DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003,
n.102
Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare il processo
di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
anche al fine di superare talune criticita' registrate nell'amministrazione
di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali,
tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
-
Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive
modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, ne' classificati
quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con
le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle
seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale
in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
-
Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto
dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma
1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone
o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.
-
Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano
le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma
1.
-
I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti
gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto
di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento
di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalita' di cui al capo
I del decreto-legge di cui al comma 1.
-
Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato
e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata
operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.
Art.
2.
-
Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione
e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure
di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e
delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, puo' promuovere la
costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite
societa' per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
societa' di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua
gli azionisti privati delle societa' di trasformazione urbana tramite
procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana,
costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o
attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi
immobiliari di proprieta' dello Stato, individuati dall'Agenzia del
demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale
ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte
alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento
non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti,
anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio
e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione.
15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo
120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio
ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti,
sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio,
possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di
trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalita' di
recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura
e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprieta' dello Stato,
destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei ne' suscettibili
di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili
ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra
utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalita'
e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano
nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio in caso di accertato
difforme utilizzo rispetto alle finalita' di cui al primo periodo.».
-
In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili
dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, e' istituita,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione
alla quale e' affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione
e di dismissione. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto
decreto sono stabilite le modalita' per il funzionamento della Commissione,
alla quale e' inoltre affidato il compito di formulare proposte e
di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.
Art.
3.
-
Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello
Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di
opere eseguite su fondi attigui di proprieta' privata, in forza di
licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere,
sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato
che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque,
alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
-
La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dalla seguente documentazione concernente: a)
la titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale; c) la licenza o la concessione edilizia
o altro titolo legittimante l'opera.
-
Alla domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena di
inammissibilita' della stessa, una ricevuta comprovante il versamento
all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo
dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B
allegata al presente decreto.
-
Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione
da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione
dell'area.
-
Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della
domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalita' ivi previsti,
la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta' dello Stato
e' da questo acquisita a titolo gratuito.
Art.
4.
-
Le
maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente
destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati
nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.
Art.
5.
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi'
9 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella
A
Tabella
B - (prevista dall'art. 3, comma 3) - Ai fini della determinazione
del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del
bene, e' necessario combinare la classe dimensionale del comune con la
zona territoriale omogenea in cui il bene e' situato. Le zone territoriali
omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale
n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968.

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