IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Cass. civ. Sez. V, 09-12-2008, n. 28904

Svolgimento del processo
La Camera di Commercio di Lucca ha impugnato il silenzio - rifiuto formatosi a seguito di presentazione di un'istanza di rimborso delle maggiori IRPEG ed ILOR versate dal 1991 al 1998, erroneamente calcolate sulla base del canone pattuito per la locazione di un immobile di valore storico, vincolato ex L. n. 1089 del 1939, anzichè tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, secondo il quale "In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato". La C.T.P. dichiarava inammissibili i ricorsi per vizi attinenti alla rappresentanza processuale dell'ente contribuente. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. accoglieva l'appello dell'ente ritenendo ammissibili e fondati i ricorsi. Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle entrate; resiste l'ente con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo denunciano i ricorrenti il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, lamentando di avere la CTR mancato di rilevare d'ufficio la tardività dell'istanza di rimborso, presentata il 23.05.2000, rispetto alle imposte versate negli anni dal 1991 al primo acconto del 1997, stante il termine di diciotto mesi all'epoca previsto dalla citata norma. A questo proposito la controricorrente replica deducendo: a) l'inammissibilità e la tardività della questione della decadenza, posta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità; b) l'insussistenza della decadenza per inapplicabilità del citato art. 38, e perchè solo nel luglio 1999 aveva ottenuto il riconoscimento del valore artistico e culturale degli immobili.
Col secondo motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione della cit. L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, e della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 2, lett. a), e art. 8, comma 1.
Va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello. Va parzialmente accolto, invece, quello dell'Agenzia.
Invero, il primo motivo si rivela manifestamente fondato, alla luce di consolidati principi affermati da questa Corte. Avuto riguardo alle argomentazioni difensive svolte dall'intimata, giova subito ribadire che la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile dall'amministrazione stessa, e pertanto, a norma dell'art. 2969 c.c., è senz'altro rilevabile d'ufficio, qualora emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio (Cass. 30.12.2004 n. 24226;
Cass. 7.7.2003 n. 10665; Cass. 3.9.2002 n. 12804; Cass. 19.7.2002, n. 10591; Cass. 28.7.2000 n. 9940). Tale rilevabilità d'ufficio sussiste anche nei gradi di giudizio successivi al primo, e quindi anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (Cass. 23.6.2003, n. 9952; Cass. 2.10.1996, n. 8606). Nè l'ente contribuente può fondatamente invocare l'inapplicabilità del cit. art. 38, ne l'impossibilità che il termine decorra, nella specie, dai singoli versamenti sul presupposto che solo nel luglio 1999 sarebbero pervenuti gli atti di riconoscimento dell'interesse storico - artistico degli immobili. Infatti, per la L. 1 giugno 1939 n. 1089, art. 3, gli immobili di proprietà di enti legalmente riconosciuti, aventi personalità giuridica, sono sottoposti ope legis al vincolo nella legge stessa previsto, se abbiano interesse artistico o storico, onde i relativi effetti giuridici derivano direttamente dalla legge, e l'atto amministrativo che li accerta ha valore meramente dichiarativo (Cass. 14 marzo 1968 n. 826), con la conseguenza che il provvedimento ricognitivo della p.a. si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione, si da renderla incontestabile dall'amministrazione stessa; perciò nulla vieta al contribuente che abbia versato l'imposta di far valere l'inesistenza (anche solo parziale) dell'obbligo con domanda di rimborso, proponibile sin dal momento del pagamento dell'imposta (Cass. 28 luglio 2000 n. 9951; sull'individuazione di tale decorrenza in ogni ipotesi di mancanza di ostacolo giuridico all'azione di rimborso, v. Cass. 9 agosto 2000 n. 10478; Cass. 15 gennaio 2000 n. 56). Ne deriva che, nella specie, è applicabile, con decorrenza dalla data del versamento del tributo, il termine di decadenza di cui al cit. art. 38, comma 1.