STRALCIO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

Articolo 3 (Altre misure)

  1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 5, le parole "31 dicembre 2003" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";.

Articolo 24 (programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

  1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
  2. Gli Enti interessati agli Interventi di cui al precedente comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
  3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro "delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.
  4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:
    a. gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altri leggi di
    spesa;
    b. le opere relative al settore idrico già inserite nel "Programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443,
    approvato con Delibera CIPE n. 121/2002;
    c. gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrate delle risorse idriche.
  5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle Infrastrutture sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.
  6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del "Programma delle infrastrutture strategiche" per il periodo 2004 - 2007 approvato dalla Delibera CIPE, n. 121/2002, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Articolo 40 (Disposizioni in materia di protezione civile)

  1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:
    a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto;
    b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;
    c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
    d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
    e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
    f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;
    g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
    h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
    i) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di
    emergenza;
    j) previsione dell'indennizzo da parte del predetto Consorzio, per conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle
    soglie stabilite;
    k) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;
    l) previsione di un regime applicativo transitorio.

Articolo 45 (proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

Articolo 46 (Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

  1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 48 (Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

  1. Le infrastrutture di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lett. f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
  2. Il finanziamento potrà essere concesso da Infrastrutture S.p.A., dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Al piano economico- finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
  3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
  4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
  5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
  6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
  7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
    a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
    b) dell' obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.
  8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
    a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno quadriennale;
    b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo [ e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale];
    c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
  9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 49 (Disposizioni in materia di infrastrutture)

  1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente: "2. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso soia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente comma: "2-ter La cauzione definitiva di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell' avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le attività anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la nonnativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.".
  3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono aggiunte le seguenti: "nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
  4. All'articolo 7, comma 15, lettera e) della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse, infine, le parole: "e, contestualmente è sospesa la realizzazione delle altre tratte".
  5. All'articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.".
  6. All'articolo 39, comma. 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112", sono inserite le seguenti: ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe-RID":