L’articolo 6 della legge 431/98 e l’istanza di proroga anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e al nuovo testo dell’art.56 Legge 392/78.

Relazione Avv.Edoardo Rossetti (Ufficio Legislativo Sunia di Torino)

La questione dell’abrogazione “tacita” dell’art. 6 della legge n. 431/98 non è stata posta solo negli ultimi tempi ed, in particolare, con la modifica dell’art. 56, avvenuta con l’art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004 n. 240, convertito in legge 12/11/2004 n. 269.
Infatti, alcuni giudici, preoccupati di limitare la portata della norma in questione, avevano cercato di darne una interpretazione restrittiva, cercando di evidenziare le “presunte incongruenze” e definendone una portata esclusivamente temporale e transitoria.
Per tutte si riportano le motivazioni del decreto del Tribunale di Venezia del 16/11/1999 (in Archivio delle Locazioni) in quanto le più articolate.
Il Giudice estensore evidenzia ben nove punti per limitare al periodo assolutamente transitorio della norma in questione.
Ed, in specie, afferma:

  1. la normativa è destinata a sostituire altra normativa di natura temporanea, anche se oggetto di numerose proroghe;
  2. la sua applicazione è limitata, senza poter assumere valenza generale, ad individuate categorie di provvedimenti (esecuzioni per finita locazione), per le sole località del territorio nazionale specificate dalla norma e con riguardo alle sole locazioni abitative;
  3. tale delimitazione dell’applicazione delle norme sull’esecuzione è contenuta nel 1° comma dell’art. 6, l. n. 431 cit.;
  4. la mancata abrogazione dell’art. 56, l. 392/78, da parte del 4° comma, dell’art. 14, l. 431/98, dimostra che la normativa che ne occupa non è diretta a sostituire il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 56, determinandosi, argomentando a contrario, un’irragionevole duplicazione, foriera di possibili contrasti, della fissazione di termini per l’esecuzione;
  5. l’intenzione del legislatore, desumibile dai lavori parlamentari, è stata quella di creare un disegno normativo che fornisca maggiori certezze giuridiche in ordine ai tempi di riconsegna dell’immobile locato al termine del rapporto di locazione;
  6. la ratio della disciplina, come ricostruita sub 4, sarebbe vanificata da un’interpretazione normativa i cui effetti andrebbero nel senso di consentire di procrastinare, in via ordinaria per effetto dell’applicazione concorrente dell’art. 56, l. n. 392 cit., la riconsegna dell’immobile sino ad un massimo di trenta mesi dall’adozione del provvedimento esecutivo ovvero dalla scadenza naturale del contratto;
  7. la ratio normativa sarebbe posta in non cale anche sotto altro profilo, poiché è agevole prevedere che i proprietari, in presenza dell’astratta possibilità per il conduttore di ottenere una “doppia” fissazione del termine per il rilascio e per il periodo indicato sub 6), aumenterebbero la propensione negativa a concedere in locazione i loro immobili;
  8. la previsione dell’efficacia ordinaria e generale della procedura di nuova fissazione del giorno dell’esecuzione, anche per i provvedimenti emessi dopo il decorso del termine di proroga, in assenza della possibilità di applicare le limitazioni di cui al 1° comma, produrrebbe, inoltre, l’ulteriore esito interpretativo irragionevole, irrazionale e, con ogni probabilità, incostituzionale di una validità della normativa senza termine, al di fuori degli ambiti territoriali di cui al 1° comma e, addirittura, riferita anche alle locazioni d’immobili destinati ad uso diverso dall’abitativo;
  9. la natura transitoria dell’art. 6 rende ininfluente, ai fini dell’esclusione della sua applicabilità alle locazioni speciali, il mancato richiamo dello stesso articolo da parte dell’art. 1, 2° comma”.

E’ opportuno, in questa sede, confutare punto per punto le affermazioni del Giudice di Venezia, anche perché le questioni appaiono, comunque, di stretta attualità.
Ritengo di partire dal punto 7) perché in esso vi è la vera ragione di “politica giudiziaria” che ha spinto verso questa interpretazione.
E’, infatti, immediatamente intelleggibile come le “preoccupazioni ed i rilievi del giudicante” siano quelli di fornire indirizzi sulla politica delle abitazioni e non certo quelli di una corretta e sistematica interpretazione della norma.
Ciò appare ancora più evidente se si esaminano partitamente tutti i restanti punti su cui si poggia la pronunzia.
Punto 1)
E’ più che evidente che tutto l’impianto della legge n. 431/98 è congegnato nel dettare una nuova normativa in materia di locazione di abitazione primaria, non per questo si deve ritenere che sia di natura temporanea, anzi, proprio per le sue stesse finalità, aveva un precipuo carattere generale che deve spiegarsi nel tempo, collegandosi a tutti gli altri istituti previsti dalla legge stessa.
E’, infatti, evidente come un sistema che almeno parzialmente liberalizzava il mercato delle locazioni (il cd. superamento dell’”equo canone”) prevedendo varie possibilità di scelta per il locatore, dovesse contenere al suo interno almeno qualche “ammortizzatore” che consentisse ai cittadini in condizioni più disagiate, qualche prebenda (nel caso di specie una più consistente proroga della esecuzione) da accompagnarsi all’intervento statuale (fondo sociale) per il sostegno della locazione.
Anzi, proprio questo appare il cardine e lo spirito su cui si è mosso il legislatore del 1998: accettare da una parte la possibile apertura a forme di mercato libero delle locazioni (superamento della legge n. 392/78) ma costruire un sistema di tutela, seppur, a mio giudizio, insufficiente, delle fasce più deboli.
Senza questa debita interpretazione apparirebbe del tutto vanificata l’opera del legislatore; gli elementi di libertà o forse di “mero arbitrio” concessi alla parte locatrice prevarrebbero su tutti agli altri anche e soprattutto nei confronti di quelle categorie di cittadini più deboli meritevoli, comunque, di tutela (e su questo la Consulta ha più volte ripreso il concetto che la differenziazione di trattamento, a fronte di oggettive situazioni, non integra gli estremi di incostituzionalità).
Peraltro, anche sotto un profilo sistematico legislativo, appare evidente e fondamentale la scelta del legislatore di non inserire tale norma nell’art. 14 per il periodo esclusivamente transitorio.
Punto 2)
In primo luogo si afferma come l’assunto del Giudice di Venezia, che la portata della norma sia solo da riferirsi alle “finite locazioni” non trova alcun riscontro normativo e tantomeno letterale per i fini di cui alla trattazione.
Tra l’altro, non bisogna mai dimenticare come la legge n. 431/98 rientra tra le disposizioni di natura “imperativa” e come superamento e specificazione delle generali norme codicistiche e, pertanto, non possa essere soggetta ad interpretazione squisitamente analogica, soprattutto tendente ad inserire limitazioni non esplicitamente previste e codificate. I principi generali del nostro ordinamento non possono, infatti, essere così stravolti.
Proseguendo nel discorso, bisogna rilevare come propria limitazione a specifiche categorie ed a ristretti ambiti territoriali rappresenti, a contrario di quanto argomentato, elemento che caratterizza la portata generale della norma.
Proprio perché la sua applicazione è data solo per le categorie ed i comuni specificatamente individuati, appare del tutto logico ed evidente la portata generale della norma alla luce delle considerazioni poco sopra svolte.
Solo una norma di siffatto genere garantisce i risultati che si era prefissato il legislatore.
Punto 3)
Al di là dell’ermeneuticità di tale affermazione, la stessa appare del tutto inconferente e non sposta certamente il problema.
Vi è, poi, da sottolineare come il 1° comma dell’art. 6 sia il necessario corollario per delineare il sistema complessivo che partendo doverosamente dalle situazioni esistenti, traccia la linea per ogni futura questione con la determinazione di un sistema della disciplina delle esecuzioni in materia locatizia.
Punto 4)
E’ evidente la non abrogazione dell’art. 56 che continua a valere per tutto il territorio nazionale, mentre l’art. 6 si limita, in modo costituzionalmente legittimo, a prevedere trattamenti diversi per esigenze e situazioni oggettivamente diverse e come tali considerate meritevoli di particolare tutela.
Non vi è un’”irragionevole duplicazione” ma l’individuazione di un sistema che abolisce le cd. “proroghe generalizzate” (verificatesi a più riprese nei precedenti decenni) sostituendole con interventi mirati a tutelare le fasce più deboli, seppur considerando (per lo stesso meccanismo della procedura dell’art. 6 che prevede il necessario contraddittorio con la parte locatrice) le opposte esigenze conduttore-locatizio.
Punto 5
Le considerazioni di cui sopra si devono aggiungere alle considerazioni che proprio con un sistema chiaro e ben definito (ove la discrezionalità del giudicante è assai limitata) a contrario dal sistema precedente ove l’esecuzione era demandata a Commissioni Pretettizie variamente costituite e portatrici dei più variegati criteri, spesso in netto e palese contrasto tra di loro, senza contare che la completa ed indiscriminata generalizzazione aveva reso ingovernabile il predetto strumento.
Proprio per queste motivazioni l’art. 6 ha correttamente individuato un percorso, assolutamente legittimo e condivisibile, per differenziare da caso a caso, con le debite specificità, la effettiva esecuzione con una certezza sicuramente maggiore (sul piano del rispetto del contraddittorio giudiziale) anche per la parte locatrice.
Punto 6)
Appare del tutto fuorviante il richiamo al limite massimo dei trenta mesi (peraltro, semplice somma aritmetica di pronunce di ben due organi giudiziari diversi).
La possibilità codificata di analizzare, soprattutto prima della riforma dell’art. 56, da parte del Giudice dell’esecuzione le oggettive ragioni di entrambe le parti appare connotato di grande portata legislativa e proprio tendente a superare quei rilievi evidenziati dalla Consulta in riferimento a provvedimenti generalizzati e non basati su presupposti (nei casi di specie) oggettivi.
A contrario di quanto affermato nel decreto del giudice di Venezia, l’impianto normativo appare, non solo costituzionalmente legittimo, ma perfettamente atto a raggiungere gli obiettivi generali che si era prefissato il legislatore del 1998 e proprio per queste ragioni da considerare norma generale e non temporale e/o transitoria.
Punto 8)
Non può certo essere condiviso, ma non risultano casi in giurisprudenza di concessione di differimento di esecuzione per provvedimenti in relazione a locazioni ad uso diverso dell’abitazione, l’assunto di una irragionevolezza della norma e tantomeno di incostituzionalità.
La scansione temporale e la differente natura giurisdizionale dei provvedimenti (art. 56 ed art. 6) è, a contrario, garanzia di costituzionalità logica giuridica.
Da una parte il giudice di merito valuta le immediate ragioni, al momento, per la concessione di un termine per l’esecuzione (tra l’altro, connaturato al tipo del provvedimento concesso: sfratto, licenza per finita locazione, diniego di rinnovazione, risoluzione contrattuale, etc.); dall’altro in tempo sicuramente successivo, a fronte di gravi disagi del conduttore, valutate peraltro, a contrario, argomentazioni del locatore e/o le sue opposte esigenze, il Giudice dell’esecuzione può concedere un ulteriore differimento nei cd. “comuni ad alta tensione abitativa” con un provvedimento (tra l’altro ricorribile) di carattere giurisdizionale e, quindi, assolutamente non generalizzato ma mirato al precipuo caso di specie.
Di fronte ad una siffatta puntuale estensione del principio del contraddittorio, appaiono del tutto incredibili le affermazioni dei sostenitori di una limitazione temporale e transitoria della norma in questione.
E’, quindi, evidente l’intento di giungere, attraverso la via giudiziaria, non ad una certezza dal tempo dell’esecuzione ma alla sua completa liberalizzazione, calpestando tutte le garanzie, queste si costituzionali, per le pari opportunità per cittadini in condizioni disagiate e per questo meritevoli di particolare tutela (art. 3, 2° comma, della Corte Costituzionale, art. 42, 2° comma).
Punto 9)
L’assunto, in riferimento alle locazioni speciali, appare assolutamente incomprensibile in quanto, come si è già visto sopra, non è materia di trattazione.
Evidentemente, viene ribadito l’equivoco su un presupposto di una dicotomia del tutto inesistente e sicuramente fuorviante.
Il punto è unicamente quello più volte ribadito di un sistema, che sicuramente non è congeniale ai detrattori, specificamente costruito per tutelare situazioni oggettive ben definite e delimitate.
Tutta la presente trattazione, seppur riferita ad un provvedimento datato nel tempo (1999) trova attualità anche per le ulteriori argomentazioni avanzate dopo la modifica legislativa dell’art. 56 avvenuta alla fine del 2004.
Vi è ancora da aggiungere come l’orientamento assunto nel decreto commentato Tribunale di Venezia non abbia trovato prima del 2004 un grande seguito e la concessione della proroga sia stata ammessa nelle varie sedi giurisdizionali, senza, peraltro, mai sia stato individuato dalla Consulta difetto di legittimità costituzionale.
Solo in alcune sedi di Tribunale (in particolare in Lombardia) si è tentato surrettiziamente di limitare la portata dei provvedimenti, formalmente individuando tempistiche restrittive per la presentazione dell’istanza.
In ispecie si era sottolineato come termine ultimo di presentazione dell’istanza il termine concesso ex art. 56, in netto contrasto con la letteralità della norma che nulla prevedeva al proposito ed anzi specificava come unica limitazione la richiesta di un unico possibile differimento concedibile.
La intervenuta modifica dell’art. 56 nel 2004 ha nuovamente dato la stura a provvedimenti restrittivi e neganti l’odierna validità dell’art. 6.
In realtà, la modifica dell’art. 56 (norma applicabile a tutti i provvedimenti di rilascio su tutto il territorio nazionale) è stata attuata nel solco proprio del sistema previsto dell’art. 6 mutuando i concetti basilari dallo stesso delineati.
Ma solo per questa motivazione non può essere negata la permanenza in vista della norma in questione ed anzi proprio la metodologia adottata dal legislatore rafforza la sua piena ed efficace validità nel tempo.
Per tutte si ricordano i provvedimenti:

“I°
TRIBUNALE DI PARMA
Ord. 12 dicembre 2005
Est. Bruno – Dinou c. Noberini

La procedura di cui al quarto comma dell’art. 6, L. n. 431/98 è applicabile ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di proroga fissato dal primo comma del medesimo articolo, mentre per i provvedimenti emessi successivamente al 27 giugno 1999 può applicarsi esclusivamente la disposizione dell’art. 56 L. n. 392/78, nell’attuale formulazione prevista dall’art. 7 bis del D.L. 240/04, convertito in legge 12 novembre 2004.

II°
TRIBUNALE DI MILANO
Ord. 9 novembre 2005
Est. Valdatta – G.B. c. A.F.

La nuova disciplina dell’art. 56 L. 392/78 (come modificato dall’art. 7 bis D.L. n. 240/04 introduce ex novo uno strumento generale di opposizione alla data di esecuzione dello sfratto, che deve considerarsi ora l’unico rimedio consentito ad entrambe le parti per poter far riconsiderare dal giudice i termini dell’esecuzione. Conseguentemente, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di rifissazione proposta ex art. 6 L. n. 431/98 (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6).

III°
TRIBUNALE DI MILANO
Ord. 28 ottobre 2005
Est. Pederzoli – X c. Y

Posta la natura transitoria dell’art. 6, commi IV e V, della L. n. 431/98, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 56 L. n. 392/78 (che ha regolamentato in via ordinaria la possibilità di rifissazione della data di esecuzione dello sfratto), deve dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza proposta ex art. 6 citato (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56; L. 9 dicembre 1998; n. 431, art. 6).

IV°
TRIBUNALE DI MILANO
Ord. 24 ottobre 2005
Est. Pederzoli – X c. Y

Essendo ormai esaurita – per effetto della nuova formulazione dell’art. 56 L. n. 392/78 – l’efficacia temporale e transitoria di applicazione delle norme di cui all’art. 6 L. n. 431/98, deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di differimento della data dell’esecuzione proposta nelle forme di cui all’art. 6 citato”.
I decreti riportati (tutti pubblicati nell’Archivio delle Locazioni) ricalcano, anche con limitatezza di argomentazioni, le motivazioni dell’originario decreto del 1999 del Tribunale di Venezia e nulla aggiungono di più, limitandosi ad un richiamo formale della modifica legislativa che nulla aggiunge di più di quanto sin qui argomentato.
E’ opportuno, in ogni caso, ritornare sulle argomentazioni.
Non è assolutamente condivisibile la teoria che la norma generale contenuta nei commi 4 e 5 dell’art. 6 possa essere considerata “transitoria”.
Solo i primi tre commi possono essere, infatti, considerati di natura transitoria per esplicita e chiara dizione del loro contenuto.
Mentre è del tutto pacifico e ragionevole (si ricorda che tale proroga è solo applicabile per i commi “ad alta tensione abitativa”) che proprio per il contenuto lettura del commi 4 e 5 il conduttore, in presenza di ben delineate situazioni soggettive, possa usufruire di questa prebenda.
Tra l’altro, la previsione di un aumento considerevole del canone (20%) appare andare nella direzione di compensare, comunque, il locatore di uno slittamento, tutelato legislativamente in presenza di condizioni di grave disagio, dell’esecuzione dell’originario provvedimento.
Né può essere condivisa l’opinione che i “provvedimenti successivi all’entrata in vigore della legge n. 431/98” debbano essere considerati solo nello spazio temporale dei 6 mesi previsti dal 1° comma della norma.
Tale interpretazione restrittiva e del tutto irrazionale, contrasterebbe non solo con il contenuto letterale della previsione legislativa, ma non avrebbe logica alcuna per le finalità perseguite dal legislatore.
Né si può affermare che la concessione di uno slittamento dell’esecuzione in presenza di gravi elementi di disagio del conduttore ed in aree ben definite, contrasti con i principi di tutela la sociale sicuramente perseguita dal legislatore e nulla, poi, ha a che vedere con il perseguire una certezza giuridica, peraltro, non ben meglio definita.
In realtà, la normativa di cui si lamenta l’applicazione è stata esplicitamente prevista onde fornire, e lo si ribadisce, in casi limite e sicuramente meritevoli di considerazione sociale, uno strumento di tutela per la parte meno abbiente e più debole del rapporto, compensando, nel contempo, la parte locatrice con un congruo aumento del canone.
Tantomeno può essere ritenuta l’esistenza dell’art. 6 (4 e 5 commi) in contrasto con le nuove disposizioni in tema dell’art. 56 della legge n. 392/78.
Le finalità percepite dall’art. 56, applicabile a tutto il territorio nazionale, sono completamente diverse da quelle oggi oggetto di esame.
Trattasi, e lo si afferma, di casi speciali e specifici che devono essere valutati anche nel corso del tempo trascorso della pronunzia del Giudice di merito, con situazioni soggettive che possono venire a concretizzarsi anche in tempi posteriori.
I disagi e/o le situazioni di aggravamento si possono verificare successivamente all’emissione dell’originario provvedimento di merito e la considerazione del giudice nel concedere termine ex art. 56 può riguardare situazioni al momento non prevedibili.
Proprio per queste fattispecie il legislatore ha voluto mantenere questa possibilità e nella nuova formulazione dell’art. 56 non ha, in alcun modo, previsto l’abrogazione di questa norma (art. 6).
Diversamente, verrebbero privati i conduttori in condizioni di grave disagio di una tutela socialmente rilevante e come tale percepita dal legislatore (la Consulta ha più volte dichiarato l’inammissibilità della richiesta di pronunzia di incostituzionalità in tale materia).
Peraltro, si osserva, come l’art. 6 sia pacificamente norma generale e come tale doveva essere esplicitamente essere abrogata da eventuali nuove norme in materia.
L’art. 56 è stato si modificato ma non certo in relazione al combinato disposto con l’art. 6.
D’altronde, in diversi casi, il conduttore non avrebbe potuto usufruire di tale nuova normativa in quanto all’epoca dell’emanazione del provvedimento non ancora esistente.
In realtà, nel nostro ordinamento, sicuramente possono coesistere le due diverse possibilità che rientrano a due diversi momenti e tengono in considerazione specificità diverse.
Riassumendo, si può concludere che il giudice di merito, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 56 (nuovo testo), può e deve fissare il termine tenuto conto della specificità del provvedimento emanato da una parte e dall’altra dalle esigenze e condizioni oggettive di entrambe le parti del rapporto.
Ciò deve avvenire in una mera logica giurisdizionale che si attua in tutto il territorio nazionale e per tutti i provvedimenti (di qualsivoglia tipo e fattispecie – compresi quelli speciali ed altresì ad uso diverso dall’abitazione) con specifiche garanzie per il corretto contraddittorio costituzionalmente garantito tra le parti e, quindi, debitamente assoggettabile a revisione (reclamo al Collegio).
Attiene questa fase alla specifica formazione del titolo e delinea per tutti i casi, e lo si ribadisce, la normale e generale fissazione del termine per l’inizio dell’esecuzione.
Di differente natura appare, invece, la portata dell’art. 6 (sia come originariamente dettato dal legislatore e, poi, rivitalizzata dalla formulazione del nuovo tacito dell’art. 56); esso appare come intervento specifico per casi ben delimitati anche sotto il profilo squisitamente territoriale, ed inerente al procedimento esecutivo.
La fattispecie in esame inerisce a due momenti ben distinti del complesso procedimento dello scioglimento del contratto e della sua attuazione nel possesso esecutivo.
Due sono i momenti presi in considerazione dal legislatore e diverse sono le ragioni oggettive e specifiche (per il caso di cui all’art. 6) sottostanti la concezione dell’istanza di differimento.
Solo al momento dell’attuazione del provvedimento di merito (magari, come succede spesso, a distanza di anni) possono essere prese in esame le contrapposte esigenze del locatore e conduttore, ovviamente, e questo non ci si può stancare di sottolinearlo, solo nei casi specificatamente previsti dalla legge in presenza da una parte di gravi condizioni del conduttore e/o della sua famiglia e dall’altra di grave tensione abitativa nel comune sede dell’immobile.
Se diversamente fosse, verrebbe meno il sistema di garanzia voluto dal legislatore della legge n. 431/98.
La semplice modifica dell’art. 56, in senso di sottrazione al giudicante di criteri assolutamente non soggetti a contratto giurisdizionale, non appare sicuramente come la decisione dell’abrogazione di un aspetto fondamentale e così pregnante della legge ancora oggi a base del sistema della locazione di abitazione primaria (che sicuramente sono meritevoli di particolare attenzione a tutela in riferimento ai nuclei familiari che versano in condizioni disagiate)!
Il richiamo, poi, nei provvedimenti sopraccitati della possibilità per i comuni di stipulare forme contrattuali atte a smorzare la tensione abitativa, nulla toglie od aggiunga a tutto questo ragionamento!
Prevedere ulteriori possibilità (peraltro assai poco praticate) per i Comuni assolutamente non può incidere in materia giurisdizionale eliminando dal nostro ordinamento un pezzo rilevante di quello che è il procedimento esecutivo relativo alle locazioni.
Appare incredibile, ma purtroppo del tutto comprensibile nel solco odierno della politica giurisdizionale, come si possa tentare di scardinare le norme più garantiste e non solo per la parte più debole del rapporto.
A contrario si dovrebbe argomentare che la legittima consistenza dell’art. 56 e dell’art. 6 consenta di determinare le condizioni per una certezza dell’esecuzione del provvedimento di rilascio che in tutte le sue fasi (dal merito all’attuazione materiale) consenta alle parti, nel pieno e completo dispiegamento del contraddittorio, di ottenere dall’organo giudiziario la puntuale considerazione anche temporale delle apposte e specifiche esigenze; con il pieno rispetto dei principi costituzionali di entrambe le parti.
Da ultimo, recentissimamente, il Tribunale di Torino, in composizione collegiale (sede di reclamo) in data 11/05/2006 ha esaminato specificatamente la questione e così ha concluso:
“Considerato:
- che la questione principale, oggetto del presente giudizio, attiene alla determinazione dell’ambito temporale di applicazione della previsione contenuta nell’art. 6, comma 4 L. n. 431/98, norma che, secondo la tesi sostenuta dall’opponente, si applicherebbe solo con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi entro il termine massimo di 180 giorni dall’entrata in vigore della normativa;
- che se è vero che la normativa sul rilascio degli immobili abitativi ad uso abitativo, dettata dall’art. 6 L. n. 431/98 (così come i successivi provvedimenti in materia di proroga), ha natura eccezionale, dovendosi ricondurre la disciplina ordinaria nella previsione dell’art. 56 L. n. 392/78, è altrettanto vero che l’art. 6, comma 4 L. n. 431/98 fa riferimento ai provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo l’entrata in vigore della presente legge e non indica un termine ultimo relativo all’emanazione dei provvedimenti di rilascio, a differenza, ad esempio, di quanto prevedeva l’art. 10, comma 3 D.L. n. 9/82 con riferimento ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984;
- che l’interpretazione letterale della norma non consente dunque di ritenere assoggettati alla rifissazione della data di esecuzione i soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n 431/98) e ciò deve ritenersi proprio in forza del dato letterale del comma 4, tanto più evidente se solo lo si confronti con la previsione del comma 3, che invece richiama il periodo di sospensione indicato dal comma 1 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), per individuare il termine di decadenza entro il quale presentare istanza di differimento;
- che, peraltro, dovendosi conciliare la previsione dell’art. 6, comma 4 con la naturale eccezionalità dei provvedimenti di proroga, pare potersi affermare che tale disposizione trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/98, relativi a contratti di locazione stipulati nel vigore della precedente normativa, ciò al fine di agevolare la transizione verso il nuovo regime delle locazioni.”.
La tesi del Tribunale di Torino, che personalmente non condivido per le affermazioni tutte del presente intervento, appare peraltro come una “sorta di mediazione” tra le due testi contrapposte.
Trova, infatti, il punto di equilibrio nella cristallizzazione temporale di contratti sorti prima del 31/12/1998 (data di entrata in vigore della legge n. 431/98) per l’ammissibilità dell’istanza dell’art. 6.
Sicuramente risolve molteplici questioni ed ha il pregio di evitare ricorsi alla Corte Costituzionale, ma difetta dal requisito di sistematizzazione generale della materia che con il mio intervento ho cercato di delineare.
Si continua, infatti, a ricorrere al vecchio e, secondo me superato, concetto di “proroga” e non come correttamente dovrebbe essere, vista la legislazione vigente, di definizione generale dell’attuazione della esecuzione in materia di locazione.
In ogni caso, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale continuerà sicuramente e sarà opportuno continuare la discussione, aggiungendo ulteriori argomentazioni che ovviamente potranno essere sfuggite e non considerate e che il contributo della discussione potrà aggiungere e valorizzare.