DECRETO
LEGISLATIVO: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,
n. 210.
Consiglio dei Ministri: 10/06/2005 (in attesa di pubblicazione G.U.)
Proponenti: Giustizia
ART. 1 (Definizioni)
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Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per “acquirente” la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento
su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché
non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con
la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà
o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento
su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per “costruttore” l'imprenditore o la cooperativa edilizia
che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero
che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing,
che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non
immediato in favore di un acquirente della proprietà o della
titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile
da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente
dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione
sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per “situazione di crisi” la situazione che ricorre nei
casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad
esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto,
ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa;
d) per “immobili da costruire” gli immobili per i quali
sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare
o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
ART. 2 (Garanzia fideiussoria)
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All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità
il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto
reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le
medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore
è obbligato, a pena di nullità del contratto che può
essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il
rilascio e a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche
secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile,
di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e
le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente
prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è
pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante nonché
i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
Per le società cooperative, l’atto equipollente a quello
indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate
somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere
l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità
di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.
ART. 3 (Rilascio, contenuto e modalità
di escussione della fideiussione)
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La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa
esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore
incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione
delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente
riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in
cui la predetta situazione si è
verificata.
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La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto
del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza
o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa
o l’amministrazione straordinaria.
-
La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in
cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2
a condizione che, per l’ipotesi di cui al punto a) del medesimo
comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria
volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui ai
punti b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura
concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel
contratto preliminare.
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La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo
comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni
di cui al comma 3, a richiesta scritta dell’acquirente, corredata
da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e
il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente
il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Il mancato pagamento del premio o della commissione non è opponibile
all’acquirente.
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Il fideiussore è tenuto a pagare l’importo dovuto entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al
comma 4. Qualora la restituzione degli importi oggetto di fideiussione
non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore è
tenuto a rimborsare all’acquirente le spese da quest’ultimo
effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la
detta restituzione, oltre i relativi interessi.
-
L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento
della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile
o dell’atto definitivo di assegnazione.
ART. 4 (Assicurazione dell’immobile)
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Il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente
all’atto del trasferimento della proprietà una polizza
assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente
e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni
materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia
tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti
da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo
di compravendita o di assegnazione.
ART. 5 (Applicabilità della disciplina)
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La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti
aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà
o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso
di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato
richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 6 (Contenuto del contratto preliminare)
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Il contratto preliminare, ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo
2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona
fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile
oggetto del presente decreto, devono contenere:
a) le indicazioni previste all'articolo 2659, primo comma, n. 1) e all’articolo
2826 del codice civile;
b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso
esclusivo oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche
stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione
e l’elencazione dei vincoli previsti;
d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento
alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai,
alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente
correlati alle varie fasi di lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro
o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità
per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme
a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo
devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti
su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice
ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado
di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;
g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
h) l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli
di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare,
del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano,
nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore
ad esse connessi e, particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti
prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;
i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non
ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento
abilitativo alla costruzione;
l) l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici
con la specificazione dei relativi dati identificativi.
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Agli stessi contratti devono essere allegati:
a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,
individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei,
nonché l’elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti
fra le parti;
b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto
o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al
progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli
immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive
e delle parti condominiali.
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Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499.
ART. 7 (Modificazioni all’articolo 39 del
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)
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All’articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
“ 6.. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale
può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore,
il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario
del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente
alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto
o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.”;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
" 6.-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6 entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione
idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa
del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è
richiesta la suddivisione del finanziamento.
Tale termine è aumentato a centoventi giorni se la richiesta
riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta
quote.
6.-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma
6-bis, il richiedente può
presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le
parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi
di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto
esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento,
o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre,
con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
6.-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento
è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo
e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato
in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento
immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del
Territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento
del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento
ed il tasso relativo.”.
ART. 8 (Obbligo di cancellazione o frazionamento
dell’ipoteca antecedente alla compravendita)
-
Il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita
se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto
alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di
un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a
garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.
ART. 9 (Diritto di prelazione)
-
Qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e
da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio
parente in primo grado, all’acquirente medesimo, anche nel caso
in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto
di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo
raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai
sensi dell’articolo 584 del codice di procedura civile.
-
Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorità
che procede alla vendita dell’immobile provvede a dare immediata
comunicazione all’acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale
giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci
giorni dall’adozione del relativo provvedimento, con indicazione
di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa
e l’invito ad esercitare la prelazione.
-
Il diritto di prelazione è esercitato dall’acquirente,
a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato
a mezzo ufficiale giudiziario all’autorità che procede
alla vendita dell’immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
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Qualora l’acquirente abbia acquistato l’immobile, per effetto
dell’esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore
alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza
deve essere restituita al fideiussore, qualora l’immobile acquistato
abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti
a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non
ricorra tale condizione, l’eventuale eccedenza da restituire al
fideiussore deve risultare da apposita stima.
- È
escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario.
ART. 10 (Esenzioni e limiti alla esperibilità
dell’azione revocatoria fallimentare)
-
Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da
costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro
dodici mesi dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi,
la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado,
se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula
del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria prevista
dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
-
Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria
i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione
e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio
dell’attività d’impresa nei termini d’uso.
ART. 11 (Introduzione dell’art. 72-bis del
regio decreto 16 marzo 1942 n. 267)
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Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
inserito il seguente:
“ 72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso
di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto
si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione
a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone
altresì
comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può
essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione
al contratto.”.
ART. 12 (Istituzione e finalità del Fondo
di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire)
-
È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da
costruire, al fine di assicurare un indennizzo, nell’ambito delle
risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento
del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno
subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito
il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione
in proprietà o l’acquisto della titolarità di un
diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di
una cooperativa.
-
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare
nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure
implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente
al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di
emanazione del presente decreto.
-
L’accesso alle prestazioni del Fondo è consentito nei casi
in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
ART. 13 (Requisiti per l’accesso alle prestazioni
del Fondo)
-
Per l’accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente
i seguenti requisiti oggettivi:
a) aver subito, a seguito dell’insorgenza di una situazione di
crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, perdite di
somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall’acquirente
al costruttore medesimo come corrispettivo per l’acquisto o l’assegnazione
dell’immobile da costruire;
b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di
godimento sull’immobile da costruire ovvero non averne conseguito
l’assegnazione.
-
Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto
dell’acquisto della proprietà o del conseguimento dell’assegnazione
in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura
concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell’ambito della
medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
-
Nei casi di cui al comma 2 l’indennizzo spetta solo qualora l’importo
complessivo delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al
costruttore e delle somme versate per l’effettivo acquisto del
bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto con il costruttore
ed è determinato in misura pari alla differenza tra il predetto
importo complessivo ed il prezzo originario, fino comunque a concorrenza
delle somme versate e dei beni corrisposti al costruttore.
-
Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della
proprietà del bene per effetto del successivo positivo esperimento
dell’azione revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata
promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
ART. 14 (Struttura e funzionamento del Fondo)
-
Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali
interregionali individuate con il decreto di cui all’articolo
16, sulla base della quantità e della provenienza territoriale
delle richieste di indennizzo presentate entro il termine di decadenza
stabilito nell’articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una
gestione equilibrata delle sezioni. L’articolazione in sezioni
non comporta un decentramento territoriale del Fondo.
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Per ciascuna sezione autonoma è tenuta dal Fondo una distinta
contabilità, anche ai fini della rendicontazione periodica.
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Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le
sezioni autonome, in proporzione dell’ammontare delle risorse
di cui ciascuna di esse dispone in virtù dei contributi che le
sono imputati ai sensi dell’articolo 17, comma 5.
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Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di gestione, sono
destinate alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti
aventi diritto in relazione agli immobili ubicati nel territorio di
competenza della sezione medesima. A tal fine il gestore del Fondo,
entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste
di indennizzo da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della
successiva attività istruttoria, determina per ciascuna sezione
l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo
di indennizzo e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate
a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualità
del contributo obbligatorio di cui all’articolo 17, la prima quota
annuale di indennizzo da erogare.
-
Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione
delle variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il
decreto di cui all’articolo 17, comma 4, e del suo gettito effettivo,
oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
-
In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto,
anche prima della scadenza del termine massimo di operatività
del Fondo, le eventuali somme residue di una sezione sono attribuite
alle altre sezioni, che non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente
all’ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte
di ciascuna di queste.
-
Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il
recupero dell’indennizzo corrisposto all’acquirente. A tal
fine il Fondo si surroga nei diritti dell’acquirente nell’ambito
della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti
del costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme
corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei relativi interessi
e spese.
L’indennizzato ha facoltà di agire nell’ambito della
procedura per l’eventuale residua parte del credito non soddisfatta
dall’indennizzo ricevuto dal Fondo.
-
Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla
sezione autonoma del Fondo che ha erogato l’indennizzo.
ART. 15 (Gestione del Fondo)
-
La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP - Concessionaria
di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del
Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di apposita
concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
-
La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale
concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione
della sua integrità, la liquidazione delle relative spese, nonché
al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell’amministrazione
concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità
indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione
si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-
Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le
modalità di esercizio concernenti:
a) iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri
a suo carico, al fine di garantire l’effettiva fruizione dei benefici
previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
b) la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree territoriali
e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell’articolo
14, comma 1, nonché per la determinazione annua della misura
del contributo obbligatorio, di cui all’articolo 17, comma 4;
c) l’istruttoria delle richieste di indennizzo;
d) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite
apposite convenzioni con le banche;
e) la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca
o riforma dell’attribuzione, nonché
l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma
7;
f) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare
all’erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento
degli oneri di gestione;
g) la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata
delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità
del Fondo;
h) la presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale,
approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato
dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività
svolta.
-
La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento
alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.
ART. 16 (Ulteriore disciplina per la gestione
del Fondo)
-
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
definite le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del
Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo
medesimo.
-
Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità
per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all’attuazione
di quanto previsto dall’articolo 14.
ART. 17 (Contributo obbligatorio)
-
Per reperire le risorse destinate al Fondo, è istituito un contributo
obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare
il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui
all’articolo 2; il contributo è versato direttamente dal
soggetto che rilascia la fideiussione.
-
Il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo massimo di
quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero, se antecedente, sino alla data nella quale risultino
acquisite al Fondo risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento
delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto. L’eventuale
ricorrenza della predetta condizione per l’anticipata cessazione
della debenza del contributo è accertata con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.
-
Per la prima annualità la misura del contributo è fissata
nel quattro per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione
ed il versamento è effettuato, entro il mese successivo a quello
di rilascio della fideiussione, con le modalità stabilite e rese
pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.
-
Per le annualità successive, la misura del contributo è
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il limite massimo
del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
con il medesimo decreto possono essere stabilite, altresì, modalità
per il versamento diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel
comma 3.
-
Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono imputate alla
sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato
l’immobile oggetto di fideiussione.
-
Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro
il termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati,
a decorrere dal giorno della scadenza del termine fino a comprendere
quello dell’effettivo versamento, al saggio di interesse legale.
-
I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell’articolo
2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto
gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate,
con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli
estremi identificativi degli atti fideiussori.
ART. 18 (Accesso alle prestazioni del Fondo ed
istruttoria sulle domande)
-
La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata
dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
-
Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l’indennizzo una
sola volta, anche nel caso in cui abbia subito più perdite in
relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle
perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
-
Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell’entità
della perdita. A tal fine costituisce prova anche il provvedimento che
ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
-
Nello svolgimento dell’attività istruttoria il gestore
del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in
merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può acquisire
il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto interministeriale
di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia,
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle
attività produttive e delle categorie interessate.
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Il gestore del fondo, all’esito dell’istruttoria, nei termini
stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell’indennità
e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.
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Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative
alle modalità, anche telematiche, di presentazione della domanda
ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonché
in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria di
cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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