LEGGE
30/12/2004 N. 311 (FINANZIARIA 2005) GU N: 306 DEL 31/12/04
STRALCIO DELLE NORME IN MATERIA ABITATIVA,URBANISTICA,FISCALITA’
IMMOBILIARE E DISMISSIONI PUBBLICHE
UTILIZZO
DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese
correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento
per il 2006.
LIMITI
ALL’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione
in aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della
facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento
deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1
per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo,
fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta
successivo alla predetta data.
FONDO
PER I COMUNI MONTANI
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno,
con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per
l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 56 è finalizzato, oltre a quanto
previsto dal medesimo comma 56, al riequilibrio insediativo, quindi
all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati
di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti,
edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al
recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i
criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai
finanziamenti di cui ai commi 56 e 57.
VENDITA
IMMOBILI E AMMORTAMENTO MUTUI
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà
di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione
di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della
quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
VENDITA IMMOBILI E AMMORTAMENTO MUTUI
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta
comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati
al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta
2000 e successive.
CONVERSIONE
DEI MUTUI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI
70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui»
e le parole: «o dell’accensione».
71.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole
contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui
stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento
si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo
a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento,
lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente
i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza
pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo
di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui
con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione
delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al
comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e
72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta
giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione
statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi
i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso
del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario
che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento
del debito o conclusa una operazione di swap per l’ammortamento
dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º
dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità
e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e
dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento
agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui
è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che
assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli
istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia
destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di
finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica
tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni
di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo
tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive
di sua competenza.
ALLOGGI
PER DIPENDENTI DA AMMISTRAZIONI DELLO STATO
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione
abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente
da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento
del limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di
programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma
150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere
in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il
limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi
stessi.
FONDO
DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLA PRIMA CASA DELLE GIOVANI COPPIE
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla
prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per
il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari
da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata
da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale
pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità,
sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione
dei benefici di cui al presente comma.
ASSICURAZIONE VOLONTARIA FABBRICATI PER RISCHIO CALAMITA’
NATURALI
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario
per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui
fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di
una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di
riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative
del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni
destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è
istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata
alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per
le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri delle attività produttive e dell’economia
e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente
il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è
costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e
sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione
del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo
sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione
dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità
naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per
i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito
edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e
gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli
interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti
da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5
per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San
Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una
quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli
edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati
dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi
di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli
eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del
7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del
dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare
le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle
intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º
novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma
1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta
quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di
euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
EVENTI
SISMICI BRESCIANO 24/11/2004
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è
autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005.
241.
All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora
i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite,
si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b)
al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
244.
Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata
per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie
scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse
aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
ISCRIZIONE
A RUOLO DELLE SOMME NON CORRISPOSTE PER L’UTILIZZO DI IMMOBILI
DI PROPRIETA’ DELLO STATO
274. Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo,
a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi
novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del
demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento
delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede
alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per
le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro
il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è
effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro
il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente
gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte
del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo
versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento,
la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al
secondo periodo, si estinguono di diritto con l’esatto adempimento
di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni,
gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili
di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società
sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo,
dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto.
AUMENTI
CON SUCCESSIVO DECRETO DEI BOLLI E IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di
concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta
ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali
di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto
non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento
dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie
degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione
o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto,
in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
AUMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’ISCRIZIONE A RUOLO
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il
processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
«1.
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per
i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice
di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a
euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di
competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino
a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino
a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino
a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è
pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli
atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308.
L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti
ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo
unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni»
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello Stato,
per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non
possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui».
326. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito
dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati,
anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione
per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi
previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319,
e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso
articolo».
329.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello
unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti,
agli esecutori e ai progettisti dell’opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione
di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi
idrici e del gas,»;
b) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla
lettera g) dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti:
«contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo
comma dell’articolo 6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Al fine dell’emersione delle attività economiche,
con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali
e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare
i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è
attivata l’utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio,
nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del
presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche
tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia
delle entrate».
RICHIESTA
DEGLI IDENTIFICATIVI CATASTALI IN RELAZIONE ALLE UTENZE
333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera
b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli
istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi
catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai
predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione
del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del
territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento
ai contratti di cui al comma 333.
REVISIONE
PARZIALE DEL CLASSAMENTO CATASTALE
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari
di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali
il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente
dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone
comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia
del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore
medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite
con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio,
esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti,
attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia
medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati,
tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati
e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri
a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal
1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta
notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del
comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo
regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo
8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento
al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28
del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente
a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite,
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
SUPERFICIE
MINIMA AI FINI TARSU (RIFIUTI SOLIDI URBANI)
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal
1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano,
la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore
all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo
modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta
del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia
del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
LIMITE
DI ACCERTAMENTO PER LA REDDITIVITA’ DELLE LOCAZIONI
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è
inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Liquidazione dell’imposta derivante
dai contratti di locazione) – 1. La liquidazione dell’imposta
complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa
qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto
in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.
Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per
le annualità successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è
inserito il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati)
– 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero
7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati
derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal
contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili,
si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del
rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti
quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai
fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del
canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente,
dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione
nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi
2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
COMUNICAZIONE
TELEMATICA DI CESSIONE FABBRICATO ED OBBLIGO PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
344. Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale
del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla
predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi
degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia
delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo
modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla
predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare
avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese
con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni
per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero.
La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui
al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo
della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione
anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività
di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è
dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza,
per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività,
e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà,
anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione
dell’obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione
amministrativa di cui al quarto comma dell’articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune
in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia
delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione
per un mese della loro attività.
NULLITA’
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON REGISTRATI
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.
LIMITE
ALL’UTILIZZO DELLE VISURE CATASTALI
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela
della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata
la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica
in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri
immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale
quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque
forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione
nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in
via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti,
dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale,
su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione
stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione
commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per
la fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti
agli uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione,
anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti
i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista
per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati
o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite
esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate
con l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo
pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità
e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei
dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti,
è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria
di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali
e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi
da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che
esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi
della collaborazione dell’Agenzia del territorio. A tal fine,
per assicurare effettività all’indicata azione di contrasto
all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui,
entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua
e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell’amministrazione
finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività
di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può
partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da
enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento
dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in presenza
di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
PROCEDURA
TELEMATICA PER GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può
provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche,
mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali
sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti
ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica
è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio:
a)
è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente
a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari
tipologie di adempimenti;
b)
è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie
per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui
al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative:
alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare
al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto deposito
presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione,
a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità
sui beni;
d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375.
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali
per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti
intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di
procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dello
stesso.
ALIENAZIONE
DI PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO
433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla
razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato, l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a vendere
a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili,
i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali
lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il
prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell’uso
governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
TRASFERIMENTO
DI AREE DALLO STATO AI COMUNI
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato,
sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni,
sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del
comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell’Agenzia
del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie
e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.
Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri
fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella
misura dell’8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di
cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto
del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento,
in misura pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato
alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della
prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono
i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e
comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434,
e restano compensate fra le parti le spese di lite.
VENDITE DI BENI IMMOBILI NON FORMANTI OGGETTO DELLE DISMISSIONI
EX LEGGE 410/2001
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non
superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all’articolo
1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere
alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a trattativa privata,
se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito
di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata
pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore
al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della
medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione
di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali.
Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo
le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa
privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili
di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore
al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente
locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della
determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia
del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto
salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori
nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile
oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto
tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente.
RECIPROCITA’
TRA STATO E ENTI LOCALI NELLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in
favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in
materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono
applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni
dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili
di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
TRASFERIMENTO
GRATUITO AI COMUNI DEGLI ALLOGGI EX ART. 2 LEGGE 449/97
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà,
a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli
stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla
data della volturazione, all’accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano
agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo
18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli alloggi di cui
al comma 442.
CESSIONE
IN PROPRIETA’ AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI EX LEGGE 640/1954
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle
procedure e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente
di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro
congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.
Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione
del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla
normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto
dell’alloggio.
DISMISSIONE
IMMOBILI DIFESA
443. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis,
il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio,
di concerto con l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio
2005 beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa,
non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso,
all’Agenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma
13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione
di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli
immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni
dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al
valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore
a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di
euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono
stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme
anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi
e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi
ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire,
nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti
e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere
sulle risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di valorizzazione
e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della difesa,
non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e
13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale
dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio,
per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di
euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione
degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto.
Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005 è
destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale
in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18
febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite
anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo
delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è abrogato.
MONITORAGGIO
DELLA OTTIMALE GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione
e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi
sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo
vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali,
ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza,
provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale
gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del
demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali
e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione
di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà
dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla
lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte
dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione
è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi
triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione
degli interventi previsti negli elenchi annuali nonchè ai lavori
di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni
annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, nonchè le previsioni in
ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più
necessario all’esecuzione delle predette finalità.
447.
L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per
la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli
interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal
Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto
informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali
e degli elenchi annuali.
448.
L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta
al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle
attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma
447.
449.
I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono
approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, e gli investimenti
sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della
salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
PROGRAMMI
DI DISMISSIONI IMMOBILIARI TRAMITE CARTOLARIZZAZIONI DI FONDI IMMOBILIARI
O CESSIONI DIRETTE
450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più
decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite
cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato,
a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all’articolo
7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili
a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo
è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e
manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse
della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate
da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
DISPOSIZIONE SULLE ACCISE
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione
contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70
per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici
territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate
di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato
per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia
di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6
dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo
2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
523.
All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni».
RICHIESTA
DI VARIAZIONE CATASTALE
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5».