Svolgimento
del processo
Con sentenza in data 3 marzo 2 003 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata
di Portici - dichiarava risolto il contratto di locazione inter partes
al 31 dicembre 2007 e condannava S.L. a rilasciare l'appartamento in favore
di B.E.; fissava per l'esecuzione la data del 30 giugno 2008; condannava
il B. a pagare allo S. un terzo delle spese di lite.
Con sentenza in data 25 maggio - 26 luglio 2005 la Corte di Appello di
Napoli, accogliendo il gravame del B., dichiarava cessata la locazione
al 31 dicembre 2003; fissava per l'esecuzione la data del 25 novembre
2005; compensava le spese di entrambi i gradi.
Lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato
motivo.
Il B. ha resistito con controricorso.
Motivi della
decisione
Il ricorso è manifestamente fondato. Con l'unico mezzo il ricorrente
denuncia violazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2, 3 e 14 e vizio
di motivazione assumendo che il contratto de quo è stato stipulato
prima della entrata in vigore della legge citata, che si è rinnovato
sotto il regime della medesima e che non può essere disdetto alla
prima scadenza.
La Corte Territoriale ha premesso che la locazione in oggetto è
sorta nel 1977, che è stata prorogata prima L. n. 392 del 1978,
ex art. 58, lett. c), fino al 31 dicembre 1983 e poi tacitamente rinnovata
dopo il 30 dicembre 1998, che la disdetta è pervenuta al conduttore
il 24 luglio 2000. Da ciò ha inferito che la noma da considerare
è la L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 6, che fa riferimento al
comma 1 seconda parte dello stesso art. 2 per cui il rinnovo della locazione
non è automatico, non potendosi estendere all'ipotesi di specie
l'esigenza di assicurare al conduttore la stabilità del rapporto
e apparendo irrazionale un intervento autoritativo che incida su un rapporto
contrattuale già protrattosi per un considerevole lasso temporale.
Queste argomentazioni non possono essere condivise.
Questa Corte ha recentemente affermato (Cass. sez. 3^, n. 17995 del 2007)
che la disciplina transitoria di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 14,
consente l'applicazione delle norme previgenti ai contratti in corso "per
la loro intera durata" e "ad ogni effetto"; la disdetta
è pertanto legittimamente effettuata alla stregua delle meno gravose
regole di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 3, anche nel caso in cui il
termine per effettuarla si collochi dopo l'entrata in vigore della L.
n. 431 del 1998. Pertanto la L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., va interpretato
nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della
nuova legge, per mancanza di una disdetta che il locatore avrebbe potuto
fare - ma che non ha fatto - anche in base alle vecchie regole, il rapporto
resta assoggettato alla nuova disciplina; laddove, invece, la disdetta
sia comunque intervenuta tempestivamente, pur se non sostenuta da alcuna
particolare esigenza del locatore, come consentito dalla L. n. 392 del
1978, art. 3, il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai
sensi della medesima L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c..
Il contratto de quo si era tacitamente rinnovato alla scadenza del 31.12.1999,
successiva alla entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, ed era stato
disdettato soltanto nel luglio del 2000, per cui il proprietario, pur
avendone la possibilità, aveva omesso di dare la tempestiva disdetta
che gli avrebbe consentito di avvalersi della più favorevole normativa
previgente, con la conseguenza che al contratto de quo deve applicarsi
la nuova disciplina. Pertanto, per effetto della L. n. 431 del 1998, art.
2, comma 1, esso si è automaticamente prorogato di quattro anni
più altri quattro non essendo stato disdettato alla prima scadenza
in virtù delle particolari esigenze del locatore previste dal successivo
art. 3.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata.
La Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma
2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto
della disdetta come sopra intimata, dichiara che la locazione è
cessata al 30 dicembre 2007, come aveva correttamente stabilito il Tribunale.
Lo S. va condannato al rilascio dell'immobile e si fissa al riguardo la
data del 30 settembre 2008.
Considerati la natura della controversia, la qualità delle questioni
trattate e l'esito del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese dei due giudizi di merito e di quello
di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, dichiara cessata la locazione
al 30 dicembre 2007; condanna lo S. al rilascio e fissa per esso la data
del 30 settembre 2008; dichiara compensate le spese del primo e del secondo
grado e del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008