Sentenza mese Luglio 2002 - Lite di terzo contro il condominio

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III, 4 gennaio 2002, N. èç
Pres. Duva - Est. Trifone - P.M. Ceniccola (conf) - soc. Paravia Ascensori (avv. Polverino) c. Cozzi (n.c.)

Amministratore del condominio - diritto del terzo nei confronti di un condominio - onere di citare l'amministratore nominato dall'assemblea - fondamento - - citazione di soggetto privo di rappresentanza processuale - apparenza del diritto - inapplicabilità - consenguenze - carenza di legittimazione processuale per difetto del suo presupposto - inesistenza della notificazione dell'atto processuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - con decreto emesso in data 27 settembre 1988 il Presidente del Tribunale di Salerno ingiungeva al condominio di via Vernieri n. 52 della medesila città, in persona del suo amministratore, di pagare alla società Paravia Ascensori Spa il richiesto saldo per fornitura effettuata.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale alla persona indicata come amministratore dello stabile, Giuseppe D'Urso, con atto ricevuto in data 21 ottobre 1998 da Achille D'Urso, che si qualificava figlio convivente dell'indicato destinatario.
In base alla suddetta ingiunzione, per la quale non risultava proposta la opposizione del condominio, la società Paravia Ascensori spa, valendosi del principio della solidarietà passiva tra i condomini nei confronti dei terzi e individuato uno degli obblighi nella persona di Antonio Cozzi, a costui notificava in data 13 dicembre 1989 precetto di pagamento della somma capitale, degli interessi e delle spese del procedimento monitorio.
In data 9 gennaio 1990 Antonio Cozzi proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., alla esecuzione minacciata in suo danno, deducendo la inesistenza del titolo esecutivo in quanto il decreto ingiuntivo azionato con il precetto non era stato mai notificato dall'amministratore dello stabile, che si identificava nella persona dell'avvocato Michele D'Urso.
L'adito Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 23 maggio 1995, in accoglimento della opposizione, dichiarava la nullità del precetton rilevando che la mancata notificazione della ingiunzione al condominio, nella persona dell'amministratore avvocato Michele D'Urso, comportava la inesistenza del titolo esecutivo, essendo solo apparente quello che si sarebbe formato in virtù di notificazione a persona diversa dall'effettivo amministratore pro tempore.
Sulla impugnazione della società Paravia Ascensori spa, la Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 25 agosto 1998, rigettava l'appello e condannava la società alle ulteriori spese del grado.
I giudici di appello consideravano che non era dimostrato che Giusepe, Achille e Michele D'Urso fossero all'epoca appartenenti alla stessa famiglia ed abitassero tutti nello stabile conodminiale di via Vernieri n. 52. Aggiungevano che dai verbali assembleari, allegati al fascicolo di primo grado, risultava in maniera indiscutibile che l'amministratore del condominio, all'epoca, era l'avvocato Michele D'Urso, che detto incarico aveva assunto in data 30 settembre 1982 ed aveva mantenuto sino al giorno delle sue dimissioni in data 14 novembre 1989. Ritenevano del tutto inesistente ed insuscettibile di sanatoria la notificazione del decreto monitorio, effettuata a persona che con l'amministratore del condominio non aveva alcun collegamento logico o di fatto. Assumevano che, per l'obbligo di notifica al condominio in persona dell'amministratore, la parte interessata notificante deve fare uso dell'ordinaria diligenza al fine della esatta identificazione dell'aministratore medesimo, non potendo nella materia assumere rilievo il requisito dell'apparenza, quale criterio di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, valido in tema di trattative contrattuali.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Paravia Ascensori spa, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza.
Non ha svolto difese l'intimato Antonio Cozzi.

MOTIVI DELLA DECISIONE - con il primo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1131, 1129 comma 2, 2702, 2703, 2719, 2727, 2729 c.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente assume che, al fine di stabilire chi fosse l'amministratore del condominio, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto di una delibera diretta di investitura nella carica e non, invece, dei verbali, in cui veniva incidentalmente citata la carica di amministratore in capo a determinato soggetto; non avrebbe dovuto svalutare la rilevanza degli ulteriori dati istruttori disponibili, quali la certificazione del comune di Salerno e l'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini; né avrebbe potuto confermare l'asserzione del giudice di primo grado secondo cui anche dall'esame del contratto di fornitura si ricavava che amministratore dello stabile era una persona diversa dal destinatario del decreto monitorio. Aggiunge, altresì, la società ricorrente che nel contraddittorio tra un condomino, che dispone degli atti di gestione condominiale, ed il terzo creditore, che si era basato su certificazione del Comune di Salerno e su un avviso di convocazione, potendo il condomino depositare solo alcuni degli atti di gestione, non avrebbe dovuto il giudice di merito affermare con certezza che la notificazione della ingiunzione era stata effettuata a persona diversa dall'amministratore in carica.
La complessa censura non è fondata.
Secondo la disposizione generale di cui all'art. 1129 c.c., la nomina dell'amministratore data la particolare importanza delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere nell'ambito del condominio, è affidata dalla legge all'assemblea dei condomini, nel cui interesse le relative funzioni debbono essere esercitate. Trattasi -siccome è pacifico in dottrina e in giurisprudenza - di un potere-dovere funzionale dell'assemblea, nel cui esercizio l'autorità giudiziaria può eccezionalmente sostituirsi solo nel caso in cui sussista la impossibilità di provvedere da parte dell'assemblea per il disaccordo tra i vari condomini.
La medesima disposizione prevede anche che il verbale di nomina dell'amministratore debba essere annotato in apposito registro; ma detta formalità - che integra un mero onere di pubblicità dichiarativa, la cui inosservanza non determina la nullità o la inefficacia dell'atto di nomina deliberato dall'assemblea (Cass. N. 714/98; Cass. N. 745/66) - non può essere osservata, non essendo mai istituito il previsto registro. Tuttavia, ove anche il registro in questione fosse stato istituito, la indicazione in esso risultante, diversa da quella reale, comunque non varrebbe ad attribuire al condominio come amministratore il soggetto indicato, ma costituirebbe, per il terzo, motivo soltanto per riversare sul condomino medesimo le conseguenze dell'errata identificazione del soggetto passivamente legittimato alla rappresentanza dei condomini dovuta al mancato aggiornamento del registro.
Di conseguenza, nei confronti anche dei terzi, il fatto generatore dell'attribuzione del potere rappresentativo di amministratore del condominio è costituito esclusivamente dal verbale dell'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1129 c.c., e ad esso il terzo deve uniformarsi per la individuazione del rappresentante, persona fisica, dell'ente di gestione.
Il giudice di merito si è attenuto alla suddetta regola e la impugnata decisione non è, perciò, censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, avendo il giudice di merito accertato che, in base ai verbali dell'assemblea dei condomini, risultava "in maniera discutibile" che l'amministratore dell0 stabile era Michele D'Urso, che aveva assunto l'incarico in data 30 settembre 1982 e lo aveva mantenuto sino al 14 novembre 1989, data delle sue dimissioni. Lo stesso giudice di secondo grado ha anche precisato che Giuseppe D'Urso, cui il decreto ingiuntivo era stato notificato, all'epoca non risultava neppure essere residente nell'edificio condominiale e che non era, altresì, dimostrato che costui appartenesse alla stessa famiglia dell'amministratore in carica.
Né sussiste il denunciato vizio di motivazione in ordine all'accertamento della qualificazione dell'amministratore in carica, che il ricorrente assume derivare dall'omesso o errato esame di altri elementi di prova (certificazione del comune, avviso di convocazione dell'assemblea e contratto di fornitura), giacché da essi il giudice di merito (che pure ne ha giustificato la valenza, diversa da quella che la ricorrente pretenderebbe ai medesimi assegnare) avrebbe potuto addirittura prescindere.
Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1387, 1388, 1393 e 1398 c.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la società ricorrente assume che il giudice di merito comunque non avrebbe dovuto escludere la sussistenza e la validità della notificazione al condominio del decreto ingiuntivo, dato che, in virtù del principio dell'apparenza del diritto, poiché in modo in equivoco i documenti in suo possesso indicavano in Giuseppe D'Urso l'amministratore del condominio, a costui doveva essere riconosciuta la legittimazione processuale apparente, secondo valutazione della esistenza delle condizioni di apparenza in base agli elementi acquisiti al momento della notificazione e non in virtù degli elementi successivamente emersi.
Specifica, a riguardo, la ricorrente società che il giudice di appello, che pure ha giudicato rilevante nella specie la tutela dell'apparenza in base all'affidamento incolpevole di essa istante, avrebbe poi espresso una motivazione inadeguata circa la insussistenza, in concreto, di elementi oggettivi, tali da indurre a ritenere la coincidenza tra situazione apparente e situazione reale di rappresentanza.
La censura non è fondata.
Il difetto di rappresentanza processuale -sia di colui che ha proposto la domanda giudiziale, sia di colui nei cui confronti la domanda è stata proposta - in quanto incide sulla esistenza del presupposto della legittimazione processuale ed esclude la integrità del contraddittorio, determina la nullità degli atti compiuti e costituisce vizio rilevabile di ufficio, sanabile soltanto con la costituzione nel processo del titolare del potere di rappresentanza, il quale manifesti con il suo comportamento la volontà di ratificare la condotta difensiva a tale costituzione.
Ciò significa che la rappresentanza processuale deve sussistere in concreto, per cui il soggetto, che agisce in nome altrui senza averne il potere (il c.d. falsus procurator), così come sul piano sostanziale non vincola il soggetto apparentemente rappresentato (art. 1398 c.c.), a maggior ragione nel processo, nonostante le apparenze, non compie atti validi per colui che dichiara di rappresentare né può essere destinatario di atti diretti al vero rappresentante.
Del resto, che il requisito dell'apparenza quale criterio di attribuzione della legittimazione processuale costituisca affermazione errata in diritto è conclusione certa, dato che è del tutto pacifico già in dottrina e in giurisprudenza il principio secondo cui la rappresentanza nel processo non può essere assunta che in virtù di mandato espresso, non essendo essa ammessa per mandato tacito ovvero in virtù di utile gestione.
Tanto doveva bastare al giudice di appello per rigettare il gravame sul punto, avanzato dalla società ricorrente, senza la necessità del successivo accertamento circa la insussistenza, in concreto, degli elementi oggettivi idonei a significare la dedotta situazione di apparenza, onde, corretta la motivazione della impugnata sentenza nel senso della irrilevanza del principio dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza processuale, resta assorbita la doglianza del vizio di motivazione circa la esclusa situazione di apparenza.
Con il terzo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 139 e 160 c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria controversia - assume la società ricorrente che il giudice di merito non avrebbe dovuto dichiarare la inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, anche ammessa la nullità della notificazione medesima, detta nullità poteva dare ingresso alla eventuale opposizione tardiva del monitorio, di cui all'art. 650 c.p.c., ma non alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 stesso codice.
Anche l'ultimo mezzo di doglianza non è fondato.
La inesistenza giuridica della notificazione, secondo un principio del tutto pacifico della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: cass. N. 10571/2000; Cass. N. 5011/2000; Cass. N. 4753/2000), ricorre quanto l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione medesima, risultando ad esso del tutto estranei.
Del suddetto principio da parte del giudice di merito è stata fatta esatta applicazione, a seguito del compiuto accertamento secondo cui la persona, cui è stato a mani del figlio notificato il decreto ingiuntivo, non faceva parte della stessa famiglia dell'amministratore né risultava essere residente nello stabile condominiale.
La valutazione delle suddette circostanze, come dimostrazione della insussistenza di alcun collegamento logico o di fatto tra l'amministratore e la persona estranea ad esso, costituisce apprezzamento di merito basato su argomentazione logica, che va esente da critica.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché contro la minaccia di esecuzione forzata in virtù di decreto di ingiunzione, del quale sia inesistente la notificazione, è proponibile e fondato il rimedio della opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex plurimis: Cass. N. 5884/99).
Non deve essere ammessa alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale l'intimato non ha svolto difese.