Cass. civ. Sez. III, 16-05-2008, n. 12423

Svolgimento del processo

Con ricorso dell'8.3.1996 la soc. Sigma spa (ora Alitalia Teledata spa) esponeva di avere stipulato con la soc. Ecerno spa contratto di locazione della durata di sei anni relativo all'edificio in Via (OMISSIS) di (OMISSIS), da adibire ad uso uffici; di avere comunicato alla soc. Riace (subentrata alla Ecerno a seguito di conferimento dell'immobile) il recesso dal rapporto di locazione per il 24.10.1996; di avere anticipato somme all'amministrazione condominiale per oneri accessori; tanto allegato, chiedeva accertarsi la legittimità  del recesso e condannarsi la Riace alla restituzione del deposito cauzionale e della somma di L. 3.831.941.182 versata per oneri accessori.

Costituitasi in giudizio, la soc. Riace contestava variamente la domanda e in via riconvenzionale chiedeva la condanna della conduttrice al pagamento della somma di L. 308.087.773 a titolo di saldo del canone 1.6.1996-30.11.1996 e la riduzione in pristino dell'immobile ovvero il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 28500/2002 dichiarava la legittimità  del recesso della conduttrice e, per l'effetto, dichiarava cessato il rapporto di locazione tra le parti alla data del 24.10.1996; respingeva le altre domande proposte dalla ricorrente; condannava la ricorrente, in accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente, al pagamento della somma di Euro 159.114,06 quale saldo del canone relativo al semestre giugno/novembre 1996, oltre interessi; compensava le spese.

Proponeva appello la soc. Alitalia Teledata spa, cui resisteva la soc. Riace.

La Corte d'appello di Roma con sentenza del 14.10.2003 accoglieva per quanto di ragione il gravame e conseguentemente, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale svolta in primo grado dalla Riace, di pagamento del saldo canone per il semestre giugno/novembre 1996; condannava la Riace alla restituzione in favore della Alitalia Teledata del deposito cauzionale pari ad Euro 232.405,60 oltre interessi legali; rigettava per il resto l'appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la soc. Riace s.a. (già  Riace srl) con due motivi. Ha resistito con controricorso la soc. Alitalia - Linee Aeree Italiane spa (già  Alitalia Teledata spa). Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente si duole per non avere la Corte d'appello di Roma riconosciuto dovuta alla locatrice Riace anche la parte di canone di locazione maturata successivamente alla data di efficacia del recesso della conduttrice Alitalia e sino al termine del 30.11.1996, scadenza della semestralità  per la quale doveva essere corrisposto il canone anticipato. Si duole inoltre per avere la Corte ritenuto inammissibile ex art. 34 5 c.p.c. la richiesta di pagamento del corrispettivo relativamente al periodo di occupazione dell'immobile successivo alla cessazione della locazione (24.10- 11.11.1996).

Il motivo non può ricevere accoglimento.

Prendendo le mosse dall'incontestato accertamento della cessazione della locazione per cui è causa al 24.10.1996, la Corte di merito ha infatti riconosciuto al recesso esercitato dall'Alitalia l'effetto di paralizzare l'obbligo di pagamento anticipato del canone semestrale perchè essa ha inteso tale obbligo sinallagmaticamente commisurato al godimento dell'immobile da parte della conduttrice.

Con ineccepibile motivazione ha invero affermato che la circostanza che il canone dovesse essere versato anticipatamente, per un semestre, non escludeva affatto, anzi, che il detto canone fosse commisurato, comunque, all'utilizzazione del bene appunto per l'intero semestre, deducendosene, dunque, che, avendo il recesso anticipato effetto un mese prima della scadenza, la conduttrice bene aveva pagato soltanto cinque mensilità  ("rapportata cioè l'obbligazione di pagamento alla giuridica vigenza del rapporto accertata").

Diversamente opinando, ha considerato a sostegno la Corte, si sarebbe pervenuti alla conclusione che il recesso aveva effetto solamente al 30.11.1996, termine del semestre (anzichè al 24.10.1996), ovvero che il versamento del canone, per il mese necessario a coprire il semestre stesso, fungeva da penale (non prevista) per l'anticipata risoluzione del contratto.

Tale motivazione, peraltro, non è attinta da censura specifica.

Tuttavia la ricorrente lamenta che è stata trascurata la previsione dell'art. 5 del contratto di locazione, la quale, a suo avviso, nel disporre che "il pagamento del canoneT non potrà  essere ritardato per qualunque ragione o pretesa della conduttrice", conterrebbe una clausola "solve et repete" che le avrebbe dato diritto di ottenere, comunque, l'intero canone Semestrale, con riserva delle eccezioni della conduttrice: ma nella fattispecie la società  controricorrente obiettava che non sussisteva il proprio obbligo di pagare il canone pattuito per l'intero semestre in quanto il contratto era cessato anteriormente, per effetto del legittimo recesso esercitato.

Neppure e incorso il giudice d'appello in violazione dell'art. 1462 c.c., atteso che, come si fa rilevare dalla controricorrente, questa norma, mirando semplicemente ad assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni dilatorie del debitore, si pone su un piano diverso e non opera alcun sovvertimento del principio generale secondo cui le prestazioni dedotte nel rapporto obbligatorio devono essere rette da un nesso di corrispettività .

La Corte d'appello ha poi ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di pagamento del corrispettivo relativamente al periodo successivo alla cessazione della locazione (24.10-11.11.1996), rilevando che questa pretesa era stata avanzata solamente in grado di appello.

E' innegabile, del resto, che si tratta, in questo caso, di uno specifico tema di indagine, giuridicamente e sostanzialmente diverso ed autonomo rispetto a quello postulato dal riconoscimento del diritto alla percezione del canone fino alla scadenza contrattuale della locazione, sul quale il giudice può procedere soltanto qualora la parte interessata ne abbia fatto richiesta con apposita domanda sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. nonchè insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione. Si duole la ricorrente per avere la Corte d'appello di Roma accolto la domanda dell'Alitalia di restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato alla locatrice. Sostiene che la Corte ha omesso di considerare il disposto dell'art. 8 del contratto di locazione prevedente il diritto della locatrice di incamerare la cauzione, a titolo di penale, in caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile. Poichè risultava pacifico che l'Alitalia aveva restituito l'immobile l'11.11.1996, e non il 24.10.96 (data di cessazione del rapporto di locazione), si era verificata l'ipotesi contrattuale (ritardo nella consegna dell'immobile) che consentiva di incamerare la cauzione a titolo di penale.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

Risulta infatti ex actis che l'odierna ricorrente, costituendosi in primo grado, ha formulato domanda ri-convenzionale per ottenere, tra l'altro, esclusivamente il risarcimento di danni subiti, ma non ha proposto alcuna richiesta volta a far accertare che le spettava di incamerare la cauzione essendosi concretizzata l'ipotesi che aveva determinato l'efficacia della clausola penale.

Era perciò preclusa al giudice d'appello, in difetto di domanda, la possibilità  di esaminare il profilo attinente alla clausola penale.

Nè la domanda può essere dedotta, inammissibilmente, per la prima volta in questa sede, e quindi la questione essere quivi scrutinata.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Con la condanna della ricorrente, per il principio della soccombenza, alle spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 6.100,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008