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CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. III, 12 febbraio 2001, n. 1959
Pres. Spadone - Est. Elefante - P.M. Maccarone (conf.)
Valentino ed altra c. Condominio via G. Leopardi 19 Napoli
Azioni giudiziarie del condominio - legittimazione dell'amministratore
- passiva - condominio parziale - danno subito da un terzo - per carente
manutenzione di un bene comune solo ad alcuni dei condomini - risarcimento
- condanna del condominio in persona dell'amministratore - ripartizione
interna tra i condomini.
Nel caso in cui vi sia stata sentenza definitiva di condanna del condominio,
in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo
abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune
ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio
(cosiddetto condominio parziale), non è preclusa al singolo condominio
l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui
all'art. 1123 , II e III comma, c.c. ai fini dell'applicazione del criterio
ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza
di condanna del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione 11 luglio 1989, Mario
Valentino e Anna Zimbardi, condomini del fabbricato sito in Napoli alla
via Giacomo Leopardi n. 18, convenivano in giudizio davanti al Tribunale
di quella città il condominio e proponevano opposizione avverso
la delibera dell'assemblea in data 18 maggio 1989, relativamente al punto
2) dell'o.d.g., nella parte in cui aveva deciso di non proporre ricorso
per cassazione e di eseguire il pagamento della somma di 45 milioni 435mila
50 lire a titolo di risarcimento danni a favore dei genitori del minore
Pier Paolo Nicolella, il quale, in data 22 febbraio 1977, era precipitato
dal ballatoio del secondo piano dell'edificio riportando lesioni personali.
Gli
opponenti deducevano l'illegittimità della delibera, per violazione
dell'art. 1123, III comma, c.c., in quanto aveva disposto la ripartizione
di detta somma a carico di tutti i condomini secondo la tabella "A" e
non a carico dei soli comproprietari ed effettivi utenti del ballatoio
con ringhiera, la cui insufficiente manutenzione aveva causato la caduta
del minore.
Costituitosi
il condominio resisteva alla domanda, deducendo che mai gli attori avevano
chiesto di separare la propria responsabilità nei confronti degli
altri condomini o di essere estromessi dal giudizio di risarcimento danni,
dovendosi in ogni caso commisurare la proprietà comune al titolo
piuttosto che all'uso o misura di godimento da parte di ciascun condomino.
Il
tribunale rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata dalla
Corte di appello di Napoli che, con sentenza 2511/97 del 22 ottobre -
18 novembre 1997, respingeva l'impugnazione del Valentino e della Zimbardi.
Premesso
che il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria
personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma un semplice
ente di gestione nel quale la rappresentanza processuale spetta ex lege
all'amministratore, e che i singoli condomini hanno il potere di agire
personalmente a tutela delle proprie ragioni e quindi di intervenire nel
giudizio assunto dall'amministratore nonché di proporre impugnazione
per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti
dell'amministratore, rilevava la corte di appello che il Valentino e la
Zimbardi non erano intervenuti nel giudizio di risarcimento danni promosso
dal Nicolella contro il condominio, né avevano impugnato le sentenze
emesse a carico dell'ente di gestione per contestare la propria responsabilità
nell'evento dannoso occorso al minore e denunciare la addebitabilità
dello stesso ai soli condomini proprietari degli appartamenti serviti
dal passetto-balcone dal quale era precipitato il ragazzo. Pertanto la
Corte di appello riteneva il irrilevante l'accertamento della titolarità
del suddetto passetto-balcone, se cioè comune ai soli condomini
proprietari degli appartamenti servito dallo stesso ovvero a tutti i condomini
del fabbricato; osservando che tale accertamento avrebbe dovuto essere
sollecitato con apposito intervento del Valentino e della Zimbardi nel
giudizio risarcitorio promosso nei confronti del condominio ovvero con
la impugnazione delle sentenze nello stesso pronunciate, ma non poteva
essere richiesto nel presente giudizio di impugnazione della delibera
condominiale del 18 maggio 1989, con la quale l'assemblea si era limitata,
come dovuto, a dare esecuzione alla pronuncia di condanna emessa a carico
di tutti i condomini rappresentati dall'amministratore.
Hanno
proposto ricorso per cassazione Mario Valentino e Anna Zimbardi in base
a un solo motivo, articolato in quattro punti.
Il
condominio non ha svolto attività difensiva.
I
ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 1. - Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione di norme di legge sia in tema di comunione
e condominio, in particolare gli artt. 1100, 1117, 1123 c.c. sia in tema
di responsabilità da illecito, in particolare gli artt. 2043 e
2053 c.c., sia in tema di giudicato (art. 2909 c.c.), nonché violazione
e falsa applicazione degli artt. 105 e 115 c.p.c.; ed ancora, omesso esame
di un punto decisivo della controversia (art. 369 nn. 3 e 5 c.p.c.).
a) Assumono innanzitutto i ricorrenti che la corte di appello ha giudicato
sulla base di considerazioni ed argomentazioni non dedotte dalle parti
e, comunque, non pertinenti alla controversia, avente ad oggetto unicamente
la ripartizione interna al condominio delle somme dovute al danneggiato,
ma non pure i rapporti tra condominio e danneggiato. Invero non è
in contestazione il diritto di credito dell'infortunato Nicolella, ma
il rapporto interno tra i condebitori in sede di ripartizione.
b) Sostengono i ricorrenti che se la qualità di condominio è
conseguenza della contitolarità e del diritto all'uso del bene
comune, per cui tale qualità non sussiste in mancanza di contitolarità
e diritto all'uso del bene comune, le argomentazioni che hanno indotto
la corte di appello a ritenere inammissibile, nella sede del giudizio
di impugnazione della delibera condominiale, l'accertamento di fatto per
verificare la insussistenza nei confronti del Valentino e della Zimbardi
della qualità di condomini rispetto al bene (la cui omessa manutenzione
ha prodotto il danno), e quindi anche la loro responsabilità, sono
illegittime e violano gli artt. 2043 e 2053 c.c.. Infatti se manca la
loro qualità di condomini del bene (passetto-balcone) che determinò
l'evento, viene meno anche la rappresentanza ex lege dell'amministratore;
onde la necessità imprenscindibile dell'accertamento di tale qualità
attraverso le richieste indagini di fatto. Illegittimamente la corte di
appello ha ritenuto superfluo tale accertamento, risultando così
palese la violazione dell'art. 115 c.p.c. e il denunciato omesso esame
di un punto decisivo della controversia.
c) D'altra parte, nel giudizio risarcitorio di danno a favore del Nicolella,
non era stata dibattuta la responsabilità di tutti o taluni dei
condomini, sicché ritenere risolta la questione per effetto della
sola presenza dell'amministratore condominiale è arbitrario e errato.
Né vale il richiamo all'art. 115 c.p.c., quale unico strumento
idoneo ad ottenere il riconoscimento della propria estraneità,
perché l'intervento non costituisce un obbligo né è
l'unico mezzo per far valere i propri diritti; donde la denunciata violazione
degli artt. 2909 c.c. e 105 c.p.c..
d) Inoltre anche in relazione alla questione sulla responsabilità
solidale o pro-quota dei condomini per le obbligazioni solidali, è
palese l'illegittimità della pronuncia impugnata per violazione
sia ai limiti del giudicato che alle modalità di ripartizione
delle spese per il caso regolato dal terzo comma dell'art. 1123 c.c..
Infatti nell'un caso (responsabilità solidale) la ripartizione
tra gli obbligati in solido è questione diversa ed impregiudicata
dall'accertamento del dovuto nei confronti del creditore; mentre nell'altro
caso (responsabilità pro quota) gli effetti della condanna a
favore del terzo non possono che conseguire alla diretta condanna degli
obbligati, con l'accertamento nei confronti di ciascuno dell'an e del
quantum debeatur.
Sicché, nell'uno e nell'altro caso, giammai potevano ritenersi
sussistere gli effetti che la corte di appello ha ritenuto attribuire
alla pronuncia 23 ottobre 1989 rispetto all'oggetto dell'opposizione
spiegata contro la delibera 18 maggio 1989, e tanto meno omettersi l'accertamento
sulla titolarità, destinazione e natura del passetto-balcone.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2.1. - La questione di diritto, che la corte deve risolvere per decidere
la causa, è se la sentenza definitiva di condanna del condominio,
in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo
abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune
soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio
(cosiddetto condominio parziale) sia o non preclusiva alla ripartizione
dell'onere della condanna in base al criterio di cui all'art. 1123, II
e III comma c.c..
2.2 - secondo i giudici di merito sussisterebbe la preclusione perché,
attesa la natura del condominio come mero ente di gestione, la sentenza
di condanna di esso condominio in persona dell'amministratore, comporterebbe
anche l'effetto di vincolare a carico di tutti i condomino l'onere della
condanna. In altri termini, il giudicato tra terzo danneggiato e amministratore
del condominio coprirebbe anche il problema della ripartizione interna
tra i condomini; onde gli attuali ricorrenti, avendo partecipato tramite
l'amministratore del condominio, loro rappresentante, al giudizio di responsabilità
promosso dal danneggiato nei confronti del condominio, sarebbero - come
tutti gli altri condomini - destinatari della pronuncia di condanna: solo
intervenendo nel giudizio risarcitorio, ovvero impugnando le sentenze
emesse in quella sede processuale, avrebbero potuto far valere le proprie
ragioni circa la mancanza di responsabilità, in quanto estranei
alla comproprietà del bene (passetto -balcone) dal quale il minore
era precipitato. Di qui il diniego della corte di merito non solo di accertare,
ma anche di esaminare se il passetto-balcone, la cui carente manutenzione
era stata la causa del danno, fosse comune ai soli condomini proprietari
degli appartamenti da esso servito.
Tali
argomentazioni - in base alle quali l'impugnata sentenza ha ritenuto che
il giudicato tra terzo danneggiato e amministratore del condominio copre
anche il problema della ripartizione interna tra i condomini nei casi
dicui al secondo e terzo comma dell'art. 1123 c.c. - non possono essere
condivise.
2.3 - Come è noto l'esistenza del condominio parziale è
ritenuta possibile sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza allorché
all'interno del cosiddetto condominio allargato talune cose - qualificate
come comuni ex art. 1117 c.c. - siano per oggettivi caratteri materiali
e funzionali necessarie per l'esistenza o per l'uso, ovvero siano destinate
all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte o
di alcune unità abitative di esso.
Sul
rilievo che il condominio parziale non esige un fatto o un atto costitutivo
a sé, ma insorge ope legis in virù della situazione materiale
o funzionale giuridicamente rilevante; e che, mentre la rappresentanza
attiva dell'amministratore coincide con la sfera delle sue attribuzioni,
tale limitazione non sussiste per la rappresentanza passiva, potendo egli
"essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio" (art. 1131, secondo comma, c.c.), per cui la vocatio
in ius de condominio attraverso la chiamata in causa dell'amministratore
sussiste anche quando le parti sono comuni soltanto ad alcuni condomini,
questa Corte (Cass. 651/00) ha affermato che, in tema di condominio negli
edifici, con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi
appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari
dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto "condominio
parziale"), sussiste la legittimazione passiva in capo all'amministratore
dell'intero condominio, quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art.
1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio.
2.4. - Da ciò consegue che, qualora l'amministratore dell'intero
condominio sia stato convenuto in giudizio per controversia riguardante
porzioni di immobile appartenenti soltanto ad alcuni condomini, gli effetti
della sentenza pronunciata nei suoi confronti rimangono ristretti, per
quantgo riguarda l'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati.
2.5 - Se, dunque, la legittimazione passiva dell'amministratore dell'intero
condominio sussiste anche per le azioni concernenti il cosiddetto "condominio
parziale", con la conseguenza, in tal caso, che la sentenza di condanna
del condominio da lui rappresentato spiega i suoi effetti - per quanto
riguarda i rapporti interni - nei confronti dei soli condomini interessati,
è da ritenere ammissibile l'azione del singolo condominio diretta
all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123,
secondo e terzo comma, c.c. ai fini dell'applicazione del criterio ivi
previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza dei
condanna del condominio.
3. - In base alle considerazioni sovlte il ricorso va, quindi, accolto
e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa per nuovo esame
ed altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale si uniformerà
al seguente principio di diritto: "Nel caso in cui vi sia stata sentenza
definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore,
al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione
di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei
piani o appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale),
non è preclusa al singolo condominio l'azione diretta all'accertamento
in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma
c.c. ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione
degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio".
Il
giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione
(art. 385, ult. cpv., c.p.c.).

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