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30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (1/a) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. (1/a) La presente legge era stata modificata, con l`aggiunta dell`art. 1, comma 119-bis, dall`art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell`applicazione dell`imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall`analogo rapporto relativo all`insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell`Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L`Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell`Agenzia medesima (9). (9) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. I processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di prorietà privata sono stati avviati con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284) per il comune di Milano, con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284) per il comune di Ferrara e con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n. 284) per il comune di Casale Monferrato. 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell`interessato, alla iscrizione in catasto dell`immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell`articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (10). (10) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. Vedi, anche, la Det. 30 giugno 2005. 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell`anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell`anno di notifica della richiesta del comune. 338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l`inadempimento degli obblighi di cui all`articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall`articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall`articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066. 339. Con provvedimento del direttore dell`Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l`applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337 (10/a). (10/a) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. 340. Al comma 3 dell`articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all`80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d`ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell`Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all`ufficio provinciale dell`Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l`eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento» (11). (11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto 2005. |