessi    si    renderanno    applicabili  nella misura dell'1% fin dal
versamento relativo all'imposta dovuta per il quarto trimestre dell'anno 2000,
da effettuare entro il 16 marzo del 2001.                                     
2.4 Art. 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societa'       
sportive dilettantistiche                                                     
L'art. 32   aggiunge  all'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, il comma
2-bis, prevedendo    un    intervento    in   sede regolamentare in materia di
adempimenti fiscali delle societa' sportive dilettantistiche.                 
In particolare,    con    regolamento    da   emanare entro centottanta giorni
dall'entrata in   vigore della legge in commento, dovranno essere disciplinate
modalita' semplificate   di   certificazione  dei corrispettivi delle predette
societa'.                                                                     
Il successivo art. 33, comma 11, aggiunge il comma 3-bis all'art. 6 del DPR 26
ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.     
L'anzidetta norma   reca   una   disciplina di favore per i soggetti che hanno
optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni di
promozione sociale   di   cui   all'art. 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
introducendo un   regime  di esonero dall'obbligo di utilizzare gli apparecchi
misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000.                          
Il nuovo   comma   3-bis del citato art. 6 del DPR n. 640 del 1972 dispone, in
particolare, che   le  associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
senza scopo  di lucro, le associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione
delle disposizioni   recate   dalla   legge   16   dicembre 1991, n. 398, e le
associazioni di   promozione   sociale,   per  le attivita' di intrattenimento
organizzate a   favore dei soci, non sono tenuti ad emettere titoli di accesso
al fine della certificazione dei corrispettivi.                               
2.5 Art.  33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e
disposizioni agevolative                                                      
2.5.1 Imposta di registro sui provvedimenti della giurisdizione amministrativa
L'art. 33,  al comma 1, modifica l'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con DPR 26 aprile 1986, n. 131.                                               
Piu' precisamente,    e'    stato    introdotto    il  comma 1-bis che prevede
l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento per gli
atti del   Consiglio   di   Stato e dei tribunali amministrativi regionali che
definiscono, anche   parzialmente,  il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi
esecutivi, che   recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle
spese processuali.                                                            
Con tale   modifica   sono   stati attratti all'obbligo della registrazione in
termine fisso   gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.                                                                    
Conseguentemente e'   stata modificata la nota II) in calce allo stesso art. 8
inserendovi il   riferimento  agli atti di cui sopra i quali non sono soggetti
all'imposta proporzionale   per   la   parte in cui dispongono il pagamento di
corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto.         
Cio' in   conformita'  ai criteri di applicazione del tributo previsti per gli
atti dell'autorita'   giudiziaria  in genere, in relazione ai quali sono state
fornite istruzioni,  da ultimo con circolare del Dipartimento delle Entrate n.
214/E del 10 settembre 1998.                                                  
La disposizione   in  esame attrae a regime ordinario, ai fini dell'imposta di
registro, i  provvedimenti della giurisdizione amministrativa considerato che,
a seguito   della  legge 21 luglio 2000, n. 205, settori sempre piu' ampi sono
passati dalla    cognizione    del    giudice ordinario alla giurisdizione del
complesso TAR-Consiglio di Stato.                                             
La previsione   in   esame   ha   carattere innovativo e, ai sensi del comma 2
dell'art. 33  in commento, si applica a decorrere dal 1 marzo 2001, cioe' agli
atti dell'autorita'   giudiziaria  amministrativa pubblicati o emanati da tale
data.                                                                         
2.5.2 Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici     
      particolareggiati                                                       
L'art. 33,  comma 3, introduce un regime agevolato per i trasferimenti di beni
immobili situati   in   aree   soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati,  regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale
o regionale.                                                                  
Ai suddetti trasferimenti, infatti, si rende applicabile l'imposta di registro
nella misura   dell'1  per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa.                                                                        
Il regime   agevolato   trova  applicazione a condizione che entro cinque anni
dalla data   dell'atto  del trasferimento avvenga l'utilizzazione edificatoria
dell'area.                                                                    
Da una   prima   lettura  delle riferite disposizioni sembra emergere un nesso
funzionale tra    i    "trasferimenti    di beni immobili" e la "utilizzazione
edificatoria dell'area"   nella   quale   l'immobile  e' ricompreso. Cosi' che
l'utilizzazione edificatoria   dell'area   (gia'  in possesso dell'acquirente)
anziche' dell'immobile  oggetto del trasferimento sembra porsi come condizione
per fruire    dell'agevolazione.    Ne    consegue   che l'aliquota dell'1% e'
applicabile ai   soli trasferimenti di immobili, ricompresi in aree soggette a
piani urbanistici   particolareggiati,  che siano funzionali all'utilizzazione
edificatoria dell'area    stessa,    altrimenti    impedita  da cause ostative
preesistenti quali,  ad esempio, la disponibilita' da parte dell'acquirente di
una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato
per l'edificabilita'.                                                         
2.5.3 Disposizioni agevolative in favore delle associazioni pro-loco          
L'art. 33,   comma   5,  inserendo dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge 13
maggio 1999,   n.   133,  come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre
2000, n.   342,   il   comma   1-bis,  ha esteso alle associazioni pro-loco le
disposizioni agevolative   gia' previste dal comma 1 dell'art. 25 della citata
legge n.   133   del   1999   (divenuto comma 2 dell'art. 25 dopo le modifiche
apportate dal   richiamato   art.   37  della legge n. 342 del 2000) in favore
esclusivamente delle   associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.          
La disposizione   in   argomento   prevede,  quindi, anche per le associazioni
pro-loco, che   si   avvalgono   dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16
dicembre 1991,   n.   398, e successive modificazioni, la non concorrenza alla
formazione del reddito imponibile - entro il limite di un numero di eventi non
superiore a  due per anno e per un importo non superiore attualmente al limite
complessivo di   lire   cento   milioni   per periodo d'imposta - dei proventi
realizzati nello   svolgimento   di  attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica
di fondi  effettuata in conformita' all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del
TUIR.                                                                         
Sulla disposizione in esame sono stati forniti chiarimenti con la circolare n.
207/E del   16 novembre 2000 del Dipartimento delle Entrate, cui si rinvia, al
paragrafo 1.5.8   - art. 37, comma 2 - concernente l'esclusione di particolari
proventi dal reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche. 
2.5.4 Agevolazioni per la Croce Rossa Italiana                                
L'art. 33,   al  comma 6, dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l'esonero a
favore della   Croce  Rossa Italiana dal pagamento del canone radio dovuto per
tutte le    attivita'    assistenziali,    di  protezione civile e di soccorso
sanitario.                                                                    
Con tale   previsione  sono stati estesi alla Croce Rossa i benefici tributari
gia' stabiliti dal comma 16 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nei confronti   di   altre  associazioni operanti nel campo del volontariato e
della protezione civile.                                                      
2.5.5 Modifiche   al   regime   del contributo unificato di iscrizione a ruolo
L'art. 33,   comma 7, interviene nell'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 inserendo fra i procedimenti non soggetti al contributo unificato
di iscrizione   a   ruolo   -   per le spese degli atti giudiziari - quelli di
rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile.        
Con il   comma   8   viene   abrogato il comma 10 dello stesso art. 9 il quale
prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, contenente    i    criteri    per  la ripartizione dei proventi del
contributo tra le Amministrazioni interessate.                                
Il successivo  comma 9 modifica il comma 11 del predetto art. 9 della legge n.
488 del  1999 stabilendo che il termine dal quale si applicano le disposizioni
relative al  contributo unificato puo' essere prorogato per un periodo massimo
di dodici mesi, invece che di sei mesi come precedentemente previsto.         
E' appena   il  caso di ricordare che detto termine, fissato inizialmente al 1
luglio 2000,   e' stato prorogato al 1 gennaio 2001 con decreto del Presidente
del Consiglio   dei   Ministri   del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000.                                           
A seguito   della modifica introdotta, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei   Ministri,  il termine di applicazione del contributo unificato
potra' essere ulteriormente prorogato al massimo fino al 1 luglio 2001.       
2.5.6 Agevolazione c. d. "Prima casa"                                         
L'art. 33   comma  12, interviene nella nota II-bis) all'art. 1 della tariffa,
parte prima,  allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro,  approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, modificando la lettera
a) del    comma    1    la    quale   prevede che uno dei requisiti per godere
dell'agevolazione c.d.   "prima   casa"   e'  che l'immobile da acquistare sia
ubicato nel   territorio   del   comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la
propria residenza.                                                            
In tal   senso   l'acquirente   deve rendere apposita dichiarazione, a pena di
decadenza, per   poter   usufruire  dell'imposta di registro ridotta del 3 per
cento.                                                                        
A seguito   della modifica intervenuta, il termine entro il quale l'acquirente
deve stabilire   la   propria  residenza nel comune in cui si trova l'immobile
acquistato e'   stato   fissato   in   diciotto mesi, anziche' in un anno come
precedentemente previsto.                                                     
In virtu' del richiamo alla citata nota II bis, contenuto nel numero 21) della
Tabella A,  parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633  del 1972, la modifica in commento produce i suoi effetti anche ai fini
dell'IVA, con   riferimento, ovviamente, alle ipotesi in cui la cessione della
unita' immobiliare   costituente   "prima   casa"   sia soggetta a tale ultimo
tributo.                                                                      
Ovviamente restano immutate tutte le altre condizioni necessarie per usufruire
del beneficio   in   argomento e con particolare riferimento alla residenza si
rinvia a   quanto  precisato nella risoluzione n. 20/E del 19 gennaio 1995 del
Dipartimento delle Entrate.                                                   
2.5.7 Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo                           
L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26
ottobre 1972,    n.    642,    recante   gli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di   bollo in modo assoluto, modificando l'art. 7, primo comma, e
inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis.                                        
Con la   modifica   all'art.   7   e'  stata estesa alle banche l'esenzione in
precedenza stabilita    esclusivamente    per   le ricevute ed altri documenti
relativi ai  conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR
642 del 1972.                                                                 
Tale modifica   ha  ampliato l'esenzione anche dal punto di vista oggettivo in
quanto risultano   ora   esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai
conti correnti,   ma   piu'  in generale le ricevute, le quietanze e gli altri
documenti recanti    addebitamenti    o  accreditamenti formati, emessi ovvero
ricevuti dalle banche o dalle poste.                                          
L'art. 8-bis  introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per
i certificati   anagrafici   richiesti dalle societa' sportive su disposizione
delle rispettive  federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva
di appartenenza.                                                              
L'art. 13-bis,   infine,   dispone   l'esenzione per il contrassegno invalidi,
rilasciato ai   sensi   dell'art.  381 del regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la
cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti.     
Tenuto conto  del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si
applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione
rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio
o per   altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del
DPR n. 495 del 1992.                                                          
L'esenzione viene   introdotta,   a  decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge 1 gennaio 2001.                                                   
2.6 Art.   53   -   Regole  di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni
Per l'anno   2001  viene stabilita la riassegnazione della somma di lire 2.500
miliardi -   determinata  dall'importo del netto ricavo relativo all'emissione
dei titoli    pubblici    -    per   il rimborso della tassa sulle concessioni
governative per   l'iscrizione   nel  registro delle imprese; sara', pertanto,
possibile proseguire nell'attivita' di rimborso gia' svolta nel corso del 1999
e dell'anno 2000.                                                             
Il secondo   comma   dell'articolo   in   esame  precisa che le modalita' e le
procedure di   rimborso da seguire sono quelle stabilite dal comma 6 dell'art.
11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle quali sono state
emanate dal  Dipartimento delle Entrate apposite istruzioni amministrative con
circolari n. 106/E dell'11 maggio 1999 e n. 192/E del 23 settembre 1999.      
Le Direzioni  Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.