GRUPPO PARLAMENTARI
VERDI - GRUPPO MISTO

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, …………………………..

Al Presidente

Dell'APU Nazionale

Dott. Antonio De Monaco

Le invio l'interrogazione che ho presentato in merito alle problematiche da Voi esposte sui mutui.

Cordiali saluti

On.le Paolo Cento

 

ATTI PARLAMENTARI CAMERA DEI DEPUTATI

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - per sapere - premesso che:

il decreto legge n. 394/00 e la legge n. 388/00 (legge finanziaria 2001), si occupano entrambi della rinegoziazione dei tassi applicati ai mutui in corso di ammortamento, ma hanno campi di applicazione, nella formulazione attualmente vigente, chiaramente differenziati;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 394 limita, infatti, la sua applicazione al "tasso degli interessi, pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre l'articolo 145, comma 62, della lege n. 355 vorrebbe interpretare autenticamente l'articolo 29 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, che disciplina la rinegoziazione dei mutui agevolati, sostituendo il tasso effettivo globale medio per le operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, alla data della richiesta di rinegoziazione, con il "tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento";

è opportuno ricordare che, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge n. 133/99, e dal Regolamentp approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, le Regioni e le persone fisiche e giuridiche destinatarie dei contributi agevolati hanno da tempo presentato agli istituti mutuanti numerose domande di rinegoziazione dei tassi relativi ai mutui in corso di ammortamento, facendo affidamento sulle disposizioni adottate dal Parlamento;

l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 100/00 stabilisce, infatti, che "gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente";

le recenti decisioni della Corte di Cassazione sugli effetti dell'applicazione della lege 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore di tale legge, pongono problemi giuridici e finanziari ai quali il decreto-legge n. 394 intende ovviare;

sarebbe, tuttavia, privo di qualunque giustificazione un provvedimento legislativo che non tenesse conto della diversa e meno favorevole disciplina che dovrebbe esser applicata all'edilizia agevolata, esclusa dall'applicazione del decreto-legge, nonostante l'interesse pubblico generale al conseguimento sono finalizzati i contributi che assistono i mutui agevolati;

appare, infatti, evidente che l'attuale formulazione dell'articolo 145, comma 62, della legge n. 388 - anche limitandone l'applicazione, per non incorrere nella censura della Corte Costituzionale, alle domande di rinegoziazione presentate a partire dal 1° gennaio 2001 - condurrebbe alla determinazione di un tasso di sostituzione sensibilmente superiore a quello che la maggioranza parlamentare pare orientata a proporre per i mutui "prima casa" (8,46 per cento);

l'articolo 145, comma 62, della legge n. 388, intenderebbe sostituire il tasso "di mercato" in vigore alla data della domanda di rinegoziazione, quale è certamente quello rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, con un tasso che nulla ha a che vedere con le condizioni del mercato finanziario vigenti a tale data, perché relativo a tutti i mutui edilizi, agevolati e non agevolati, in corso di ammortamento alla stessa data e cioè ai tassi applicati ai mutui stipulati negli ultimi 10/15 anni;

si tratta, pertanto, di un totale stravolgimento della ratio dell'articolo 29 della legge n. 133 e della stessa disciplina dei mutui edilizi agevolati, che fino dalla loro introduzione ha previsto che i mutui concessi agli operatori debbano essere stipulati al tasso di riferimento periodicamente stabilito con appositi decreti ministeriali, sottraendolo alla contrattazione fra le parti;

l'assurdità degli effetti dell'applicazione dell'articolo 145, comma 62, e della legge n. 388 risulta evidente che si considera che, assumendo i tassi di riferimento in vigore dal 1987 al 1999 come rappresentativi dei tassi applicati ai mutui in corso di ammortamento, se ne ricaverebbe un tasso medio pari al 12,17 per cento, superiore del 24,8 per cento rispetto a quello già acquisito (4,90 per cento) dai mutuatari che hanno tempestivamente presentanto la domanda di rinegoziazione;

il tasso del 12,17 poi, non sarebbe materialmente applicabile perché superiore al tasso usurario in vigore il trimestre 1/1-31/3 del 2001, pari al 10,935 per cento; infatti, anche secondo la norma interpretativa prevista dal'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 394, "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";

a tale considerazione deve aggiungersi che, al tasso del 12,17 per cento, i mutui agevolati di cui potrebbe essere rinegoziato il tasso sono una piccola percentuale del totale di quelli in corso di ammortamento, con la conseguenza che verrebbero pressocché totalmente sottratti all'edilizia residenziale pubblica i circa 3.500 miliardi di economie di contirbuto conseguenti alla rinegoziazione dei tassi in applicazione dell'articolo 29 della legge n. 133, privando il settore dell'unico fonte di finanziamento per nuovi programmi attualmente disponibili per le Regioni - :

se non ritenga urgente ed opportuno valutare tutte le iniziative del caso per porre rimedio alla situazione sopra descritta e non intenda adottare provvedimenti atti alla uniformazione dei tassi.