| SENTENZA
N. 196 -
ANNO
2004
REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio
ONIDA Giudice
- Carlo
MEZZANOTTE “
- Fernanda
CONTRI “
- Guido
NEPPI MODONA “
- Piero
Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale
MARINI “
- Franco
BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano
VACCARELLA “
- Alfio
FINOCCHIARO “
- Alfonso
QUARANTA “
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), e dell'art. 32
del d.l. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione ad opera della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), promossi con due ricorsi della Regione Campania, rispettivamente
notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria
il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della
Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre 2003 e il 21
gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio
successivi ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana, rispettivamente
notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria
il 21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 82 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della
Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003
e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 26 novembre e il 29
gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2003 ed al
n. 13 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Umbria,
rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al
n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004,
con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati
il 27 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il
4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 89 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi 2004, con un ricorso della
Regione Basilicata, notificato il 1° dicembre 2003, depositato in
cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 90 del registro
ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20 gennaio
2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo ed iscritto al
n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli
atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché
gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del
Comune di Lacco Ameno, dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund
For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune di Roma;
udito nell'udienza
pubblica dell'11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli
avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Stefano Grassi per
la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, per la Regione Umbria
e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano per la Regione
Basilicata, Pietro Pesacane per la Regione Lazio, Lorenzo Bruno Molinaro
per il Comune di Ischia e per il Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio
per il Comune di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For
Nature (WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma, Nicolò
Paoletti per il CODACONS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
- –
Le Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato
il 25 ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche
(con ricorso notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre
2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso
notificato il 12 novembre 2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto
al reg. ric. 82 del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il
20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al reg.
ricorsi n. 83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato il 25 novembre
2003, depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 87
del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27 novembre
2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89
del 2003) hanno impugnato l'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2,
3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2,
3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5,
6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25,
26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg.
ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione Marche ha impugnato anche
l'art. 32 citato nel suo complesso.
- –
Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come – dopo la riapertura
dei termini del condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) – l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia
nuovamente aperto detti termini, riproponendo, con qualche modifica,
le regole sostanziali e procedurali dei due precedenti condoni edilizi,
di modo che – sostiene la Regione Emilia-Romagna – “sommando
tutti i periodi, ne risulta che […] chiunque negli ultimi venti
anni abbia effettuato opere edilizie in spregio alle regole sostanziali
e formali di governo del territorio ha potuto o potrà trarre
vantaggio dal proprio illecito”.
Sostengono
le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la normativa
in questione è posta “nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380”, e facendo comunque “salve le competenze delle autonomie
locali sul governo del territorio”. Su tale base, alcune delle
Regioni (ad esempio, la Regione Toscana) sostengono che quanto appena
evidenziato dovrebbe comportare l'inapplicabilità del medesimo
art. 32 nei territori di quelle Regioni che abbiano già provveduto
a dotarsi di una disciplina coerente con le linee guida fornite dallo
Stato mediante il citato testo unico. In tale evenienza verrebbe meno
lo stesso motivo di doglianza delle Regioni in questione. Le censure,
viceversa, sono proposte per il caso in cui si ritenesse che la prescrizione
di cui al comma 2 citato non valga ad escludere le Regioni che si sono
già adeguate al disposto del testo unico dall'ambito di applicabilità
della disciplina impugnata. In relazione al citato comma 2, la Regione
Marche ritiene “del tutto formale e pretestuoso” il richiamo
compiuto da tale disposizione al testo unico dell'edilizia, in quanto
quest'ultimo “non ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato
e riordinato i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna esigenza
di sanatoria”.
Il
fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto
nel comma 25 dell'art. 32, il quale prevede che “le disposizioni
di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non
abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi”, e che “le suddette
disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali
non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria”. Le ricorrenti riconoscono che il comma
3 dell'art. 32 afferma che “le condizioni, i limiti e le modalità
del rilascio del (…) titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali”, evidenziando tuttavia come
le minute e dettagliate disposizioni del medesimo art. 32 lascino margini
di manovra del tutto esigui alle autonomie regionali, per di più
da esercitare entro il termine temporale assai ristretto fissato dal
comma 33.
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l'intervento regionale
sarebbero: a) l'aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura
dell'oblazione; b) l'incremento degli oneri di concessione sino ad un
massimo del 100 per cento; c) la individuazione delle modalità
di attuazione della regola che consente a coloro che intendano eseguire
in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria di “detrarre
dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori”; d) la possibilità di prevedere
l'obbligo di allegare “ulteriore documentazione” alla domanda
di condono; e) la possibilità di consentire con proprie leggi
la sanatoria degli abusi di minore gravità (restauro e risanamento
conservativo, nonché la semplice manutenzione straordinaria),
mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di
scelta per le autonomie regionali.
- –
Con un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell'art.
117 della Costituzione. In particolare, la Regione Marche sostiene che
la disciplina in esame dovrebbe essere collocata nell'ambito della materia
“edilizia”, la quale, non essendo “nominata”
tra le materie dell'art. 117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella
competenza legislativa residuale delle Regioni. Ciò basterebbe
per ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate,
in quanto dettate in un ambito nel quale lo Stato non avrebbe alcuna
potestà legislativa. Anche a non voler considerare la disciplina
dell'edilizia come afferente ad una materia autonoma, secondo la Regione
Marche, essa andrebbe comunque collocata nell'ambito dell'urbanistica,
la quale – dovendo essere distinta, sulla base di quanto appena
evidenziato, dal “governo del territorio” – non potrebbe
che essere considerata materia di competenza residuale delle Regioni.
Le conclusioni sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra
richiamate, ossia la illegittimità costituzionale di qualunque
normativa statale in detto ambito materiale.
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale
– adducendo in termini meramente formali anche la violazione dell'art.
114 Cost. – considera la normativa oggetto del presente giudizio
ricadente nell'ambito dell'urbanistica, e quindi afferente alla competenza
residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania
suggeriscono la collocazione della disciplina impugnata nell'ambito
della materia “governo del territorio”, contemplata dall'art.
117, terzo comma, Cost. A tale conclusione si giungerebbe considerando
l'urbanistica – cui afferirebbe l'art. 32 del d.l. n. 269 del
2003 – non quale materia autonoma ma ricompresa in tale, più
ampia, qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata
la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, nella quale si affermerebbe
che la disciplina dei titoli abilitativi alla edificazione rientrerebbe
nell'ambito dell'urbanistica, che a sua volta sarebbe compresa nel “governo
del territorio”.
Anche collocandosi in tale ordine di idee, l'illegittimità costituzionale
della disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in
quanto, nell'ambito della materia “governo del territorio”,
lo Stato potrebbe porre solo norme idonee ad esprimere principi fondamentali.
E tali non potrebbero certo essere considerate le norme che prevedono
e regolano la sanatoria edilizia.
Le ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale
abbia a più riprese sottolineato che principi fondamentali possono
essere ritenuti “solo i nuclei essenziali del contenuto normativo
che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse
desumibili” e che, comunque, i principi fondamentali devono essere
caratterizzati da “un livello di maggior astrattezza rispetto
alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale”
(vengono richiamate al riguardo le sentenze di questa Corte n. 482 del
1995 e n. 65 del 2001).
La
disciplina impugnata, invece, sarebbe senz'altro qualificabile come
normativa di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata
del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Le ricorrenti ritengono, in sintesi, che la normativa posta dalle disposizioni
impugnate sia illegittima, in quanto “minuziosa, dettagliata,
autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati interessati,
laddove, invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere
rivolti al legislatore regionale che poi dovrebbe articolare la normativa
applicabile ai terzi interessati”. Né essa sarebbe stata
configurata come normativa cedevole rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea
di condono edilizio a porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità
di qualificare le norme che lo prevedono quali principi fondamentali
della materia.
A
questo riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di
questa Corte n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995. Da
tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo il giudice costituzionale,
il condono edilizio possa giustificarsi esclusivamente quale misura
del tutto straordinaria ed eccezionale, in quanto tale non reiterabile,
e tale da dover trovare – per poter essere ritenuto conforme a
Costituzione – specifiche giustificazioni in punto di ragionevolezza,
le quali, pur se ritenute sussistenti nel caso dei precedenti condoni,
sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata
– secondo le ricorrenti – da quelle decisioni della Corte
costituzionale le quali evidenziano che, affinché si possa discorrere
di principio fondamentale, è necessario che la norma in questione
esprima una consapevole scelta di politica legislativa, o, quantomeno,
sia in grado di orientare i futuri interventi legislativi: ciò
che, con tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria. Anzi,
quest'ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali vigenti
nella materia in questione, travolgendoli senza appello, dal momento
che tali principi contemplerebbero, invece, proprio l'obbligo di perseguire
e sanzionare gli abusi, nonché la necessità di ridurre
ed eliminare per quanto possibile le conseguenze lesive di questi ultimi.
Né sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come
espressione della competenza statale concernente l'ordinamento penale.
Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ritiene che “l'irriducibilità
del condono edilizio alla questione penale [sia] già stata affermata
[dalla Corte costituzionale] nel momento stesso in cui essa ha dichiarato
ammissibile il ricorso regionale avverso l'art. 39 della legge n. 724
del 1994”. In secondo luogo – espone la Regione –
in contestazione non è affatto l'esclusività del potere
statale nel disporre del “potere di clemenza in materia penale”;
viceversa, ad essere oggetto di contestazione “è che disponendo
di ciò di cui lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche
disposto di ciò di cui non poteva disporre, cioè della
sanzionabilità in via amministrativa degli illeciti edilizi”.
Secondo la Regione Marche, nel caso di specie, lo Stato, utilizzando
una norma penale di favore, in realtà “disciplinerebbe
procedimenti e norme sostanziali relative all'ordinato assetto del territorio
e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando
la violazione delle competenze in materia di governo del territorio”.
Neanche in base alla norma costituzionale concernente il “coordinamento
della finanza pubblica” sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato
a dettare norme quali quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe
giustificabile in base a tale competenza “asservire” la
materia urbanistica ed edilizia alle esigenze finanziarie. In secondo
luogo, in vista del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe
solo porre principi fondamentali; e la normativa impugnata non sarebbe
in alcun modo classificabile quale determinazione di principi fondamentali.
- –
Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
in considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono
il suo regime di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere dotata – ai sensi
dell'art. 14, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) –
di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ossia nella
materia in cui ricadrebbe la disciplina posta dalle disposizioni impugnate.
Quanto alle funzioni amministrative connesse, esse spetterebbero alla
Regione in virtù dell'art. 8 dello Statuto, e sarebbero state
ad essa trasferite dall'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902
(Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla normativa
regionale, la ricorrente espone di aver fatto uso della propria potestà
primaria con la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene, nel proprio ricorso, essenzialmente
ambigua la clausola che dispone la salvezza delle attribuzioni previste
dagli Statuti per le Regioni ad autonomia speciale. In particolare,
dal comma 4 dell'art. 32 – nel quale è contenuta tale clausola
– non sarebbe possibile desumere con chiarezza la applicabilità
o meno della normativa dettata con le disposizioni oggetto del presente
giudizio. Nel ricorso si evidenzia che, ove si ritenesse di interpretare
il citato comma 4 nel senso di escludere la applicabilità dell'art.
32 del d.l. n. 269 alle Regioni speciali, le doglianze esposte nello
stesso ricorso “verrebbero meno”.
Ad
avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la propria potestà
legislativa primaria nella materia sulla quale insiste la disciplina
impugnata, potrebbero vincolare legittimamente l'autonomia regionale
esclusivamente la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento
giuridico e le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale.
Tra queste, secondo la ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe
incompatibile sia con il concetto di riforma che con quello di norma
fondamentale.
- –
Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione
dell'art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni Campania, Marche e Toscana
affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la disciplina del
condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di
pianificazione e controllo locale, nonché la necessità
di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo
del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina
statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero
costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche
del territorio.
- –
In subordine, la Regione Campania sostiene che la normativa impugnata
sarebbe illegittima anche perché – ove la si volesse ritenere
idonea ad esprimere principi fondamentali – questi ultimi non
potrebbero essere posti mediante un decreto-legge. Il decreto-legge,
in altre parole, in quanto giustificato esclusivamente dall'esistenza
della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, non sarebbe
costituzionalmente legittimo ove prevedesse principi fondamentali, dal
momento che la struttura normativa dei principi non sarebbe idonea a
perseguire obiettivi con assoluta urgenza. In questa prospettiva, risulterebbe
dunque violato l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti
costituzionali per l'esercizio della decretazione d'urgenza (il che,
in tesi, è sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la quale
l'esistenza dell'urgenza sarebbe smentita dalle modalità e dai
tempi di attuazione della stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione
Campania, l'art. 32 impugnato sarebbe incostituzionale in quanto il
decreto-legge nel quale è contenuto difetterebbe del requisito,
costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto.
- –
Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la
pretesa violazione dell'autonomia organizzativa, nonché dell'art.
119 Cost. e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
in esso contemplata.
Il condono edilizio – evidenziano le Regioni – è
disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma comporta
spese particolarmente ingenti, e di vario genere, a carico delle finanze
delle autonomie territoriali, a fronte di una compartecipazione al gettito
delle operazioni di condono che risulterebbe decisamente esigua.
Tali spese sarebbero – come nota la Regione Campania – presumibilmente
superiori a quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare
all'erario statale e sarebbero individuabili, in primo luogo, nelle
risorse necessarie allo svolgimento delle attività amministrative
finalizzate alla attuazione della normativa impugnata, che è
demandata alle amministrazioni regionali e locali. In secondo luogo,
l'autonomia finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe
necessario – nel caso in cui venissero concessi titoli di abilitazione
a edificare in sanatoria – procedere alla realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non
poco sui bilanci delle autonomie territoriali.
- –
Secondo la Regione Marche, inoltre, le disposizioni impugnate violerebbero
il principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito
dall'art. 25 Cost. Ciò in quanto la reiterazione con cadenza
novennale della sanatoria edilizia implicherebbe “non solo la
lesione del principio di legalità”, ma lederebbe “soprattutto
la fiducia dei cittadini nella effettiva capacità degli organi
pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti
nella disciplina urbanistica ed edilizia”.
- –
L'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con
il principio di eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del
condono, introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro
che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi
del titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in
termini di degrado urbanistico del condono. Tale normativa, in primo
luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale situazioni diverse,
ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella
di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto ingiustamente,
non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza, attraverso la
sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente
li ha compiuti”.
Ancora,
secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio
di ragionevolezza.
Come
statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995, la previsione
di un provvedimento di condono deve essere considerata costituzionalmente
legittima solo a patto di essere del tutto straordinaria ed eccezionale,
e di essere giustificata da situazioni altrettanto straordinarie ed
eccezionali. Viceversa, una ulteriore reiterazione del condono edilizio
farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe una indubbia violazione
dei parametri costituzionali, secondo quanto affermato esplicitamente
nella sentenza richiamata.
Dunque,
per le Regioni ricorrenti, la illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente –
alla luce della citata giurisprudenza costituzionale – dalla circostanza
che esse pongono in essere una reiterazione del condono; in secondo
luogo, nel caso in questione mancherebbero del tutto quelle circostanze
eccezionali che, nelle precedenti situazioni, hanno portato la Corte
costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria. Inoltre, si afferma
che se i precedenti condoni trovavano una giustificazione costituzionale
nelle carenze legislative e gestionali delle Regioni e degli enti locali,
oggi ciò non sarebbe più vero, poiché le Regioni
si sarebbero ormai dotate degli strumenti normativi ed amministrativi
necessari al fine di reprimere e sanzionare gli episodi di illegalità,
ed avrebbero in concreto intrapreso con incisività l'attività
di controllo.
Il principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione Campania,
sarebbe violato anche per il fatto che la normativa introdotta dall'impugnato
art. 32 inciderebbe in modo significativo su numerosi principi costituzionali
senza però riuscire a perseguire adeguatamente l'obiettivo per
il quale essa è stata posta. Ciò sarebbe vero innanzi
tutto in relazione all'obiettivo “dichiarato”, desumibile
dal comma 2 dell'art. 32, in quanto “non si riesce in alcun modo
a comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza sanatoria
edilizia con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa
di settore”; né sarebbe comprensibile “il rapporto
tra questa disciplina e la successiva di livello regionale”. La
Regione Campania, peraltro, evidenzia come il fine esclusivo della disciplina
impugnata sia quello di “recuperare gettito all'erario”:
ma anche in relazione a tale fine lo strumento del condono sarebbe del
tutto inadeguato – e quindi viziato da irragionevolezza –
in quanto non terrebbe conto “degli effetti ulteriori e deleteri”
determinati a carico degli enti territoriali, i quali “dovranno
far fronte a spese per l'urbanizzazione e il recupero ambientale”.
Spese che – si prosegue – solo in modo molto limitato potranno
essere coperte dagli oneri di urbanizzazione a carico di coloro che
si avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche
la violazione di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero
violati il principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché
il principio di buon andamento dell'amministrazione. Tale principio,
infatti, sarebbe frustrato dalla inanità degli sforzi compiuti
dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l'abusivismo.
- –
Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa
oggetto del giudizio è l'art. 9 Cost., nonché, secondo
la Regione Campania, la competenza regionale in tema di valorizzazione
dei beni ambientali e, secondo la Regione Emilia, il principio costituzionale
di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati. Tra
questi rientrerebbe sicuramente “l'ordinato assetto del territorio”,
il quale non potrebbe “essere scambiato con valori puramente finanziari”,
come invece avviene nel caso della sanatoria edilizia. Da questo punto
di vista, ben diversa sarebbe la situazione del condono edilizio rispetto
al condono fiscale, dal momento che in quest'ultimo caso lo Stato “rinuncia
ad una pretesa economica in vista di una diversa, e sia pure più
ridotta, pretesa economica: sicché la questione acquista, nel
suo oggetto specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria in
relazione ad una lite patrimoniale”. Viceversa, il condono edilizio
finirebbe per sacrificare ad un interesse economico “beni e interessi
indisponibili e costituzionalmente tutelati della comunità”.
Similmente, la Regione Marche censura la norma impugnata anche con riferimento
agli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista
dalla disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di
valori costituzionali che tutti i livelli di governo – e in particolare
le Regioni – hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività:
i valori paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del
corretto e ordinato svolgimento dell'attività imprenditoriale
in materia edilizia, la tutela del diritto di proprietà.
In relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti
i parametri invocati che risultino diversi da quelli che specificamente
presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti
sostengono la sussistenza del proprio interesse a dedurne in giudizio
la violazione. Ciò in quanto i vizi di costituzionalità
derivanti da tali violazioni si tradurrebbero automaticamente in un
danno alla sfera di competenza delle Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente
frustrata la propria attività legislativa ed amministrativa di
governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri potrebbero
sfuggire alle sanzioni amministrative risultando così incentivati.
- –
Ancora, a risultare violato – a giudizio delle Regioni –
sarebbe il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di
governo, dal momento che né in sede di adozione del decreto-legge,
né in sede di adozione del disegno di legge di conversione, le
autonomie regionali sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni.
In particolare, sarebbe stato contraddetto l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il quale prevede
che la Conferenza debba obbligatoriamente essere sentita “in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento
del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano”. D'altra parte, il contrasto
con le prescrizioni del d.lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente anche
ove si reputasse che nel caso in questione la Conferenza non dovesse
essere sentita preventivamente, a causa dell'urgenza di provvedere:
in situazioni similari, infatti, l'art. 2, comma 5, del citato decreto
legislativo prevede la consultazione successiva della Conferenza, e
dispone che “il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede
di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione
dei decreti-legge”. Quindi, anche in caso di urgenza, il coinvolgimento
della Conferenza – secondo le ricorrenti – non sarebbe potuto
mancare.
Ad
ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate, la Regione
Emilia-Romagna ritiene che dall'art. 11 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) sarebbe desumibile – pur in assenza dell'attivazione
della “speciale composizione integrata della Commissione parlamentare
per le questioni regionali” in esso prevista – l'esistenza
di un principio costituzionale che prescrive “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie,
quando queste intervengono in materia di competenza concorrente”.
- –
Secondo la Regione Campania, inoltre, a risultare travolto per effetto
della normativa impugnata sarebbe lo stesso giudicato costituzionale;
in particolare, sarebbero state violate le sentenze di questa Corte
n. 427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e
n. 302 del 1988, concernenti i precedenti condoni edilizi. Con tali
decisioni, infatti, il giudice costituzionale avrebbe chiaramente riconosciuto
al regime di sanatoria carattere episodico, delimitandolo temporalmente,
pena la illegittimità costituzionale.
- –
Le Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena
illustrate fossero ritenute infondate, prospettano alcune doglianze
rivolte nei confronti di specifiche disposizioni dell'art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto l'illegittimità costituzionale
del comma 26, lettera a), nella parte in cui subordina alla legge regionale
la sanabilità degli abusi minori in zone non vincolate, mentre
sottrae alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori
in zone vincolate. Ciò determinerebbe la evidente violazione
dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché, in via
mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora, incostituzionale sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua
dal condono gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia
già iniziato” (così la Regione Emilia-Romagna).
La illegittimità costituzionale dipenderebbe dal fatto che in
casi di questo tipo la possibilità del condono risulterebbe “ancor
più irragionevole”, in quanto il condono edilizio non porterebbe
nessun vantaggio al pubblico interesse, né – ovviamente
– in termini di “uscita allo scoperto” di situazioni
di illegalità, né in termini economici.
Incostituzionali sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera
a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38 e 40, nonché l'Allegato
1, in quanto – con disciplina dettagliata ed autoapplicativa –
stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al
condono edilizio, così violando l'art. 117 Cost. La competenza
dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel
caso di specie, né dall'art. 117, secondo comma, Cost., né
dall'attrazione di funzioni amministrative allo Stato in base all'art.
118, Cost.
Le
Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio
di ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi
compiuti sino a sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge
impugnato, renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere
ultimate da quelle non ultimate, complicando notevolmente l'attività
di vigilanza amministrativa. Peraltro, tale norma – collegata
al disposto del comma 35 in forza del quale è sufficiente, ove
l'opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una autocertificazione
per la prova dello “stato dei lavori” – consentirebbe
di far passare per già costruite opere in corso di costruzione.
Il comma 25 non andrebbe esente da censure di incostituzionalità
anche da un differente punto di vista: esso sarebbe infatti lesivo degli
artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui prevede un limite
di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta di sanatoria,
senza però precisare che non sono ammesse più richieste
riferite alla medesima area.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte
in cui prevede la formazione del silenzio-assenso nei confronti delle
istanze di sanatoria, dal momento che sarebbe palese la irragionevolezza
di una norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del
tempo. La norma, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e
118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo
dei Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono, ledendo
altresì le competenze regionali in materia di governo del territorio.
Secondo le ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche
i commi da 14 a 20 ed il comma 24, i quali disciplinano la sanatoria
degli abusi commessi sulle aree di proprietà statale, facendola
dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello Stato
proprietario, senza dare “alcuna rilevanza a quanto in merito
stabilito dal legislatore regionale, cui, invece, l'art. 117 Cost. affida
la competenza a disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli
interventi anche sulle aree di proprietà dello Stato” (in
questi termini la Regione Toscana). Le norme in parola violerebbero
altresì gli artt. 118 e 119 Cost., perché la decisione
sulla ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata al soggetto
proprietario dell'area, senza possibilità di contraddittorio
con gli enti locali interessati e in assenza di una previa intesa con
le Regioni.
Specifiche
censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida
al Ministro delle infrastrutture l'individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica
attivati dalle Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale
disposizione sarebbe incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti,
perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione
di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto
dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con la Regione interessata;
essa contrasterebbe, peraltro, anche con l'art. 119 Cost., il quale
non ammette finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi
scelti dal Ministro. Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e
10, per ragioni analoghe a quelle appena illustrate.
- –
Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima
con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10
febbraio 2004) hanno formulato istanza di sospensione in via cautelare
dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall'art.
35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art.
9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3). In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio
irreparabile all'interesse pubblico, in quanto in caso contrario si
dovrebbe dar luogo alla attivazione delle procedure di condono da parte
dei Comuni, con notevoli spese per far fronte all'organizzazione dell'attività.
Peraltro, ulteriore danno deriverebbe dal fatto che – come insegnerebbe
la passata esperienza – provvedimenti legislativi del tipo di
quello impugnato, “producendo nella società una notevole
aspettativa di sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un aumento
vertiginoso […] dei fenomeni di abusivismo” (così
la Regione Campania). Tutto ciò quando, invece, l'eventuale sospensione
dell'efficacia dell'atto impugnato non comporterebbe alcuna conseguenza
dannosa.
- –
In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, contestando i singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento
della richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Infondata sarebbe la violazione dell'art. 77 Cost., dal momento che
la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed
urgenza formerebbe oggetto di una valutazione “rimessa a ciascuna
Camera”, e comunque la loro eventuale mancanza sarebbe destinata
ad essere sanata per effetto della conversione in legge. In ogni caso,
tale doglianza sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe ravvisabile
alcun interesse delle Regioni a farla valere. Peraltro, la situazione
di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in concreto ravvisabile
nella finalità dell'art. 32 in esame di “supportare la
manovra annuale finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti del
condono edilizio”.
Quanto alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di
competenze legislative costituzionalmente garantito, l'Avvocatura dello
Stato ritiene che il titolo abilitativo dell'intervento statale, nel
caso de quo, sarebbe ravvisabile nell'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., riguardante l'ordinamento penale, nonché, “seppur
indirettamente”, nella competenza legislativa statale in materia
di ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria edilizia sarebbe
“rilevante in occasione delle compravendite immobiliari”.
Ancora, titolo di intervento statale sarebbe ravvisabile nell'art. 81
Cost. e nell'art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale
dello Stato è assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata
le risorse occorrenti”.
Del resto, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune
delle ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all'edilizia o
all'urbanistica, e dunque al quarto comma dell'art. 117 Cost. Se peraltro
si volesse considerare l'art. 32 in questione insistente nella materia
“governo del territorio”, egualmente le doglianze regionali
dovrebbero essere respinte, giacché la disciplina dei titoli
abilitativi è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla sentenza
n. 303 del 2003, in quanto relativa alla competenza statale a dettare
i principi fondamentali della materia.
La normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne
denunciano la natura “di dettaglio” anziché “di
principio”, poiché “esigenze tecnico-giuridiche impongono
una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l'intero territorio
nazionale, e […] idonea a confluire nell'ordinamento penale”.
La pretesa lesione dell'art. 9 Cost. sarebbe anch'essa infondata, dal
momento che la normativa in esame conterrebbe l'indicazione di una serie
di tipi di opere abusive non suscettibili di essere sanate, proprio
in considerazione del valore in tale articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse dalla Regione
Marche, sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo
discorso dovrebbe farsi per la dedotta violazione dell'art. 25, secondo
comma, Cost., il quale peraltro opererebbe “a senso unico”,
posto che esso non escluderebbe la costituzionalità di norme
che eliminino la rilevanza penale di determinati fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l'Avvocatura
osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell'art.
3 Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella relativa
doglianza sia “non diacronica” e sia possibile “tra
situazioni uguali o almeno confrontabili”: cosa questa che non
accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l'urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli
enti territoriali, l'Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe
di una doglianza “attinente alla convenienza politico-economica”,
e quindi inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque
infondata, in quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando
fino al 100 per cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria. Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe
inammissibile la doglianza in questione nella parte in cui intendesse
far valere un preteso squilibrio finanziario degli enti locali, non
rappresentati dalle Regioni.
Quanto alla coerenza del condono con il disposto della sentenza n. 416
del 1995, l'Avvocatura dello Stato osserva come “eccezionalità
e straordinarietà si ripropongono ora, a distanza di dieci anni,
ove si consideri la persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente
indefettibile esigenza di recupero della legalità”.
La richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l'Avvocatura,
sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l'atto impugnato “non
è un provvedimento amministrativo”, e comunque non sussisterebbero
le condizioni previste dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003.
- –
Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è
intervenuto ad adiuvandum nel giudizio concernente il decreto-legge
n. 269 del 2003 promosso con il ricorso della Regione Campania. Il Comune
espone innanzi tutto di essere dotato di competenze costituzionalmente
garantite – in virtù dell'art. 118 Cost., così come
riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – inerenti
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite
ad enti “superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche
quella di “pianificazione del territorio”, a mezzo del piano
regolatore generale. Ciò basta al Comune interveniente per affermare
che “l'ennesimo condono edilizio […] pregiudica […]
gli interessi pubblici primari perseguiti” dallo stesso in ordine
“alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del corretto sviluppo
del territorio”.
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure
prospettate dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con
quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
- –
Hanno presentato atto di intervento ad opponendum, depositato per entrambi
in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno,
anch'essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Campania.
Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver affermato
la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una “posizione
individualizzata” in relazione alla normativa impugnata, nonché
in virtù della qualità di “destinatari” di
quest'ultima, argomentano nel senso della declaratoria di infondatezza
del ricorso, “previa reiezione” dell'istanza di sospensione
cautelare.
- –
Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio
2004 il CODACONS – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati
per la tutela dei consumatori e dell'ambiente è intervenuto ad
adiuvandum nei giudizi aventi ad oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi
con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS
ritiene che questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la
quale il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria
è previsto dal proprio statuto; dall'altro, dal fatto che svariati
atti normativi riconoscono allo stesso CODACONS la legittimazione ad
agire in giudizio a tutela degli interessi diffusi di rango costituzionale
dei quali è portatore.
Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze
proposte dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso
con quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
- –
Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è
intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Umbria
avverso il d.l. n. 269 del 2003, chiedendo l'accoglimento delle questioni
di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente,
a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il Comune
sostiene che le competenze normative riconosciute ai Comuni dagli artt.
117, sesto comma, e 118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari
di interessi costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero
ad agire avanti alla Corte a tutela di tali interessi.
Nel
merito, l'interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida
negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative
dell'ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad “alterare”
il principio della legislazione concorrente.
- –
La Regione Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato
il 26 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della
legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici); in particolare, la ricorrente impugna l'art. 32 del decreto-legge,
così come convertito dalla legge sopra indicata, nel suo complesso,
nonché, più specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9,
10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato
il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha impugnato
i commi 1, 3, 5, 14-20; 25-43 e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna
(con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio
2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato i commi
1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, e l'Allegato 1.
La Regione Campania (con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato
il 30 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece
sollevato questioni di legittimità costituzionale sia nei confronti
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così come convertito dalla
legge n. 326 del 2003, nel suo complesso, sia specificamente con riguardo
ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50.
Peraltro, la Regione Toscana ha proposto impugnazione anche dell'art.
14 del decreto-legge in questione, così come risultante dalla
conversione in legge, il quale introduce modifiche in tema di servizi
pubblici locali di rilevanza economica; la Regione Emilia-Romagna contesta
la legittimità costituzionale anche dell'art. 21 del medesimo
atto normativo (concernente l'assegno per ogni secondo figlio e l'incremento
del fondo nazionale politiche sociali), nonché dell'art. 32,
commi 21 e 22 (sull'aumento dei canoni per le concessioni d'uso del
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative); la Regione
Campania invece coinvolge nell'impugnativa, in ambedue i suoi ricorsi,
i commi 21-23 del citato art. 32.
Hanno sollevato questione sull'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nel
testo risultante dalla conversione in legge, anche la Regione Lazio
(con ricorso notificato il 20 gennaio 2004, depositato il 23 gennaio
2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 6 del 2004), la Regione Umbria (con
ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004
e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del 2004), la Regione Friuli-Venezia
Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29
gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del 2004) e la Regione
Basilicata (con ricorso notificato il 1° dicembre 2003, depositato
il 5 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare,
peraltro, che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia il
decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la Regione Lazio – nel ricorso notificato solo
all'Avvocatura dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei
ministri – impugna i commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41
e 42 dell'art. 32 così come risultante a seguito della conversione;
le Regioni Umbria e Friuli-Venezia Giulia impugnano i commi 1, 2, 3,
4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1, mentre
la Regione Basilicata rivolge le proprie censure in generale nei confronti
dell'intero art. 32.
- –
Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate
nelle impugnazioni dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario,
tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione,
sia della abrogazione – per effetto della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2004) – dei commi 6, 9,
11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere generale, fondate
sull'assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di necessità
ed urgenza – che contraddistingueva, secondo la prospettazione
delle ricorrenti, il d.l. n. 269 del 2003 – si estenderebbe, quale
vizio in procedendo, anche alla legge di conversione, con conseguente
violazione dell'art. 77 Cost.
Ancora,
secondo la Regione Marche sarebbe violato anche l'art. 79 Cost., in
quanto il provvedimento impugnato costituirebbe, nella sostanza, una
vera e propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento
aggravato previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre,
secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche operate
in sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla
legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto
soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi
per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo la
Regione Emilia-Romagna, “la irragionevolezza e la scarsa attendibilità
del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all'art.
32, per realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione
del territorio”.
La
Regione Friuli-Venezia Giulia propone argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle svolte in occasione dell'impugnazione, da parte
di questa Regione, del d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Lazio evidenzia di aver favorito numerose opere di demolizione,
nella logica di una inversione di tendenza rispetto al passato. Tali
scelte politiche regionali sarebbero tuttavia irrimediabilmente frustrate
dalla legge impugnata. La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte
ulteriori ragioni per le quali la disciplina in esame dovrebbe essere
considerata irragionevole: in particolare, osserva che la modifica dell'art.
32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della norma censurata, renderebbe
applicabile il condono anche alle pratiche restate inevase sotto l'egida
di precedenti condoni, con il risultato di realizzare l'effetto di un
«condono 'open'».
Sarebbe
violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al
riguardo, oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri
ricorsi, si evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe leso
anche dalla perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge a causa della immissione sul mercato di immobili abusivi,
nonché dall'aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi
cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione.
- –
Le ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in
sede di conversione e successivamente abrogate. Così, il comma
6, che, anche dopo la conversione, continuerebbe ad attribuire la competenza
al Ministro. Il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione,
prevedrebbe l'intesa con la Conferenza unificata, laddove prima disponeva
che questa dovesse essere soltanto sentita; tale disposizione, tuttavia
– e di qui il persistere della doglianze regionali – prevederebbe
comunque che sia data priorità alle aree oggetto di programmi
di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Quanto
ai commi da 14 a 20 e al comma 24, concernenti la sanatoria in terreni
di proprietà statale, nei ricorsi si ripropongono le medesime
doglianze già illustrate in precedenza, con la precisazione che
il comma 24, modificato in sede di conversione nel senso di prevedere
un programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali
in relazione al quale era previsto che fosse “sentita” la
Conferenza Stato-Regioni, è stato successivamente abrogato dalla
legge n. 350 del 2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo quanto espongono
le ricorrenti, sarebbe necessario acquisire non il mero parere, ma l'intesa
della Regione interessata.
Viene
ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur modificato in
sede di conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede un
limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso
pari a 3000 metri cubi. Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97,
117 e 118 Cost., per la parte in cui non preciserebbe che non sono ammesse
più richieste riferite alla medesima area. Poiché tuttavia
gli emendamenti – si afferma nel ricorso – potrebbero valere
solo pro futuro, le censure sono rivolte al presente comma sia nella
sua versione originaria che in quella risultante a seguito della conversione.
È
inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione.
Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente illegittima per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determinerebbe
l'accentramento della competenza concernente le demolizioni in capo
al prefetto. La norma – si osserva – non esprimerebbe un
principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in
base ad esigenze unitarie, in quanto l'amministrazione statale non sarebbe
adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione, non disponendo
nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi edilizi.
- –
Le Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno
proposto anche istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art.
35 della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall'art.
9 della legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle
poste a fondamento dell'istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge.
La Regione Emilia-Romagna ha proposto istanza di sospensione con il
già richiamato atto autonomo, separato dall'atto introduttivo
del giudizio e formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto
congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione.
- –
In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, proponendo argomentazioni non dissimili da quelle, più
sopra esposte, contenute negli atti di costituzione nei giudizi aventi
per oggetto l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
L'Avvocatura
dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se la spettanza regionale
di alcuni (invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà
legislativa del Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi
casi potrebbe deliberare interventi o manovre di politica economica”.
In relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da 14 a 20,
l'Avvocatura rileva che la Regione non sarebbe legittimata a ricorrere,
in quanto essa pretenderebbe di far valere non una competenza propria,
ma, semmai, degli enti locali.
Quanto alle censure concernenti il comma 25, l'Avvocatura ritiene che
esse prospettino un inammissibile intervento additivo della Corte; e
inammissibile sarebbe anche l'intervento additivo richiesto in ordine
al comma 37, anche se – si riconosce – tale intervento “potrebbe
fugare le addotte preoccupazioni”.
Con riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa
erariale evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione
della motivazione offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo
da quest'ultima i commi da 14 a 24 e il comma 41, in quanto ad essi
non sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel
merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il “monito”
indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995 – ed
orientato nel senso di vietare una ulteriore reiterazione del condono
– non varrebbe ad escludere la legittimità costituzionale
della normativa oggetto del giudizio, in quanto, dinanzi ad un abusivismo
“di massa” (quale sarebbe quello che ha contraddistinto
il periodo successivo alla citata sentenza), il legislatore statale
non potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”, dovendo
viceversa intervenire per necessità “sia di carattere economico
[…] sia di carattere giuridico”.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., e del principio di
eguaglianza, nelle difese dell'Avvocatura si evidenzia come, nel caso
de quo, si tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto, “empiriche”,
e in quanto tali non suscettibili di essere censurate in punto di legittimità
costituzionale.
In
relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al
condono edilizio, l'Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero
comunque, dal momento che, per quanto le costruzioni abusive possano
soddisfare un effettivo fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi
per attività produttive, le spese per l'urbanizzazione sarebbero
ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe
però non già l'incostituzionalità in sé
del condono, ma la circostanza che la disciplina in questione pretermetta
il ruolo delle autonomie territoriali. L'Avvocatura, al riguardo, ribadisce
che “esigenze tecnico-giuridiche” imporrebbero, nel caso
de quo, “una normazione esaustiva, self executing, unitaria
per l'intero territorio nazionale, e – in sintesi – idonea
a confluire nell'ordinamento penale”.
- –
Il Comune di Salerno ha depositato atto di intervento ad adiuvandum
nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Campania avverso
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326
del 2003, sostenendo nel merito la fondatezza del ricorso e associandosi
alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso
dalla Regione Lazio, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale con motivazioni identiche a quelle addotte a sostegno
dell'intervento nel ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art.
32 nel testo originario di cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in
quello promosso dalla Regione Marche avverso l'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha presentato
atto di intervento ad adiuvandum l'Associazione italiana per il World
Wide Fund for Nature (WWF) – ONLUS, la quale svolge argomentazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle proposte nei ricorsi introduttivi
dei giudizi, e conclude nel senso della declaratoria di illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate.
- –
In prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata
per la trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati,
la Regione Marche, la Regione Campania e la Regione Toscana hanno depositato
memorie nelle quali espongono le proprie argomentazioni in relazione
alle istanze proposte, oltre che in relazione al merito dei ricorsi.
La
Regione Marche evidenzia come lo strumento predisposto dall'art. 35
della legge n. 87 del 1953, così come modificato dall'art. 9
della legge n. 131 del 2003, sarebbe utilizzabile non solo nel caso
di giudizi promossi dallo Stato nei confronti di leggi regionali, ma
anche ove siano state le Regioni ad impugnare un atto normativo primario
dello Stato.
Quanto
alle motivazioni poste a fondamento dell'istanza, la Regione osserva
come la disciplina impugnata esponga l'ordinamento giuridico al rischio
di numerosi pregiudizi irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe
quello della ineffettività, con particolare riguardo alla “funzione
preventiva delle norme penali, […] all'efficacia delle funzioni
di polizia amministrativa e locale […], alla coerenza e alla certezza
nell'attuazione delle funzioni di programmazione in materia di gestione
del territorio”. Viceversa, la tempestiva sospensione delle disposizioni
oggetto del giudizio sarebbe in grado di restituire, almeno in parte,
effettività ai valori costituzionali conculcati. Peraltro, si
nota, l'utilità della sospensione sarebbe ancor maggiore ove
risultasse fondata la notizia di un provvedimento normativo del Governo
di proroga del termine per la presentazione delle istanze di sanatoria.
Secondo la Regione Marche sarebbero pregiudicati dalla mancata sospensione
della normativa statale anche i diritti dei cittadini. Infatti, se la
legge di conversione impugnata fosse dichiarata incostituzionale, le
norme penali di favore in essa previste non potrebbero essere applicate
a quei soggetti che nel frattempo avessero già presentato l'istanza
di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti commessi, e ciò
in virtù del principio secondo il quale le norme penali che prevedono
un trattamento più favorevole non possono trovare applicazione,
se dichiarate incostituzionali, ai fatti anteriori rispetto alla loro
entrata in vigore. Di qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini,
ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 24 Cost.
La Regione Toscana ribadisce le motivazioni già esposte in sede
di ricorso, evidenziando come il rigetto dell'istanza di sospensione
comporterebbe la necessaria attivazione delle procedure di condono da
parte dei Comuni, con conseguenti spese a carico degli stessi. In relazione
a tale profilo, peraltro, la Regione Marche sottolinea come la irreparabilità
del suddetto danno risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, ove
la disciplina del condono fosse dichiarata incostituzionale, verrebbero
meno i pur esigui finanziamenti, da quest'ultimo derivanti, previsti
in favore delle autonomie territoriali. Ancora, si evidenzia come l'esecuzione
della normativa statale determinerebbe la necessità di adeguare
gli strumenti urbanistici di programmazione, “piegando così
le esigenze pubbliche di corretta pianificazione territoriale alla volontà
di alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti ad incidere
sull'uso del territorio”. La sospensione della normativa statale
sarebbe inoltre necessaria al fine di preservare il ruolo della Regione
“quale ente di governo del territorio”. Rilevante sarebbe
inoltre – sempre nel senso dell'accoglimento dell'istanza cautelare
– “la situazione di incertezza che si crea, in attesa della
definizione del […] giudizio, per i cittadini destinatari della
normativa”. Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione della
normativa impugnata determinerebbe il blocco dell'attività di
controllo che le amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale,
nonché dei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'irrogazione
di sanzioni per abusi che potrebbero rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania sostiene che la propria domanda cautelare andrebbe
accolta in quanto vi sarebbe la “ragionevole possibilità
di conformare rapporti in base ad una normativa la cui legittimità
è contestata”: ciò determinerebbe una situazione
di fatto tale da rendere “assai difficile e costoso” riportare
lo status quo ante nel caso di esito positivo della decisione nel merito.
Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte
anche perché, a fronte di danni di tale gravità in caso
di perdurante efficacia della normativa statale impugnata, non deriverebbe
nessun pregiudizio ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece
quest'ultima fosse sospesa. Le esigenze di tipo finanziario cui si intende
far fronte con il condono edilizio, infatti, ben potrebbero essere soddisfatte
con altri strumenti, e comunque lo Stato ben potrebbe incassare gli
stessi introiti “da condono” successivamente alla decisione
di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale
decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
- –
L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare l'infondatezza
delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente, la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute
nel novellato art. 35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti
in presenza dei quali la Corte è chiamata a sospendere l'efficacia
degli atti normativi impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che
la sospensione può essere disposta solo su leggi regionali, e
non anche in relazione a leggi statali. In particolare, la formula “ordinamento
giuridico della Repubblica” sarebbe “sostanzialmente equivalente”
a quella “ordinamento giuridico dello Stato”, contenuta
in diversi statuti speciali: tale conclusione sarebbe corroborata, oltre
che dall'argomento letterale – ossia l'utilizzazione del termine
“ordinamento” al singolare – anche dalla considerazione
della “intrinseca unitarietà” dell'ordinamento italiano.
Quanto all'espressione “interesse pubblico” (che l'Avvocatura
qualifica ulteriormente “della Repubblica”), secondo la
difesa erariale esso andrebbe assimilato – in virtù di
argomentazioni analoghe a quelle appena esposte – all'interesse
nazionale. La possibilità di sospendere solo le leggi regionali,
e non anche quelle statali, inoltre, risponderebbe anche alla ratio
politico-sistematica legata alla necessità di porre un “contrappeso”
alla abolizione del rinvio governativo delle leggi regionali previsto
dal previgente sistema di controllo di costituzionalità di cui
all'art. 127 Cost.
Ciò,
peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale
non sarebbe “circoscritta alle sole materie 'elencate' nei commi
secondo e terzo dell'art. 117 Cost.”, risultando semplicemente
“compressa dall'esterno” nei casi – come quello de
quo – “in cui la pluralità di 'materie' congiuntamente
coinvolte impedisce di assegnare integralmente la competenza”
alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo titolare di una competenza
“racchiusa in una sfera”, potrebbe “esprimere quei
parametri e quei valori […] cui l'art. 35 citato rimanda”.
In relazione all'ultimo dei presupposti in presenza dei quali può
essere sospesa l'efficacia della legge oggetto di impugnazione, l'Avvocatura
evidenzia innanzi tutto che il “rischio di pregiudizio”
debba ritenersi connesso, non tanto alla disposizione legislativa in
sé, quanto piuttosto alla illegittimità costituzionale
della stessa, dal momento che, “se tale illegittimità non
fosse ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei diritti”,
e, conseguentemente, il rischio del pregiudizio agli stessi.
In astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato
è idonea a generare un simile pregiudizio; tuttavia, poiché
la Regione può agire nel giudizio in via principale solo a tutela
della propria sfera di competenza, la sospensione di cui all'art. 35
citato potrà disporsi nei confronti di una legge statale solo
quando questa comporti prima facie il rischio di un pregiudizio sia
alla sfera di competenza della Regione che ai diritti dei cittadini
(che, comunque, andrebbero intesi come “diritti costituzionalmente
garantiti”).
In relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art.
35 della legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli
atti legislativi impugnati, l'Avvocatura osserva che gli argomenti proposti
dalle Regioni dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti
i “diritti dei cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione
Marche, secondo cui l'esecuzione della normativa oggetto del giudizio
determinerebbe il pregiudizio irreparabile del diritto dei cittadini
ad un territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa
erariale, del tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto
“all'immagine […] di un diritto […] al 'territorio
rispettoso' non corrisponde una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento
ed attribuita ai singoli individui”; in secondo luogo, in quanto
la compromissione di tali “diritti” non deriverebbe da fatto
del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere
i comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata
escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti “in
presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare
lesività dell'ambiente e/o di pericolo per l'incolumità”.
Una
ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle istanze aventi
per oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile nella circostanza
che quest'ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente,
in quanto convertito in legge.
- –
L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi
nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso
il d.l. n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l'argomento che
fa perno sull'incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione
di merito non meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza
caratterizzerebbe ogni controversia costituzionale. Peraltro –
si evidenzia – il “dubbio circa l'operatività delle
norme impugnate” è stato provocato dalla stessa Regione
Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene in questa sede.
A
ciò la difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la
quale la circostanza che le autodenunce di abusi non ancora “scoperti”
solitamente attendono la decisione nel merito della controversia da
parte della Corte, “unitamente al probabile differimento del termine”
per proporre istanza di condono “potrebbe indurre le parti a non
chiedere un duplice esame della controversia”. Infine, sarebbe
ingiustificata la preoccupazione addotta dalla Regione secondo cui essa
non potrebbe emanare una disciplina legislativa dell'attività
urbanistico-edilizia finché permangano i vincoli posti dalle
disposizioni impugnate; la Regione infatti non avrebbe ancora predisposto
“quanto occorre per la produzione legislativa”.
Chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, l'Avvocatura si richiama
per ogni altra considerazione alle memorie relative alle controversie
instaurate con i ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
- –
Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato
ulteriori atti nei quali – in considerazione della rinuncia da
parte dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione
da essa presentate in separati giudizi promossi nei confronti delle
leggi regionali concernenti il condono edilizio – hanno aderito
alla “richiesta di differimento” dell'esame delle istanze
cautelari auspicata dall'Avvocatura contestualmente alla propria rinuncia.
Preso
atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004 la Corte ha disposto
il rinvio dell'esame di tali istanze unitamente al merito.
- –
In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato
una memoria integrativa delle argomentazioni in precedenza svolte. La
ricorrente, in particolare, contesta le affermazioni dell'Avvocatura
secondo le quali gli “scopi di recupero erariale” determinerebbero
la acquisizione della disciplina oggetto del giudizio all'ambito di
una materia diversa dal “governo del territorio”. Tale tesi
avrebbe, infatti, effetti “devastanti” sul riparto di competenze
tra Stato e Regioni e “sulla stessa effettiva rigidità
della Costituzione” e contrasterebbe con la recente giurisprudenza
di questa Corte, che avrebbe chiarito come i singoli ambiti di legislazione
devono essere qualificati in base all'oggetto cui afferiscono e non
in base a criteri finalistici.
Anche
la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria, replicando alle
osservazioni dell'Avvocatura. In particolare, la Regione sostiene che
allo Stato sarebbe vietato “sovvertire qualsiasi norma costituzionale”
invocando le “ragioni di bilancio”. Infatti, il riconoscimento
del rilievo costituzionale del valore dell'equilibrio di bilancio implicherebbe
soltanto che “gli interessi costituzionali che porterebbero ad
imporre spese allo Stato vanno […] contemperati con le esigenze
di bilancio, al quale non si possono addossare indiscriminatamente ulteriori
spese”. Viceversa, nel reperimento delle risorse finanziarie lo
Stato dovrebbe “rispettare i limiti posti dalla Costituzione”:
da tale assunto deriverebbe il carattere eccezionale riconosciuto da
questa Corte al condono del 1994.
Quanto
alla pretesa dell'Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato
ed autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della competenza
penale riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come “la previsione
del condono penale non giustifichi l'esenzione dalle sanzioni amministrative,
e tanto meno una disciplina dettagliata della materia”. Ancora,
la Regione sostiene l'infondatezza del rilievo dell'Avvocatura secondo
il quale mancherebbe nella doglianza regionale avverso il meccanismo
del silenzio-assenso la proposta di “una soluzione alternativa”,
dal momento che, automaticamente, dall'accoglimento di detta doglianza
risulterebbe “la necessità di un provvedimento esplicito
di sanatoria”.
Anche
la Regione Umbria ha depositato una memoria, relativa ad entrambi i
ricorsi da essa presentati, replicando alle osservazioni contenute nelle
memorie dell'Avvocatura dello Stato con argomentazioni del tutto analoghe
a quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana, nelle memorie depositate in entrambi i giudizi promossi,
afferma innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'Avvocatura
nei propri scritti difensivi, di inammissibilità dell'impugnazione
delle norme della legge di conversione del decreto-legge non impugnate
nel ricorso presentato avverso il d.l. n. 269 del 2003. La giurisprudenza
costituzionale avrebbe ormai pacificamente affermato che la mancata
impugnazione di una norma di un decreto-legge convertito in legge senza
modificazioni non preclude l'impugnazione delle norme della legge di
conversione, perché questa stabilisce in via definitiva la disciplina
normativa. Sarebbe quindi ammissibile l'impugnazione dei commi 41, 42
e 43 dell'art. 32 del decreto-legge così come convertito dalla
legge di conversione.
La Regione precisa, poi, di non aver riproposto, nel ricorso avente
ad oggetto il testo del decreto-legge convertito, la censura sui commi
9 e 10, perché modificati in sede di conversione nel senso di
prevedere l'intesa con la Conferenza unificata per la individuazione
degli ambiti territoriali oggetto di riqualificazione e di messa in
sicurezza; la ricorrente evidenzia inoltre che il comma 9 è stato
successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003.
La ricorrente ribadisce che l'art. 32 censurato, relativamente agli
effetti amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile
nel proprio territorio in forza della previsione del secondo comma dello
stesso art. 32. Infatti, la Regione Toscana si sarebbe già dotata
di una compiuta normativa edilizia che disciplina anche le conseguenze
degli illeciti, consentendo la regolarizzazione di quelli meramente
formali e di quelli sostanzialmente non rilevanti, secondo quanto previsto
dall'art. 34-ter della legge della Regione Toscana 5 agosto 2003, n.
43 [Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n.
52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio
delle attività edilizie disciplina dei controlli nelle zone soggette
al rischio sismico disciplina del contributo di concessione sanzioni
e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia, modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)], nonché escludendo del
tutto la sanatoria degli illeciti compiuti in difformità dalla
disciplina urbanistica ed edilizia (art. 37 della medesima legge regionale).
Conseguentemente, il ricorso della Regione contro l'art. 32 impugnato
dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse e parallelamente
infondata sarebbe la questione sollevata dallo Stato avverso la legge
regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità
delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale
o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio
della Regione Toscana).
In
subordine, la Regione Toscana ribadisce le proprie censure avverso la
norma impugnata che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto
l'art. 32 sarebbe in contrasto con la politica regionale in materia
di abusi edilizi, volta a sanare solo quelli minori e non invece quelli
più gravi; inoltre, sarebbe violata la potestà normativa
regionale in conseguenza del carattere di dettaglio proprio della norma
censurata e dell'impossibilità di configurare il condono edilizio
come un principio fondamentale della materia del governo del territorio.
La ricorrente, infine, riafferma che l'intervento statale non può
ritenersi legittimo in quanto strumento di coordinamento della finanza
pubblica, sia perché questo non potrebbe essere utilizzato per
scardinare l'ordine delle competenze posto dalla Costituzione, sia perché
tale coordinamento in realtà non si realizzerebbe, comportando
per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste per lo svolgimento delle
procedure amministrative per evadere le domande di condono e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché una riduzione
delle entrate degli enti locali conseguente al venir meno degli introiti
delle sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella sua ulteriore memoria, si richiama
esplicitamente alle argomentazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna.
Inoltre, evidenzia come l'art. 119, secondo comma, – invocato
dall'Avvocatura unitamente all'art. 118 per affermare la competenza
statale in relazione alla “gestione complessiva della finanza
pubblica” – e l'art. 117, terzo comma, Cost., non affiderebbero
allo Stato una potestà esclusiva, ma solo il compito di dettare
principi fondamentali.
Anche
la Regione Lazio ha depositato una memoria integrativa delle argomentazioni
svolte nel proprio ricorso. Innanzi tutto, la Regione evidenzia come
le censure proposte, pur se riferite specificamente nei confronti di
alcuni commi, debbano essere intese – come già evidenziato
nel ricorso – come relative all'intero art. 32. In secondo luogo
– sempre sul versante processuale – nella memoria si richiama
quella giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ammissibili i ricorsi
nei confronti della legge di conversione di un decreto-legge, anche
se non contenente emendamenti allo stesso, pur quando non sia stato
impugnato il decreto.
Nel
merito, la Regione Lazio ribadisce le argomentazioni già esposte,
sottolineando ulteriormente come solo il carattere di straordinarietà,
eccezionalità e non ulteriore ripetibilità avesse consentito
alla Corte costituzionale di “salvare” i precedenti condoni
edilizi. Ragionando in termini diversi, infatti, si giungerebbe a “teorizzare
la legittimità costituzionale di un condono edilizio sine die,
i cui effetti, com'è intuibile, paralizzerebbero ogni tentativo
di dare una soluzione al problema attraverso lo strumento della legislazione
ordinaria”.
Ancora,
del tutto infondato sarebbe l'argomento dell'Avvocatura secondo il quale
il fondamento della normativa oggetto di impugnazione andrebbe reperito
nell'art. 120 Cost., dal momento che non vi sarebbero emergenze istituzionali
di particolare gravità che sole possono consentire l'attivarsi
del potere contemplato da tale disposizione, peraltro esclusivamente
nei casi ivi tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia come anche
la Corte dei conti avrebbe avanzato dubbi sulla razionalità,
da un punto di vista finanziario, dell'operazione realizzata con il
d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Marche, nella propria memoria, contesta le eccezioni di inammissibilità
dei ricorsi sollevate dalla difesa dello Stato. In particolare, sulle
censure concernenti la violazione dell'art. 77 Cost., richiama la giurisprudenza
costituzionale che ne ha riconosciuto l'ammissibilità quando
“la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare
una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle
Province autonome ricorrenti”. In ordine alla ammissibilità
del ricorso regionale anche a tutela di posizioni costituzionalmente
garantite agli enti locali, la ricorrente richiama l'attuale testo dell'art.
32 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità per
la Regione di sollevare questione di legittimità costituzionale
anche su proposta del Consiglio delle autonomie. Nel merito, insiste
sulle censure già proposte.
- –
In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Comune di Roma
ha depositato una nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine
alla ammissibilità dello stesso e richiamando, nel merito, le
argomentazioni dell'atto di intervento e dei ricorsi delle Regioni Umbria
e Lazio.
- –
L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati
dalla Regione Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti
alcuni Comuni esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe,
secondo l'Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori,
che non sarebbero in grado di fronteggiare le situazioni in cui si trovano.
Nel
merito, si osserva come “una manovra di finanza statale che ricolleghi
introiti all'esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici
in tutto o in parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti
commessi, rimane pur sempre una manovra di finanza statale autonomamente
giustificata dalle esigenze di questa, e radicata nella competenza legislativa
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e dell'art.
119, comma secondo, Cost.”.
Da
ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all'art. 120 Cost.
deve essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile
un principio generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità)
di interventi di carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la
compromissione di interessi superiori.
Con
la memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio, l'Avvocatura
dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi inammissibile,
in quanto rivolto nei confronti della legge di conversione, anche in
relazione alle parti del decreto non modificate, pur non essendo stato
quest'ultimo oggetto di impugnazione.
Anche
nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l'ulteriore memoria difensiva
dell'Avvocatura ribadisce l'eccezione di inammissibilità del
ricorso avverso il testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe
ad oggetto anche disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali
dunque sarebbero state impugnate oltre il termine fissato dall'art.
127, secondo comma, Cost. Inoltre l'impugnazione dei commi 41, 42 e
43 dell'art. 32 non sarebbe sorretta da alcuna motivazione. Nel merito,
l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della censura concernente il comma
49-ter dell'art. 32, dal momento che la norma si limiterebbe ad assegnare
alla prefettura compiti meramente esecutivi delle ordinanze di demolizione
o di acquisizione gratuita delle opere abusive, disposte dagli enti
locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe riconosciuto alla
prefettura. In ordine alle altre censure mosse dalla Regione, la difesa
erariale richiama le argomentazioni già svolte nei precedenti
scritti difensivi.
Nella
memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l'Avvocatura
ribadisce l'eccezione di inammissibilità conseguente all'impossibilità
per la Regione di far valere parametri costituzionali diversi da quelli
che definiscono l'assetto delle competenze. Nel merito ritiene che il
ricorso regionale sarebbe carente di attualità dell'interesse
ove fosse vera la situazione di efficienza di tutela del territorio
sotto il profilo urbanistico-edilizio che la ricorrente vorrebbe accreditare.
Considerato
in diritto
- –
Le Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia hanno impugnato l'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2,
3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2,
3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3,
5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 25,
26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg.
ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35,
37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del 2003). La
Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le
prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano
rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili
nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:
l'art.
117, quarto comma, della Costituzione (nonché, secondo i ricorsi
della Regione Campania, l'art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata
interverrebbe nella materia dell'edilizia, affidata alla competenza
residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, l'art. 117, quarto comma,
Cost., in quanto interverrebbe nella materia dell'urbanistica, affidata
alla competenza residuale delle Regioni (così, in particolare,
i ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); ovvero, in
via ulteriormente subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
interverrebbe con una disciplina di dettaglio in una materia, quale
quella del “governo del territorio”, affidata alla competenza
concorrente di Stato e Regioni, e non essendo, più in generale,
la stessa idea di condono edilizio idonea ad essere qualificata quale
principio fondamentale della materia;
l'art.
118 Cost., in quanto la disciplina del condono edilizio determinerebbe
la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale,
nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici
e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze
della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli
enti locali sarebbero costretti a subire, anziché governare,
le destinazioni urbanistiche del territorio (così, in particolare,
i ricorsi della Regione Campania, della Regione Marche e della Regione
Toscana);
l'art.
77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali
per l'esercizio della decretazione d'urgenza (così i ricorsi
della Regione Campania e della Regione Marche); difetterebbe inoltre
il requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità
del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi della Regione
Campania); infine, il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi
fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;
l'art.
119 Cost., e l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali
in esso contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto in vista
di esigenze finanziarie del bilancio statale, comporterebbe spese particolarmente
ingenti e di vario genere a carico delle finanze delle autonomie territoriali,
a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono
che sarebbe decisamente esigua;
l'art.
25 Cost., in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria
edilizia, implicando “non solo la lesione del principio di legalità”,
ma ledendo “soprattutto la fiducia dei cittadini sulla effettiva
capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori
costituzionali coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia”,
determinerebbe la violazione del principio di tassatività e certezza
delle norme penali (così i ricorsi della Regione Marche);
l'art.
3 Cost., in quanto la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i
termini del condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio a svantaggio
di coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché
privi del titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze
in termini di degrado urbanistico del condono, trattando in modo uguale
situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo
legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente, e non consentendo
“di riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è
astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha compiuti”;
l'art.
3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la reiterazione
del condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di assoluta straordinarietà,
eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo la giurisprudenza
costituzionale, possono giustificare la sanatoria; nel caso in questione
mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti
situazioni, hanno portato la Corte costituzionale a ritenere giustificata
la sanatoria; sarebbero incisi numerosi principi costituzionali, senza
però che sia perseguito adeguatamente l'obiettivo della stessa
disciplina impugnata;
l'art.
97 Cost., ed in particolare i principi di imparzialità dei pubblici
poteri e di buon andamento dell'amministrazione, che sarebbero frustrati
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali
al fine di reprimere l'abusivismo;
l'art.
9 e l'art. 117, terzo comma, Cost. (che sancisce la competenza regionale
in tema di valorizzazione dei beni ambientali), nonché il “principio
costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati”, in quanto il valore costituzionale dell'ordinato assetto
del territorio non potrebbe “essere scambiato con valori puramente
finanziari”, come invece avviene nel caso del condono edilizio;
gli
artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla
disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo e in particolare le regioni
hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività, quali:
i valori paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del
corretto e ordinato svolgimento dell'attività imprenditoriale
in materia edilizia, la tutela del diritto di proprietà (così
i ricorsi della Regione Marche);
il
principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo,
nonché l'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), che tale principio recepisce, e il principio costituzionale
che prescrive “la partecipazione regionale al procedimento legislativo
delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengano in materia
di competenza concorrente”, desumibile dall'art. 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), dal momento che, in sede di adozione del
decreto-legge, le autonomie regionali non sono state consultate attraverso
la Conferenza Stato-Regioni;
il
giudicato costituzionale, ed in particolare le sentenze di questa Corte
n. 427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e
n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito al regime di
sanatoria […] carattere episodico e delimitato temporalmente”,
pena la illegittimità costituzionale (così i ricorsi della
Regione Campania);
l'art.
4, numero 12, e l'art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in riferimento
all'autonomia legislativa e amministrativa della Regione nella materia
urbanistica, in quanto le competenze regionali in detta materia potrebbero
essere legittimamente vincolate solo dalla Costituzione, dai principi
generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali di grande
riforma economico-sociale, tra le quali non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio.
- –
Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via subordinata, le
seguenti specifiche censure:
il
comma 26, lettera a), dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte
in cui subordina la sanabilità alla legge regionale nel caso
degli abusi minori in zone non vincolate, sottraendo viceversa alla
decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate,
violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché
gli artt. 117 e 118 Cost.;
il
comma 25, “in quanto non eccettua dal condono gli abusi per i
quali il procedimento sanzionatorio sia già iniziato”,
violerebbe il principio di ragionevolezza, poiché – una
volta iniziato il procedimento sanzionatorio – il condono edilizio
non porterebbe alcun vantaggio al pubblico interesse, né in termini
di “uscita allo scoperto” di situazioni di illegalità,
né in termini economici, poiché le sanzioni urbanistiche
sono essenzialmente di carattere pecuniario;
i
commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38, 40
e l'Allegato 1, in quanto con disciplina dettagliata ed autoapplicativa
stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al
condono edilizio, violerebbero l'art. 117 Cost., perché la competenza
dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel
caso di specie, né da materie indicate dall'art. 117, secondo
comma, né dall'attrazione di funzioni amministrative allo Stato
in base all'art. 118;
i
commi 25 e 35 violerebbero il principio di ragionevolezza, in quanto
la disciplina del comma 25 estende il condono agli abusi compiuti sino
a sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato
(mentre nel caso dei due precedenti condoni il termine era rispettivamente
di un anno e di diciassette mesi) e ciò renderebbe particolarmente
difficile distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate, complicando
notevolmente l'attività di vigilanza amministrativa; la disciplina
risulterebbe collegata al disposto del comma 35, in forza del quale
è sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450 metri cubi,
una autocertificazione per la prova dello “stato dei lavori”,
consentendo così di far passare per già costruite opere
in corso di costruzione o ancora da costruire;
il
comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte
in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola
richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse
più richieste riferite alla medesima area;
il
comma 37 violerebbe il principio di ragionevolezza, dal momento che
sarebbe “palese” il contrasto con tale principio di una
norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo
con un meccanismo di “silenzio-assenso”, nonché gli
artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale
il controllo dei Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono,
ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo
del territorio;
i
commi da 14 a 20 ed il comma 24, che disciplinano la sanatoria degli
abusi commessi sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere
unicamente dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario,
senza dare alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito dal legislatore
regionale, violerebbero l'art. 117 Cost., che affida alle Regioni la
competenza a disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli interventi
anche sulle aree di proprietà dello Stato, nonché gli
artt. 118 e 119, perché la decisione sulla ammissibilità
della sanatoria viene riservata al soggetto proprietario dell'area,
senza possibilità di contraddittorio con gli enti locali interessati
e in assenza di una previa intesa con le Regioni;
il
comma 5, il quale affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
un ruolo di coordinamento per l'applicazione della normativa sul condono,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché non vi sarebbe alcuna
esigenza unitaria in grado di giustificare l'attribuzione ad un organo
statale di tale funzione, in una materia, come il “governo del
territorio”, attribuita alla competenza regionale;
il
comma 6 violerebbe l'art. 118 Cost., perché in una materia regionale
determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro senza
prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con
la Regione interessata, nonché l'art. 119 Cost., il quale non
ammette finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi scelti
dal Ministro;
i
commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119 Cost. per ragioni analoghe
a quelle appena richiamate.
- –
Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima
con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10
febbraio 2004) chiedono inoltre l'applicazione dell'art. 35 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ritenendo
sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa
sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
- –
Le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
e Campania hanno impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così
come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge 24 novembre
2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42
(reg. ric. n. 6 del 2004); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg.
ric. n. 8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43; 49-ter (reg. ric. n. 10
del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato
1 (reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35,
37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26,
lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 13 del
2004); 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14 del 2004). Le Regioni
Marche e Campania hanno impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già
sollevate nei confronti dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo
originario, con le seguenti precisazioni e aggiunte.
L'art. 77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge n. 326 del 2003, dal
momento che la carenza dei requisiti costituzionalmente previsti per
la decretazione d'urgenza si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo,
anche nei confronti della legge di conversione.
La Regione Marche lamenta la violazione dell'art. 79 Cost., in quanto
il provvedimento normativo impugnato costituirebbe, nella sostanza,
una vera e propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento
aggravato previsto dalla citata disposizione costituzionale
L'art. 3 Cost. è invocato, nel ricorso della Regione Lazio, anche
in quanto la disciplina impugnata violerebbe il principio di eguaglianza
a causa della perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge conseguente alla immissione sul mercato di immobili abusivi,
nonché dell'aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi
cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione.
Sempre
secondo la Regione Lazio, il principio di ragionevolezza, sancito dal
medesimo art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché dalla normativa
risultante dalle modifiche operate in sede di conversione e derivante
dalle abrogazioni disposte dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe
chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio, mentre
sarebbero stati abrogati i fondi per la riqualificazione urbanistica
e ambientale, pur ritenuti evidentemente insufficienti dalle Regioni,
ciò che renderebbe palese “la irragionevolezza e la scarsa
attendibilità del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni
di cui all'art. 32, per realizzare finalità di reale e credibile
intento di riqualificazione del territorio”; inoltre, la modifica
dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 renderebbe applicabile il condono
anche alla pratiche restate inevase sotto l'egida di precedenti condoni,
con il risultato di realizzare l'effetto di un «condono 'open'».
Per
quel che concerne le singole disposizioni contenute nell'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003, così come risultante dalla conversione
ad opera della legge n. 326 del 2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono
le censure già proposte nei confronti del testo originario del
decreto-legge, evidenziando, tuttavia, alcuni profili nuovi di impugnazione
connessi con le modifiche normative introdotte dalla legge di conversione.
Il comma 25 dell'art. 32 viene censurato in quanto, prevedendo un limite
massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari
a 3000 metri cubi, violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., poiché
non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite
alla medesima area; viene peraltro mantenuta ferma la censura rivolta
al medesimo comma 25 nella versione originaria del d.l. n. 269 del 2003,
in quanto gli emendamenti introdotti in sede di conversione opererebbero
soltanto pro futuro.
Dei commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l'art. 118 Cost., nonostante
che il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione, preveda
l'intesa con la Conferenza unificata, in quanto risulterebbe comunque
riconosciuta una priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Nei
ricorsi suddetti si propone, infine, censura avverso il comma 49-ter,
introdotto in sede di conversione, il quale, determinando l'accentramento
della competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto, violerebbe
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.; ciò in quanto tale norma
non esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe
giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto l'amministrazione
statale non sarebbe adeguata allo svolgimento di tale funzione, non
disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi
edilizi.
- –
Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna chiedono inoltre,
anche nei confronti dell'art. 32 come risultante dalle modifiche operate
in sede di conversione, l'applicazione dell'art. 35 della legge n. 87
del 1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, ritenendo
sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa
sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
- –
La Regione Basilicata ha impugnato, con un unico ricorso, l'art. 32
del d.l. n. 269 del 2003, sia nel testo originario che nel testo risultante
dalla legge di conversione, esponendo censure rivolte in generale nei
confronti dell'intero art. 32, e sostanzialmente corrispondenti, nel
merito, a quelle più sopra richiamate.
- –
La Regione Toscana, con il ricorso n. 10 del 2004, ha impugnato anche
l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito della
legge di conversione n. 326 del 2003, mentre la Regione Emilia-Romagna,
con il ricorso n. 13 del 2004, ha impugnato anche l'art. 21, nonché
i commi 21 e 22 dell'art. 32. Tali ultime disposizioni, congiuntamente
al comma 23, risultano impugnate altresì dalla Regione Campania,
con entrambi i propri ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004).
Per ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità
verranno trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina
del condono edilizio di cui all'art. 32 sollevate con i medesimi ricorsi
e appena illustrate, per essere definite con distinte decisioni di questa
Corte.
- –
In considerazione dell'identità della materia, nonché
dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi,
per la parte relativa all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia nel
testo originario, che in quello risultante dalla conversione ad opera
della legge n. 326 del 2003, possono essere riuniti per essere decisi
con un'unica pronuncia.
- –
Con ordinanza letta nella pubblica udienza dell'11 maggio 2004 e allegata
alla presente sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi
spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno,
dal CODACONS e dal World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
- –
Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 6 del
2004, proposto dalla Regione Lazio, in quanto notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato
e non presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr., da ultimo,
la sentenza n. 333 del 2000).
- –
Il ricorso della Regione Basilicata si rivolge genericamente nei confronti
dell'intero art. 32, pur motivando soltanto in relazione al condono
edilizio. È possibile tuttavia – non essendo specificamente
indicati i commi dell'articolo nei cui confronti vengono rivolte le
doglianze – interpretare il ricorso come rivolto esclusivamente
nei confronti delle disposizioni che disciplinano il condono edilizio
(cfr., ad esempio, sentenza n. 15 del 2004). Analogamente è da
dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni Marche e Campania, nella
parte in cui si rivolgono all'art. 32 nella sua interezza.
- –
Inammissibili, invece, devono essere ritenute le censure rivolte dalla
Regione Campania specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46,
47, 48, 49 e 50 del d.l. n. 269 del 2003 e dei medesimi commi, nonché
dei commi 49-bis e 49-quater, del testo dell'art. 32 convertito dalla
legge n. 326 del 2003, in quanto non sorrette da alcuna delle argomentazioni
in diritto rinvenibili nei ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto
che la medesima Regione Campania, nel ricorso n. 14 del 2004 avverso
il testo del decreto-legge così come convertito in legge dalla
legge n. 326 del 2003, impugna erroneamente i commi 48 e 49, soppressi
in sede di conversione in legge.
Ancora,
va esclusa l'ammissibilità delle censure sollevate dalla Regione
Marche, con i ricorsi n. 81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai
parametri costituiti dagli artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene
fornita alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari inammissibile è la censura proposta dalla Regione Campania,
con i ricorsi n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004, in riferimento al parametro
dell'art. 114 Cost., anch'essa non motivata in alcun modo.
Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra indicata lettera
h) – fondato sulla violazione dell'art. 97 Cost., in quanto i
principi di imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento
dell'amministrazione sarebbero frustrati dalla inanità degli
sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l'abusivismo
– deve invece essere dichiarato inammissibile perché eccessivamente
generico.
Quanto
alla censura concernente il comma 10 dell'art. 32, formulata in entrambi
i ricorsi della Regione Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso
il testo del d.l. n. 269 del 2003, ne va dichiarata l'inammissibilità
con riferimento al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per carenza
di qualunque autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate dalla
legge di conversione debbono ritenersi satisfattive delle doglianze
prospettate delle ricorrenti in relazione al testo originario del decreto-legge,
consentendo – in assenza di un'attuazione medio tempore della
norma impugnata – di dichiarare la cessazione della materia del
contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del 2004).
- –
Numerose tra le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti fanno riferimento
a parametri differenti da quelli specificamente concernenti il riparto
di competenze tra le stesse e lo Stato. Non possono essere ritenute
ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente
idonei “a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali
delle Regioni o Province autonome ricorrenti” (sentenza n. 303
del 2003; cfr., inoltre, le sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000,
n. 408 del 1998, n. 87 del 1996). Alla luce di tale criterio deve essere
dichiarata l'inammissibilità della questione di cui alla sopra
indicata lettera f), secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe
l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché
discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini
che non lo siano, in sfavore dei primi. È del tutto evidente,
infatti, che tale vizio non sarebbe in grado di incidere in alcun modo
sulla sfera di autonomia delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è
inammissibile anche la censura di cui alla sopra indicata lettera e),
secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe l'art. 25 Cost.
e, in particolare, i principi di legalità, tassatività
e certezza delle norme penali.
- –
Vanno disattese, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate
dall'Avvocatura dello Stato nei confronti delle censure di cui alle
sopra indicate lettere d) e t), secondo le quali le Regioni non sarebbero
legittimate a ricorrere avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero
di far valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti, la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica
e in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali
e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione
delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle competenze regionali. Ciò al di là
del fatto che il nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost. ha configurato
il Consiglio delle autonomie locali come organo necessario della Regione
e che l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (così
come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003),
ha attribuito proprio a tale organo un potere di proposta alla Giunta
regionale relativo al promovimento dei giudizi di legittimità
costituzionale in via diretta contro le leggi dello Stato.
- –
Nel periodo intercorrente tra l'approvazione della legge di conversione
n. 326 del 2003 e la proposizione dei ricorsi nei confronti di quest'ultima,
è intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2004), che ha abrogato i commi 6, 9 e 24 dell'art.
32 in questione. Tale sopravvenienza normativa, in considerazione del
tenore delle censure rivolte avverso le disposizioni menzionate, deve
essere ritenuta satisfattiva delle pretese regionali. Conseguentemente,
anche alla luce della evidente inattuazione medio tempore di tali disposizioni,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo
alle predette censure.
- –
A questo punto è possibile passare ad esaminare i profili di
merito delle rimanenti censure prospettate dalle Regioni ricorrenti,
tenendo conto che i riferimenti che si faranno di seguito alle disposizioni
oggetto del giudizio devono intendersi relativi, salvo diversa esplicita
indicazione, al testo dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 quale convertito
in legge dalla legge n. 326 del 2003.
- –
In via preliminare appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche
generali di questo nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia “Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività
di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione
degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali”,
l'oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e
la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio
nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto
a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in
sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque
sottoposto a condizioni assai più restrittive.
Si
tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti
ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli
anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici
rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni,
ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia
alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa,
come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle
opere abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce.
Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni
dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si
ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante
dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano
solo alcune limitate innovazioni.
Resta,
in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato
il condono penale con la sanatoria amministrativa: l'integrale pagamento
dell'oblazione, oltre a costituire il presupposto per l'estinzione dei
reati edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione
delle sanzioni amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge
n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti per il rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria (commi 32 e 37 dell'art. 32 in questione);
ancora, l'oblazione interamente corrisposta costituisce condizione perché
la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, “ivi
comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni
delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai
fabbricati abusivamente eseguiti” (cfr. art. 38, quarto comma,
della legge n. 47 del 1985).
Ciò
non esclude, peraltro, che – ove sia stata effettuata l'oblazione
– pur in presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati
edilizi e le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una
somma di denaro siano “ridotte in misura corrispondente all'oblazione
versata” (art. 39 della legge n. 47 del 1985).
Rispetto
ai precedenti, l'attuale condono risulta per alcuni profili più
ristretto, dal momento che il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni
residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi
sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili
(comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti
all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a
quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. A fianco
di tali previsioni, viene disciplinata analiticamente la possibilità
di sanare opere abusive edificate su aree di proprietà dello
Stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti
di uso civico (commi da 14 a 20).
Il
richiamo all'intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile
anche al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi
e giurisdizionali disposta dall'art. 44 della legge n. 47 del 1985,
con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di sanatoria
[stabilito, come è noto, originariamente al 31 marzo 2004, quindi
differito al 31 luglio 2004 dal decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga
di termini in materia edilizia), convertito in legge ad opera della
legge 28 maggio 2004 n. 141 (Conversione in legge del decreto-legge
31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia)].
La
regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente,
nonché il versamento dell'oblazione, “sospende il procedimento
penale e quello per le sanzioni amministrative” (art. 38, primo
comma, della legge n. 47 del 1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano
motivi ostativi (art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37
dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi
dalla consegna della documentazione, senza che l'amministrazione abbia
adottato un provvedimento negativo, integra un'ipotesi di silenzio-assenso,
che equivale al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Da notare, infine, che permane l'atipicità dell'oblazione delineata
da questa legislazione (e destinata all'erario statale, ai sensi dell'art.
34, primo comma, della legge n. 47 del 1985), che differisce sotto più
profili dall'istituto disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis
del codice penale, e la cui quantificazione è determinata o forfetariamente
o in misura rapportata alla tipologia dell'abuso, alla qualità
degli immobili e alla superficie della costruzione abusivamente realizzata
(si veda, al riguardo, la sentenza n. 369 del 1988).
Quanto
al ruolo riconosciuto in questa legislazione alle autonomie territoriali,
i Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica
nonché dei poteri gestionali, ivi compreso – come accennato
– il “permesso di costruire in sanatoria”, sono tenuti
da questa legislazione a rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria
(artt. 31 e 35, quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985),
anche per le opere edilizie contrastanti con i loro atti di pianificazione.
A seguito della sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare
“il certificato di abitabilità o agibilità anche
in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere
sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza
statica” (art. 35, diciottesimo comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto
ciò comporta, come già ricordato, prima la sospensione
del procedimento relativo alle sanzioni amministrative, poi l'estinzione
dei relativi procedimenti di esecuzione, e infine, ove si giunga al
rilascio del titolo in sanatoria, la loro inapplicabilità. Al
tempo stesso, questo condono straordinario di fatto esclude, o comunque
limita fortemente, la possibilità per i Comuni di rilasciare
l'ordinario “permesso di costruire in sanatoria”.
Per quel che concerne i maggiori costi che le amministrazioni comunali
devono affrontare, sia per lo svolgimento delle procedure amministrative
sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e in genere per
gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dalle opere
abusive, l'art. 32 prevede il ricorso a quattro diverse forme di introiti.
La legge regionale può disporre un incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura indicata dallo stesso
art. 32 (Tabella C dell'Allegato 1) “ai fini della attivazione
di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di abusivismo edilizio”, nonché per l'effettuazione di
controlli periodici del territorio (comma 33). La legge regionale, ancora,
può incrementare “fino al massimo del 100 per cento”
gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
(comma 34). La stessa amministrazione comunale può aumentare
fino ad un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri ordinariamente
previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi “da utilizzare
con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge
23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40). Infine, il Ministero dell'economia
attribuisce ai Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a conguaglio
dell'oblazione, “al fine di incentivare la definizione delle domande
di sanatoria” (comma 41).
La
nuova normativa sul condono, peraltro, prevede direttamente (al comma
38, che rinvia all'Allegato 1) la misura dell'anticipazione degli oneri
concessori, la cui determinazione è, invece, di competenza del
Comune e della legge regionale (cfr. art. 37 della legge n. 47 del 1985,
nonché art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Quanto
alle Regioni, malgrado l'intervenuto accrescimento dei loro poteri in
conseguenza della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione,
l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di intervento
assai ristretti ed entro termini molto esigui. Infatti, la normativa
oggetto del presente giudizio prevede che le Regioni mediante leggi
possano intervenire solo in questi limiti: per i soli illeciti relativi
ad opere di restauro e risanamento conservativo o ad opere di manutenzione
straordinaria realizzate in aree non soggette ai vincoli di cui all'art.
32 della legge n. 47 del 1985, come modificato dal comma 43 dell'impugnato
art. 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina qui esaminata, la Regione, con propria legge, può
determinare “la possibilità, le condizioni e le modalità
per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”
(comma 26, lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche
essere emanate “norme per la definizione del procedimento amministrativo
relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”
(comma 33); inoltre, nello stesso termine, può essere previsto,
tra l'altro, “un incremento dell'oblazione fino al massimo del
10 per cento della misura determinata nella tabella C” (comma
33); ancora, è possibile aumentare “gli oneri di concessione
relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria […] fino al massimo
del 100 per cento”, nonché individuare modalità
di attuazione della norma secondo cui chi esegua in tutto o in parte
le opere di urbanizzazione primaria o secondaria può detrarre
dall'importo complessivo degli oneri concessori quanto già versato
a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si può prevedere
l'obbligo di allegare alla domanda di definizione dell'illecito ulteriore
documentazione rispetto a quella già determinata dalla legge
statale (comma 35, lettera c).
- –
La pluralità ed eterogeneità dei profili di costituzionalità
sollevati dalle ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria,
le censure mosse nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art.
32 oggetto del presente giudizio e delle sue caratteristiche complessive.
A tale riguardo, è ovviamente preliminare l'analisi dei rilievi
di costituzionalità relativi alla fonte utilizzata.
Le
Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003 per asserito contrasto con l'art. 77 Cost., sia per carenza
dei presupposti di necessità e urgenza, sia per la disomogeneità
del contenuto del decreto-legge, sia, infine, perché il decreto-legge
sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost. Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità
costituzionale della conversione in legge dell'art. 32 ad opera della
legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero
come vizi in procedendo sulla stessa legge di conversione.
Le
questioni non sono fondate.
Per ciò che riguarda in particolare l'art. 32 nel testo originario
del decreto-legge n. 269 del 2003, non può negarsi che la delicata
materia del condono edilizio potrebbe meritare una più meditata
elaborazione tramite l'ordinario procedimento di formazione delle leggi;
al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere addotti per questo particolare
istituto anche alcuni specifici motivi per un'immediata adozione ed
entrata in vigore del testo normativo, destinato ad avere – come
prima esposto – efficacia sulle procedure giurisdizionali ed amministrative
in corso, ma soprattutto per evitare o ridurre spinte alla modifica
del disegno di legge sotto la pressione di interessi favorevoli a nuove
opere abusive.
Se
a ciò si aggiunge che in questo caso sembra aver pure pesato
– seppur opinabilmente – la necessità di inserire
questo provvedimento in un assai più ampio decreto-legge intitolato
“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici”, non può negarsi che
ci si trovi in un contesto nel quale la Corte costituzionale non può
rilevare un caso di “evidente mancanza” dei presupposti
di necessità e di urgenza prescritti dal secondo comma dell'art.
77 Cost., secondo la sua ormai consolidata giurisprudenza in materia
(fra le molte, cfr. da ultimo la sentenza n. 341 del 2003 e la sentenza
n. 6 del 2004).
Quanto
poi alla presunta carenza di omogeneità dell'oggetto del decreto-legge,
è sufficiente rilevare che non si tratta di requisito costituzionalmente
imposto (seppur opportunamente previsto dal comma 3 dell'art. 15 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività
di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”).
In ordine alla pretesa secondo la quale il decreto-legge sarebbe una
fonte strutturalmente inidonea alla posizione di principi fondamentali,
deve essere osservato che questa Corte ha già più volte
chiarito che “un decreto-legge può di per sé costituire
legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida
alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.”
(sentenza n. 6 del 2004).
Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata
violazione dell'art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza
che occorra in questa sede prendere in esame la possibilità secondo
la quale i vizi del decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti
costituzionali per la sua adozione si riverberino anche su quest'ultima
quali vizi in procedendo (sul punto, cfr. comunque le sentenze n. 341
del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996).
- –
La Regione Marche, nel ricorso contro l'art. 32 convertito dalla legge
n. 326 del 2003, ha sollevato anche la questione di legittimità
costituzionale dell'intero istituto del condono in riferimento alla
presunta lesione dell'art. 79 Cost., così riproponendo una tesi
che già più volte in passato era stata sostenuta in atti
introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale. In base
a tale ricostruzione, il condono costituirebbe in realtà un tipo
di amnistia impropria, che quindi andrebbe prevista e disciplinata solo
tramite una legge conforme alle rigide prescrizioni di cui all'art.
79 Cost.
La
questione non è fondata.
L'assoluta
mancanza di nuove argomentazioni a sostegno del rilievo di costituzionalità
sollevato, rispetto a quelle già in passato affrontate da questa
Corte, induce a confermare gli esiti della precedente giurisprudenza:
se nella sentenza n. 369 del 1988 si era negata la natura di amnistia
impropria al condono, a causa della “complessa fattispecie estintiva”
del reato, che “viene ad essere […] almeno di regola, costitutiva
(di effetti amministrativi) ed estintiva (di effetti penali)”,
e nella quale la non punibilità si produce “soltanto a
seguito delle manifestazioni di concrete volontà degli interessati
e dell'autorità amministrativa”, nella sentenza n. 427
del 1995 – adottata dopo la modificazione dell'art. 79 Cost. ad
opera della legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione dell'articolo
79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto)
– questa tesi è stata esplicitamente confermata, sottolineandosi
inoltre come esistano nell'ordinamento casi di altre leggi determinanti
“lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio”.
D'altra parte – come in precedenza evidenziato – l'attuale
testo dell'art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un analogo effetto
estintivo del reato a seguito del rilascio del permesso di costruire
in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del medesimo d.P.R.
- –
In relazione alle censure di ordine sostanziale che le ricorrenti muovono
nei confronti dell'intero istituto disciplinato nelle disposizioni impugnate,
nonostante alcune di esse si rivolgano a contestare la stessa ammissibilità
di un condono edilizio, è opportuno prendere in esame anzitutto
i rilievi fondati sulla lamentata violazione del sistema costituzionale
delle competenze, dal momento che tutte le Regioni ricorrenti contestano
primariamente la legittimità costituzionale dell'art. 32 sulle
base delle proprie attribuzioni costituzionali in tema di edilizia,
di urbanistica o di governo del territorio: se le Regioni ad autonomia
ordinaria lo fanno in riferimento ai commi terzo o quarto dell'art.
117 e all'art. 118 Cost., la Regione Friuli-Venezia Giulia lo fa in
riferimento all'art. 4, numero 12, e all'art. 8 della legge costituzionale
n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Solo
la Regione Campania e la Regione Marche sostengono la tesi secondo la
quale il condono edilizio inciderebbe in una materia di competenza residuale
delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. (l'edilizia
o l'urbanistica), mentre tutte le Regioni ad autonomia ordinaria ritengono
che, ove la disciplina oggetto del presente giudizio dovesse essere
collocata nell'ambito di una materia affidata alla competenza concorrente
di Stato e Regioni (nel caso di specie, “governo del territorio”),
comunque contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione
dei limiti posti da tale disposizione al legislatore statale. Ciò,
innanzi tutto, in quanto l'art. 32 detterebbe una normativa di dettaglio,
per di più intrinsecamente non cedevole; in secondo luogo, a
causa della circostanza secondo la quale la stessa idea di condono edilizio,
in quanto disciplina eccezionale, non sarebbe idonea ad essere qualificata
quale principio fondamentale della materia.
Inoltre, si sostiene che, anche non contestandosi il pieno ed esclusivo
potere del legislatore statale in materia penale, che lo abilita ad
escludere la punibilità di determinate condotte, sarebbe inammissibile
che la legge statale incida contestualmente sulla sanzionabilità
amministrativa degli illeciti edilizi, che invece spetta all'autonomia
regionale in quanto relativa alla disciplina del “governo del
territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che, disponendo essa di competenza
legislativa primaria in materia di urbanistica, l'autonomia regionale
in tale ambito potrebbe essere legittimamente vincolata esclusivamente
dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento giuridico
e dalle norme fondamentali delle leggi di grande riforma economico-sociale,
tra le quali non potrebbe essere annoverata la previsione di un condono
edilizio quale disciplinato dall'art. 32 anche sul versante della disciplina
urbanistica.
A loro volta, alcune Regioni ad autonomia ordinaria (la Regione Campania,
la Regione Marche e la Regione Toscana) evidenziano che alcune parti
significative della disciplina del condono di cui all'art. 32 contrasterebbero
con il nuovo art. 118 Cost., specie in riferimento al radicale svuotamento
del principio di sussidiarietà che deriverebbe dalla disciplina
impugnata in un ambito caratterizzato sia da funzioni indubbiamente
proprie delle regioni, che da un'area di tradizionale titolarità
di funzioni di gestione amministrativa da parte dei Comuni. Né,
certo, la natura delle funzioni amministrative di gestione in materia
urbanistica potrebbe legittimare la loro attribuzione al livello centrale
in nome del principio di adeguatezza, come dimostrato dalla stessa legislazione
sul condono, che le mantiene ai Comuni pur vincolandone radicalmente
l'esercizio.
I suddetti rilievi appaiono in parte fondati, secondo quanto meglio
di seguito specificato.
Il condono edilizio di tipo straordinario, quale finora configurato
nella nostra legislazione, appare essenzialmente caratterizzato dalla
volontà dello Stato di intervenire in via straordinaria sul piano
della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei
soggetti che, avendo posto in essere determinate tipologie di abusi
edilizi, ne chiedano il condono tramite i Comuni direttamente interessati,
assumendosi l'onere del versamento della relativa oblazione e dei costi
connessi all'eventuale rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
appositamente previsto da questa legislazione.
Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore statale può
incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte, v. la sentenza
n. 487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative,
dispone di assoluta discrezionalità in materia “di estinzione
del reato o della pena, o di non procedibilità” (sentenze
n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989). Peraltro, la circostanza
che il comune sia titolare di fondamentali poteri di gestione e di controllo
del territorio rende necessaria la sua piena collaborazione con gli
organi giurisdizionali, poiché, come questa Corte ha affermato,
“il giudice penale non ha competenza 'istituzionale' per compiere
l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici”
(sentenza n. 370 del 1988). Tale doverosa collaborazione per concretizzare
la scelta del legislatore statale di porre in essere un condono penale
si impone quindi su tutto il territorio nazionale, inerendo alla strumentazione
indispensabile per dare effettività a tale scelta.
Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche
attraverso la previsione da parte del legislatore statale di uno straordinario
titolo abilitativo edilizio, a causa dell'evidente interesse di coloro
che abbiano edificato illegalmente ad un condono su entrambi i versanti,
quello penale e quello amministrativo; ma sul piano della sanatoria
amministrativa i vincoli che legittimamente possono imporsi all'autonomia
legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali, non possono che essere
quelli ammissibili sulla base rispettivamente delle disposizioni contenute
nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
Per
ciò che riguarda l'art. 117 Cost., la giurisprudenza di questa
Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003)
che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi
regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo
concorrente in tema di “governo del territorio”. E se è
vero che la normativa sul condono edilizio di cui all'impugnato art.
32 certamente tocca profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica
e all'edilizia, è altresì innegabile che essa non si esaurisce
in tali ambiti specifici ma coinvolge l'intera e ben più ampia
disciplina del “governo del territorio” – che già
questa Corte ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di “tutto
ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione
di impianti o attività” (cfr. sentenza n. 307 del 2003)
– ossia l'insieme delle norme che consentono di identificare e
graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli
usi ammissibili del territorio. Se poi si considera anche l'indubbio
collegamento della disciplina con la materia della “valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali”, appare evidente che alle Regioni
è oggi riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più
ampia, per oggetto, di quella contemplata nell'originario testo dell'art.
117 Cost.; ciò – è bene ricordarlo – mentre
le potestà legislative dello Stato di tipo esclusivo, di cui
al secondo comma dell'art. 117 Cost., sono state consapevolmente inserite
entro un elenco conchiuso.
Inoltre, nel nuovo art. 118 Cost. per la prima volta si è stabilito
che, in virtù del principio di sussidiarietà garantito
in una disposizione costituzionale, i Comuni sono normalmente titolari
delle funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre che
“i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie”. A sua volta, il quarto comma
del nuovo art. 119 Cost. per la prima volta afferma che le normali entrate
dei Comuni devono consentire “di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite”.
Tutto
ciò implica necessariamente che, in riferimento alla disciplina
del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici,
integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa –
come già affermato in precedenza – la collaborazione al
procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti
di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla
disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere
concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la
previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma
1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere
condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili).
Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere
al legislatore regionale un ruolo rilevante – più ampio
che nel periodo precedente – di articolazione e specificazione
delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono
sul versante amministrativo.
Al
tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti della legge, provvedere
a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi, viene in evidente
rilievo l'inammissibilità di una legislazione statale che determini
anche la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative
modalità di versamento ai Comuni; d'altronde, l'ordinaria disciplina
vigente attribuisce il potere di determinare l'ammontare degli oneri
concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale (art.
16 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Per
ciò che riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei
rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario,
lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore,
perché in questo caso possono operare solo il limite della “materia
penale” (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto
è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento
eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre
spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori
limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del
territorio: d'altra parte, su questo piano esiste il precedente costituito
dalla sentenza di questa Corte n. 418 del 1995, pronunciata appunto
in relazione al rapporto tra le competenze statali relative al condono
edilizio del 1994 e le competenze della Provincia autonoma di Trento,
dotata in materia di potestà legislativa primaria.
È
significativo che questa stessa sentenza prendesse positivamente atto
dell'avvenuta adozione, nelle more del giudizio, della legge della Provincia
autonoma di Trento 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle
violazioni edilizie – condono edilizio), che, determinando “disposizioni
di coordinamento per l'applicazione nel territorio nella Provincia delle
norme contenute nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724”,
subordinava la sanabilità amministrativa delle opere abusive
anche al rispetto di tutta una serie di vincoli determinati dalla legislazione
provinciale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 8), da accertare tramite
speciali procedimenti dell'amministrazione provinciale, con esiti vincolanti
per le amministrazioni comunali (cfr. gli artt. 5, 6 e 7).
Questa
legislazione conferma, in una particolare realtà territoriale,
quella che è una più generale caratteristica della legislazione
sul condono, nella quale normalmente quest'ultimo ha effetti sia sul
piano penale che sul piano delle sanzioni amministrative, ma che non
esclude la possibilità che le procedure finalizzate al conseguimento
dell'esenzione dalla punibilità penale si applichino ad un maggior
numero di opere edilizie abusive rispetto a quelle per le quali operano
gli effetti estintivi degli illeciti amministrativi; ciò è
reso d'altra parte evidente nelle disposizioni dello stesso Capo IV
della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni,
che nell'art. 38 disciplina separatamente, al secondo ed al quarto comma,
i presupposti del condono penale (il versamento dell'intera oblazione)
ed amministrativo (il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria)
e nell'art. 39 prevede che, ove si sia effettuata l'oblazione, si produca
comunque l'estinzione dei reati anche ove “le opere non possano
conseguire la sanatoria”.
D'altra
parte, anche l'art. 32 impugnato prevede, al comma 36, i presupposti
per il verificarsi dell'effetto estintivo penale, mentre i diversi presupposti
per il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria sono regolati
dal comma 37, così confermando che i due effetti possono essere
indipendenti l'uno dall'altro, dal momento che l'effetto penale si produce
a prescindere dall'intervenuta concessione della sanatoria amministrativa
e anche se la sanatoria amministrativa non possa essere concessa.
- –
L'insieme delle considerazioni fin qui sviluppate induce a ritenere
alcune parti della nuova disciplina del condono edilizio contenuta nell'art.
32 impugnato contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost., per ciò
che riguarda le Regioni ad autonomia ordinaria, nonché con gli
artt. 4, numero 12, e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per
ciò che riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia: ciò
perché questa norma, in particolare, comprime l'autonomia legislativa
delle Regioni, impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del legislatore
nazionale, ancorché nell'ambito dei principi legislativi da questo
determinati.
L'individuazione
di profili di sicura competenza statale nella disciplina in esame, sia
per la parte relativa agli aspetti penalistici sia per la parte relativa
alla determinazione dei principi fondamentali sul governo del territorio,
inducono questa Corte ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale
solo parziale, limitandola a quelle disposizioni del testo legislativo
che, in contraddizione con gli stessi enunciati dell'art. 32 (il comma
3 afferma che “le condizioni, i limiti e le modalità del
rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali”, mentre il comma 4 stabilisce
che “sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”),
escludono il legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad
esso spettano, sulla base delle disposizioni costituzionali e statutarie.
Il riconoscimento in capo alle regioni di adeguati poteri legislativi,
da esercitare entro termini congrui, rafforza indirettamente anche il
ruolo dei Comuni, dal momento che indubbiamente questi possono influire
sul procedimento legislativo regionale in materia, sia informalmente
sia, in particolare, usufruendo dei vari strumenti di partecipazione
previsti dagli statuti e dalla legislazione delle Regioni (in anticipazione
o in attuazione di quanto ora previsto dal nuovo quarto comma dell'art.
123 Cost.).
Alla
stregua di quanto sopra detto, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo anzitutto il comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non
prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità,
le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria
di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del d.l.
n. 269 del 2003.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale va pronunziata
per il comma 25 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la
legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici
inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione.
In terzo luogo, i possibili diversi limiti opponibili dalla legge regionale
non possono non riguardare anche quelle opere situate nel territorio
regionale cui i commi 14 e seguenti dell'art. 32 rendono applicabile
il condono, malgrado si tratti di beni che insistono su aree di proprietà
dello Stato o facenti parte del demanio statale: da ciò la dichiarazione
di illegittimità costituzionale del comma 14, nella parte in
cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi
anche a questa categoria particolare di opere.
In
quarto luogo, appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità
delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la determinazione nel
comma 33 di un termine perentorio di sessanta giorni – connesso
alla previsione di cui alla lettera b) del comma 26 – entro il
quale le Regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo; da
ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'inciso
“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto” e la necessità che esso sia sostituito con il
rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo, va altresì dichiarata la incostituzionalità
del comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio,
protratto oltre il termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati
abbiano presentato la documentazione richiesta.
In sesto luogo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale
del comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello
stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui
al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonché le relative modalità di versamento;
conseguentemente, è da dichiarare costituzionalmente illegittimo
lo stesso Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura dell'anticipazione
degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.
In settimo luogo, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 32 impugnato, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine
da stabilirsi ad opera del legislatore statale.
Infatti, il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni
nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario
esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che
il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine,
che dovrà essere congruo perché le regioni e le province
autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate
dall'art. 32 – quale risultante dalla presente sentenza –
sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali.
Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire
i termini previsti, per gli interessati, nei commi 15 e 32 dell'art.
32, nonché nell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, convertito
in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, di recente già
prorogati dal d.l. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141 del
2004 (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate).
È peraltro evidente che la facoltà degli interessati di
presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in
un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto
alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo.
In
considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario
qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore
statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da
parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare
entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi
limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio
potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere
dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi
di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare
i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione
la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003,
così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti
salvi i nuovi termini per gli interessati).
Le
suddette considerazioni assorbono i rilievi mossi contro i commi 1,
2, 3 e 4 dell'art. 32.
- –
Le conclusioni appena raggiunte circa la parziale illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate per violazione delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali non possono
non influire sulla valutazione delle ulteriori e più generali
censure di ordine sostanziale proposte dalle Regioni ricorrenti.
- –
Alcune delle Regioni ricorrenti contestano la complessiva legittimità
costituzionale della nuova legislazione sul condono edilizio poiché
opererebbe un illegittimo bilanciamento fra valori costituzionali primari
ed altri interessi pubblici: in particolare, si sacrificherebbe irrimediabilmente
la tutela dei beni ambientali e paesaggistici di cui al secondo comma
dell'art. 9 Cost., così violando anche l'art. 117, terzo comma,
Cost., che affida alla competenza regionale la valorizzazione dei beni
ambientali. La giurisprudenza costituzionale avrebbe elaborato un “principio
costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati”; conseguentemente, il valore costituzionale di un ordinato
assetto del territorio non potrebbe “essere scambiato con valori
puramente finanziari”, come invece avverrebbe nel caso della sanatoria
edilizia.
La questione non è fondata.
Non v'è dubbio che gli interessi coinvolti nel condono edilizio,
in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio come “forma
del territorio e dell'ambiente”, siano stati ripetutamente qualificati
da questa Corte come “valori costituzionali primari” (cfr.,
tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985);
primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente
definito come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni
altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici”
(in questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Tale affermazione
rende evidente che questa “primarietà” non legittima
un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali,
ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi
in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore
ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà”
degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali”
non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita
rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno
dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche
o amministrative.
Il bilanciamento che nel caso di specie verrebbe in considerazione,
secondo le ricorrenti, è quello tra i valori tutelati in base
all'art. 9 Cost. e le esigenze di finanza pubblica; a questo proposito,
però, le Regioni ritengono che nella disciplina impugnata si
opererebbe una totale e definitiva compromissione dell'interesse paesistico-ambientale:
ciò in quanto uno dei due interessi (quello relativo alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio) apparirebbe, a differenza
dell'altro, sacrificato in via del tutto definitiva (e ciò a
differenza di altri condoni, come quello fiscale, che pure comportano
effetti di clemenza penale).
In realtà, questa Corte, nella sua copiosa giurisprudenza in
tema di condono edilizio, ha più volte riconosciuto – in
particolare nella sentenza n. 85 del 1998 – come in un settore
del genere vengano in rilievo una pluralità di interessi pubblici,
che devono necessariamente trovare un punto di equilibrio, poiché
il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento
dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della cultura, della salute,
della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità
sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte,
e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità
umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra (sentenze n. 302 del
1996 e n. 427 del 1995).
Alla
luce di tali considerazioni, la disciplina del condono edilizio di cui
all'art. 32 impugnato, come risultante dalle già argomentate
dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale (che ne
determinano, tra l'altro, la sostanziale discontinuità rispetto
ai precedenti condoni del 1985 e del 1994), non appare, allo stato attuale,
in contrasto con la primarietà dei valori sanciti nell'art. 9
Cost. È infatti evidente che la tutela di un fondamentale valore
costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più
risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione
affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire
al bilanciamento dei diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento
alla legislazione regionale di un ruolo specificativo – all'interno
delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme
in tema di condono contribuisce senza dubbio a rafforzare la più
attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come
la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura
– i più esposti a rischio di compromissione da parte delle
legislazioni sui condoni edilizi.
- –
Non pochi rilievi di costituzionalità sollevati dalle Regioni
concernono la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa
irragionevolezza del nuovo condono edilizio, in relazione ad una serie
di elementi convergenti, essenzialmente caratterizzati dalla mancata
considerazione, da parte del legislatore statale, dei mutamenti che
si sono prodotti nel periodo più recente nella legislazione e
nella gestione urbanistica. In sostanza, la attuale disciplina in tema
di condono edilizio si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza,
poiché mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali
che, nelle precedenti situazioni, avevano portato la Corte costituzionale
a ritenere giustificata la sanatoria; inoltre, l'irragionevolezza scaturirebbe
dalla inidoneità intrinseca dello strumento rispetto agli scopi
perseguiti in modo esplicito o implicito.
Le
predette argomentazioni sono basate sulla circostanza secondo la quale,
nelle precedenti occasioni, il condono era stato ritenuto strumento
costituzionalmente accettabile in quanto inteso come “chiusura
di una epoca di illegalità e punto di partenza di una nuova legalità”;
e ciò in considerazione sia delle caratteristiche della normativa
urbanistica allora in vigore, che appariva arcaica e farraginosa, sia
della evidente incapacità dei Comuni di assicurare il rispetto
della medesima normativa.
Secondo
le ricorrenti, invece, occorrerebbe prendere atto che – al momento
attuale – da una parte la ripetizione nel tempo del condono vanificherebbe
i suoi effetti positivi, rinviando di continuo il punto di “ripartenza”
della nuova legalità, mentre, dall'altra, sarebbe venuta meno
quella situazione di farraginosità normativa che aveva giustificato
la sanatoria del 1985 e che già nel 1994 (sentenza n. 427 del
1995) non era più considerata elemento rilevante. Inoltre, nel
periodo più recente si sarebbe potuto registrare non solo il
consolidamento della nuova legislazione urbanistica, specie tramite
l'adozione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche un significativo
incremento delle attività di repressione degli illeciti edilizi
e dunque un aumento del tasso complessivo di legalità nel settore.
Conseguentemente, la disciplina di sanatoria in esame, per le ricorrenti,
da un lato sarebbe priva degli antichi presupposti che ne potevano sorreggere
l'intrinseca adeguatezza rispetto agli obiettivi di riassetto del territorio,
dall'altro assumerebbe inevitabilmente una potenzialità dannosa
rispetto ai medesimi obiettivi, poiché si vanificherebbe quanto
fino ad oggi è stato realizzato con il decisivo apporto delle
autonomie territoriali.
In
relazione agli obiettivi impliciti (l'entrata finanziaria), le Regioni
ricorrenti affermano che la quantificazione delle risorse acquisibili
alle casse dello Stato risulterebbe fondata su elementi assolutamente
incerti e aleatori; in secondo luogo, si afferma che alle entrate programmate
dovrebbero corrispondere certamente ingenti oneri di spesa aggiuntiva
a carico degli enti territoriali per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e per la riqualificazione del territorio, oneri che non
sarebbero stati stimati esattamente dal legislatore statale, così
impedendo ogni corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
Le questioni, nei termini appena precisati, non sono fondate.
Questa
Corte, nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono
edilizio, ha più volte messo in evidenza che fondamento giustificativo
di questa legislazione è stata la necessità di “chiudere
un passato illegale” in attesa di poter infine giungere ad una
repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state
estranee a simili legislazioni anche “ragioni contingenti e straordinarie
di natura finanziaria” (tra le altre, cfr. sentenze n. 256 del
1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n.
174 del 2002).
Ciò
a giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale
e straordinario, che deve trovare la propria ratio sia nella “persistenza
del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della
legalità”, sia nella imputabilità di tale fenomeno
di abusivismo “almeno in parte, proprio alla scarsa incisività
e tempestività dell'azione di controllo del territorio da parte
degli enti locali e delle Regioni” (cfr. sentenza n. 256 del 1996
e, analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996).
Su
questo piano, non può negarsi che la legislazione statale negli
ultimi anni sia profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi
e repressivi adeguati, e che abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione
nel recente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia adottato con d.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso,
il comma 2 dello stesso art. 32 impugnato si riferisce appunto –
seppur con norma contestata dalle ricorrenti ed alla quale si farà
riferimento oltre – a questo testo unico come ad una fonte idonea
a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad adottare
un condono edilizio).
Al
tempo stesso, non poche realtà comunali e regionali sembrano
aver assunto linee di politica amministrativa e legislativa coerenti
con un'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio, anche se certo
non in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.
In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato
ogni condono edilizio, che incide – come si è ripetutamente
sottolineato – sulla sanzionabilità penale e sulla stessa
certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori essenziali
come il paesaggio e l'equilibrato sviluppo del territorio, solo come
un istituto “a carattere contingente e del tutto eccezionale”
(in tale senso, ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995),
ammissibile solo “negli stretti limiti consentiti dal sistema
costituzionale” (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole
“trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza”
(sentenza n. 427 del 1995).
Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione
– tramite l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 – del condono
edilizio degli anni ottanta, più volte ha ammonito che non avrebbe
superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione
sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le molte,
cfr. sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995, nonché ordinanze
n. 174 del 2002, n. 45 del 2001 e n. 395 del 1996).
Tali
affermazioni, tuttavia, non implicano l'illegittimità costituzionale
di ogni tipo di condono edilizio straordinario, mai affermata da questa
Corte.
Piuttosto, occorre uno stretto esame di costituzionalità del
testo legislativo che preveda un nuovo condono edilizio, al fine di
individuare un ragionevole fondamento, nonché elementi di discontinuità
rispetto ai precedenti condoni edilizi, in modo da evitare l'obiezione
secondo cui si sarebbe in realtà prodotto un vero e proprio ordinamento
legislativo stabile, diverso e contrapposto a quello ordinario, della
cui gestione per di più sono in larga parte titolari soggetti
istituzionali diversi dallo Stato.
Sottoponendo l'art. 32 oggetto del presente giudizio all'esame se sussista
una giustificazione del condono, rileva il comma 2 di questo articolo,
il quale esprime – seppure con linguaggio in parte improprio –
l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario
di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata
in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (che
– tra l'altro – disciplina analiticamente la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia e le relative responsabilità e sanzioni),
nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda
Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle regioni
e negli enti locali la politica di gestione del territorio. In tale
particolare contesto, pur trattandosi ovviamente di scelta nel merito
opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da
condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 32.
In realtà, il comma 2 dell'art. 32 è stato interpretato
da alcune ricorrenti come finalizzato a sospendere l'esercizio dei poteri
legislativi delle stesse Regioni “nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico”
e quindi a legittimare l'intervento legislativo statale, che supplirebbe
al mancato intervento delle Regioni. Peraltro, un'interpretazione del
genere urterebbe in modo palese sia con la nuova disciplina costituzionale,
che non subordina l'esercizio dei poteri regionali al previo recepimento
dei principi fondamentali, sia con l'indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte sul principio di continuità legislativa (cfr. fra
le altre, sentenze n. 383 e n. 376 del 2002, nonché ordinanza
n. 270 del 2003).
Da ciò la necessità che, invece, al comma 2 dell'art.
32 si dia l'interpretazione prima esposta, compatibile con l'attuale
ordinamento costituzionale, tra l'altro così valorizzando il
dato testuale dell'inciso in esso contenuto “in conformità
al titolo V della Costituzione”.
- –
Quanto agli altri rilievi di costituzionalità formulati dalle
Regioni ricorrenti in relazione alla complessiva normativa di cui all'art.
32, va anzitutto fatto riferimento a quello fondato sulla pretesa violazione
del giudicato costituzionale e cioè di quanto previsto dal terzo
comma dell'art. 137 Cost.: a tal fine vengono citate, in particolare,
le sentenze n. 427 e n. 416 e del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 e n.
302 del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito al regime di sanatoria
[…] carattere episodico e delimitato temporalmente”, pena
la sua illegittimità costituzionale.
La questione non è fondata.
Anche volendosi prescindere dal fatto che, come affermato in precedenza,
la giurisprudenza di questa Corte non può essere interpretata
come assolutamente preclusiva rispetto alla ammissibilità di
condoni edilizi straordinari, la censura è priva di fondamento,
in quanto l'ultimo comma dell'art. 137 Cost. non può essere riferito
ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni
di questa Corte relative ad altri atti legislativi.
- –
Le ricorrenti sostengono, inoltre, che l'art. 32 contrasterebbe con
l'art. 119 Cost., in quanto il condono edilizio previsto dalla normativa
impugnata sarebbe stato disposto in vista di esigenze finanziarie del
bilancio statale, ma comporterebbe spese particolarmente ingenti, di
vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione
al gettito delle operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua.
La
questione non è fondata.
All'evidente interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti
dall'oblazione (solo parzialmente ridotti dalla previsione, di cui al
comma 41, secondo cui spetta ai Comuni la metà delle somme riscosse
a conguaglio dell'oblazione), corrispondono, nell'art. 32 impugnato,
quattro diverse forme di possibile incremento delle finanze locali,
previste dai commi 33, 34, 40 e 41; tali entrate non solo sono di ardua
quantificazione, ma sono difficilmente raffrontabili con gli impegni
finanziari delle amministrazioni comunali conseguenti all'applicazione
del condono edilizio (a loro volta di incerta entità). Inoltre,
l'attribuzione al legislatore regionale del potere di specificare la
disciplina del condono sul piano amministrativo, secondo quanto esposto
al precedente punto 21, potrà far considerare in questa legislazione
regionale i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze
comunali.
- –
In relazione alla censura concernente la pretesa illegittimità
costituzionale dell'art. 32, per violazione del principio di leale collaborazione
nei procedimenti legislativi – che sarebbe affermato o deducibile
dall'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 – e del principio costituzionale
che prescriverebbe “la partecipazione regionale al procedimento
legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengono
in materia di competenza concorrente”, che sarebbe desumibile
dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le ricorrenti
tale violazione sarebbe resa palese dal fatto che le Regioni non sono
state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni né in
sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del
disegno di legge di conversione.
La
questione non è fondata.
Ciò
anzitutto perché non è individuabile un fondamento costituzionale
dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione
tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento
all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001).
Quanto alla disciplina contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997
(atto normativo primario), essa prevede solo un parere non vincolante
della Conferenza Stato-Regioni sugli “schemi di disegni di legge
e di decreto legislativo o di regolamento”, mentre non prevede
ovviamente nulla di analogo per i decreti-legge, la cui adozione è
consentita, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., solo “in
casi straordinari di necessità e di urgenza”; né
è pensabile che il parere della Conferenza Stato-Regioni possa
essere chiesto sul disegno di legge di conversione, che deve essere
presentato immediatamente alle Camere e non può che avere il
contenuto tipico di un testo di conversione. In relazione alla previsione,
nel comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, che il Governo debba
sentire la Conferenza Stato-Regioni successivamente, nella fase della
conversione dei decreti-legge, la procedura ivi prevista appare configurata
come una mera eventualità.
- –
Debbono a questo punto essere esaminati gli specifici profili di censura
di singole disposizioni avanzati dalle ricorrenti nell'ipotesi in cui
questa Corte non avesse dichiarato la complessiva illegittimità
costituzionale dell'art. 32.
Al
riguardo sono da considerare assorbiti non soltanto i rilievi relativi
alle disposizioni in precedenza dichiarate in parte costituzionalmente
illegittime – commi 25, 26 e 37 – ma anche la specifica
impugnazione del comma 35 (relativo alla documentazione da allegare
alla domanda di condono), in quanto il particolare ruolo che viene ad
essere riconosciuto ai legislatori regionali consente di ritenere soddisfatte
le pretese delle ricorrenti. Analogamente è da dirsi in riferimento
alla censura relativa ai commi da 14 a 20 dell'art. 32, dal momento
che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale
del comma 14 risponde pienamente alle ragioni di doglianza fatte valere
nei ricorsi introduttivi del giudizio.
Va
invece dichiarata non fondata la particolare questione concernente il
comma 5 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., là dove è
affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con le Regioni interessate, un compito di supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della disciplina oggetto del presente
giudizio e per il coordinamento con la legge n. 47 del 1985 e con l'art.
39 della legge n. 724 del 1994. La previsione dell'intesa con ciascuna
delle Regioni interessate, quale condizione affinché il Ministero
possa esercitare questa attività di semplice “supporto”
agli enti locali, rende evidente l'assenza di qualunque profilo di lesione
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle ricorrenti.
- –
Da ultimo, viene in considerazione la questione concernente il comma
49-ter, introdotto dalla legge di conversione, che viene impugnato in
quanto, concentrando nell'autorità prefettizia la competenza
a far effettuare le demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe
il terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto norma di dettaglio e non
principio fondamentale, e l'art. 118 Cost., in quanto sottrarrebbe ai
Comuni una funzione amministrativa, concentrandola in un organo statale
senza che ciò sia giustificabile in base ad esigenze unitarie.
La questione è fondata.
La norma in oggetto sostituisce l'art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001,
che, nella sua formulazione originaria, prevedeva le diverse procedure
che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse
avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l'intervento a sostegno
di organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse
impossibile l'affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione.
Il comma 49-ter prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni
statali e regionali, debbano trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco
delle opere da demolire e che il prefetto provveda all'esecuzione delle
demolizioni.
La
disposizione in oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell'art.
118 Cost., dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente
l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune
o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme
di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae
al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che
impongano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un
organo statale.
- –
Resta assorbito l'esame di ogni altra doglianza relativa ad ulteriori
singoli commi dell'art. 32.
- –
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell'art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 e dell'art. 32 dello stesso d.l. come risultante
dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, presentate
dalle Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata
ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative
agli artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana
ed Emilia-Romagna con i ricorsi citati in epigrafe;
riuniti
i giudizi,
- dichiara
l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede
che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni
e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte
le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede
il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;
- dichiara
l' illegittimità costituzionale del comma 33 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede
le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto” anziché le parole “tramite
la legge di cui al comma 26”;
- dichiara
l' illegittimità costituzionale del comma 37 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente
gli effetti del prolungato silenzio del Comune;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale del comma 38 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede
che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché
la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione
degli oneri concessori, nonché le relative modalità di
versamento;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la
legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dalla legge di conversione
n. 326 del 2003;
- dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 1 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la misura
dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità
di versamento;
- dichiara
inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;
- dichiara
inammissibili le questioni proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi
indicati in epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49
e 50 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dei
commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis, 49-quater e 50 dell'art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come risultanti dalla conversione in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
- dichiara
inammissibile la questione proposta dalla Regione Marche, con il ricorso
n. 8 del 2004, nei confronti del comma 10 dell'art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera
della legge n. 326 del 2003;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
degli artt. 32, 41 e 42 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi
indicati in epigrafe;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 114 Cost., proposte dalla Regione Campania con i ricorsi indicati
in epigrafe;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 97 Cost., proposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e
Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte
dalle Regioni, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 25 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati
in epigrafe;
- dichiara
cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale del comma 10 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle Regioni
Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;
- dichiara
cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, proposte dalle Regioni Marche e Toscana
con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 77 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione
in legge ad opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art.
79 Cost., proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del 2004;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 9 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 137, terzo comma, Cost., proposta dalla Regione Campania con
i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
dell'art. 119 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione
del principio di leale collaborazione, proposte con i ricorsi indicati
in epigrafe;
- dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma
5 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., proposta dalle Regioni Marche
e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
il 24 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Maria Rosaria
FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 28 giugno 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Allegato:
Ordinanza
emessa nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'art.
32 del medesimo d.l. come convertito dalla legge n. 326 del 2003, promossi
dalle Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi iscritti
al registro ricorsi nn. 76 del 2003, 82 del 2003, 83 del 2003, 87 del
2003, 6 del 2004, 8 del 2004 e 14 del 2004.
Considerato
che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via
di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), è configurato come svolgentesi esclusivamente
fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per
i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro
posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze
giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via
incidentale;
che pertanto,
alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza
di questa Corte (da ultimo, cfr. sentenza n. 338 del 2003), non è
ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via principale relativi
all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, nonché
dal CODACONS e dal World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
F.to: Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
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