|
A
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia
LEGENDA:
· Dopo l'indicazione
del numero dell'articolo è indicato tra parentesi il rango normativo
della disposizione: (L) sta per disposizione di legge o atto avente forza
di legge; (R) sta per disposizione del regolamento delegificato.
· I riferimenti
normativi coordinati, indicati sotto la rubrica degli articoli, sono stati
indicati per comodità di lettura del testo unico. Tali riferimenti
normativi saranno eliminati in occasione delle deliberazione definiva
del testo.
· Alla fine
del testo unico è allegata una tabella di corrispondenza del nuovo
articolato ai riferimenti normativi previgenti (relativa alla parte I
del testo unico), nonché una tabella di corrispondenza alle norme
di riferimento (relativa alla parte II del testo unico).
TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
INDICE
PARTE I - Attività edilizia
TITOLO
I -Disposizioni generali
Capo I- Attività
edilizia
Art. 1 (L)- Ambito
di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze
delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L)- Definizioni
degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) -Sportello
unico per l'edilizia
TITOLO
II- Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni
generali
Art. 6 (L) - Attività
edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II - Permesso
di costruire
Sezione I -Nozione
e caratteristiche
Art. 10 (L) -Interventi
subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) -Caratteristiche
del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza
al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo
di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento
sostitutivo regionale
Capo III - Denuncia
di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina
della denuncia di inizio attività in materia edilizia
TITOLO
III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato
di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato
di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura
per il rilascio del certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione
di inagibilità
TITOLO
IV - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità
e sanzioni
Capo I - Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza
su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità
del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere
subordinate a denuncia di inizio attività
Capo II- Sanzioni
Art. 30(L) - Lottizzazione
abusiva
Art. 31 (L) - Interventi
eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione
delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento
di conformità
Art. 37 (L) - Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi
eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento
del permesso di costruire da parte della Regione
Art. 40(L) - Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione
Art. 41 (L) - Demolizione
di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato
od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni
penali
Art. 45 (L) - Norme
relative all'azione penale
Art. 46 (L) - Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni
a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende
erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni
fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni
fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti
pubblici e sanatoria
PARTE
II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I - Disposizioni
di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo
di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi
costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici
in muratura
Art. 56 (L) - Edifici
con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici
con strutture intelaiate
Art. 58 (L)- Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso
e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L)- Laboratori
Art. 60 (L)- Emanazione
di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati
da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione
di edifici
Art. 63 (L) - Opere
pubbliche
Capo II - Disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
e a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione,
direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica
Art. 66 (L) - Documenti
in cantiere
Art. 67 (L - R) -
Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti
delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione
dei lavori
Sezione III - Norme
penali
Art. 71 (L) - Lavori
abusivi
Art. 72 (L) - Omessa
denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità
del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità
del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza
del certificato di collaudo
Art. 76 (L ) - Comunicazione
della sentenza
Capo III - Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni
sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate
in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico
Art. 82 (L ) - Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme
per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere
disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto
delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni
sismiche
Art. 86 (L) - Verifica
delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica
delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere
sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici
di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza
sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R)- Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione
per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione
delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni
penali
Art. 96 (L) - Accertamento
delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione
dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento
penale
Art. 99 (L) - Esecuzione
d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza
del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni
finali
Art. 104 (L) - Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
Capo V - Norme per
la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L) - Ambito
di applicazione
Art. 108 (L) - Soggetti
abilitati
Art. 109 (L) - Requisiti
tecnico-professionali
Art. 110 (L - R)
- Progettazione degli impianti
Art. 111 (R) - Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
Art. 112 (L) - Installazione
degli impianti
Art. 113 (L) - Dichiarazione
di conformità
Art. 114 (L) - Responsabilità
del committente o del proprietario
Art. 115 (L) - Certificato
di agibilità
Art. 116 (L) - Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 117 (R) - Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
Art. 118 (L) - Verifiche
Art. 119 (L) - Regolamento
di attuazione
Art. 120 (L) - Sanzioni
Art. 121 (L) - Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Capo VI - Norme per
il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito
di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti
ai consumi di energia
Art. 125 (L - R)
- Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia
Art. 126 (R) - Certificazione
di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione
delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione
energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio
e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni
e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli
e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti
di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE
III - Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni
finali
Art. 136 (L-R) -
Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme
che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata
in vigore del testo unico
Schema di decreto
del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli
16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma
6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il punto 2
dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO l'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112 quinquies;
VISTO l'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la legge 24
novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
VISTI gli articoli
14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia
di edilizia;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di edilizia;
VISTA la legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
VISTA la legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
VISTA la legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
VISTO l'articolo
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
VISTO il regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5
novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
VISTA la legge 2
febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9
gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo
24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5
marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16
febbraio 2001;
SENTITA la Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
UDITO il parere del
Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
ACQUISITO il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
;
SU PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici
e per i beni e le attività culturali;
E
M A N A
il seguente decreto:
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA.
PARTE
I - Attività edilizia
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Attività
edilizia
Articolo 1 (L)
Ambito
di applicazione
1. Il presente testo
unico contiene i principi fondamentali e generali e detta disposizioni
per la disciplina dell'attività edilizia.
[. . . ]
2. Restano ferme
le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve
altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione
di impianti produttivi.
Articolo
2 (L)
Competenze
delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano
la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto
dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni,
anche di dettaglio, attuative dei principi introdotti dal testo unico
operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino
a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito
della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso
le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati
o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni
vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo
3 (L)
Definizioni
degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978,
n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a) "interventi di
manutenzione ordinaria", [
]gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di
manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di
restauro e di risanamento conservativo", [
]gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di
ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica.
e) "interventi di
nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione
di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente;
e.2) gli interventi
di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi
dal Comune;
e.3) la realizzazione
di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel
tempo;
e.6) gli interventi
pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione
di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi
di ristrutturazione urbanistica", [
]quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni
di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Articolo
4 (L)
Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento
che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere
la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo
al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.
2. Nel caso in cui
il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica
gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo
5 (R)
Sportello
unico per l'edilizia
(decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27
luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione,
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un
ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede
in particolare:
a) alla ricezione
delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza
ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione,
nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei
permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio
e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi
di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei
rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza
o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio
del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio
di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'ASL
nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei
vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
4. L'ufficio cura
altresì [
], gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni
e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione
militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere
di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16
della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione
del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento
e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità
della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione
dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti
con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso,
comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante
della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia
nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in
materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta
dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
TITOLO
II
Titoli
abilitativi
Capo I
Disposizioni
generali
[
]
Articolo 6 (L)
Attività
edilizia libera
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lett. c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi
1 e 2 ; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo diverse
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di
manutenzione ordinaria;
b) interventi [
]volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo
7 (L)
Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, art. 34; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano
le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi
pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del
comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche,
da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree
del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche
dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554. [
]
Articolo
8 (L)
Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione
da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata
dalle norme del presente testo unico.
Articolo 9 (L)
Attività edilizia
in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del
1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più
restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi
previsti dalle lettere a), b), e c) [
]del primo comma dell'articolo
2 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse [
];
b) fuori dal perimetro
dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della
densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta
non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle
quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti
dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti
gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2
del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari
o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato,
a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo
II del presente titolo.
Capo
II
Permesso
di costruire
Sezione I
Nozione
e caratteristiche
Articolo 10 (L)
Interventi
subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del
1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi
di nuova costruzione;
- [
]
b) gli interventi
di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi
di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono
con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire
o a denuncia di nuova attività.
3. Le regioni possono
altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione di queste
norme regionali non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44.
- [
]
Articolo
11 (L)
Caratteristiche
del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge 23 dicembre
1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di
costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo.
2. Il permesso di
costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto
del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo
16.
3. Il rilascio del
permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo
12 (L)
Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
(Legge 3 novembre
1952, n. 1902)
1. Il permesso di
costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi
tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione
della fase di pubblicazione.
3. A richiesta del
sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare
la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Articolo
13 (L)
Competenza al rilascio
del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 -quater)
1. Il permesso di
costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici.
2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 20, comma 10, per
il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini
stabiliti.
Articolo
14 (L)
Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett.
b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
2. Dell'avvio del
procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel
rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.
Articolo
15 (R)
Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art.
31, comma 11)
1. Nel permesso di
costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per
l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato,
per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La
proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente
in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. I lavori non ultimati
nel termine stabilito, sono realizzati previo rilascio di nuovo permesso
per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino
tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al
ricalcolo degli oneri del permesso.
4. Il permesso decade
con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.
Sezione
II
Contributo
di costruzione
Articolo
16 (L)
Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo i casi di
gratuità previsti all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso
di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione.
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto
del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota
dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione
4. L'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni
di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti
minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria,
con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni
i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali,
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria [
]sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali,
spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne,
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi
di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione
per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni
con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori
a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo
di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti
tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni,
il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente
al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione
al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire.
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo
17 (L)
Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione
(Legge 28 gennaio
1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9,
artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo
1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia
abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli
oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita
e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'[
]articolo 18.
2. Il contributo
per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito
per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano
i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo
di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi
da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153;
b) per gli interventi
di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%,
di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti,
le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi
da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi
da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo
di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Articolo
18 (L)
Convenzione-tipo
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio
del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa
di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti
con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi
le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente
a:
a) l'indicazione
delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione
dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree,
così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese
quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione
dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati
per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità
della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce
criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione
come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del
permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione,
sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I prezzi di cessione
ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore
al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione
stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione
è nulla per la parte eccedente.
Articolo
19 (L)
Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di
costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e
di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione
definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di
costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore
al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Sezione
III
Procedimento
Articolo
20 (R)
Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
(decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per
il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando
ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine
a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico
comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, e, valutata la conformità del progetto alle normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile
del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso
di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato
si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in
caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino
al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di
cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in
cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire
atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse
da quelle di cui all'articolo 4, comma 3, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento
finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato,
è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro
quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso
di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio.
8. I termini di cui
ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo la domanda di permesso
di costruire si intende rifiutata.
10. Il procedimento
previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il
rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo
14.
Articolo
21 (R)
Intervento
sostitutivo regionale
(decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente
o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente
anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
[
] provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente
anche quest'ultimo termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende
rifiutata.
Capo
III
Denuncia
di inizio attività
Articolo
22 (L)
Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
(decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito con modifiche dalla legge
23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
part. artt. 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10.
2. Sono altresì
sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire.
3. La realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490[
].
4. Le regioni individuano
con legge le tipologie di intervento assoggettate ad oneri, definendo
criteri e parametri per la relativa determinazione.
5. E' comunque salva
la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
|