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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 18 maggio 2001, n. 6849.
Pres. Corona - Est. Cioffi - P. M. Uccella (diff.) - Mauren A. (avv. Pirrongelli)
c. Mouren E. (avv.ti Ricci e Venditti).
Parti comuni dell'edificio condominiale - Lastrico solare - Mancata
manutenzione - Danni derivanti a terzi e a singoli condomini - Ripartizione
fra tutti i condomini, quali inadempimenti all'obbligo di conservazione,
secondo le proporzioni fissate dall'art. 1126 c.c. - Necessità.
L'obbligo
del condominio di contribuire in misura proporzionale al valore della
sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione
e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni
subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa
della omessa manutenzione e riparazione previsto dall'art. 113
c.c., ovvero trattandosi di lastrici solari nella misura indicata nell'art.
1126 c.c., trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni
dell'edificio non anche in una sua particolare condotta, commissiva od
omissiva, che, peraltro, se provata, può determinare, relativamente
alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale
condotta, la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c.. Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie
per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale,
salva in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore
venditore e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni
che i singoli condomini subiscono nelle loro unità immobiliari.
(C.c. 1123; c.c. 1126; c.c. 2043).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15 settembre 1989
Alba Mauren, proprietaria dell'appartamento al piano terra dell'edificio
sito in Tivoli, contraddistinto con il civico 3 di via del Tartaro, e
costituito da due piani e due appartamenti, uno per piano, affermò
che dal lastrico solare di copertura di parte della sua unità immobiliare,
di proprietà (insieme con l'appartamento sovrastante il suo) di
Enzo Mourenz, e dai muri perimetrali dell'edificio, provenivano notevoli
infiltrazioni di umidità che ne avevano danneggiato i soffitti
e le pareti; convenne pertanto quest'ultimo innanzi al pretore di tale
città, proprietario dell'appartamento sovrastante, e chiese che
fosse condannato al pagamento della somma necessaria per effettuare i
lavori necessari atti ad evitare il denunziato inconveniente e al risarcimento
dei danni subiti, per l'intero, o in via subordinata per quanto di dovere.
Enzo Mouren si costituì e rispose che gli inconvenienti denunziati
da Alba Mauren erano dovuti a difetti di costruzione del suo appartamento,
e chiese il rigetto della domanda.
Istruita la liste, ed acquisita la relazione del consulente tecnico che
avevano nominato, il Pretore di Tivoli accolse la domanda, e condannò
Enzo Mouren ad effettuare i lavori nel dettagli specificati, e a risarcire
ad Alba Mauren i danni subiti.
Il Soccombente proposte appello; ed il Tribunale di Roma, con la sentenza
indicata in epigrafe, l'ha accolto, rigettando la domanda di Alba Mauren.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato, recependo le indicazioni del
consulente tecnico, che alcune delle infiltrazioni lamentate da Alba Mauren
sono conseguenti a difetti di costruzione dell'immobile, e di esse non
può dunque essere chiamato a risponderne Enzo Mouren; quanto alle
altre, conseguenti a cattiva manutenzione della copertura di un lastrico
solare di proprietà di quest'ultimo, ma per lui assolutamente impraticabile,
che parimenti non deve risponderne, non deve risponderne, non essendo
stato provato che il deterioramento di tale copertura è conseguenza
di sue azioni od omissioni, e comunque perché Alba Muren non "ha
fornito alcun elemento utile al fine di individuare le rispettive quote
condominiale, e quindi di quantificare l'ammontare della spesa a ciascuno
addebitale per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della
copertura dell'edificio".
Alba Muren ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi, illustrati
da memoria.
Enzo Mouren ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo del suo ricorso
Alba Mauren afferma che sia il lastrico di copertura di parte del suo
appartamento, sia muri perimetrali dell'edificio ossia i manufatti attraverso
i quali si infiltra l'umidità che danneggia la sua unità
immobiliare, sono parti comuni dell'edificio, e tutti i condomini devono
dunque provvedere alla loro manutenzione e riparazione, ai sensi degli
artt. 1117, 1123 e 1126 c.c.; norme di cui denunzia la violazione.
La censura è fondata.
L'obbligo del condomino di contribuire, in misura proporzionale al valore
della sua unità immobiliare, alle spese necessarie immobiliare,
alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni
dell'edificio, e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini
nelle loro unità immobiliari a causa della omessa manutenzione
e riparazione, previsto dall'art. 1123 comma 1 c.c. (ovvero, trattandosi
di lastrici solari, nella misura indicata dall'art. 1126 c.c.) trova la
sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio,
non anche in una sua particolare condotta, commissiva od omissiva; che
peraltro, se provata, può determinare, relativamente alle spese
occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta,
la sua esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass.
Civ., sez. un. 26 novembre 1996, n. 10492; Cass. Civ. sez. un. 29 aprile
1997 n. 392).
Tale obbligo di contribuzione vale ancheper le spese necessarie per elimianre
vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva,
in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore
(vedi in tal senso Cass. Civ. sez. II, 29 ottobre 1992 n. 11774), e si
estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che singoli condomini
subiscono nella loro unità immobiliare (Cass. Civ. sez. II, 11
settembre 1998, n. 9009).
La mancata allegazione, da parte del ricorrente, di "elementi utili
al fine di individuare le rispettive quote condominiali, e quindi di quantificare
l'ammontare della spesa a ciascuno addebitabile" appare poi del tutto
irrilevante, anche perché, per quel che risulta dal ricorso e dalla
sentenza impugnata, il ricorrente sembra essersi limitato a chiedere,
con la sua domanda subordinata (che con il ricorso ha coltivato), una
sentenza dichiarativa dell'obbligo di Enzo Mouren di concorrere, nella
misura stabilita dalla legge, alla spesa necessaria per l'esecuzione delle
opere necessarie alla coibentazione dei muri perimetrali dell'edificio
e del lastrico solare di copertura, non anche di condanna al pagamento
di una determinata somma di danaro.
Con i restanti del suo ricorso Alba Mauren censura lo stesso capo della
sentenza innanzi considerato, denunziando vizi di motivazione, e quello
con cui il tribunale ha statuito in ordine alle spese giudiziali; essi
restano quindi assorbiti.
Il giudice del rinvio, che nel riesaminare la casua dovrà attenersi
ai principi di diritto innanzi sintetizzati, provvederà al governo
delle spese del giudizio di legittimità.
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