CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. III, 4 gennaio 2002, N. èç
Pres. Duva - Est. Trifone - P.M. Ceniccola (conf) - soc. Paravia Ascensori
(avv. Polverino) c. Cozzi (n.c.)
Amministratore del condominio - diritto del terzo nei confronti di un
condominio - onere di citare l'amministratore nominato dall'assemblea
- fondamento - - citazione di soggetto privo di rappresentanza processuale
- apparenza del diritto - inapplicabilità - consenguenze - carenza
di legittimazione processuale per difetto del suo presupposto - inesistenza
della notificazione dell'atto processuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - con decreto emesso in data
27 settembre 1988 il Presidente del Tribunale di Salerno ingiungeva al
condominio di via Vernieri n. 52 della medesila città, in persona
del suo amministratore, di pagare alla società Paravia Ascensori
Spa il richiesto saldo per fornitura effettuata.
Il
decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale alla
persona indicata come amministratore dello stabile, Giuseppe D'Urso, con
atto ricevuto in data 21 ottobre 1998 da Achille D'Urso, che si qualificava
figlio convivente dell'indicato destinatario.
In
base alla suddetta ingiunzione, per la quale non risultava proposta la
opposizione del condominio, la società Paravia Ascensori spa, valendosi
del principio della solidarietà passiva tra i condomini nei confronti
dei terzi e individuato uno degli obblighi nella persona di Antonio Cozzi,
a costui notificava in data 13 dicembre 1989 precetto di pagamento della
somma capitale, degli interessi e delle spese del procedimento monitorio.
In data 9
gennaio 1990 Antonio Cozzi proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c.,
alla esecuzione minacciata in suo danno, deducendo la inesistenza del
titolo esecutivo in quanto il decreto ingiuntivo azionato con il precetto
non era stato mai notificato dall'amministratore dello stabile, che si
identificava nella persona dell'avvocato Michele D'Urso.
L'adito
Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 23 maggio 1995, in accoglimento
della opposizione, dichiarava la nullità del precetton rilevando
che la mancata notificazione della ingiunzione al condominio, nella persona
dell'amministratore avvocato Michele D'Urso, comportava la inesistenza
del titolo esecutivo, essendo solo apparente quello che si sarebbe formato
in virtù di notificazione a persona diversa dall'effettivo amministratore
pro tempore.
Sulla
impugnazione della società Paravia Ascensori spa, la Corte di appello
di Salerno, con sentenza depositata il 25 agosto 1998, rigettava l'appello
e condannava la società alle ulteriori spese del grado.
I giudici
di appello consideravano che non era dimostrato che Giusepe, Achille e
Michele D'Urso fossero all'epoca appartenenti alla stessa famiglia ed
abitassero tutti nello stabile conodminiale di via Vernieri n. 52. Aggiungevano
che dai verbali assembleari, allegati al fascicolo di primo grado, risultava
in maniera indiscutibile che l'amministratore del condominio, all'epoca,
era l'avvocato Michele D'Urso, che detto incarico aveva assunto in data
30 settembre 1982 ed aveva mantenuto sino al giorno delle sue dimissioni
in data 14 novembre 1989. Ritenevano del tutto inesistente ed insuscettibile
di sanatoria la notificazione del decreto monitorio, effettuata a persona
che con l'amministratore del condominio non aveva alcun collegamento logico
o di fatto. Assumevano che, per l'obbligo di notifica al condominio in
persona dell'amministratore, la parte interessata notificante deve fare
uso dell'ordinaria diligenza al fine della esatta identificazione dell'aministratore
medesimo, non potendo nella materia assumere rilievo il requisito dell'apparenza,
quale criterio di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo, valido
in tema di trattative contrattuali.
Per
la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Paravia
Ascensori spa, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza.
Non
ha svolto difese l'intimato Antonio Cozzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE - con il primo mezzo di doglianza
- deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli
artt. 1131, 1129 comma 2, 2702, 2703, 2719, 2727, 2729 c.c. nonché
la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia - la società ricorrente assume che, al fine
di stabilire chi fosse l'amministratore del condominio, il giudice di
merito avrebbe dovuto tener conto di una delibera diretta di investitura
nella carica e non, invece, dei verbali, in cui veniva incidentalmente
citata la carica di amministratore in capo a determinato soggetto; non
avrebbe dovuto svalutare la rilevanza degli ulteriori dati istruttori
disponibili, quali la certificazione del comune di Salerno e l'avviso
di convocazione dell'assemblea dei condomini; né avrebbe potuto
confermare l'asserzione del giudice di primo grado secondo cui anche dall'esame
del contratto di fornitura si ricavava che amministratore dello stabile
era una persona diversa dal destinatario del decreto monitorio. Aggiunge,
altresì, la società ricorrente che nel contraddittorio tra
un condomino, che dispone degli atti di gestione condominiale, ed il terzo
creditore, che si era basato su certificazione del Comune di Salerno e
su un avviso di convocazione, potendo il condomino depositare solo alcuni
degli atti di gestione, non avrebbe dovuto il giudice di merito affermare
con certezza che la notificazione della ingiunzione era stata effettuata
a persona diversa dall'amministratore in carica.
La
complessa censura non è fondata.
Secondo
la disposizione generale di cui all'art. 1129 c.c., la nomina dell'amministratore
data la particolare importanza delle funzioni che lo stesso è chiamato
a svolgere nell'ambito del condominio, è affidata dalla legge all'assemblea
dei condomini, nel cui interesse le relative funzioni debbono essere esercitate.
Trattasi -siccome è pacifico in dottrina e in giurisprudenza -
di un potere-dovere funzionale dell'assemblea, nel cui esercizio l'autorità
giudiziaria può eccezionalmente sostituirsi solo nel caso in cui
sussista la impossibilità di provvedere da parte dell'assemblea
per il disaccordo tra i vari condomini.
La
medesima disposizione prevede anche che il verbale di nomina dell'amministratore
debba essere annotato in apposito registro; ma detta formalità
- che integra un mero onere di pubblicità dichiarativa, la cui
inosservanza non determina la nullità o la inefficacia dell'atto
di nomina deliberato dall'assemblea (Cass. N. 714/98; Cass. N. 745/66)
- non può essere osservata, non essendo mai istituito il previsto
registro. Tuttavia, ove anche il registro in questione fosse stato istituito,
la indicazione in esso risultante, diversa da quella reale, comunque non
varrebbe ad attribuire al condominio come amministratore il soggetto indicato,
ma costituirebbe, per il terzo, motivo soltanto per riversare sul condomino
medesimo le conseguenze dell'errata identificazione del soggetto passivamente
legittimato alla rappresentanza dei condomini dovuta al mancato aggiornamento
del registro.
Di
conseguenza, nei confronti anche dei terzi, il fatto generatore dell'attribuzione
del potere rappresentativo di amministratore del condominio è costituito
esclusivamente dal verbale dell'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art.
1129 c.c., e ad esso il terzo deve uniformarsi per la individuazione del
rappresentante, persona fisica, dell'ente di gestione.
Il
giudice di merito si è attenuto alla suddetta regola e la impugnata
decisione non è, perciò, censurabile, sotto il profilo della
violazione di legge, avendo il giudice di merito accertato che, in base
ai verbali dell'assemblea dei condomini, risultava "in maniera discutibile"
che l'amministratore dell0 stabile era Michele D'Urso, che aveva assunto
l'incarico in data 30 settembre 1982 e lo aveva mantenuto sino al 14 novembre
1989, data delle sue dimissioni. Lo stesso giudice di secondo grado ha
anche precisato che Giuseppe D'Urso, cui il decreto ingiuntivo era stato
notificato, all'epoca non risultava neppure essere residente nell'edificio
condominiale e che non era, altresì, dimostrato che costui appartenesse
alla stessa famiglia dell'amministratore in carica.
Né
sussiste il denunciato vizio di motivazione in ordine all'accertamento
della qualificazione dell'amministratore in carica, che il ricorrente
assume derivare dall'omesso o errato esame di altri elementi di prova
(certificazione del comune, avviso di convocazione dell'assemblea e contratto
di fornitura), giacché da essi il giudice di merito (che pure ne
ha giustificato la valenza, diversa da quella che la ricorrente pretenderebbe
ai medesimi assegnare) avrebbe potuto addirittura prescindere.
Con
il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 1387, 1388, 1393 e 1398 c.c.
nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia - la società ricorrente assume
che il giudice di merito comunque non avrebbe dovuto escludere la sussistenza
e la validità della notificazione al condominio del decreto ingiuntivo,
dato che, in virtù del principio dell'apparenza del diritto, poiché
in modo in equivoco i documenti in suo possesso indicavano in Giuseppe
D'Urso l'amministratore del condominio, a costui doveva essere riconosciuta
la legittimazione processuale apparente, secondo valutazione della esistenza
delle condizioni di apparenza in base agli elementi acquisiti al momento
della notificazione e non in virtù degli elementi successivamente
emersi.
Specifica,
a riguardo, la ricorrente società che il giudice di appello, che
pure ha giudicato rilevante nella specie la tutela dell'apparenza in base
all'affidamento incolpevole di essa istante, avrebbe poi espresso una
motivazione inadeguata circa la insussistenza, in concreto, di elementi
oggettivi, tali da indurre a ritenere la coincidenza tra situazione apparente
e situazione reale di rappresentanza.
La
censura non è fondata.
Il
difetto di rappresentanza processuale -sia di colui che ha proposto la
domanda giudiziale, sia di colui nei cui confronti la domanda è
stata proposta - in quanto incide sulla esistenza del presupposto della
legittimazione processuale ed esclude la integrità del contraddittorio,
determina la nullità degli atti compiuti e costituisce vizio rilevabile
di ufficio, sanabile soltanto con la costituzione nel processo del titolare
del potere di rappresentanza, il quale manifesti con il suo comportamento
la volontà di ratificare la condotta difensiva a tale costituzione.
Ciò
significa che la rappresentanza processuale deve sussistere in concreto,
per cui il soggetto, che agisce in nome altrui senza averne il potere
(il c.d. falsus procurator), così come sul piano sostanziale non
vincola il soggetto apparentemente rappresentato (art. 1398 c.c.), a maggior
ragione nel processo, nonostante le apparenze, non compie atti validi
per colui che dichiara di rappresentare né può essere destinatario
di atti diretti al vero rappresentante.
Del
resto, che il requisito dell'apparenza quale criterio di attribuzione
della legittimazione processuale costituisca affermazione errata in diritto
è conclusione certa, dato che è del tutto pacifico già
in dottrina e in giurisprudenza il principio secondo cui la rappresentanza
nel processo non può essere assunta che in virtù di mandato
espresso, non essendo essa ammessa per mandato tacito ovvero in virtù
di utile gestione.
Tanto
doveva bastare al giudice di appello per rigettare il gravame sul punto,
avanzato dalla società ricorrente, senza la necessità del
successivo accertamento circa la insussistenza, in concreto, degli elementi
oggettivi idonei a significare la dedotta situazione di apparenza, onde,
corretta la motivazione della impugnata sentenza nel senso della irrilevanza
del principio dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza processuale,
resta assorbita la doglianza del vizio di motivazione circa la esclusa
situazione di apparenza.
Con
il terzo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 139 e 160 c.p.c. nonché
la omessa, insufficiente e contraddittoria controversia - assume la società
ricorrente che il giudice di merito non avrebbe dovuto dichiarare la inesistenza
della notificazione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, anche
ammessa la nullità della notificazione medesima, detta nullità
poteva dare ingresso alla eventuale opposizione tardiva del monitorio,
di cui all'art. 650 c.p.c., ma non alla opposizione all'esecuzione ex
art. 615 stesso codice.
Anche
l'ultimo mezzo di doglianza non è fondato.
La
inesistenza giuridica della notificazione, secondo un principio del tutto
pacifico della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: cass. N. 10571/2000;
Cass. N. 5011/2000; Cass. N. 4753/2000), ricorre quanto l'atto sia consegnato
in luogo o a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili
o collegabili al soggetto passivo della notificazione medesima, risultando
ad esso del tutto estranei.
Del
suddetto principio da parte del giudice di merito è stata fatta
esatta applicazione, a seguito del compiuto accertamento secondo cui la
persona, cui è stato a mani del figlio notificato il decreto ingiuntivo,
non faceva parte della stessa famiglia dell'amministratore né risultava
essere residente nello stabile condominiale.
La
valutazione delle suddette circostanze, come dimostrazione della insussistenza
di alcun collegamento logico o di fatto tra l'amministratore e la persona
estranea ad esso, costituisce apprezzamento di merito basato su argomentazione
logica, che va esente da critica.
Il
ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché contro la minaccia
di esecuzione forzata in virtù di decreto di ingiunzione, del quale
sia inesistente la notificazione, è proponibile e fondato il rimedio
della opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ex plurimis:
Cass. N. 5884/99).
Non
deve essere ammessa alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità, nel quale l'intimato non ha svolto difese.

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