LA
FINANZIARIA 2003 E LA CASA
La
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002 ha pubblicato la Legge Finanziaria
2003 (L. 27/12/2002 n. 289 - G.U. n. 305 del 31/12/2002). Si riporta di
seguito uno stralcio delle disposizioni con possibili riflessi in materia
abitativa, sottolineando il fatto che la manovra in questione che ha definitivamente
ridotto lo stanziamento per il fondo sociale, si presenta come assai limitata
e deludente in materia abitativa, con l'introduzione di una serie di misure
discutibili in materia di condoni fiscali con possibili riflessi anche
all'imposizione locale ove le competenti autonomie territoriali decidessero
di recepire l'autorizzazione contenuta nella Finanziaria.
Segnaliamo in particolare la disposizione dell'art. 84 che potrebbe promuovere
ulteriori alienazioni di patrimonio abitativo degli enti locali e degli
enti pubblici con l'utilizzazione dello strumento della cartolarizzazione.
Detrazioni
Irpef del 36% per lavori e IVA al 10%
L'art. 2 comma 5 della legge ha prorogato fino al 30 settembre lo sconto
Irpef del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si
tratta di una norma faticosamente recuperata dopo che il Governo l'aveva
soppressa all'interno della prima proposta di Finanziaria 2003. La proroga
adottata non supera i nove mesi, scadendo a settembre 2003, e questo prelude
nelle probabili intenzioni nella maggioranza una definitiva soppressione
con l'anno in corso.
Tale detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio come individuati dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, riguarderà
le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella semplice prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini
del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione
si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a
80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in
cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
Interventi
di ristrutturazione a cura di imprese per la rivendita
Il comma 6 dell'art. 2 prevede la proroga di un anno (31/12/2003) dello
sconto fiscale Irpef del 36% per l'acquirente di immobili ristrutturati
da imprese ai fini della cessione degli stessi.
In tal caso il termine per stipula dell'atto che giustifica la detrazione
è quello del 30/06/2004.
Definizione
agevolata delle imposte di registro ipocatastali, successioni e donazioni
e Invim
L'art. 11 della Legge prevede che il contribuente con una propria istanza
da presentarsi entro il 16 marzo 2003 e con l'applicazione del 25% di
aumento di quanto precedentemente dichiarato ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento
di valore degli immobili possa definire, in sanatoria, la propria posizione.
Ciò vale per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché
per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data.
Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con
esclusione di sanzioni e interessi.
Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione
e' priva di effetti.
L'ultimo
comma dell'art. 11 prevede, infine, una sanatoria riguardo alle misure
sanzionatorie per omesse e ritardate dichiarazioni stabilendo che se alla
data di entrata in vigore della legge sono decorsi i termini per la registrazione
ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute
sanzioni e interessi qualora il contribuente provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo
2003.
Definizione
di tributi locali
L'art. 13 della legge prevede la possibilità di introdurre sanatorie
per i tributi di regioni, province e comuni con loro autonome deliberazioni.
Tali sanatorie potrebbero essere applicate anche agli accertamenti ed
all'eventuale contenzioso pendente. E' evidente che sui singoli territori
questa normativa potrebbe dare origini a specifiche misure anche in materia
di tributi connessi all'abitazione (Ici, rifiuti, ecc.).
Chiusura
delle liti fiscali pendenti
L'art. 16 prevede la possibilità di una chiusura delle liti tributarie
pendenti (es. Invim) dinanzi a qualsiasi giurisdizione con particolari
modalità di pagamento della somma a stralcio e di rateizzazione
della stessa.
Disposizioni
in materia di accise sul riscaldamento
L'art. 21 prevede al comma 3 che fino al 30 giugno 2003 sono prorogati
le agevolazioni su gasolio e gpl nelle zone montane.
Il comma 5 proroga sino alla stessa data del 30 giugno 2003 le agevolazioni
sul metano per gli usi civili, quindi anche per il riscaldamento.
Patto
di stabilità per gli enti locali
L'art. 29 definisce gli obblighi e le modalità finanziarie e gestionali
per gli enti locali e le modalità del calcolo del disavanzo.
Canoni
acqua
L'art. 31 comma 10 aumenta le basi di calcolo in relazione alle tariffe
per l'acqua.
Confluenza
dell'INPDAI nell'INPS
L'art. 42 prevede che dal 1° gennaio 2003 le funzioni dell'INPDAI
sono trasferite all'INPS che succede nei rapporti attivi e passivi.
Fondo
nazionale per le politiche sociali e giovani coppie
L'art. 46 prevede le modalità di ripartizione del fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'art. 80 della legge 388/2000. Il comma
2 prevede che almeno il 10% delle risorse sia destinato al sostegno delle
politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione. Un apposito regolamento
disporrà le modalità del monitoraggio degli interventi del
fondo. Probabilmente in questo ambito potranno essere definite modalità
di sostegno all'accesso all'abitazione per tali famiglie.
Fondo
rotativo per le opere pubbliche
E' istituito dall'art. 71 un fondo rotativo per le opere pubbliche con
lo scopo di ridurre l'intervento finanziario dello Stato e prestare garanzie
in favore di soggetti pubblici o privati coinvolti nella costruzione o
nella gestione delle opere.
Acquisto
degli immobili demaniali da parte dei comuni
Il
comma 4 dell'art. 80 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, gli
enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello
Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni
all'Agenzia del demanio. Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede
che entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme
parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità
e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilità all'eventuale cessione.
Contributi
e agevolazioni per eventi alluvionali
I commi 32 e 33 dell'art. 80 prevedono proroghe di contributi e agevolazioni
su mutui connessi a dissesti idrogeologici e eventi alluvionali del triennio
2000/2002.
Cooperative
di abitazione
Il comma 26 dell'art. 80 della legge in materia di cooperative di abitazione
prevede che i contributi statali versati alle cooperative di abitazione
siano considerate sopravvenienze attive ai sensi art. 55 comma 3 D.P.R.
917/86.
Alienazione
degli immobili della Difesa
Il comma 50 dell'art. 80 prevede che le disposizioni previste dall'articolo44,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
Tale art. 44, della L. 448/98, prevedeva che i comuni, le province e le
regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione
o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della
difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni
il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma
112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione
deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla
notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni
hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione
è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni.
I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la
destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione.
Cartolarizzazione
e vendita degli immobili degli enti locali e degli enti pubblici
L'art. 84 della legge autorizza la cartolarizzazione e la vendita di immobili
con la costituzione di società per azioni a ciò finalizzate
da parte di regioni, enti locali ed enti pubblici. In sostanza le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire
o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più
società a responsabilità limitata con capitale iniziale
di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
A questa procedura possono applicarsi le disposizioni previste dai commi
1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 della L. 410/2001.
I beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso alle società costituite
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo
competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento.
Le disposizioni si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici
strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano
richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi
del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia
e delle finanze.
All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
«ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici».
La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate
ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste
ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.
|