IMPOSTA
REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass.
civ. Sez. V, 09-12-2008, n. 28904
Svolgimento del processo
La Camera di Commercio di Lucca ha impugnato il silenzio - rifiuto formatosi
a seguito di presentazione di un'istanza di rimborso delle maggiori IRPEG
ed ILOR versate dal 1991 al 1998, erroneamente calcolate sulla base del
canone pattuito per la locazione di un immobile di valore storico, vincolato
ex L. n. 1089 del 1939, anzichè tenendo conto di quanto disposto
dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, secondo il quale "In
ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione
della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato". La
C.T.P. dichiarava inammissibili i ricorsi per vizi attinenti alla rappresentanza
processuale dell'ente contribuente. Con la sentenza indicata in epigrafe,
la C.T.R. accoglieva l'appello dell'ente ritenendo ammissibili e fondati
i ricorsi. Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e l'Agenzia
delle entrate; resiste l'ente con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi
della decisione
Con il primo motivo denunciano i ricorrenti il vizio di violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, lamentando di avere
la CTR mancato di rilevare d'ufficio la tardività dell'istanza
di rimborso, presentata il 23.05.2000, rispetto alle imposte versate negli
anni dal 1991 al primo acconto del 1997, stante il termine di diciotto
mesi all'epoca previsto dalla citata norma. A questo proposito la controricorrente
replica deducendo: a) l'inammissibilità e la tardività della
questione della decadenza, posta per la prima volta in sede di giudizio
di legittimità; b) l'insussistenza della decadenza per inapplicabilità
del citato art. 38, e perchè solo nel luglio 1999 aveva ottenuto
il riconoscimento del valore artistico e culturale degli immobili.
Col secondo motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione
e falsa applicazione della cit. L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2,
e della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 2, lett. a), e art. 8, comma
1.
Va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è
stato parte del giudizio di appello. Va parzialmente accolto, invece,
quello dell'Agenzia.
Invero, il primo motivo si rivela manifestamente fondato, alla luce di
consolidati principi affermati da questa Corte. Avuto riguardo alle argomentazioni
difensive svolte dall'intimata, giova subito ribadire che la decadenza
stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria
attiene a situazione non disponibile dall'amministrazione stessa, e pertanto,
a norma dell'art. 2969 c.c., è senz'altro rilevabile d'ufficio,
qualora emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio
(Cass. 30.12.2004 n. 24226;
Cass. 7.7.2003 n. 10665; Cass. 3.9.2002 n. 12804; Cass. 19.7.2002, n.
10591; Cass. 28.7.2000 n. 9940). Tale rilevabilità d'ufficio sussiste
anche nei gradi di giudizio successivi al primo, e quindi anche in sede
di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il
giudicato interno espresso, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità
d'ufficio il giudicato implicito (Cass. 23.6.2003, n. 9952; Cass. 2.10.1996,
n. 8606). Nè l'ente contribuente può fondatamente invocare
l'inapplicabilità del cit. art. 38, ne l'impossibilità che
il termine decorra, nella specie, dai singoli versamenti sul presupposto
che solo nel luglio 1999 sarebbero pervenuti gli atti di riconoscimento
dell'interesse storico - artistico degli immobili. Infatti, per la L.
1 giugno 1939 n. 1089, art. 3, gli immobili di proprietà di enti
legalmente riconosciuti, aventi personalità giuridica, sono sottoposti
ope legis al vincolo nella legge stessa previsto, se abbiano interesse
artistico o storico, onde i relativi effetti giuridici derivano direttamente
dalla legge, e l'atto amministrativo che li accerta ha valore meramente
dichiarativo (Cass. 14 marzo 1968 n. 826), con la conseguenza che il provvedimento
ricognitivo della p.a. si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti
dell'agevolazione, si da renderla incontestabile dall'amministrazione
stessa; perciò nulla vieta al contribuente che abbia versato l'imposta
di far valere l'inesistenza (anche solo parziale) dell'obbligo con domanda
di rimborso, proponibile sin dal momento del pagamento dell'imposta (Cass.
28 luglio 2000 n. 9951; sull'individuazione di tale decorrenza in ogni
ipotesi di mancanza di ostacolo giuridico all'azione di rimborso, v. Cass.
9 agosto 2000 n. 10478; Cass. 15 gennaio 2000 n. 56). Ne deriva che, nella
specie, è applicabile, con decorrenza dalla data del versamento
del tributo, il termine di decadenza di cui al cit. art. 38, comma 1.
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