Cass.
civ. Sez. II, Ord., 30-04-2008, n. 10891
- Veniva proposta
dal condominio suindicato domanda di riduzione in pristino dell'ampliamento
della porta d'ingresso di un locale di proprietà dell'odierno ricorrente
(con trasformazione del locale in box auto) con richiesta di risarcimento
dei danni. Il tribunale di Palermo con sentenza n. 3704 del 2001 rigettava
le domande. Proposto appello, la corte territoriale lo accoglieva condannando
l'appellato alle spese. La corte accertava che vi era stato un ampliamento
della porta del locale di sgombero di proprietà dell'odierno ricorrente
(da 0,85 2,60 m) con interessamento di un muro perimetrale dell'edificio da
presumersi di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c..
- Il ricorrente
impugna tale decisione articolando due motivi.
- Resiste con
controricorso l'intimato.
- Attivatasi
procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale concludeva in senso
conforme alla relazione del consigliere relatore.
- Il ricorso
è manifestamente infondato e va respinto.
L'impugnazione in esame non contiene la corretta formulazione di quesiti di
diritto in relazione alla richiamata normativa e alla giurisprudenza elaborata
in materia da questa Corte con diverse pronunce, anche a Sezioni Unite.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha, infatti, già avuto più volte
occasione di pronunciarsi in ordine alla portata ed agli effetti della norma
di cui all'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
ed applicabile ai provvedimenti impugnati e pubblicati dal 2 marzo 2006.
In particolare con una serie di pronunce del 2007, le SU hanno affermato, in
via generale, che ciascun motivo di ricorso deve concludersi con la formulazione
di un quesito di diritto (SU 2007 n. 36), ulteriormente precisando che il quesito
deve essere:
- esplicito (SU
2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732) e non implicito;
- specifico,
e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36);
- conferente,
attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all'impugnazione
(SU 2007 n. 14235);
Tali principi sono stati ribaditi, ulteriormente chiariti e ampliati dalla sentenza
del 2007 n. 20360, la cui massima ufficiale è la seguente:
Il principio di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., la parte ha
l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità,
deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta
al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui
dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo
univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile
non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel
quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere
essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato
in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto;
od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.
Le Sezioni Unite (2007 n. 20603) sono intervenute anche in ordine alla impugnazione
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360
c.p.c., n. 5, affermando che “l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda
inidonea a giustificare la decisione” ed aggiungendo che “la relativa
censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto)
che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
Più in
dettaglio.
In ordine alla
attinenza del motivo al decisum, SU 2007 n. 14385 hanno affermato che il quesito
di diritto deve essere "conferente" rispetto al deciso. Ciò
non si verifica, quando “la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente,
è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a
diversa questione, sicchè il ricorrente non ha interesse a proporre quel
quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai
fini della causa”.
Si tratta di ipotesi assimilabile alla mancanza del quesito, a norma dell'art.
366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione
del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", nel Senso
che “la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive
di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile
alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con
conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio”.
Inoltre, SU 23732 del 16/11/2007, escludendo la possibilità di desumere
il quesito di diritto implicitamente dal motivo di ricorso, hanno affermato
che:
In tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità,
la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente
il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo
di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione
tacita della norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche
per l'ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve
esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere
la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito
formulato dalla parte.
Infine, SU n. 23019 del 2007 hanno affermato la necessità della specifica
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di
realizzare “l'assoluta precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso
la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito
dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione
risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente
indicati dal ricorrente”.
A tal fine, la Corte ha ritenuto non sufficiente la generica indicazione di
atti e documenti effettuata nella narrativa che precede la formulazione dei
quesiti.
Tanto premesso e con riferimento ai motivi di impugnazione con i quali vengono
avanzate censure riferibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4,occorre
rilevare che il primo motivo, pur deducendo violazione di norme sostanziali
e processuali di cui all'art. 81 c.p.c., non si conclude, nè comunque
contiene la formulazione del quesito di diritto.
Quanto al secondo motivo, pur titolato quale omessa o contraddittoria motivazione,
in realtà si concretizza nella deduzione di erronea applicazione dell'art.
1117 c.c., (invocato nel corpo della censura) e, nondimeno, omette la formulazione
del quesito. Peraltro, sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il
mezzo di impugnazione non precisa quale sia il fatto decisivo, controverso e
non esaminato, limitandosi a denunciare la mancata considerazione di un non
meglio precisato atto d'acquisto (così difettando anche di specificità)
che avrebbe richiamato il CTU ma che non risulta, nè viene dedotto, essere
stato prodotto agli atti. In ogni caso tale atto non appare influente posto
che i giudici di appello hanno categoricamente affermato (pag. 5 della sentenza)
l'assenza di un titolo atto a superare la presunzione di cui all'art. 1117 c.c..
Sotto tale profilo la doglianza potrebbe quindi al più rivestire carattere
revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, inammissibile in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta
il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 900,00 Euro
di cui 800,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008
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