REGIONE PIEMONTE
AssessoratoUrbanistica, pianificazione territoriale
E dell'area metropolitana, edilizia residenziale

L'assessore

Torino, lì 26 giugno 2001

Al Presidente dell'APU nazionale
Dott. Antonio De Monaco

Gentile Presidente,

Le comunico che, a causa sopraggiunto improcrastinabile impegno istituzionale, non mi sarà possibile essere presente al dibattito in programma di domani a Roma.

Sperando di fare cosa gradita Le invio la relazione predisposta per l'occasione e Le porgo i miei più cordiali saluti.

Dott. Franco Maria Botta


INCONTRO ORGANIZZATO DALL'APU
(Associazione Proprietari Utenti)
Roma, 27.06.2001

Assessore Franco Maria Botta

La legge antiusura (108 del 7 marzo 1996) fece immediatamente balzare all'evidenza che molti dei mutui fondiari di edilizia agevolata, stipulati da imprese o cooperative col contributo delle Regioni, si trovavano nella condizione di dover essere rinegoziati perché troppo onerosi, per lo Stato e per i mutuatari.

Le Regioni, dapprima singolarmente e poi in modo unitario, tentarono di concordare con le banche, ancor prima che il Parlamento emanasse leggi in proposito, un iter procedurale che consentisse la rinegoziazione dei mutui fondiari agevolati concessi ai sensi della legge 457/78 e successive.

Purtroppo il tentativo, dopo alcune regioni, naufragò per la posizione di rigidità assunta dall'ABI e dalle Banche, in attesa che il Parlamento disciplinasse la materia.

Successivamente il Parlamento approvò due leggi quasi contemporanee: la legge 133/99 e la legge 136/99.

La normativa più organica è quella dell'art. 29 della legge 133/99 che prevede la possibilità di rinegoziare i mutui di edilizia agevolata adeguando i tassi di interesse alle disposizioni della legge "antiusura" e stabilisce che le relative modalità e procedure attivate debbano essere contenute in un regolamento di competenza dei Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici.

La preparazione del regolamento venne affidata ad una commissione ristretta, cui partecipò anche un rappresentante delle Regioni.

Il Regolamento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, fu emanato con D.M. Tesoro 110 del 24/3/2000 ed in attuazione dello stesso le Regioni hanno provveduto ad inoltrare alle banche formale richiesta di rinegoziazione.

Le condizioni di rinegoziazione stabilite dal D.M. erano certamente favorevoli per le Regioni: il tasso da applicare per il calcolo degli interessi era infatti pari al 4,90% annuo, di cui il 50% a carico del mutuatario.

Tenuto conto dei tassi di mutuo in ammortamento, variabili tra il 18% del decennio scorso ed il 7/8% circa degli ultimi anni, è facile immaginare il risparmio che ne sarebbe conseguito dalla rinegoziazione e le risorse che si sarebbere liberate per nuovi investimenti nel settore della casa (la stima fatta, non dalle Regioni, è di circa 3.000 miliardi).

Purtropppo alla richiesta di rinegoziazione, avanzata dalle Regioni alle banche, non è stata data risposta se non nei temi di generica disponibilità; nel frattempo infatti l'ABI e alcune banche avevano sollevato la questione di fronte al TAR del Lazio sostenendo tra l'altro la natura coercitiva della normativa approvata che tendeva a trasformare la libera contrattazione delle parti in diritto potestativo della Pubblica Amministrazione.

I Presidenti delle Regioni hanno condannato politicamente l'atteggiamento assunto dagli Istituti di Credito ed hanno rappresentato al Governo, nella Conferenza del 14 settembre 2000, la gravità della situazione denunciando le inadempienze degli Istituti rispetto ad una normativa regolamentare del tutto efficace ed immediatamente applicabile, che invece venica disattesa.

Purtroppo è intervenuta sulla vicenza la legge finanziaria 2001, la n. 388 del 23/12/2000 che, con l'art.145, comma 62, ha radicalmente modificato le condizioni per la rinegoziazione dei mutui previste dalla legge 133/99 stabilendo che il tasso effettivo globale medio per tali operazioni è da intendersi come quello "medio dei mutui in corso di ammortamento" (compresi quindi anche i mutui di tasso molto elevato stipulati più di 10 anni fa), con ciò rendendo la rinegoziazione pressoché inutile, in quanto non in grado di assicurare benefici economici a mutuatari e Regioni.

A nulla sono valse le proposte emendative presentate dalle Regioni.

Il tasso da applicare in tal caso sarebbe un "tasso storico" che nulla ha a che vedere con il tasso di mercato, risentendo dell'evoluzione verificatesi nei mercati finanziari negli ultimi 10-15 anni, e che sarebbe stimabile intorno al 12% superiore al tasso usurario attuale (intorno al 9%).

Al momento, da informazioni assunte al Ministero del Tesoro, risulta che la Banca d'Italia è stata incaricata di calcolare il tasso medio dei mutui in ammortamento come stabilito dalla legge 388/2000 e che tale determinazione è attesa per il mese di luglio.

Ciò fa assumere a questa vicenda dei "toni kafkiani" è comunque l'ultima decisione assunta dal Parlamento con la legge n. 24 del 28/12/2001 che, sull'onda delle pressioni dell'opinione pubblica per la rinegoziazione dei mutui, ha ridotto il tasso dei mutui in essere per l'acquisto o la costruzione della prima casa all'8%, escludendo però da tali disposizioni i mutui agevolati.

In conclusione quindi i mutui agevolati, contratti da privati cittadini, da imprese e cooperative per acquisto, costruzione o recupero della prima casa sono sottoposti alla normativa della legge 388, sostanzialmente peggiore nelle condizioni di rinegoziazione della legge 133/99 e della legge 24/2001.

Il Ministero del Tesoro dovrà emanare un Decreto che fisserà il tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati che però risulterà certamente superiore a quello stabilito per i mutui ordinari (8%).

Le Regioni quindi, non potranno trarre alcun beneficio dalla rinegoziazione che diviene una "operazione virtuale" CHE VANIFICA i benefici che potevano essere ricavati dai trasferimenti dei limiti di impegno previsti fino al 2015 dall'intesa Stato-Regioni del 3 marzo 2000.

Viene così anche vanificata la disposizione del comma 4, dell'art. 6 della legge 21 dell'8 febbraio 2001, che assegnava le eventuali economie derivanti dalla applicazione della legge 133 sulla rinegoziazione alla programmazione regionale per incrementare l'offerta di alloggi in locazione.

Si è dimostrato, anche in questa occasione, la scarsa attenzione che Governo e Parlamento hanno dedicato al problema della casa che invece necessita di un forte rilancio in termini di strategia e di nuove risorse, rilancio di cui le Regioni, se messe in condizioni, possono esser protagoniste.