IL CATASTO E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 311/2004
(FINANZIARIA 2005)

La legge 311/2004 ha introdotto varie importanti misure in materia di catasto,con conseguenti impegni di Comuni e Agenzia del Territorio.
Ci si riferisce particolarmente ai commi dal 335 al 340 dell’articolo 1 della citata legge coi quali si prevede l’attivazione da parte dei comuni di procedure dirette alla revisione (a cura dell’Agenzia del territorio) dei classamenti delle unitè immobiliari (comma 335), l’avvio di procedure ,sempre da parte dei Comuni, per far emergere unità non accatastate ovvero oggetto di interventi edilizi che né abbiano reso non piu’ coerente il precedente classamento (comma 336),la revisione d’ufficio della superficie di riferimento ai fini della TARSU.
Le norme furono a suo tempo oggetto di commento con la nota a margine della finanziaria 2004,ma ora il tema torna di particolare attualità considerato che , nel frattempo, sono stati emanati quasi tutti i provvedimenti attuativi,talchè cominciano a sentirsi gli effetti diffusi sul contribuente.
In particolare l’articolo 1 comma 335 della legge 331/2004 fissa le regole per la revisione parziale dei classamenti catastali relativa alle microzone ( porzioni di territorio comunale) nelle quali si sia verificato un incremento dei valori medi di mercato,superiore al 35% ,rispetto a tutte le altre microzone comunali,come stabilito dalla determinazione 16 febbraio 2005 dell’Agenzia del territorio.
Su questa base i primi concreti provvedimenti , quelli del 30 novembre 2005, da parte dell’Agenzia del territorio autorizzano la revisione parziale dei classamenti,in alcune zone dei comuni di Milano (zone 1,2,8,14) Ferrara (1) Casale Monferrato (2,6). La procedura cosi’ Aavviata prevede una serie di ulteriori prossimi adempimenti che dovranno riguardare, da parte degli uffici periferici del territorio,:

  • l’aumento della rendita secondo percentuali che saranno indicati da una circolare tecnico-operativa che l’Agenzia fara’ perevenire agli uffici periferici;
  • variazione di classe o di categoria che potrà consentire l’incremento di valore conseguente alla percentuale assunta dal punto
  • notifica della nuova rendita ai contribuenti proprietari di immobili con conseguente aumento delle basi imponibili di tutte le imposte sui fabbricati ad essa connesse: ICI,IRE,IRES, di registro,ipotecarie e catastali sui trasferimenti, e le imposte sulle plusvalenze sulle cessioni,realizzate nel quinquennio tra privati o nel tempo da parte di società.;
  • fase dell’eventuale ricorso che il contribuente potra’ presentare agli uffici del territorio entro 60 giorni dalla data di notifica,con costituzione in giudizio nei 30 giorni successivi alla commissione tributaria provinciale.

Il comma 336 dell’articolo 1 della citata legge 311/2004 prevede che “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertatAa, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell`interessato, alla iscrizione in catasto dell`immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell`articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”
Appare evidente che l’iniziativa comunale debba svolgersi nel rispetto normativo e quindi sarebbero da evitare richieste e notifiche pressoché generalizzate tali da indurre il contribuente ad adempimenti inutili e costosi.A tal fine va fatto riferimento alla circolare I/T dell’Agenzia del territorio per verificare se i lavori e gli interventi che nello specifico hanno interessato l’unità immobiliare rendano necessaria o no la variazione catastale.Una attenta considerazione da parte dei Comuni del tipo di lavori,fatta preliminarmente all’invio della richiesta,eviterebbe infatti notifiche per lavori e interventi che non integrano i preupposti della variazione catastale.

Il comma 340 dell’articolo 1 della legge 311/2004 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all`80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denuAnciati, i comuni modificano d`ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell`Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all`ufficio provinciale dell`Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l`eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”
In sostanza l’articolo in commento prevede la fornitura ai comuni delle superfici catastali dei fabbricati per consentire,tramite opportuno incrocio con quelli utilizzati dall’amministrazione locale ai fini dell’imposizione della TARSU. Se l’immobile risultasse gia’ denunciato e dall’incrocio emergesse una superficie inferiore all’80% previsto il Comune procederà a revisione d’ufficio,se invece la superficie npn risultasse disponibile il comune dovra’ richiederla al contribuente.
ROMA LI 29/5/06

UFFICIO LEGISLATIVO SUNIA-APU