STRALCIO
DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004
Articolo
3 (Altre misure)
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Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole "31 dicembre 2003"
ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004";.
Articolo
24 (programma nazionale degli interventi nel settore idrico)
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Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo
141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati
i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
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Gli Enti interessati agli Interventi di cui al precedente comma 1
presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio,
al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
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Entro il 31 maggio 2004 il Ministro "delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse
finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.
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Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione
di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma
nazionale degli interventi nel settore idrico". Oltre agli interventi
di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:
a. gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altri
leggi di
spesa;
b. le opere relative al settore idrico già inserite nel "Programma
delle infrastrutture strategiche" di cui alla Legge 21 dicembre
2001 n. 443,
approvato con Delibera CIPE n. 121/2002;
c. gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di
Programma Quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrate
delle risorse idriche.
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Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole
e forestali e delle Infrastrutture sentita la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore
idrico.
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Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata
priorità anche in relazione all'attuazione del "Programma
delle infrastrutture strategiche" per il periodo 2004 - 2007
approvato dalla Delibera CIPE, n. 121/2002, di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443.
Articolo
40 (Disposizioni in materia di protezione civile)
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Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento
delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati
destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità
naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché
l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente,
disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo
rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni
e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle
nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio,
nonché graduale estensione del medesimo rischio alle polizze
della medesima natura già in atto;
b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti
dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;
c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione
del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità
per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema
assicurativo;
d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle
diverse aree del territorio nei diversi settori;
f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali
da considerare ai fini del presente regime assicurativo;
g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati
non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero
a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da
determinare per lo scopo;
i) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio,
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio riassicurativo tra
le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti
dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato
deliberato lo stato di
emergenza;
j) previsione dell'indennizzo da parte del predetto Consorzio, per
conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità allo scopo
previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati
non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori
alle
soglie stabilite;
k) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza
di gettito;
l) previsione di un regime applicativo transitorio.
Articolo
45 (proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani)
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All'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento recante norme
per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato
dall'articolo 31, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
Articolo
46 (Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale)
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Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità
competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto
dall' articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Articolo
48 (Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)
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Le infrastrutture di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione
di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei
relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, devono essere
accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse
al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario
che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi
derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere
sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lett. f) del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario
così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua,
contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra
forma tecnica di finanziamento.
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Il finanziamento potrà essere concesso da Infrastrutture S.p.A.,
dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Al piano
economico- finanziario dei progetti da presentare per la richiesta
di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale
manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento
da parte dei predetti soggetti finanziatori.
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I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico finanziario
approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono
destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti
ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione
del relativo debito.
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Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo
nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti
contrattuali.
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Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto
degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente
al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori.
Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti
finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
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Il CIPE, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli
interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
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Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla
realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione
di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato
dall'ISTAT;
b) dell' obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,
prefissato per un periodo almeno quadriennale.
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Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards
prefissati per un periodo almeno quadriennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti
del quadro normativo [ e dalla variazione di obblighi relativi al
servizio universale];
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle
risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
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Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della
tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente,
la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo
49 (Disposizioni in materia di infrastrutture)
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Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è sostituito dal seguente: "2. l'esecutore dei lavori
è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per
cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; ove il ribasso soia superiore al 20 per cento, l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento".
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Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n.
109, è inserito il seguente comma: "2-ter La cauzione
definitiva di cui al comma 2 è progressivamente svincolata
a misura dell' avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le attività anzidetti, è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la nonnativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per
la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o
concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.". Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso
anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.".
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Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come
sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese"
sono aggiunte le seguenti: "nonché per assicurare efficienza
funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali
e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende i confini nazionali".
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All'articolo 7, comma 15, lettera e) della legge 22 dicembre 1986,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse, infine,
le parole: "e, contestualmente è sospesa la realizzazione
delle altre tratte".
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All'articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma è
aggiunto il seguente comma: "4-bis. Con il regolamento previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite
le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione
dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere.".
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All'articolo 39, comma. 1, lettera b), del decreto legislativo n.
300, del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112",
sono inserite le seguenti: ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro
italiano dighe-RID":
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