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CATASTO E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 311/2004
(FINANZIARIA 2005) La legge 311/2004
ha introdotto varie importanti misure in materia di catasto,con conseguenti
impegni di Comuni e Agenzia del Territorio.
Il comma 336 dell’articolo
1 della citata legge 311/2004 prevede che “I comuni, constatata la presenza
di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai
titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M.
19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertatAa, la
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è
notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione,
agli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati
non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione,
gli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio provvedono, con oneri
a carico dell`interessato, alla iscrizione in catasto dell`immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari
segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell`articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.” Il comma 340 dell’articolo
1 della legge 311/2004 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2005,
per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria
censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non
può in ogni caso essere inferiore all`80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili
già denuAnciati, i comuni modificano d`ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,
con quelli dell`Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all`ufficio provinciale
dell`Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l`eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento” UFFICIO LEGISLATIVO SUNIA-APU |