| Art.
22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione
dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per
i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto
al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente
alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente
li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti
a legislazione vigente.
Art. 23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico
locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia
di invalidita' civile
-
Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo
al settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata la spesa
di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti
sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
-
L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre
2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per
l'anno 2004.
-
All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed
(( a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) derivante
dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa
conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota
di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo
18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici
e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione
e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti
per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico
locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al
corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))
Art. 23-bis.
Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio
-
((
Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il
30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
-
Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350. ))
Art. 23-ter.
Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
-
((
All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive
modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti
sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni,
entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono
completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di
cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano
presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di
adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano
l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
-
Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 31 dicembre 2004. ))
Art. 23-quater.
Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia
(( 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita',
a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n.
350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge
1° agosto 2002, n. 166. ))
Art. 23-quinquies.
Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro
(( 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino
al 31 dicembre 2004. ))
Art. 23-sexies.
Regolamento interno delle societa' cooperative
(( 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre
2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo
2545-sexiesdecies del codice civile. ))
Art.
23-septies.
Proroga del Fondo regionale di protezione civile
-
((
All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004
il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato
pari a 154.970.000 euro».
-
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
Art. 23-octies.
Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi
ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.
(( 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica
ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre
2004. ))
Art. 23-nonies.
Riscossione dei tributi degli enti locali
((
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole:
«e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse.
))
Art. 23-decies.
Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria
-
((
All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».
-
Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio
2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16
aprile 2004» e «16 marzo 2004».
-
All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2004»,
e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2004».
-
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».
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Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica
delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati,
rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano,
entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma
1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata,
per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo
9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale in modo che
complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello
Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66
milioni di euro per l'anno 2006.
-
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato
in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno
2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno
2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno
2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente
quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23. ))
Art. 23-undecies.
Interventi a favore del trasporto aereo
-
((
All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,»
sono inserite le seguenti: «nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo
1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
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Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e alla legge
1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato,
in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo
annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
Art. 23-duodecies.
Interventi a favore del comune di Pietrelcina
(( 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80,
le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al
2006». ))
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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