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Corte
di Cassazione, sent. 18 agosto 2005, n. 16980, Sez. II
Pres.
Pontorieri; Rel. Colarusso; P.M. Russo (concl. diff.) - Castelli (avv.
Tatone) c. Condominio Sida Via Teramo 8/10 e Via Pisa 29/35, Pescara (avv.ti
Corbo e COlacito) - Cassa semza rinvio App. L'Aquila 11 maggio 2002
Condominio
- Impianto di riscaldamento centralizzato - Trasformazione in impianti
autonomi - Delibera approvata con la maggioranza agevolata - Condizioni
- Individuazione del tipo di impianto - Necessità
Motivi
della decisione
- Il ricorso
principale e quello accidentale, proposti contro la stessa sentenza
vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.
- Nel primo
motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 66 disp.
att. cod. civ. Il ricorrente aveva dimostrato la non necessità
di convocare l'assemblea posto che la ristrutturazione dell'impianto
centralizzato non presentava problemi tecnici insormontabili mentre
la Corte aveva ampliato il concetto di necessità previsto dalla
norma con quello di "un'ampia discrezionalità", così
modificando il presupposto normativo.
Il motivo non è fondato.
Il concetto di necessità previsto dall'art. 66 disp. att. cod.
civ., essendo legato alla valutazione dell'amministratore ("quando
questo lo ritiene necessario"), finisce per coincidere con quello
di opportunità, lasciando all'amministratore un margine di discrezionalità
nel decidere se convocare o meno l'assemblea dei condomini.
Nella specie il ricorrente confonde la necessità della convocazione
con quella di effettuare i lavori posti all'ordine del giorno e, poi,
deliberati, e la necessità di effettuare detti lavori viene dal
ricorrente medesimo contestata in base a un personale giudizio di merito
sulla opportunità di deliberare la sostituzione dell'impianto
atteso che quello esistente poteva essere riparato senza problemi tecnici:
ma è evidente che si tratta di una valutazione riservata all'assemblea
la quale, deliberando la sostituzione del vecchio impianto, è
andata di avviso diverso da quello del ricorrente.
In ogni caso - e a tutto concedere - la convocazione dell'assemblea
straordinaria in mancanza della dedotta necessità non comporta(va)
la nullità della delibera eventualmente - e sovranamente - assunta
dai condomini con le maggioranze prescritte sull'oggetto posto all'ordine
del giorno.
- Nel secondo
motivo si denuncia violazione dell'art. 11 del regolamento condominiale
e degli artt. 1118 e 1138 cod. civ. Il Giudice non aveva esaminato l'eccezione
di "inammissibilità della rinuncia ai servizi comuni",
che era stata confusa tra le diverse argomentazioni dell'appellante.
La delibera doveva essere annullata stante l'esplicito divieto di rinuncia
al riscaldamento centralizzato, espressamente previsto dal regolamento
di condominio.
Il motivo è inammissibile in quanto propone una questione nuova
non sottoposta nè al Giudice di primo grado nè al Giudice
d'Appello. Non risulta, infatti, che tra i motivi di nullità
della delibera sia stata dedotta l'irrinunciabilità al riscaldamento
centralizzato (il richiamo all'art. 32 del regolamento riguarda la convocazione
dell'assemblea senza la preventiva richiesta di due condomini). Il precedente
di questa Corte (Cass. n. 6923/2001), richiamato nel ricorso odierno,
riguarda la rinunzia unilaterale da parte di un condomino all'impianto
di riscaldamento presa, nel caso di specie, dall'assemblea e di cui
si è chiesto l'annullamento.
- Nel terzo
motivo si denunzia violazione della legge n. 10/1991 (artt. 26, commi
5 e 8, lett. g). In esso il ricorrente - sebbene in maniera non proprio
perspicua - deduce l'illegittimità della delibera per non esseree
stati in essa indicati gli obiettivi di risparmio energetico; le fonti
alternative; le installazioni disistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore. Senza tale previsione, la delibera di abolizione dell'impianto
centralizzato, con contestuale concessione ai condomini della facoltà
di installazione di impianti autonomi, non poteva essere presa con le
maggioranze stabilite della legge n. 10/1991, in deroga a quelle di
cui all'art. 1136 cod. civ.
Il motivo è fondato.
4.a. Il Collegio ritiene di confermare l'orientamento
già in altra occasione manifestato da questa Corte (Cass. 26
maggio 1999, n. 5117), rafforzandolo ulteriormente con ulteriori considerazioni,
suggerite dall'esame della fattispecie concreta, dalle argomentazioni
adottate dal giudice di merito e dalla peculiarità delle censure
dedotte.
4.b. la legge n. 10/1991, all'art. 26, comma 2, prevede
gli interventi in parti comuni degli edifici, volti al contenimento
del consumo energetico e (congiuntamente) all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'art. 1. Essa intanto consente di deliberare a
maggioranza semplice l'eliminazione di un bene comune a tutti i condomini,
come l'impianto di riscaldamento centralizzato, in quanto il passaggio
da tale impianto agli impianti autonomi venga attuato in previsione
del contenimento dei consumi energetici, con l'uso delle fonti alternative
di energia, indicate dalla legge in esame all'art. 1 ovvero con la trasformazione
di esso in impianti unifamiliari a gas, come previsto dall'art. 8 lett.
g, richiamato dall'art. 26, comma 2.
Tutta la giurisprudenza di questa Corte formatesi in materia (tranne
rare eccezioni) è, infatti, riferita a ipotesi di sostituzione
degli impianti centralizzati a gasolio con impianti autonomi alimentati
a gas.
4.c. La delibera presa in tal senso è, comunque,
valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla
relazione tecnica di conformità, attenendo il progetto alla fase
successiva di esecuzione della volontà di assemblare, come è
stato affermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis:
Cass. n. 5117/1999 e Cass. n. 5843/1987), ma ciò non toglie che
la norma derogatrice delle maggioranze è inserita in un sistema
inteso a favorire la trasformazione degli impianti in vista del risparmio
energetico e dell'uso di particolari fonti di energia, per cui la delibera
di soppressione dell'impianto di riscaldamento centralizzato presa a
maggioranza deve, per essere valida, almeno prevedere il tipo di impianto
che sarà installato, tra quelli di cui alla legge n. 10/1991,
pur senza la sottoposizione e l'approvazione da parte dell'assemblea
del progetto esecutivo, non essendo sufficiente la sola previsione che
l'impianto centralizzato di cui si delibera l'abolizione verrà
sostituito, a iniziativa dei singoli condomini, con impianti autonomi,
poichè, essendo tale iniziativa meramente eventuale e non programmata,
siffatta delibera si ridurrebbe alla mera soppressione, senza il consenso
di tutti i condomini aventi diritto a fruirne in quanto bene oggetto
del diritto di condominio.
4.d. Nel caso di specie la delibera adottata, in quanto
lasciava liberi i singoli condomini di "attivarsi affichè
il proprio appartamento siafornito di impianto di riscaldamento e refrigeramento"
(e, quindi, al limite di installare un impianto qualsiasi o di non installarne
alcuno), non perseguiva evidentemente gli scopi della legge ed era solo
limitata alla soppressione del vecchio impianto. Il Tribunale - il cui
(più argomentato) opinamento è stato condiviso dalla Corte
d'Appello - aveva premesso che tale era l'indirizzo giurisprudenziale
(richiamato dall'attore avv. Gi. Ca.) ma aveva anche dichiarato espressamente
di non condividerlo affermando: a. che l'impianto termoautonomo
consente - "di per sè" - un risparmio energetico attraverso
la modulazione dell'utilizzo dell'impianto che ogni famiglia fa del
proprio; h. "che tale favore si manifesta, in
particolare, nella perversione (art. 26, comma 6) dell'obbligatorio
utilizzo, negli edifici di nuova costruzione, di "sistemi di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare" e, quindi,
in primis, dei sistemi termoautonomi familiari.
E' evidente la confusione in cui sono incorsi i Giudici di merito per
giustificare la legittimità della delibera di soppressione dell'impianto
centralizzato, attingendo anche alla previsione di cui all'art. 26,
commi 5 e 6, legge n. 10/1991. La previsione di deroga alle maggioranze
per le innovazioni relative all'installazione dei sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore e l'obbligatorietà di essi nelle
nuove costruzioni sono cose diverse dalla deroga alle maggioranze di
cui al comma 2, prevista per gli "interventi in parti comuni di
edifici" (id est: su beni condominiali) volti al contenimento dei
consumi e all'utilizzazione delle fonti di energia alternative, ivi
compresi quelli (interventi) di cui all'art. 8, mentre la previsione
riguardante le innovazioni di cui al comma quinto, cui si aggancia il
comma sesto, non si può confondere con la sostituzione dell'impianto
e non può costituire argomento che riguardi il contenuto della
delibera di soppressione (e sostituzione) dell'impianto centralizzato.
Si tratta di due interventi distinti e quello "innovativo"
di installazione dei sistemi di cui al comma 5 può anche prescindere
dalla trasformazione (o dal tipo di impianto, che potrà restare
anche quello vecchio e in uso o non alimentato con fonti alternative),
che si colloca nell'ambito degli interventi di cui al comma secondo,
nel quale lo scopo della legge è quello di agevolare l'installazione,
nei vecchi edifici, degli impianti autonomi in sostituzione del vecchio
impianto col fine - a prescindere dall'approvazione del progetto esecutivo
- del risparmio energetico e dell'uso di fonti alternative.
4.e. Il principio secondo cui la maggioranza (qualificata,
nella specie) era sufficiente per il semplice fatto che si era decisa
la soppressione dell'impianto centralizzato da sostituirsi con impianti
autonomi, è stato condiviso dalla Corte d'Appello la quale, tuttavia,
ha, poi, contradditoriamente affermato che l'"esecuzione degli
interventi deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
voluti dalla richiamata legge", senza preoccuparsi di indicare
quali siano questi obiettivi.
- L'accoglimento
del terzo motivo impone la cassazione della sentenza impugnata senza
rinvio, in quanto, non essendovi altri accertamenti e valutazioni di
fatto da compiere, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.,
può direttamente pronunciare l'annullamento delle delibere impugnate,
così pervenendo all'accoglimento della domanda attorea.
(Omissis)

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