Legge
27 dicembre2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2007” (Gazzetta Ufficiale n.299 del 27/12/06).
(Suppl. Ordinario n. 244)
STRALCIO
DELLE NORME
IN MATERIA DI EDILIZIA E FISCALITA IMMOBILIARE
COMMA
43 RITENUTE DEL CONDOMINIO.
Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
´Art. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all’appaltatore). – 1. Il condominio quale sostituto di imposta
opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con
obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative
a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse
di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
COMMI 46. 47 48 49 MEDIATORI IMMOBILIARI
Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita
la seguente:
´d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione
degli affari ;
b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
´1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma
1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate
a seguito della loro attività per la conclusione degli affari .
All’articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: ´una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni
sono sostituite dalle seguenti: ´una somma compresa fra euro 7.500
e euro 15.000 .
Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è sostituito dai seguenti:
All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica
delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento
per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha
operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e
le analitiche modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari
in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta
o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione
amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta
di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore
ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni .
Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti
effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
COMMI 74 75 76 77 78 79 TRUST
4-bis. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: ´dalle società,
sono inserite le seguenti: ´nonchè i trust, ;
2) alla lettera d), dopo le parole: ´di ogni tipo, sono inserite
le seguenti: ´compresi i trust, ;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Nei
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti
dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla
quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del
trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali
;
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Si considerano
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria,
i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi
da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996,
e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui
in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento
di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di
destinazione sugli stessi .
4-ter. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente:
´g-sexies)
i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo
73, comma 2, anche se non residenti; .
4-quater. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: ´persone giuridiche,
sono inserite le seguenti: ´nonchè i trust, ;
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: ´persone giuridiche,
sono inserite le seguenti: ´nonchè i trust, .
4-quinquies. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
´a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6
per cento ;
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
´a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento ;
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
´49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48
e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica
esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera
l’ammontare di 1.500.000 euro .
4-sexies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
´4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia
di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente
alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il
controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa
o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione
in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente
comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi
di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata. ;
b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
´1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento
nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni,
delle quote sociali. ;
c) all’articolo 31, comma 1, le parole: ´sei mesi sono sostituite
dalle seguenti: ´dodici mesi .
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonchè agli atti pubblici
formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate
e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80
IMPOSTA DI BOLLO
L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
´Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta
di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato
con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante
versamento in conto corrente postale.
Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso
a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05
o superiori ad euro 0,05.
In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro
1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,
all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa
– Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta
minima è stabilita in euro 0,50 .
COMMI
101 102 103 104 105 106 107 ICI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
A
decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata
dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato
è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile
stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla
particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni
da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa
anche a solo uno di essi;
b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno
precedente.
16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni
sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso
di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta
comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno
precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo
dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.
I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per
via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli
catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma
106 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
DA
119 A 141 SIIQ
1. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel
territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività
di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente
o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell’assemblea
ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione
agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci
che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1
per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più
dell’1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono
avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni dei commi da 119 a 141 e dalle relative norme di attuazione
che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
L’opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine
del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente
intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione
è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione
della qualifica di ´Società di investimento immobiliare quotata
(SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella
forma abbreviata, nonchè in tutti i documenti della società
stessa.
L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in
via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà
o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80
per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i
ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di
detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ
nonchè quelle detenute nelle società che esercitino l’opzione
di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con
utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta
da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti
reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività
correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono
a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività
diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze
realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale
deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione
dell’attività di locazione immobiliare e delle altre attività,
dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per
due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate
nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e
l’applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo
dei due esercizi considerati.
L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun
esercizio, di distribuire ai soci almeno l’85 per cento dell’utile
netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e
dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l’utile
complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di
importo inferiore a quello derivante dall’attività di locazione
immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta
si applica su tale minore importo.
Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell’obbligo
di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale
a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta,
alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non
quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare
in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in
cui una SlIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95
per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili. L’adesione al regime
speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre
al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo
di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi
contabili internazionali.
L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale
degli immobili nonchè dei diritti reali su immobili destinati alla
locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo
esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze
così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è
assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle attività produttive
con l’aliquota del 20 per cento.
Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
comma 121, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a
quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione
degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione
assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello
riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle
quote di ammortamento calcolate su tale costo e l’imposta sostituiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati
costituisce credito d’imposta.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società
relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene
acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell’imposta
sul reddito delle società relativa ai periodi d’imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull’importo
delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura
del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente
al versamento di ciascuna delle predette rate.
Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l’applicazione
del comma 127.
A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle
eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può
essere incluso nel reddito d’impresa del periodo anteriore a quello
di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito
di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività
diverse da quella esente.
Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime
speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività
di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito
delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente
è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente
i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma
121, formati con utili derivanti dall’attività di locazione
immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica
anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attività
produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione
attribuibile all’attività di locazione immobiliare. Con il
decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione
esente.
Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e
delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità
alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito
derivante dall’attività di locazione immobiliare e, per la
residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente
esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere
previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo
le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta
sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione
dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse
da quella esente.
Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre
SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonchè
dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della
ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell’utile
di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto,
con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera
d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a
titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è
operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonchè su quelli che concorrono a formare il risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che
abbiano esercitato l’opzione congiunta per il regime speciale di
cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti
periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e
da altre SIIQ.
Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per
il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti
dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori
a quello da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano
a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie
regole.
Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili
e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o
che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel
corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime
speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili,
a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero
ad un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è
subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria,
della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno
tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo
di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano
per il resto le disposizioni del 128.
Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle
società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse
quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili
prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui
all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura
fissa.
Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti
alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione
la riduzione alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni
di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai conferimenti
di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni
residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività
di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura
del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è
effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime
società optino per il regime speciale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina
recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà
definire:
a) le regole e le modalità per l’esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale
di cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza
del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma
125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società
da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e
del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale
speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale
che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all’opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati
dagli articoli da 119 a 140 o dai princìpi generali valevoli ai
fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento
di cui al secondo periodo del comma 134.
COMMI
DA 145 A 151 IMPOSTA DI SCOPO
A decorrere dal 1ù gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione
di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni
nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore
di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza
di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento
ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini
del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima
casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando
alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti
in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria
ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro
dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali,
allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia
scolastica.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore
al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica
da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso
dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
COMMI
173 174 175 MODIFICHE ICI
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: ´adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono inserite le seguenti:
´, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, ;
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
´6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune
di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento
dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili ;
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;
e) all’articolo 12, comma 1, le parole: ´90 giorni sono sostituite
dalle seguenti: ´sessanta giorni e le parole da: ´; il ruolo
deve essere formato fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
COMMA
174 DICHIARAZIONE ICI
Al
comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Resta fermo l’obbligo
di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti
ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili
le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello
unico informatico .
COMMA
175
Le
lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
DA
158 A 171 PROCEDURE DELL’IMPOSIZIONE LOCALE
Per
la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni,
nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie
dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il
dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può
nominare uno o più messi notificatori.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente
locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento
e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonchè tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono
idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa,
in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame
di idoneità.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore
non può farsi sostituire nè rappresentare da altri soggetti.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento
è divenuto definitivo.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto
al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad
esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo
di tributi locali.
Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo
25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo
di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti
non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza,
si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge
n. 289 del 2002.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1ù gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti
adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161,
comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema
di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione
della trasmissione dei dati.
Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti
di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
COMMI
182 183 TARSU
I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo
70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono
applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato
1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato
anche per l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera
d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b-bis) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007.
Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex
´2A , e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
DA
194 A 220 CATASTO
Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
´d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità
di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonchè
di visure e certificati ipotecari ;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
´g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti ;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
´h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e
garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati ;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita
dalla seguente:
´a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento
degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli
estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65,
comma 1, lettera h) .
A decorrere dal 1ù novembre 2007, i comuni esercitano direttamente,
anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le
funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo
13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del
presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali.
Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali
affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.
L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa
tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione
dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle
funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione
del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa
e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati.
La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali
già costituiti.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà
dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio
per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di
cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge.
Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente
rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio
e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari
al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate,
ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare
nell’esercizio diretto, nonchè i controlli e le conseguenti
misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare,
le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la
determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali
una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti
locali nonchè i termini di comunicazione da parte dei comuni o
di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1ù
settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado
di garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della
banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare
la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà
del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema
pubblico di connettività.
L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento
degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del
processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la
circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza
e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del
personale comunale. L’assegnazione di personale può avere
luogo anche mediante distacco.
Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Agenzia del territorio,
con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della
attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia
e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: ´protezione
civile sono inserite le seguenti: ´e, ove idonei, anche per altri
usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,
.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
´b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonchè alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro
un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri
sostitutivi .
All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Entro la data del 30 giugno
2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità
e i termini del trasferimento in favore delle università statali
di cui al presente comma .
Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle
finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali
di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli
per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti
al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono
ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni
è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri
di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare,
praticati nella zona per analoghe attività.
Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso
la riduzione del costo d’uso di cui al comma 205 derivante dalla
razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa
corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due
misure.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini
per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonchè i contenuti
e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle
amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la
quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di
cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative,
comunicandole alle predette amministrazioni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono
abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, nonchè il comma 4 dell’articolo 62 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonchè al fine di completare lo
sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio
di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando
le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali,
individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende
necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni
d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione
di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in
tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione.
Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma
210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine
di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità
e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso
di presenza di vincoli, l’elenco è trasmesso contestualmente
alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono
il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva
da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette
un’attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie
la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore
solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione,
al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione
all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni
competenti in materia di tutela differenziata.
In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela
entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza
dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più
immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico
contabile, l’Agenzia del demanio può conferire apposito incarico
a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con
l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione
che definisce le modalità di svolgimento dell’attività
affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita
ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società
a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili
di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle
finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività
svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione
o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio
delle funzioni attribuite, nonchè al loro proseguimento.
» attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto
dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento
periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità
del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello
Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle
norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza
e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili
per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente
per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia
e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio. Il presente
comma non si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione
della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento
di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione
stessa.
Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari
per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato
comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento
della proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante,
ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione
in funzione dei piani di dismissione programmati.
Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
´3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste
dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento .
18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono
essere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ´codice di procedura penale, per
taluno dei delitti previsti dagli articoli sono inserite le seguenti:
´314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis,
325, ;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
´2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli
articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni .
2. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
´5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonchè
i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione
dei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione
del processo .
COMMI
259 260 261 262 VALORIZZAZIONE IMMOBILI
Dopo
l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito
il seguente:
´Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici
dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni
immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo
1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un
periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione
e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche
o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare
una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma
per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione
degli immobili di cui al presente articolo.
Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2
è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore
al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo
16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni, per l’esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia
del titolo abilitativo edilizio.
Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato
al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa
e comunque non eccedente i cinquanta anni.
I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario
di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione
a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi
possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile .
Allo scopo
di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti,
il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni
rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello
Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità
giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice
civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente
al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi
all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o
derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia
del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente
al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato
descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
´2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo,
del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può
essere stabilita in anni cinquanta .
All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
´15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia
del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali
interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali
è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con
gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli
studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari
di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei
sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da
attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni
immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale,
nonchè per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità
organizzata. » elemento prioritario di individuazione, nell’ambito
dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione
dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione,
nonchè l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività
di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani,
nonchè per le pari opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso
degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale
delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento
professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili
di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero
per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti
territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate
dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della
difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento
giuridico-contabile.
319
DETRAZIONE CANONI STUDENTI UNIVERSITARI
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati
o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una
provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune
in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un
importo non superiore a 2.633 euro
DA
362 A 365 INTERVENTI SOCIALI SU RISPARMIO ENERGETICO
Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta
sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine
petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio
greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica
e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità
sociali.
Nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui.
Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità
e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale,
da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia
per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009,
agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
Per dare
efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi
tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione
o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative,
almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli
interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti
dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
COMMA
386 RIUTILIZO DATI CATASTALI
102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti,
dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati
devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati
nella misura del 20 per cento. L’importo fisso annuale e la percentuale
di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei
costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate
le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti
dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare
con lo stesso decreto.
Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica,
dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.
Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare
compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del
comma 370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è
soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria
da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .
387
388 DETRAZIONE 36%
Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento
delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare,
ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie
in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1ù gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1ù gennaio
2007.
Le agevolazioni
di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.
Da
1012 a 1019 PROROGA FINANZIAMENTI COMUNI COLPITI DA CALAMITA’ ED
EVENTI SISMICI
COMMA
1012
Al
fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione
nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel
territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione
delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse
al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti
comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni
colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle
predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi
già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
COMMA
1013
Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo
2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO
come patrimonio mondiale dell’umanità, titolari di programmi
comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti
e non siano capoluoghi di provincia.
COMMA
1014
Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di
50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente
comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità
di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981,
n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche
ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più
ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
COMMA 1015
Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza
nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita
la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente
ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per
ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti
già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50
per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione.
Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente
comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.
COMMA
1016
Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria
e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di
cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo
di 52 milioni di euro per l’anno 2007 e di 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo
la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l’anno 2007
è riservata quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli
oneri di cui all’articolo 14, comma 14, della medesima legge e quanto
a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo
12, comma 3, della richiamata legge. I termini di recupero dei tributi
e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi l, 2 e 3 dell’ordinanza
28 settembre 1997, n. 2668, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza
22 dicembre 1997, n. 2728, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza
30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile, e successive modifiche ed integrazioni
sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in
4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno
2007.
COMMA 1017
569. A valere sulle risorse di cui al comma 543, per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori nelle regioni Basilicata e Campania
colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio
1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli 2007,
2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità
e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
COMMA
1018
Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei
comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno
2006, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato
un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, da erogare secondo
modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni
delle regioni Liguria e Veneto, nonchè dalla provincia di Vibo
Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali
e meteorologici dell’anno 2006, è autorizzata altresì
la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di
euro complessivi. E’ autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e
2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre
2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi
nell’oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul
Clitunno in provincia di Perugia
COMMA
1019
Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della
Provincia di Vibo Valentia, e` autorizzato un contributo di 8 milioni
di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo
la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
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