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MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante:
«Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei
mutui della Cassa depositi e prestiti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR
con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti
giuridici»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio
2003, recante: «Determinazione sui tassi di interesse dei mutui
della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali»;
Visto l'ordine del giorno «G9» del Senato della Repubblica,
accolto dal Governo, in sede di esame della legge finanziaria per l'anno
2003, nella seduta pubblica n. 309 del 20 dicembre 2002, 2/ giornata di
sabato 21 dicembre;
Vista la risoluzione 8-00041 approvata dalla V commissione della Camera
dei deputati nella seduta del 10 aprile 2003;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Ambito soggettivo ed oggettivo
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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rinegoziare i mutui,
di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le
comunita' montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni,
che alla data del 1° luglio 2003 presentano le seguenti contestuali
caratteristiche:
a) saggio fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 6
per cento;
b) durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;
c) residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro.
Art.
2.
Effetti e condizioni della rinegoziazione
-
La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2003 e comporta la
rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun mutuo, con pari
decorrenza.
-
Il nuovo piano di ammortamento e' sviluppato:
a) a rate semestrali posticipate costanti comprensive di capitale
ed interessi;
b) per una durata pari alla durata residua al 1° luglio 2003 aumentata
di 13 anni e 6 mesi;
c) ad un saggio fisso di interesse nominale annuo ridotto di 100 punti
base rispetto a quello praticato sul mutuo alla data di pubblicazione
del presente decreto.
-
Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei
mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi,
rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre
1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del
periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia
del tasso fisso applicato al momento della rinegoziazione, il saggio
di cui al precedente comma, lettera c), e' sostituito dal medesimo
tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base.
Art. 3.
Procedura
-
La Cassa depositi e prestiti inoltra agli enti di cui all'art. 1 una
proposta di rinegoziazione, completa di tutti gli elementi informativi
utili alla sua valutazione. Con la medesima proposta la Cassa indica
i presupposti istruttori, in particolare relativamente alla documentazione
di approvazione e garanzia dell'operazione da parte degli enti locali.
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Gli enti interessati aderiscono alla proposta facendo pervenire alla
Cassa, entro il termine perentorio del 30 settembre 2003, la documentazione
istruttoria completa.
Art. 4.
Pubblicazione
-
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
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